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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2214/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2214/2018 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Virginio ANGELINI e Marco ANGELINI, come da procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Bassi 6 – La Spezia
attori contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo DE MARCO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via XXIV Maggio 156 – La Spezia
convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco BOGGIA, come da procura in calce all'atto di chiamata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via alla Porta degli Archi 3 – Genova
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26 novembre 2024:
Per gli attori:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Geom. nella Controparte_3 esecuzione degli incarichi ricevuti, per i danni subiti dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
in relazione ai fatti di cui in premessa;
[...]
- Per l'effetto condannare la Geom. al risarcimento dei danni subiti dai sig.ri Controparte_1
e e al rimborso delle spese dagli stessi affrontate, per la Parte_1 Parte_2 somma di euro 47.000,00 o per il diverso importo che verrà accertato in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa per i disagi ed i ritardi subiti;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversiis reiectis,
- respingere le domande tutte avanzate nei confronti della convenuta Geom. in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle richieste formulate da parte attrice, dichiarare la con sede in Roma via Po n. 20, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare, nei limiti di polizza, il Geom. CP_1 da ogni responsabilità patrimoniale eventualmente alla stessa ascritta in dipendenza dei
[...] fatti per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di giudizio oltre iva e contributo integrativo come per legge da porsi a carico della parte che sarà individuata in esito alla conclusione del giudizio”.
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste, in via principale assolvere l'assicurata Geom. da ogni domanda contro di essa Controparte_1 proposta, in quanto non fondata e non provata.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta da e contro l'assicurato Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_1
, determinare l'obbligazione di garanzia della società nei limiti delle pattuizioni
[...] CP_5 contrattuali, con le esclusioni, lo scoperto e/o le franchigie di cui alla polizza sopra identificata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2018 e Parte_1 esponevano di essersi rivolti alla geom. per Parte_2 Controparte_1
l'elaborazione di un progetto di ristrutturazione e per la direzione dei lavori di ampliamento frontale e laterale di un fabbricato di loro proprietà sito in Follo. Contestualmente, gli attori avevano commissionato al dott. la Per_1 predisposizione di una perizia geologica, nella quale era indicata la presenza di sorgenti a monte del fabbricato, con conseguente necessità di realizzare drenaggi e regimare le acque prima di procedere agli scavi. 2 Senonché, la convenuta aveva immediatamente avviato i lavori di sbancamento del fronte, senza la preventiva esecuzione delle opere indicate nella perizia geologica. Si erano quindi verificati smottamenti che avevano determinato una situazione di pericolo per il fabbricato e per l'area di cantiere. A seguito di tali avvenimenti, gli attori avevano revocato l'incarico conferito alla geom. la quale aveva cessato la propria attività senza provvedere alla messa in CP_1 sicurezza del versante. La prosecuzione dei lavori era stata poi affidata al geom. , che aveva CP_6 dovuto far eseguire drenaggi ed altre opere di messa in sicurezza, con conseguente aumento di spese (per euro 47.000,00 circa) e ritardo nell'ultimazione dei lavori. Inoltre, a causa delle problematiche non preventivamente affrontate, l'originale progetto di costruzione aveva subito variazioni, rendendosi necessario lo spostamento su roccia di parte dell'edificio e lo sviluppo della casa su due piani anziché su un piano unico. Ribadita dunque la sussistenza di una serie di errori di valutazione compiuti dalla convenuta sia nell'elaborazione del progetto che nell'espletamento dell'incarico di direttrice dei lavori, gli attori concludevano per la condanna della professionista al risarcimento dei danni subiti ed al rimborso delle maggiori spese affrontate, per la somma di euro 47.000,00, ovvero per quella diversa che fosse emersa all'esito dell'istruttoria.
ritualmente intimata, si costituiva in giudizio sostenendo di Controparte_1 avere adempiuto ai propri obblighi professionali con diligenza e correttezza. In particolare, il progetto era stato redatto nel rispetto delle esigenze della committenza e delle indicazioni della perizia geologica, mentre l'incarico di direzione dei lavori aveva avuto una durata di sole tre settimane, essendo stato l'incarico revocato a seguito della sua segnalazione di opere non rispettose del progetto e dunque potenzialmente abusive. La convenuta negava che durante lo svolgimento del proprio incarico si fossero verificati smottamenti o situazioni di pericolo, che erano invece emersi in epoca successiva, durante gli interventi realizzati dal geom. , mentre la mancata CP_6 sistemazione del terreno era dipesa dall'impossibilità di portare a termine la propria opera professionale, stante la breve durata dell'incarico. Contestava quindi la sussistenza di una propria responsabilità professionale, concludendo per il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, per essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa che chiedeva di Controparte_2 poter chiamare in causa. Autorizzata la chiamata, si costituiva aderendo nel merito Controparte_2 alle difese della professionista e richiamando, con riferimento al rapporto assicurativo, le franchigie e le limitazioni di polizza. La prima questione controversa tra le parti attiene al momento in cui si sarebbero verificati gli smottamenti: secondo gli attori, durante lo svolgimento dell'incarico della convenuta, mentre quest'ultima sostiene che eventuali situazioni di pericolo o presenza di acqua fossero emerse solamente in epoca successiva.
3 Dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta sul punto, è emerso che - in occasione dello sbancamento effettuato nel periodo in cui la resistente era direttrice dei lavori - si erano verificate limitate fuoriuscite di acqua dal versante, accompagnate da smottamenti anch'essi di entità limitata. In particolare:
- Il teste coordinatore della sicurezza del cantiere, ha riferito che Testimone_1 lo sbancamento era stato fatto in estate e che “lateralmente alla casa era fuoriuscita una piccola quantità di acqua. Dove era emersa l'acqua vi era stato anche un piccolissimo smottamento di terra. Non me ne risultano altri sugli altri lati della casa”;
- Nello stesso senso, il teste titolare dell'impresa che aveva Testimone_2 eseguito lo scavo, ha dichiarato che “durante lo scavo è emersa un po' d'acqua ma non in misura cospicua, anche perché eravamo in estate. Durante lo sbancamento non si sono verificate frane, ma normali distacchi che avvengono in tutti gli scavi. È vero che veniva giù terra mentre si scavava, ma come ho detto è ciò che avviene normalmente in occasione di ogni sbancamento”;
- Anche il teste redattore della perizia geologica, ha Testimone_3 confermato che “dopo lo sbancamento era emersa la presenza di acqua, anche se non era cospicua, essendo nel periodo estivo”; inoltre, il teste ha dichiarato di avere “prescritto di operare gli scavi in condizioni di terreno asciutto;
ciò si può fare o effettuando drenaggi, o operando nel periodo estivo, sta al progettista decidere”;
- Non rilevano in senso contrario le deposizioni degli ulteriori testimoni escussi, i quali hanno prevalentemente riferito circa la situazione del cantiere nel periodo successivo ai drenaggi effettuati dal geom. CP_6
L'istruttoria è quindi proseguita con l'ammissione di una CTU, volta a fornire elementi tecnici atti a valutare la correttezza dell'operato della professionista convenuta, nonché a quantificare i costi che avrebbero dovuto sostenere gli attori per la messa in sicurezza del versante in assenza di sbancamenti. Il perito, effettuati gli accertamenti necessari, ha concluso il proprio elaborato evidenziando che:
- La geom. nella propria relazione tecnica illustrativa asseverata, CP_1 allegata alla richiesta di permesso di costruire, aveva descritto le opere edilizie da eseguire, ricomprendendo, tra le altre, anche quelle di cui alla relazione geologica (sistemazione del terreno circostante, con esecuzione di drenaggi e regimazione delle acque);
- L'attività tecnica svolta dalla geom. (progettista e direttore Controparte_1 dei lavori delle opere architettoniche) e dall'ing. (progettista e CP_7 direttore dei lavori delle opere strutturali), pur comportando la realizzazione di uno sbancamento del versante, non era stata preceduta dalla necessaria progettazione esecutiva, architettonica e strutturale, con conseguente mancata realizzazione delle opere, preliminari allo scavo di sbancamento, relative alla sistemazione e messa in sicurezza del terreno, secondo i dettami della perizia geologica redatta all'uopo;
4 - In occasione del subentro nell'incarico del geom. , era già stato CP_6 realizzato il muro di sostegno ed il terreno circostanziale non risultava, in quel momento, interessato da evidenze di dissesto geomorfologico;
- Se gli interventi di messa in sicurezza del versante fossero stati eseguiti prima dello sbancamento, i costi che avrebbero dovuto sostenere gli attori non sarebbero stati inferiori a quelli poi effettivamente sostenuti (quantificati dal perito in euro 17.650,00 oltre accessori di legge) per la messa in sicurezza successiva allo scavo. Dopo il deposito della prima relazione, il CTU, su richiesta di parte attrice, veniva chiamato a chiarimenti per specificare se la ristrutturazione potesse essere progettata in modo diverso, così da non richiedere né sbancamento né messa in sicurezza, ossia – in altre parole – se gli interventi indicati dal geologo fossero propedeutici allo specifico progetto predisposto dalla convenuta, o se invece sarebbero stati necessari anche laddove la struttura dell'edificio fosse stata lasciata inalterata, ovvero in caso di progetto che non prevedesse l'ampliamento strutturale verso monte. A seguito della riapertura delle operazioni peritali, il CTU, avvalendosi anche del supporto di un ausiliario specialista geologo, ha depositato una relazione integrativa, con la quale ha ribadito “come l'attuazione di qualsiasi progetto, finalizzato alla modifica strutturale dell'esistente, avrebbe necessariamente comportato la messa in sicurezza del versante, così come in questo specifico caso. La realizzazione di qualsiasi tipo di ampliamento e/o trasformazione del manufatto preesistente, sia a monte che a valle della costruzione stessa, avrebbe, infatti, inevitabilmente implicato un nuovo assetto morfologico del terreno, con conseguente necessario intervento di consolidamento del versante, così come avvallato anche dall'ausiliario geologo del C.T.U., senza contare il fatto, a prescindere dallo scavo creato per la formazione dell'intercapedine, di dover riorganizzare tutto il terreno circostanziale all'abitazione, in funzione della formazione di percorsi pedonali e carrabili e relative aree di sosta, come ad esempio attuato per il raggiungimento dell'odierno stato di fatto. […] Per non alterare “la morfologia del terreno” preesistente, la costruzione avrebbe dovuto rimanere inalterata, cioè non essere oggetto di alcuna ristrutturazione, a fronte di quanto indicato nella relazione geologica agli atti, circa la messa in sicurezza del versante, necessaria preventivamente a qualsiasi intervento, stante le problematicità”. Non si ravvisano vizi nella CTU e nella successiva integrazione, le cui conclusioni, adeguatamente motivate e confermate dal perito dopo congrua replica alle osservazioni dei CT di parte, possono essere condivise ed acquisite. Non rilevano in senso contrario le osservazioni critiche sollevate dalla difesa di parte attrice dopo il deposito della relazione integrativa, per cui il CTU sarebbe giunto a conclusioni divergenti da quelle del proprio ausiliario, favorevoli alla fondatezza della domanda attorea. Ed invero, anche l'ausiliario geologo, pur evidenziando come la delicatezza del versante sul quale si stava operando fosse stata sottovalutata dalla convenuta e che sarebbe stato opportuno eseguire interventi di regimazione idrica prima dello sbancamento, ha infine confermato che “gli interventi di consolidamento provvisionali, quali ad es. quello precedentemente illustrato della paratia berlinese, avrebbero 5 dovuto essere realizzati, comunque, a prescindere da qualsivoglia soluzione progettuale di ristrutturazione ed ampliamento della casa in questione, e quindi in maniera propedeutica, non solo riguardo allo specifico progetto predisposto dalla convenuta, ma anche in caso di progetto che non prevedesse l'ampliamento strutturale verso monte, a fronte del fatto che il versante, nel suo complesso, fosse contraddistinto da una non trascurabile propensione al dissesto (per spessore della coltre, presenza idrica, acclività, etc)”. Quanto all'osservazione attorea per cui l'ausiliario non ha affermato che ogni soluzione avrebbe comportato opere di sbancamento, si può replicare come tale valutazione non rientrasse tra le competenze del geologo, bensì del CTU, il quale ha infatti confermato che per non alterare la morfologia del terreno preesistente la costruzione avrebbe dovuto rimanere inalterata, cioè non essere oggetto di alcuna ristrutturazione. Né la possibilità per gli attori di sostenere spese inferiori rispetto a quelle effettivamente affrontate può trarsi dall'osservazione dell'ausiliario per cui la scelta di eseguire opere provvisionali preventive allo sbancamento “non avrebbe stravolto i costi d'intervento”, dovendo tale considerazione leggersi nel senso che tale soluzione sarebbe stata “migliore e più cautelativa”, pur lasciando inalterati i costi, che (come sostenuto anche dal CTU) sarebbero stati i medesimi di quelli affrontati per la messa in sicurezza successiva allo sbancamento. Conseguentemente, non può essere riconosciuta la dedotta responsabilità professionale della convenuta, stante la mancata prova di danni eziologicamente ricollegabili al suo operato. In particolare:
- Quanto alle prestazioni rese quale direttore dei lavori, la scelta di procedere allo scavo senza la preventiva esecuzione dei drenaggi, ancorché meno cautelativa rispetto alla decisione opposta, non può essere ritenuta completamente erronea o negligente, anche in considerazione di quanto riportato nella perizia irca la prescrizione di operare nel periodo Per_1 estivo per trovare il terreno asciutto. Risulta peraltro smentita la doglianza attorea per cui la convenuta avrebbe lasciato il cantiere in una situazione di pericolo, essendo emersa dall'istruttoria orale solamente la presenza di piccoli smottamenti, propri di ogni opera di scavo. D'altra parte, qualora la convenuta avesse posto in essere gli interventi di consolidamento e regimazione prima dello scavo, gli attori avrebbero sopportato anticipatamente le medesime spese poi sostenute per l'esecuzione di tali attività sotto la direzione del geom.
. CP_6
- In qualità di progettista, la resistente ha omesso di redigere il progetto esecutivo ed ha sottovalutato la delicatezza del versante sul quale stava oprando;
nondimeno, gli interventi propedeutici suggeriti dal geologo erano stati indicati nella relazione tecnica illustrativa allegata alla richiesta di permesso di costruire, per cui è verosimile che le stesse sarebbero state comunque eseguite, se l'incarico non fosse stato revocato a distanza di sole tre settimane dall'inizio dei lavori.
6 Deve inoltre escludersi che le spese per la sistemazione del versante fossero evitabili con un diverso progetto, per le ragioni evidenziate dal CTU. Né può essere riconosciuto un danno risarcibile derivante dalla mancata esplicitazione ai clienti delle opere necessarie per eseguire l'intervento e dei relativi costi: sia perché la necessità di opere provvisionali emergeva chiaramente dalla perizia geologica del dott. (che, come Per_1 confermato dal predetto professionista in sede di istruttoria testimoniale, era stata consegnata direttamente agli attori, pur avendolo questi ultimi negato, v. capp. 4 e 5 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) ed era stata indicata dalla professionista nella relazione allegata alla richiesta di permesso di costruire;
sia, in ogni caso, perché era interesse dei committenti eseguire un intervento di ampliamento del fabbricato, che avrebbe necessariamente determinato sbancamenti e sistemazioni del versante, non essendo praticabili soluzioni progettuali meno onerose. La domanda risarcitoria attorea va pertanto respinta, non avendo l'operato della convenuta determinato il danno lamentato, sub specie di necessità di maggiori esborsi. Le risultanze peritali (e, in particolare, quanto evidenziato dal CTU circa l'assenza di un progetto esecutivo, nonché dall'ausiliario geologo circa la sottovalutazione della situazione del versante), se non sono tali, per le ragioni suindicate, da determinare l'accoglimento della domanda risarcitoria attorea, giustificano tuttavia la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti principali. La frazione residua segue la soccombenza degli attori ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Possono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra convenuta e terza chiamata, avendo la compagnia aderito alle difese dell'assicurata, senza contestare l'operatività della polizza. Le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, vanno poste a carico degli attori, tanto per l'elaborato originario quanto per la successiva integrazione, resasi necessaria a seguito di chiarimenti richiesti da parte attrice e confermativa delle conclusioni della prima relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda degli attori;
compensa per metà le spese di lite tra attori e convenuta, con condanna dei primi in solido al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 3.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra convenuta e terza chiamata;
pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico degli attori. La Spezia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2214/2018 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Virginio ANGELINI e Marco ANGELINI, come da procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Bassi 6 – La Spezia
attori contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo DE MARCO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via XXIV Maggio 156 – La Spezia
convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco BOGGIA, come da procura in calce all'atto di chiamata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via alla Porta degli Archi 3 – Genova
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26 novembre 2024:
Per gli attori:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Geom. nella Controparte_3 esecuzione degli incarichi ricevuti, per i danni subiti dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
in relazione ai fatti di cui in premessa;
[...]
- Per l'effetto condannare la Geom. al risarcimento dei danni subiti dai sig.ri Controparte_1
e e al rimborso delle spese dagli stessi affrontate, per la Parte_1 Parte_2 somma di euro 47.000,00 o per il diverso importo che verrà accertato in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa per i disagi ed i ritardi subiti;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversiis reiectis,
- respingere le domande tutte avanzate nei confronti della convenuta Geom. in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle richieste formulate da parte attrice, dichiarare la con sede in Roma via Po n. 20, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare, nei limiti di polizza, il Geom. CP_1 da ogni responsabilità patrimoniale eventualmente alla stessa ascritta in dipendenza dei
[...] fatti per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di giudizio oltre iva e contributo integrativo come per legge da porsi a carico della parte che sarà individuata in esito alla conclusione del giudizio”.
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste, in via principale assolvere l'assicurata Geom. da ogni domanda contro di essa Controparte_1 proposta, in quanto non fondata e non provata.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta da e contro l'assicurato Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_1
, determinare l'obbligazione di garanzia della società nei limiti delle pattuizioni
[...] CP_5 contrattuali, con le esclusioni, lo scoperto e/o le franchigie di cui alla polizza sopra identificata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2018 e Parte_1 esponevano di essersi rivolti alla geom. per Parte_2 Controparte_1
l'elaborazione di un progetto di ristrutturazione e per la direzione dei lavori di ampliamento frontale e laterale di un fabbricato di loro proprietà sito in Follo. Contestualmente, gli attori avevano commissionato al dott. la Per_1 predisposizione di una perizia geologica, nella quale era indicata la presenza di sorgenti a monte del fabbricato, con conseguente necessità di realizzare drenaggi e regimare le acque prima di procedere agli scavi. 2 Senonché, la convenuta aveva immediatamente avviato i lavori di sbancamento del fronte, senza la preventiva esecuzione delle opere indicate nella perizia geologica. Si erano quindi verificati smottamenti che avevano determinato una situazione di pericolo per il fabbricato e per l'area di cantiere. A seguito di tali avvenimenti, gli attori avevano revocato l'incarico conferito alla geom. la quale aveva cessato la propria attività senza provvedere alla messa in CP_1 sicurezza del versante. La prosecuzione dei lavori era stata poi affidata al geom. , che aveva CP_6 dovuto far eseguire drenaggi ed altre opere di messa in sicurezza, con conseguente aumento di spese (per euro 47.000,00 circa) e ritardo nell'ultimazione dei lavori. Inoltre, a causa delle problematiche non preventivamente affrontate, l'originale progetto di costruzione aveva subito variazioni, rendendosi necessario lo spostamento su roccia di parte dell'edificio e lo sviluppo della casa su due piani anziché su un piano unico. Ribadita dunque la sussistenza di una serie di errori di valutazione compiuti dalla convenuta sia nell'elaborazione del progetto che nell'espletamento dell'incarico di direttrice dei lavori, gli attori concludevano per la condanna della professionista al risarcimento dei danni subiti ed al rimborso delle maggiori spese affrontate, per la somma di euro 47.000,00, ovvero per quella diversa che fosse emersa all'esito dell'istruttoria.
ritualmente intimata, si costituiva in giudizio sostenendo di Controparte_1 avere adempiuto ai propri obblighi professionali con diligenza e correttezza. In particolare, il progetto era stato redatto nel rispetto delle esigenze della committenza e delle indicazioni della perizia geologica, mentre l'incarico di direzione dei lavori aveva avuto una durata di sole tre settimane, essendo stato l'incarico revocato a seguito della sua segnalazione di opere non rispettose del progetto e dunque potenzialmente abusive. La convenuta negava che durante lo svolgimento del proprio incarico si fossero verificati smottamenti o situazioni di pericolo, che erano invece emersi in epoca successiva, durante gli interventi realizzati dal geom. , mentre la mancata CP_6 sistemazione del terreno era dipesa dall'impossibilità di portare a termine la propria opera professionale, stante la breve durata dell'incarico. Contestava quindi la sussistenza di una propria responsabilità professionale, concludendo per il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, per essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa che chiedeva di Controparte_2 poter chiamare in causa. Autorizzata la chiamata, si costituiva aderendo nel merito Controparte_2 alle difese della professionista e richiamando, con riferimento al rapporto assicurativo, le franchigie e le limitazioni di polizza. La prima questione controversa tra le parti attiene al momento in cui si sarebbero verificati gli smottamenti: secondo gli attori, durante lo svolgimento dell'incarico della convenuta, mentre quest'ultima sostiene che eventuali situazioni di pericolo o presenza di acqua fossero emerse solamente in epoca successiva.
3 Dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta sul punto, è emerso che - in occasione dello sbancamento effettuato nel periodo in cui la resistente era direttrice dei lavori - si erano verificate limitate fuoriuscite di acqua dal versante, accompagnate da smottamenti anch'essi di entità limitata. In particolare:
- Il teste coordinatore della sicurezza del cantiere, ha riferito che Testimone_1 lo sbancamento era stato fatto in estate e che “lateralmente alla casa era fuoriuscita una piccola quantità di acqua. Dove era emersa l'acqua vi era stato anche un piccolissimo smottamento di terra. Non me ne risultano altri sugli altri lati della casa”;
- Nello stesso senso, il teste titolare dell'impresa che aveva Testimone_2 eseguito lo scavo, ha dichiarato che “durante lo scavo è emersa un po' d'acqua ma non in misura cospicua, anche perché eravamo in estate. Durante lo sbancamento non si sono verificate frane, ma normali distacchi che avvengono in tutti gli scavi. È vero che veniva giù terra mentre si scavava, ma come ho detto è ciò che avviene normalmente in occasione di ogni sbancamento”;
- Anche il teste redattore della perizia geologica, ha Testimone_3 confermato che “dopo lo sbancamento era emersa la presenza di acqua, anche se non era cospicua, essendo nel periodo estivo”; inoltre, il teste ha dichiarato di avere “prescritto di operare gli scavi in condizioni di terreno asciutto;
ciò si può fare o effettuando drenaggi, o operando nel periodo estivo, sta al progettista decidere”;
- Non rilevano in senso contrario le deposizioni degli ulteriori testimoni escussi, i quali hanno prevalentemente riferito circa la situazione del cantiere nel periodo successivo ai drenaggi effettuati dal geom. CP_6
L'istruttoria è quindi proseguita con l'ammissione di una CTU, volta a fornire elementi tecnici atti a valutare la correttezza dell'operato della professionista convenuta, nonché a quantificare i costi che avrebbero dovuto sostenere gli attori per la messa in sicurezza del versante in assenza di sbancamenti. Il perito, effettuati gli accertamenti necessari, ha concluso il proprio elaborato evidenziando che:
- La geom. nella propria relazione tecnica illustrativa asseverata, CP_1 allegata alla richiesta di permesso di costruire, aveva descritto le opere edilizie da eseguire, ricomprendendo, tra le altre, anche quelle di cui alla relazione geologica (sistemazione del terreno circostante, con esecuzione di drenaggi e regimazione delle acque);
- L'attività tecnica svolta dalla geom. (progettista e direttore Controparte_1 dei lavori delle opere architettoniche) e dall'ing. (progettista e CP_7 direttore dei lavori delle opere strutturali), pur comportando la realizzazione di uno sbancamento del versante, non era stata preceduta dalla necessaria progettazione esecutiva, architettonica e strutturale, con conseguente mancata realizzazione delle opere, preliminari allo scavo di sbancamento, relative alla sistemazione e messa in sicurezza del terreno, secondo i dettami della perizia geologica redatta all'uopo;
