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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
RI RI - UD
Enrica DI TURSI - UD
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3542/2025 r.g. avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Lucarelli, Parte_1
ATTRICE
E
– rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Brienza, Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 10.10.2025 era richiesta pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M. concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 31.07.2024 è fondata e va accolta. Dalla documentazione CP_1 prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Matrice (Cb) il 21.09.2008, sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa delle condizioni di separazione del Tribunale di Campobasso del 05.06.2019.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi,
va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La
pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Matrice
(Cb) il 21.09.2008 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Comune di MATRICE (Cb), Atto N. 28 parte II serie A - anno
2008;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza al passaggio in giudicato della stessa;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 10-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente