Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1008/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Niccolò Bencini,
nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da:
, assistita dall'avv. GENONI GIOIA e domicilio eletto come da procura in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, assistito dall'avv. RAINERI SABRINA e domicilio eletto come da Controparte_1 procura in atti
- parte resistente -
rilevato che con ricorso depositato in data 30.5.2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore nato dalla relazione more uxorio con;
Persona_1 Controparte_1
rilevato che all'udienza dell'1.10.2024 si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti;
rilevato che all'udienza del 5.11.2024 si è proceduto all'ascolto del minore;
rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 16.1.2025, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei urgenti: affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e conferma delle condizioni già in essere circa il diritto di visita paterno;
rilevato che, in via istruttoria, è stata disposta CTU volta a valutare sia le capacità genitoriali delle parti che il regime di affidamento e collocamento del minore, con incarico alla dott.ssa Persona_2
rilevato che all'udienza del 14.2.2025, parte resistente ha avanzato istanza di modifica ex art. 473 bis.23 c.p.c., con collocamento prevalente del minore presso il padre, in quanto a seguito di un acceso diverbio tra la madre e questi si è trasferito presso l'abitazione del padre;
Per_1
rilevato che sono state acquisite le relazioni del dirigente scolastico dell'istituto FILOS di Novara, trasmesse in data 17.2.2025 e 4.3.2025;
a scioglimento della riserva assunta;
Con memoria autorizzata, parte ricorrente ha rappresentato che:
- in data 22 gennaio 2025, la ha avuto una forte discussione con il figlio, motivata dal Pt_1 mancato rispetto da parte di quest'ultimo degli orari prescritti dalla madre;
quella notte il minore ha dormito presso l'abitazione dei nonni paterni;
- in data 31 gennaio 2025 si è verificata una accesa discussione tra la madre ed il minore, in quanto la ricorrente si rifiutava di consegnare al minore “le chiavi di casa, ove lo stesso voleva recarsi solo per trascorrere del tempo con la fidanzata”; al diniego della madre, colpiva l'autovettura della Per_1 ricorrente e la ingiuriava;
la ricorrente contattava il per chiedere supporto, il quale CP_1 le diceva che avrebbe mandato a prendere dallo zio;
Per_1
- da allora è tornato presso l'abitazione paterna solo in una occasione;
Per_1
- il padre, invece, si dimostra “alleato” con il figlio “contro la madre” ovvero disinteressato;
- sta dando preoccupazioni sia per il comportamento che per l'andamento scolastico;
Per_1
* Con memoria autorizzata, parte resistente ha, invece, evidenziato quanto segue:
- -che dal 22 gennaio 2025 il minore si trovava a vivere stabilmente presso il padre, a seguito di una accesa discussione tra e la Madre che decideva di “metterlo alla porta”; Per_1
- che in data 24 gennaio 2025, a seguito dell'ennesimo litigio, la madre “ha letteralmente abbandonato sulla strada statale di Dormelletto” Per_1
- che la insultava e inveiva sia contro il figlio che contro il padre;
Pt_1
- che da allora il minore vive presso il padre, ad eccezione che in una sola occasione in cui
“cedeva infatti alle pressioni della madre (che in cambio gli consentiva l'indomani Per_1 di non andare a scuola).
* All'udienza del 13.2.2025 sono stati sentiti entrambi i genitori. ha dichiarato: “io e mio figlio stavamo tornando dalla vaccinazione e lui mi chiedeva Parte_1 insistentemente le chiavi di casa;
io mi sono rifiutata perché ci sono delle regole da rispettare. Lui ha dato di matto. Lui non accetta le regole. Io ho chiesto al padre un aiuto per l'educazione di mio figlio. Preciso che mio figlio sta vivendo dai nonni paterni in queste settimane. In quell'occasione ho cercato di chiamare il padre, ma mio figlio mi ha bloccato il braccio e ha chiamato lui il padre. a scaricato la colpa su di me e io l'ho insultato e ho sbottato. CP_1
Attualmente ho visto mio figlio due o tre volte;
in una occasione si è fermato a dormire e poi ci siamo visti lunedì a cena. Lui era tranquillo;
la prima sera non abbiamo parlato dell'accaduto. Lunedì sera abbiamo parlato di quanto successo. Lui mi ha detto che dai nonni paterni ha meno regole;
lui guarda la sua convenienza e non l'affetto. mi ha impedito di portare la merenda a mio figlio dai nonni per la scuola. CP_1
Non sta andando a scuola. Anche dopo che ha dormito da me, il martedì non è andato a scuola ma è andato al supermercato con la nonna paterna. Vorrei che mio figlio tornasse a casa e che stesse bene. Dopo l'udienza di settimana scorsa ho contattato il mi ha detto che aveva una proposta da farmi;
lui mi ha proposto di assumermi tutte le responsabilità e CP_1 le colpe di quanto occorso”. ha dichiarato: “io quel giorno ero a lavorare;
mio figlio è stato lasciato a Dormelleto Controparte_1 sulla strada e ho trovato una persona che andasse a prenderlo. Mi ha chiamato mio figlio e la mi ha insultato, Pt_1 dicendomi che ero un bastardo e un figlio di puttana, come me. Già due giorni prima c'erano stati problemi. Adesso mio figlio è da mia madre, perché io per gli orari che faccio non posso. Circa la frequenza scolastica, credo abbia fatto tre giorni di assenza, di cui uno per il ritardo perché era in ritardo, il secondo perché non aveva scarpe antinfortunistiche. Il terzo giorno, invece, è arrivato ad Oleggio alle 10.30 e mia mamma lo ha portato a fare la spesa. Se non faccio quello che vuole la signora mi minaccia di mandarmi i Carabinieri e mi insulta. La madre mi Pt_1 attacca per quello che accade”.
* Sono, quindi, state acquisite le relazioni del dirigente scolastico dell'istituto FILOS frequentato dal minore che attestano, non solo il pessimo rendimento scolastico, bensì anche l'intervenuta segnalazione di abbandono scolastico.
* L'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti non può trovare accoglimento. In primo luogo, è d'obbligo evidenziare che l'estrema conflittualità tra le parti sta inevitabilmente ed irrimediabilmente determinato un pregiudizio per il minore. La madre, poi, da un lato non appare in grado di contenere le condotte del minore il quale sembra rifiutare ogni tipo di regola. Dall'altro, il padre sembra essere incapace di comprendere i reali bisogni di non ponendogli regole, blandendolo Per_1 ed utilizzandolo per contrapporsi alla ricorrente. A fronte della grave situazione in atto, è auspicabile che la CTU già disposta riesca anche ad agevolare le comunicazioni tra i genitori per far comprendere loro che le loro condotte sono pregiudizievoli per
Per_1
Ciò premesso, deve confermarsi la collocazione prevalente del minore presso la madre. Una modifica risulta contraria all'interesse di Per_1
Innanzitutto, il ha fornito false informazioni all'Autorità Giudiziaria, dichiarando nei suoi CP_1 scritti difensivi che il minore è collocato presso di sé, quando in realtà è collocato presso i nonni paterni. Trattasi di circostanza di particolare gravità, su cui si riserva ogni ulteriore valutazione. In secondo luogo, lo stesso ha ammesso di non poter ospitare il minore né di poterlo CP_1 accudire a causa dei turni di lavoro che svolge. Impensabile, poi, al momento che sia la compagna del ad occuparsi di , il quale ha dichiarato in sede di audizione di non gradire la CP_1 Per_1 convivente del padre. La collocazione del minore presso il padre non è, dunque, possibile. Ancora, il padre non dimostra alcuna preoccupazione per l'allarmante situazione scolastica del minore;
dalla relazione del dirigente scolastico, infatti, risulta che è la madre ad occuparsi dell'educazione di
In sede di interrogatorio libero, non ha mostrato alcuna consapevolezza per i Per_1 CP_1 problemi scolastici del minore, minimizzandoli e giustificandolo. Devono, quindi, confermarsi i provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti. A fronte della gravità della situazione, deve disporsi l'immediata presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi Sociali affinché svolgano una attività di supporto e monitoraggio.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.23 c.p.c. a. rigetta la modifica dei provvedimenti assunti;
b. conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, in particolare, la collocazione del minore presso la madre;
c. avverte le parti che in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto si procederà ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c.; d. dispone l'urgente ed immediata presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi Sociali affinché svolgano una attività di supporto e monitoraggio;
e. fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 13 maggio 2025 ore 15.00; f. invita i Servizi Sociali a far pervenire relazione preliminare sull'attività svolta entro il 10 maggio 2025.
Manda alla cancelleria per la comunicazione:
- al pubblico ministero;
- alle parti;
- al CTU nominato, dr.ssa per doverosa conoscenza;
Persona_2
- ai Servizi Sociali competenti in ragione della residenza del minore (Comune di Varallo Pombia)
Novara, 12 marzo 2025
Il Giudice Dott. Niccolò Bencini