4 - In occasione del subentro nell'incarico del geom. , era già stato CP_6 realizzato il muro di sostegno ed il terreno circostanziale non risultava, in quel momento, interessato da evidenze di dissesto geomorfologico;
- Se gli interventi di messa in sicurezza del versante fossero stati eseguiti prima dello sbancamento, i costi che avrebbero dovuto sostenere gli attori non sarebbero stati inferiori a quelli poi effettivamente sostenuti (quantificati dal perito in euro 17.650,00 oltre accessori di legge) per la messa in sicurezza successiva allo scavo. Dopo il deposito della prima relazione, il CTU, su richiesta di parte attrice, veniva chiamato a chiarimenti per specificare se la ristrutturazione potesse essere progettata in modo diverso, così da non richiedere né sbancamento né messa in sicurezza, ossia – in altre parole – se gli interventi indicati dal geologo fossero propedeutici allo specifico progetto predisposto dalla convenuta, o se invece sarebbero stati necessari anche laddove la struttura dell'edificio fosse stata lasciata inalterata, ovvero in caso di progetto che non prevedesse l'ampliamento strutturale verso monte. A seguito della riapertura delle operazioni peritali, il CTU, avvalendosi anche del supporto di un ausiliario specialista geologo, ha depositato una relazione integrativa, con la quale ha ribadito “come l'attuazione di qualsiasi progetto, finalizzato alla modifica strutturale dell'esistente, avrebbe necessariamente comportato la messa in sicurezza del versante, così come in questo specifico caso. La realizzazione di qualsiasi tipo di ampliamento e/o trasformazione del manufatto preesistente, sia a monte che a valle della costruzione stessa, avrebbe, infatti, inevitabilmente implicato un nuovo assetto morfologico del terreno, con conseguente necessario intervento di consolidamento del versante, così come avvallato anche dall'ausiliario geologo del C.T.U., senza contare il fatto, a prescindere dallo scavo creato per la formazione dell'intercapedine, di dover riorganizzare tutto il terreno circostanziale all'abitazione, in funzione della formazione di percorsi pedonali e carrabili e relative aree di sosta, come ad esempio attuato per il raggiungimento dell'odierno stato di fatto. […] Per non alterare “la morfologia del terreno” preesistente, la costruzione avrebbe dovuto rimanere inalterata, cioè non essere oggetto di alcuna ristrutturazione, a fronte di quanto indicato nella relazione geologica agli atti, circa la messa in sicurezza del versante, necessaria preventivamente a qualsiasi intervento, stante le problematicità”. Non si ravvisano vizi nella CTU e nella successiva integrazione, le cui conclusioni, adeguatamente motivate e confermate dal perito dopo congrua replica alle osservazioni dei CT di parte, possono essere condivise ed acquisite. Non rilevano in senso contrario le osservazioni critiche sollevate dalla difesa di parte attrice dopo il deposito della relazione integrativa, per cui il CTU sarebbe giunto a conclusioni divergenti da quelle del proprio ausiliario, favorevoli alla fondatezza della domanda attorea. Ed invero, anche l'ausiliario geologo, pur evidenziando come la delicatezza del versante sul quale si stava operando fosse stata sottovalutata dalla convenuta e che sarebbe stato opportuno eseguire interventi di regimazione idrica prima dello sbancamento, ha infine confermato che “gli interventi di consolidamento provvisionali, quali ad es. quello precedentemente illustrato della paratia berlinese, avrebbero 5 dovuto essere realizzati, comunque, a prescindere da qualsivoglia soluzione progettuale di ristrutturazione ed ampliamento della casa in questione, e quindi in maniera propedeutica, non solo riguardo allo specifico progetto predisposto dalla convenuta, ma anche in caso di progetto che non prevedesse l'ampliamento strutturale verso monte, a fronte del fatto che il versante, nel suo complesso, fosse contraddistinto da una non trascurabile propensione al dissesto (per spessore della coltre, presenza idrica, acclività, etc)”. Quanto all'osservazione attorea per cui l'ausiliario non ha affermato che ogni soluzione avrebbe comportato opere di sbancamento, si può replicare come tale valutazione non rientrasse tra le competenze del geologo, bensì del CTU, il quale ha infatti confermato che per non alterare la morfologia del terreno preesistente la costruzione avrebbe dovuto rimanere inalterata, cioè non essere oggetto di alcuna ristrutturazione. Né la possibilità per gli attori di sostenere spese inferiori rispetto a quelle effettivamente affrontate può trarsi dall'osservazione dell'ausiliario per cui la scelta di eseguire opere provvisionali preventive allo sbancamento “non avrebbe stravolto i costi d'intervento”, dovendo tale considerazione leggersi nel senso che tale soluzione sarebbe stata “migliore e più cautelativa”, pur lasciando inalterati i costi, che (come sostenuto anche dal CTU) sarebbero stati i medesimi di quelli affrontati per la messa in sicurezza successiva allo sbancamento. Conseguentemente, non può essere riconosciuta la dedotta responsabilità professionale della convenuta, stante la mancata prova di danni eziologicamente ricollegabili al suo operato. In particolare:
- Quanto alle prestazioni rese quale direttore dei lavori, la scelta di procedere allo scavo senza la preventiva esecuzione dei drenaggi, ancorché meno cautelativa rispetto alla decisione opposta, non può essere ritenuta completamente erronea o negligente, anche in considerazione di quanto riportato nella perizia irca la prescrizione di operare nel periodo Per_1 estivo per trovare il terreno asciutto. Risulta peraltro smentita la doglianza attorea per cui la convenuta avrebbe lasciato il cantiere in una situazione di pericolo, essendo emersa dall'istruttoria orale solamente la presenza di piccoli smottamenti, propri di ogni opera di scavo. D'altra parte, qualora la convenuta avesse posto in essere gli interventi di consolidamento e regimazione prima dello scavo, gli attori avrebbero sopportato anticipatamente le medesime spese poi sostenute per l'esecuzione di tali attività sotto la direzione del geom.
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- In qualità di progettista, la resistente ha omesso di redigere il progetto esecutivo ed ha sottovalutato la delicatezza del versante sul quale stava oprando;
nondimeno, gli interventi propedeutici suggeriti dal geologo erano stati indicati nella relazione tecnica illustrativa allegata alla richiesta di permesso di costruire, per cui è verosimile che le stesse sarebbero state comunque eseguite, se l'incarico non fosse stato revocato a distanza di sole tre settimane dall'inizio dei lavori.
6 Deve inoltre escludersi che le spese per la sistemazione del versante fossero evitabili con un diverso progetto, per le ragioni evidenziate dal CTU. Né può essere riconosciuto un danno risarcibile derivante dalla mancata esplicitazione ai clienti delle opere necessarie per eseguire l'intervento e dei relativi costi: sia perché la necessità di opere provvisionali emergeva chiaramente dalla perizia geologica del dott. (che, come Per_1 confermato dal predetto professionista in sede di istruttoria testimoniale, era stata consegnata direttamente agli attori, pur avendolo questi ultimi negato, v. capp. 4 e 5 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) ed era stata indicata dalla professionista nella relazione allegata alla richiesta di permesso di costruire;
sia, in ogni caso, perché era interesse dei committenti eseguire un intervento di ampliamento del fabbricato, che avrebbe necessariamente determinato sbancamenti e sistemazioni del versante, non essendo praticabili soluzioni progettuali meno onerose. La domanda risarcitoria attorea va pertanto respinta, non avendo l'operato della convenuta determinato il danno lamentato, sub specie di necessità di maggiori esborsi. Le risultanze peritali (e, in particolare, quanto evidenziato dal CTU circa l'assenza di un progetto esecutivo, nonché dall'ausiliario geologo circa la sottovalutazione della situazione del versante), se non sono tali, per le ragioni suindicate, da determinare l'accoglimento della domanda risarcitoria attorea, giustificano tuttavia la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti principali. La frazione residua segue la soccombenza degli attori ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Possono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra convenuta e terza chiamata, avendo la compagnia aderito alle difese dell'assicurata, senza contestare l'operatività della polizza. Le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, vanno poste a carico degli attori, tanto per l'elaborato originario quanto per la successiva integrazione, resasi necessaria a seguito di chiarimenti richiesti da parte attrice e confermativa delle conclusioni della prima relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda degli attori;
compensa per metà le spese di lite tra attori e convenuta, con condanna dei primi in solido al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 3.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra convenuta e terza chiamata;
pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico degli attori. La Spezia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano 7