Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13414.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1 con il proc. avv. Zecca Piccolo
CONTRO
CP_1 avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione ex l.118.71 con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi e CP_1 rivalutazione a far tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore della difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò detto, giova ricordare come la pensione di inabilità civile ex art.12 l.30 marzo 1971
n.118 sia concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl
78.2010, 66 anni e 7 mesi nel 2018 e 67 anni nel 2019), nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale
In ordine al requisito sanitario, occorre evidenziare come lo stesso debba essere inteso secondo un approccio di tipo funzionale, svincolato dalla rigidità ragionieristica delle tabelle elaborate dalla letteratura scientifica e dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, la totale inabilità lavorativa necessaria al fine del conseguimento della prestazione assistenziale de qua deve essere intesa quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa. Conseguentemente detta condizione non può essere esclusa sulla scorta, ad esempio, del mero rilievo che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche specie che si consideri come tale attività neppure sia equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Del resto, trova applicazione anche in questa materia la previsione di cui all'art.149 disp. att cpc in base al quale, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, oltre a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo oppure giudiziario, senza che sussista la necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile alcuno spazio per una nuova determinazione da parte della P.A. (art.7 l.533 del 1973). Che è quanto si riverbera poi sulla decorrenza degli accessori e quindi sui margini di applicabilità dell'art.442 cpc, dovendosi ritenere che rivalutazione ed interessi decorrano comunque, a prescindere dalla imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, a partire dalla data dalla quale è dovuta la prestazione assistenziale, benché in ipotesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo ma anteriore alla proposizione della domanda amministrativa.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità
d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum. Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Che è quanto può ritenersi nella fattispecie in esame in relazione alla richiesta pensione ex l.118.71 almeno sino al 2022, ma non per il periodo dal 2023 in poi.
Ebbene, il ctu, nominato ex art.445 cpc, ha accertato come parte ricorrente, nata in [...]
2.10.66, sia invalida al 100% solo dal giugno 2023. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente sia invalida nella suddetta misura dalla CP_ data indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione della connessa prestazione con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione, salvo il superamento del prescritto limite reddituale. In proposito, vale ricordare come nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione [Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621].
Inoltre vale evidenziare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91
n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito. Alla luce delle emergenze processuali ed in particolare della data di emergenza del quadro patologico utile al conseguimento della prestazione per cui è causa rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, occorre compensare tra le parti le spese di lite.
Pqm
Il Giudice,
rigettata ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura del 100% dal giugno 2023 e CP_ conseguentemente condanna, salvo il superamento del prescritto limite reddituale, alla corresponsione della pensione per cui è causa con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) .
CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova