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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi– Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 550 /2023 promossa da:
(C. F. ), rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR EP (C. F. ) con studio in Roma, Via di Novella n. 22 C.F._2
(pec: ); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C. F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 07/02/2023 la ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo la separazione la con cui contraeva matrimonio in Roma in data 26 dicembre 2004 CP_1
(trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Roma anno 2005, atto 00002, parte 2, serie
A00), da cui nascevano i figli (Bracciano, 27 aprile 2005) e (Roma, 13 giugno Persona_1 Per_2
2012), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il resistente sceglieva di non costituirsi, e pertanto in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In sede di prima udienza di comparizione del 22 novembre 2023, il giudice istruttore modificava l'ordinanza presidenziale del 4 maggio 2023, affidando la figlia minore alla madre in via esclusiva.
All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della separazione personale tra coniugi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. In primo luogo ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda declaratoria della separazione personale tra coniugi introdotta dalla ricorrente.
A tal proposito, la ricorrente ha specificato che il marito si è allontanato dalla casa coniugale, disinteressandosi completamente della prole e senza dare notizie di sé. Da ultimo, risulta cancellato per irreperibilità come da certificato anagrafico del comune di Monterotondo datato 6 febbraio 2025.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151
c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
III. Quanto alle condizioni della separazione, osserva il Tribunale che la ricorrente non ha articolato alcuna domanda di natura economica a titolo di mantenimento, e della circostanza si prende atto.
IV. Considerato che i figli, secondo quanto rappresentato dalla madre, non hanno più notizie del padre da giugno 2023 e che il genitore nemmeno ha mai provveduto a versare il mantenimento stabilito dal
Tribunale, preso atto dunque del manifestato disinteresse del resistente nei confronti della figlia Per_2
(estrinsecata anche tramite la scelta di non costituirsi nel presente giudizio), nel preminente interesse della minore il Collegio stabilisce che sia affidata in regime esclusivo rafforzato alla madre, con potere dunque di assumere anche le decisioni di maggiore interesse in favore della minore ex art. 337ter, co.
3, c.c., e collocata presso la casa coniugale, confermando l'assegnazione alla ricorrente già prevista in sede di fase presidenziale.
Pag. 2 a 4 Quanto alle modalità di visita, considerato che la minore non frequenta il padre in nessun modo e che non è nemmeno noto il luogo in cui lo stesso si trovi attualmente, si ritiene che gli incontri dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato da , attualmente di anni 13, Per_2
e senza coercizione alcuna della sua volontà.
Quanto al mantenimento economico della prole, in questa sede si ritiene di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale.
Difatti, la previsione di un contributo al mantenimento deve essere prevista sia per la minore Per_2 che per il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Persona_1
Tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente con riguardo alla situazione reddituale propria e di controparte, ravvisatane l'attendibilità, tenuto altresì conto delle necessità della prole, viene fissato un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di 230 euro mensili per ciascuno figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente.
V. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale viene dichiarata inammissibile, in quanto formulata tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
VI. Le spese, attesa la natura necessaria del procedimento, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) Dichiara la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 26 dicembre 2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Roma anno
2005, atto 00002, parte 2, serie A00);
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
4) Affida la figlia minore (Roma, 13 giugno 2012) in via esclusiva alla madre, con Per_2 attribuzione del potere di adozione anche delle decisioni di maggiore interesse;
5) Assegna alla madre affidataria la casa coniugale;
Pag. 3 a 4 6) Dispone che, qualora il padre e la minore manifestino la volontà di riprendere i rapporti, gli incontri dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato dalla figlia e senza coercizione alcuna della sua volontà;
7) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario della prole, quantificato in 230 euro mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre collocataria, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
8) Dichiara inammissibile la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
9) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
10) Spese compensate;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi– Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 550 /2023 promossa da:
(C. F. ), rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR EP (C. F. ) con studio in Roma, Via di Novella n. 22 C.F._2
(pec: ); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C. F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 07/02/2023 la ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo la separazione la con cui contraeva matrimonio in Roma in data 26 dicembre 2004 CP_1
(trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Roma anno 2005, atto 00002, parte 2, serie
A00), da cui nascevano i figli (Bracciano, 27 aprile 2005) e (Roma, 13 giugno Persona_1 Per_2
2012), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il resistente sceglieva di non costituirsi, e pertanto in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In sede di prima udienza di comparizione del 22 novembre 2023, il giudice istruttore modificava l'ordinanza presidenziale del 4 maggio 2023, affidando la figlia minore alla madre in via esclusiva.
All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della separazione personale tra coniugi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. In primo luogo ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda declaratoria della separazione personale tra coniugi introdotta dalla ricorrente.
A tal proposito, la ricorrente ha specificato che il marito si è allontanato dalla casa coniugale, disinteressandosi completamente della prole e senza dare notizie di sé. Da ultimo, risulta cancellato per irreperibilità come da certificato anagrafico del comune di Monterotondo datato 6 febbraio 2025.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151
c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
III. Quanto alle condizioni della separazione, osserva il Tribunale che la ricorrente non ha articolato alcuna domanda di natura economica a titolo di mantenimento, e della circostanza si prende atto.
IV. Considerato che i figli, secondo quanto rappresentato dalla madre, non hanno più notizie del padre da giugno 2023 e che il genitore nemmeno ha mai provveduto a versare il mantenimento stabilito dal
Tribunale, preso atto dunque del manifestato disinteresse del resistente nei confronti della figlia Per_2
(estrinsecata anche tramite la scelta di non costituirsi nel presente giudizio), nel preminente interesse della minore il Collegio stabilisce che sia affidata in regime esclusivo rafforzato alla madre, con potere dunque di assumere anche le decisioni di maggiore interesse in favore della minore ex art. 337ter, co.
3, c.c., e collocata presso la casa coniugale, confermando l'assegnazione alla ricorrente già prevista in sede di fase presidenziale.
Pag. 2 a 4 Quanto alle modalità di visita, considerato che la minore non frequenta il padre in nessun modo e che non è nemmeno noto il luogo in cui lo stesso si trovi attualmente, si ritiene che gli incontri dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato da , attualmente di anni 13, Per_2
e senza coercizione alcuna della sua volontà.
Quanto al mantenimento economico della prole, in questa sede si ritiene di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale.
Difatti, la previsione di un contributo al mantenimento deve essere prevista sia per la minore Per_2 che per il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Persona_1
Tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente con riguardo alla situazione reddituale propria e di controparte, ravvisatane l'attendibilità, tenuto altresì conto delle necessità della prole, viene fissato un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di 230 euro mensili per ciascuno figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente.
V. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale viene dichiarata inammissibile, in quanto formulata tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
VI. Le spese, attesa la natura necessaria del procedimento, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) Dichiara la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 26 dicembre 2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Roma anno
2005, atto 00002, parte 2, serie A00);
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
4) Affida la figlia minore (Roma, 13 giugno 2012) in via esclusiva alla madre, con Per_2 attribuzione del potere di adozione anche delle decisioni di maggiore interesse;
5) Assegna alla madre affidataria la casa coniugale;
Pag. 3 a 4 6) Dispone che, qualora il padre e la minore manifestino la volontà di riprendere i rapporti, gli incontri dovranno avvenire gradualmente, secondo i bisogni e il desiderio manifestato dalla figlia e senza coercizione alcuna della sua volontà;
7) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario della prole, quantificato in 230 euro mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre collocataria, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
8) Dichiara inammissibile la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
9) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
10) Spese compensate;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4