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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4373 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Fedeli
APPELLANTE
E
( CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Rando e Barnaba Busatto
APPELLATA
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
4719/2020, che ha rigettato la domanda formulata dall'attore nei confronti di CP_1 per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta tenuta da quest'ultima nei confronti dell'odierno appellante in data 30 aprile 2014, allorquando - nei pressi dell'ingresso principale del complesso condominiale sito in Roma, in Via della
Camilluccia n. 180 e alla presenza di altre persone – ha rivolto al la seguente frase: “io Pt_1 poi con lei non parlo perché lei va con le vecchie e si fa pagare e non la toccherei neanche con un dito per lo schifo che mi fa;
quello che dico è a prova di denuncia perché ho testimoni che potrebbero validare le mie affermazioni”.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha omesso di fornire una qualificazione giuridica del fatto e ha sottovalutato il tenore offensivo dell'espressione pronunciata da pur CP_1 riconoscendo – nel capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di giudizio - che quest'ultima ha tenuto effettivamente una condotta ingiuriosa;
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno fosse necessaria la prova del danno subito dal in conseguenza Pt_1 del comportamento ingiurioso, benché debba ritenersi pacifico che la avesse offeso CP_1
l'onore e il decoro del trovando applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. Pt_1
a) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7;
3) il tribunale ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attore ritenendo erroneamente che il capitolo di prova per interpello e per testi con i testimoni ES
(condomina), (portiere del condominio) e Testimone_2 Testimone_3
(amministratrice del condominio) fosse stato formulato in maniera generica;
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attore avesse formulato un unico capitolo di prova articolato dall'attore (quello relativo alla effettiva circolazione della notizia dell'episodio verificatosi tra l'attore e la tra gli abitanti del condominio tanto da dare CP_1 adito a pettegolezzi), benché l'attore avesse chiesto l'ammissione di prova per interpello e per testi anche su altre circostanze;
5) il tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni scritte a firma di , e e non ha ES Testimone_2 Testimone_3 tenuto conto del fatto che il discredito subito dall'attore poteva ritenersi in ogni caso provato per presunzioni.
L'appellante ha concluso chiedendo alla Corte di accertare - previa ammissione delle prove orali articolate in primo grado - che le espressioni rivolte da ad CP_1
2 costituiscono ingiuria e/o diffamazione e, per l'effetto, di condannare Parte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore, quantificandolo CP_1 nella misura di 10.000,00 € ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio , domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno affermando che:
a) il danno non patrimoniale lamentato da – asseritamente consistente Parte_1 nel discredito correlato ai pettegolezzi circolati tra i condomini sulla sua persona a seguito dell'episodio descritto – non può qualificarsi come danno “in re ipsa” perché, anche in materia di lesioni di diritti inviolabili, è necessario che la vittima alleghi e provi il pregiudizio subito, non potendosi identificare il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento;
b) premesso che nel caso di specie il danno astrattamente risarcibile consiste nella lesione della reputazione dell'attore - e a prescindere da ogni valutazione in merito alla condotta di - la domanda risarcitoria proposta da va CP_1 Parte_1 rigettata, perché questi non ha fornito una prova adeguata del discredito allegato (avendo articolato al riguardo un solo capitolo di prova pertinente, che deve ritenersi inammissibile
“per l'assoluta genericità” dei soggetti convolti, delle circostanze di tempo e di luogo e del tenore dei pettegolezzi) e non essendo utilizzabili le dichiarazioni scritte a firma di Tes_1
e , in quanto “non rispondenti ai requisiti della testimonianza scritta
[...] Testimone_2 prescritti dall'art. 257 cpc” (pagina 4 della sentenza);
c) sono tuttavia utilizzabili le dichiarazioni rese in data 18 giugno 2014 in sede di sommarie informazioni alla Polizia Giudiziaria da le quali Testimone_3 confermano la sussistenza della condotta offensiva tenuta da su cui si fonda la CP_1 domanda di risarcimento dell'attore, circostanza che giustifica la compensazione delle spese.
Venendo per ragioni di ordine logico ad esaminare preliminarmente il terzo e il quarto motivo d'appello (relativi alle istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado), si osserva quanto segue.
L'appellante reitera la richiesta di ammissione della prova per testi con i testi Tes_1
(condomina), (portiere dello stabile) e
[...] Testimone_2 Testimone_3
(amministratrice del condominio), richiesta che il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile perché generica, in quanto l'unico capitolo di prova incentrato sulla effettiva offensività della condotta (il capitolo di prova n. 7 articolato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) era finalizzato ad accertare genericamente che “la notizia del descritto episodio circolava tra gli abitanti del Condominio e dava adito a pettegolezzi”.
Le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante devono ritenersi in primo luogo inammissibili.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le istanze istruttorie non ammesse dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle
3 conclusioni “in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti” dovendosi ritenere altrimenti abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione.
La Corte di cassazione ha tuttavia precisato che tale presunzione può ritenersi superata – potendo dunque ammettersi nel giudizio di appello istanze istruttorie non specificatamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado – solo nel caso in cui dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte emerga una
“volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria” (Cass. 27205/2023; Cass.
10767/2022; Cass. 33103/2021).
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Nella memoria depositata ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., l'attore ha chiesto ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli 3 e 4 già formulati nell'atto di citazione e su ulteriori tre capitoli di prova (numerati come capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7).
All'udienza del 29 maggio 2018 - in cui le parti hanno discusso le relative richieste istruttorie - il difensore di ha dichiarato espressamente di opporsi Parte_1
“all'espletamento delle prove, trattandosi di causa già istruita” (v. verbale d'udienza).
Tale dichiarazione esprime in modo inequivocabile la volontà della parte di rinunciare alle richieste di prova precedentemente formulate - sul presupposto che la causa dovesse ritenersi matura per la decisione senza necessità di compiere attività istruttoria – rendendo pertanto inammissibile in appello la reiterazione di richieste istruttorie ormai rinunciate (non a caso nella successiva udienza del 9 luglio 2019 il difensore dell'attore ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nell'atto di citazione, senza fare riferimento alle richieste istruttorie contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Si osserva in ogni caso che la prova per interpello e per testi chiesta dall'odierno appellante sarebbe irrilevante ai fini della decisione, in quanto tra i vari capitoli di prova indicati ve ne è uno solo astrattamente rilevante (cioè quello finalizzato a provare il contenuto dell'espressione ingiuriosa pronunciata da ). CP_1
Tale circostanza risulta peraltro già provata in base alle dichiarazioni rese il 18 giugno
2014 da in sede di sommarie informazioni testimoniali presso Testimone_3 il Commissariato di Ponte Milvio (v. allegato 5 alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,
c.p.c. di : dichiarazioni che il giudice di primo grado ha correttamente Parte_1 ritenuto utilizzabili, in base al principio più volte ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui le sommarie informazioni testimoniali rientrano nell'ambito delle prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. 8459/2020; Cass.
18025/2019).
Come già rilevato dal giudice di primo grado, deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione anche il capitolo di prova finalizzato a dimostrare il carattere offensivo della frase pronunciata da , in quanto la formulazione del capitolo è talmente generica CP_1
(“vero che la notizia del descritto episodio circolava tra gli abitanti del Condominio e dava
4 adito a pettegolezzi”) da non consentire di provare se e in quale misura vi sia stata una effettiva lesione dell'onore e della reputazione dell'appellante.
Venendo ad esaminare gli altri motivi d'appello, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia omesso di qualificare la condotta di come fatto illecito, contraddicendosi tuttavia laddove CP_1 ha disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, avendo implicitamente riconosciuto la sussistenza dell'ingiuria.
La doglianza è infondata.
La sentenza non risulta affatto contraddittoria, in quanto il giudice ha semplicemente deciso - in base al principio della ragione più liquida - di rigettare la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova del danno lamentato dall'attore (ciò che rendeva inutile qualificare la condotta della convenuta come astrattamente ingiuriosa).
La mera considerazione della condotta ai fini della compensazione delle spese di lite non può essere interpretata come riconoscimento implicito dell'ingiuria, poiché l'integrazione dell'illecito richiede l'accertamento non solo della condotta dannosa, ma anche del nesso causale e del danno (inteso nell'accezione di danno-conseguenza dell'illecito), che nel caso di specie il tribunale ha correttamente ritenuto non provato (v. infra).
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il tribunale non avrebbe correttamente applicato l'articolo 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 7 del 2016 (che ha depenalizzato il reato di ingiuria), il quale – secondo la difesa dell'appellante - non richiederebbe la prova del danno-conseguenza ai fini del risarcimento del danno.
La doglianza è infondata.
L'articolo 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. cit. stabilisce che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente […]”.
Come chiarito dall'art. 3 del d.lgs. cit., tale sanzione pecuniaria costituisce una conseguenza patrimoniale ulteriore rispetto al risarcimento del danno cagionato dalla lesione dell'onore, che si distingue rispetto a quest'ultimo per il carattere esclusivamente sanzionatorio (pena privata).
L'art. 8, comma 2, del d.lgs. cit. stabilisce a sua volta che il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n. 7 del 2016 non ha introdotto un criterio legale di liquidazione del danno da lesione dell'onore ma un criterio per la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria che il giudice deve applicare qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
Si osserva al riguardo che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in caso di lesione di valori della persona il danno risarcibile non è un danno in re ipsa – non è
5 cioè risarcibile la lesione in sé e per sé considerata dell'interesse tutelato dall'ordinamento giuridico - ma si identifica con le conseguenze di tale lesione (Cass. 26496/2023; Cass.
31537/2018).
Il danno-conseguenza va dunque allegato e provato, anche mediante presunzioni, da chi ne domanda il risarcimento, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe in tal modo ad essere concesso non in virtù dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un mero comportamento lesivo (Cass.16740/2021; Cass., 2056/2018; Cass., Sez. Un., 26972/2008).
Alla luce di tali principi, non potendo qualificarsi l'ingiuria come danno in re ipsa, la semplice offensività in astratto di espressioni proferite da altre persone non è idonea di per sé
a configurare l'illecito qualora la condotta – seppure astrattamente ingiuriosa - non abbia dato luogo ad alcuna conseguenza dannosa.
Nel caso di specie l'appellante avrebbe dovuto provare in che modo la frase pronunciata da abbia recato una lesione al proprio onore, mentre egli si è limitato ad offrire CP_1 di provare la veridicità di tale accadimento, senza tuttavia dimostrare alcunché in merito all'asserito discredito conseguente alla condotta ingiuriosa.
Anche a voler ammettere che abbia pronunciato la frase riportata CP_1 dall'appellante (“io poi con lei non parlo perché lei va con le vecchie e si fa pagare e non la toccherei neanche con un dito per lo schifo che mi fa;
quello che dico è a prova di denuncia perché ho testimoni che potrebbero validare le mie affermazioni”) non vi è prova del fatto che le persone che hanno assistito all'episodio descritto (ovvero la condomina e Controparte_2
l'amministratrice di condominio abbiano effettivamente Testimone_3 riferito agli altri condomini tale episodio.
In mancanza di prova del pregiudizio subito – stante l'inammissibilità della prova orale offerta dall'appellante e delle dichiarazioni stragiudiziali prodotte – la prova della lesione all'onore non può neppure ricavarsi in via presuntiva.
Va infatti respinto anche l'ultimo motivo di appello, con cui il di lamenta del Pt_1 fatto che il tribunale abbia erroneamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni scritte a firma di , e e non abbia ES Testimone_2 Testimone_3 tenuto conto del fatto che il discredito subito dall'attore poteva ritenersi in ogni caso provato per presunzioni.
L'appellante sostiene al riguardo che il tribunale avrebbe dovuto considerare le dichiarazioni rese da , e - in ES Tes_3 Testimone_3 Testimone_2 quanto non generiche ma “sufficienti a descrivere la situazione che si era creata alle spalle dell'incolpevole dr. – e che, in mancanza di elementi certi, avrebbe potuto ricorrere al Pt_1
“principio delle presunzioni” e procedere a una liquidazione del danno in via equitativa
(pagine 13 e 14 dell'atto di appello).
Per quanto attiene all'inammissibilità delle dichiarazioni scritte a firma di , ES
e - in cui si darebbe atto dei presunti “scherzi Testimone_3 Testimone_2
6 e pettegolezzi” conseguenti all'episodio ingiurioso - si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese per iscritto da terzi estranei alla lite “non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge”, potendo soltanto assumere valore indiziario a discrezione del giudice di merito (Cass. 24976/2017).
Le dichiarazioni prodotte in giudizio dall'appellante, non essendo corroborate da testimonianze dei soggetti che le hanno rese, potrebbero costituire dei meri indizi che non sono tuttavia sufficientemente precisi, né connotati da gravità e pertanto risultano inidonei a fornire la prova presuntiva per difetto dei requisiti richiesti dall'articolo 2729 c.c.
In materia di ingiuria e diffamazione, infatti, la giurisprudenza ritiene che le presunzioni non possano basarsi sulla semplice ragionevolezza delle asserzioni dell'interessato in merito al pregiudizio all'immagine e al discredito professionale o personale subito in conseguenza di espressioni chiaramente offensive proferite da altri soggetti, dovendo il giudice che ricorre alla prova presuntiva necessariamente considerare “la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. 26496/2023 cit.; Cass. 16740/2021).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge che Parte_1 era “persona ben nota ai residenti” del complesso condominiale e godeva di stima da
[...] parte degli altri condomini (avendo svolto l'incarico di consigliere del condominio e avendo promosso raccolte di firme tra i condomini per opere di manutenzione di comune interesse).
Ciò premesso e tenuto conto del contesto ambientale e sociale in cui si è svolta la vicenda (un prestigioso condominio di via della Camilluccia 180), appare inverosimile che un'affermazione isolata così grottesca come quella pronunciata da (“va con le CP_1 vecchie e si fa pagare”) possa avere incrinato la stima che gli altri condomini avevano di trattandosi di un'espressione che – proprio tenuto conto del contesto in cui Parte_1
è stata pronunciata – è idonea a ledere più l'immagine della persona che l'ha proferita che non quella della persona a cui viene indirizzata.
La prova del danno asseritamente lamentato dall'appellante non è dunque ravvisabile neppure facendo ricorso a presunzioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , spese che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
7 Roma n. 4719/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_3
liquidandole in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4373 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Fedeli
APPELLANTE
E
( CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Rando e Barnaba Busatto
APPELLATA
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
4719/2020, che ha rigettato la domanda formulata dall'attore nei confronti di CP_1 per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta tenuta da quest'ultima nei confronti dell'odierno appellante in data 30 aprile 2014, allorquando - nei pressi dell'ingresso principale del complesso condominiale sito in Roma, in Via della
Camilluccia n. 180 e alla presenza di altre persone – ha rivolto al la seguente frase: “io Pt_1 poi con lei non parlo perché lei va con le vecchie e si fa pagare e non la toccherei neanche con un dito per lo schifo che mi fa;
quello che dico è a prova di denuncia perché ho testimoni che potrebbero validare le mie affermazioni”.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha omesso di fornire una qualificazione giuridica del fatto e ha sottovalutato il tenore offensivo dell'espressione pronunciata da pur CP_1 riconoscendo – nel capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di giudizio - che quest'ultima ha tenuto effettivamente una condotta ingiuriosa;
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno fosse necessaria la prova del danno subito dal in conseguenza Pt_1 del comportamento ingiurioso, benché debba ritenersi pacifico che la avesse offeso CP_1
l'onore e il decoro del trovando applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. Pt_1
a) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7;
3) il tribunale ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attore ritenendo erroneamente che il capitolo di prova per interpello e per testi con i testimoni ES
(condomina), (portiere del condominio) e Testimone_2 Testimone_3
(amministratrice del condominio) fosse stato formulato in maniera generica;
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attore avesse formulato un unico capitolo di prova articolato dall'attore (quello relativo alla effettiva circolazione della notizia dell'episodio verificatosi tra l'attore e la tra gli abitanti del condominio tanto da dare CP_1 adito a pettegolezzi), benché l'attore avesse chiesto l'ammissione di prova per interpello e per testi anche su altre circostanze;
5) il tribunale ha erroneamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni scritte a firma di , e e non ha ES Testimone_2 Testimone_3 tenuto conto del fatto che il discredito subito dall'attore poteva ritenersi in ogni caso provato per presunzioni.
L'appellante ha concluso chiedendo alla Corte di accertare - previa ammissione delle prove orali articolate in primo grado - che le espressioni rivolte da ad CP_1
2 costituiscono ingiuria e/o diffamazione e, per l'effetto, di condannare Parte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore, quantificandolo CP_1 nella misura di 10.000,00 € ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio , domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno affermando che:
a) il danno non patrimoniale lamentato da – asseritamente consistente Parte_1 nel discredito correlato ai pettegolezzi circolati tra i condomini sulla sua persona a seguito dell'episodio descritto – non può qualificarsi come danno “in re ipsa” perché, anche in materia di lesioni di diritti inviolabili, è necessario che la vittima alleghi e provi il pregiudizio subito, non potendosi identificare il danno risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento;
b) premesso che nel caso di specie il danno astrattamente risarcibile consiste nella lesione della reputazione dell'attore - e a prescindere da ogni valutazione in merito alla condotta di - la domanda risarcitoria proposta da va CP_1 Parte_1 rigettata, perché questi non ha fornito una prova adeguata del discredito allegato (avendo articolato al riguardo un solo capitolo di prova pertinente, che deve ritenersi inammissibile
“per l'assoluta genericità” dei soggetti convolti, delle circostanze di tempo e di luogo e del tenore dei pettegolezzi) e non essendo utilizzabili le dichiarazioni scritte a firma di Tes_1
e , in quanto “non rispondenti ai requisiti della testimonianza scritta
[...] Testimone_2 prescritti dall'art. 257 cpc” (pagina 4 della sentenza);
c) sono tuttavia utilizzabili le dichiarazioni rese in data 18 giugno 2014 in sede di sommarie informazioni alla Polizia Giudiziaria da le quali Testimone_3 confermano la sussistenza della condotta offensiva tenuta da su cui si fonda la CP_1 domanda di risarcimento dell'attore, circostanza che giustifica la compensazione delle spese.
Venendo per ragioni di ordine logico ad esaminare preliminarmente il terzo e il quarto motivo d'appello (relativi alle istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado), si osserva quanto segue.
L'appellante reitera la richiesta di ammissione della prova per testi con i testi Tes_1
(condomina), (portiere dello stabile) e
[...] Testimone_2 Testimone_3
(amministratrice del condominio), richiesta che il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile perché generica, in quanto l'unico capitolo di prova incentrato sulla effettiva offensività della condotta (il capitolo di prova n. 7 articolato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) era finalizzato ad accertare genericamente che “la notizia del descritto episodio circolava tra gli abitanti del Condominio e dava adito a pettegolezzi”.
Le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante devono ritenersi in primo luogo inammissibili.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le istanze istruttorie non ammesse dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle
3 conclusioni “in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti” dovendosi ritenere altrimenti abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione.
La Corte di cassazione ha tuttavia precisato che tale presunzione può ritenersi superata – potendo dunque ammettersi nel giudizio di appello istanze istruttorie non specificatamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado – solo nel caso in cui dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte emerga una
“volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria” (Cass. 27205/2023; Cass.
10767/2022; Cass. 33103/2021).
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Nella memoria depositata ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., l'attore ha chiesto ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli 3 e 4 già formulati nell'atto di citazione e su ulteriori tre capitoli di prova (numerati come capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7).
All'udienza del 29 maggio 2018 - in cui le parti hanno discusso le relative richieste istruttorie - il difensore di ha dichiarato espressamente di opporsi Parte_1
“all'espletamento delle prove, trattandosi di causa già istruita” (v. verbale d'udienza).
Tale dichiarazione esprime in modo inequivocabile la volontà della parte di rinunciare alle richieste di prova precedentemente formulate - sul presupposto che la causa dovesse ritenersi matura per la decisione senza necessità di compiere attività istruttoria – rendendo pertanto inammissibile in appello la reiterazione di richieste istruttorie ormai rinunciate (non a caso nella successiva udienza del 9 luglio 2019 il difensore dell'attore ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nell'atto di citazione, senza fare riferimento alle richieste istruttorie contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Si osserva in ogni caso che la prova per interpello e per testi chiesta dall'odierno appellante sarebbe irrilevante ai fini della decisione, in quanto tra i vari capitoli di prova indicati ve ne è uno solo astrattamente rilevante (cioè quello finalizzato a provare il contenuto dell'espressione ingiuriosa pronunciata da ). CP_1
Tale circostanza risulta peraltro già provata in base alle dichiarazioni rese il 18 giugno
2014 da in sede di sommarie informazioni testimoniali presso Testimone_3 il Commissariato di Ponte Milvio (v. allegato 5 alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,
c.p.c. di : dichiarazioni che il giudice di primo grado ha correttamente Parte_1 ritenuto utilizzabili, in base al principio più volte ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui le sommarie informazioni testimoniali rientrano nell'ambito delle prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. 8459/2020; Cass.
18025/2019).
Come già rilevato dal giudice di primo grado, deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione anche il capitolo di prova finalizzato a dimostrare il carattere offensivo della frase pronunciata da , in quanto la formulazione del capitolo è talmente generica CP_1
(“vero che la notizia del descritto episodio circolava tra gli abitanti del Condominio e dava
4 adito a pettegolezzi”) da non consentire di provare se e in quale misura vi sia stata una effettiva lesione dell'onore e della reputazione dell'appellante.
Venendo ad esaminare gli altri motivi d'appello, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia omesso di qualificare la condotta di come fatto illecito, contraddicendosi tuttavia laddove CP_1 ha disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, avendo implicitamente riconosciuto la sussistenza dell'ingiuria.
La doglianza è infondata.
La sentenza non risulta affatto contraddittoria, in quanto il giudice ha semplicemente deciso - in base al principio della ragione più liquida - di rigettare la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova del danno lamentato dall'attore (ciò che rendeva inutile qualificare la condotta della convenuta come astrattamente ingiuriosa).
La mera considerazione della condotta ai fini della compensazione delle spese di lite non può essere interpretata come riconoscimento implicito dell'ingiuria, poiché l'integrazione dell'illecito richiede l'accertamento non solo della condotta dannosa, ma anche del nesso causale e del danno (inteso nell'accezione di danno-conseguenza dell'illecito), che nel caso di specie il tribunale ha correttamente ritenuto non provato (v. infra).
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il tribunale non avrebbe correttamente applicato l'articolo 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 7 del 2016 (che ha depenalizzato il reato di ingiuria), il quale – secondo la difesa dell'appellante - non richiederebbe la prova del danno-conseguenza ai fini del risarcimento del danno.
La doglianza è infondata.
L'articolo 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. cit. stabilisce che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente […]”.
Come chiarito dall'art. 3 del d.lgs. cit., tale sanzione pecuniaria costituisce una conseguenza patrimoniale ulteriore rispetto al risarcimento del danno cagionato dalla lesione dell'onore, che si distingue rispetto a quest'ultimo per il carattere esclusivamente sanzionatorio (pena privata).
L'art. 8, comma 2, del d.lgs. cit. stabilisce a sua volta che il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n. 7 del 2016 non ha introdotto un criterio legale di liquidazione del danno da lesione dell'onore ma un criterio per la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria che il giudice deve applicare qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
Si osserva al riguardo che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in caso di lesione di valori della persona il danno risarcibile non è un danno in re ipsa – non è
5 cioè risarcibile la lesione in sé e per sé considerata dell'interesse tutelato dall'ordinamento giuridico - ma si identifica con le conseguenze di tale lesione (Cass. 26496/2023; Cass.
31537/2018).
Il danno-conseguenza va dunque allegato e provato, anche mediante presunzioni, da chi ne domanda il risarcimento, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe in tal modo ad essere concesso non in virtù dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un mero comportamento lesivo (Cass.16740/2021; Cass., 2056/2018; Cass., Sez. Un., 26972/2008).
Alla luce di tali principi, non potendo qualificarsi l'ingiuria come danno in re ipsa, la semplice offensività in astratto di espressioni proferite da altre persone non è idonea di per sé
a configurare l'illecito qualora la condotta – seppure astrattamente ingiuriosa - non abbia dato luogo ad alcuna conseguenza dannosa.
Nel caso di specie l'appellante avrebbe dovuto provare in che modo la frase pronunciata da abbia recato una lesione al proprio onore, mentre egli si è limitato ad offrire CP_1 di provare la veridicità di tale accadimento, senza tuttavia dimostrare alcunché in merito all'asserito discredito conseguente alla condotta ingiuriosa.
Anche a voler ammettere che abbia pronunciato la frase riportata CP_1 dall'appellante (“io poi con lei non parlo perché lei va con le vecchie e si fa pagare e non la toccherei neanche con un dito per lo schifo che mi fa;
quello che dico è a prova di denuncia perché ho testimoni che potrebbero validare le mie affermazioni”) non vi è prova del fatto che le persone che hanno assistito all'episodio descritto (ovvero la condomina e Controparte_2
l'amministratrice di condominio abbiano effettivamente Testimone_3 riferito agli altri condomini tale episodio.
In mancanza di prova del pregiudizio subito – stante l'inammissibilità della prova orale offerta dall'appellante e delle dichiarazioni stragiudiziali prodotte – la prova della lesione all'onore non può neppure ricavarsi in via presuntiva.
Va infatti respinto anche l'ultimo motivo di appello, con cui il di lamenta del Pt_1 fatto che il tribunale abbia erroneamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni scritte a firma di , e e non abbia ES Testimone_2 Testimone_3 tenuto conto del fatto che il discredito subito dall'attore poteva ritenersi in ogni caso provato per presunzioni.
L'appellante sostiene al riguardo che il tribunale avrebbe dovuto considerare le dichiarazioni rese da , e - in ES Tes_3 Testimone_3 Testimone_2 quanto non generiche ma “sufficienti a descrivere la situazione che si era creata alle spalle dell'incolpevole dr. – e che, in mancanza di elementi certi, avrebbe potuto ricorrere al Pt_1
“principio delle presunzioni” e procedere a una liquidazione del danno in via equitativa
(pagine 13 e 14 dell'atto di appello).
Per quanto attiene all'inammissibilità delle dichiarazioni scritte a firma di , ES
e - in cui si darebbe atto dei presunti “scherzi Testimone_3 Testimone_2
6 e pettegolezzi” conseguenti all'episodio ingiurioso - si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese per iscritto da terzi estranei alla lite “non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge”, potendo soltanto assumere valore indiziario a discrezione del giudice di merito (Cass. 24976/2017).
Le dichiarazioni prodotte in giudizio dall'appellante, non essendo corroborate da testimonianze dei soggetti che le hanno rese, potrebbero costituire dei meri indizi che non sono tuttavia sufficientemente precisi, né connotati da gravità e pertanto risultano inidonei a fornire la prova presuntiva per difetto dei requisiti richiesti dall'articolo 2729 c.c.
In materia di ingiuria e diffamazione, infatti, la giurisprudenza ritiene che le presunzioni non possano basarsi sulla semplice ragionevolezza delle asserzioni dell'interessato in merito al pregiudizio all'immagine e al discredito professionale o personale subito in conseguenza di espressioni chiaramente offensive proferite da altri soggetti, dovendo il giudice che ricorre alla prova presuntiva necessariamente considerare “la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. 26496/2023 cit.; Cass. 16740/2021).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge che Parte_1 era “persona ben nota ai residenti” del complesso condominiale e godeva di stima da
[...] parte degli altri condomini (avendo svolto l'incarico di consigliere del condominio e avendo promosso raccolte di firme tra i condomini per opere di manutenzione di comune interesse).
Ciò premesso e tenuto conto del contesto ambientale e sociale in cui si è svolta la vicenda (un prestigioso condominio di via della Camilluccia 180), appare inverosimile che un'affermazione isolata così grottesca come quella pronunciata da (“va con le CP_1 vecchie e si fa pagare”) possa avere incrinato la stima che gli altri condomini avevano di trattandosi di un'espressione che – proprio tenuto conto del contesto in cui Parte_1
è stata pronunciata – è idonea a ledere più l'immagine della persona che l'ha proferita che non quella della persona a cui viene indirizzata.
La prova del danno asseritamente lamentato dall'appellante non è dunque ravvisabile neppure facendo ricorso a presunzioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , spese che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
7 Roma n. 4719/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_3
liquidandole in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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