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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 137/2006
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1935/2005, emessa dal Tribunale di IA nel giudizio n.
733/1992 R.G.), iscritta al n. 137/2006 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, tra:
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luca C.F._2
Vincenzo Castello, ed elettivamente domiciliati come in atti,
(C.F.: e Parte_3 C.F._3 CP_1
(C.F.: ) rappresentati e difesi
[...] C.F._4
dall'Avv. , procuratrice e difensore di sé stessa, ed Controparte_1
elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
e (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dell'avv. Gilberto Mercuri, ed elettivamente domiciliato come in atti,
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore,
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 28 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_4 Pt_5
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di IA,
[...]
l'architetto chiedendo l'accertamento negativo dei Controparte_2
crediti vantati dal detto professionista per prestazioni professionali che egli avrebbe svolto in favore degli stessi ed azionati con tre decreti ingiuntivi, tutti emessi dal Tribunale di IA (il primo per euro 26.202,77, oltre accessori, il secondo per euro 216.208,53, il terzo per euro 40.075,63) e tutti opposti (con i conseguenti giudizi, rispettivamente, n. 733/92, n. 3484
e n. 3485). I giudizi n. 3484/92, 3485/92 e 1853/92 R.G. (quest'ultimo relativo all'azione di accertamento negativo del credito) venivano tutti riuniti al n. 733/92 R.G. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione dei tre monitori ed autorizzata la chiamata in causa della ditta
[...]
il giudizio veniva interrotto per la dichiarazione di Parte_6
fallimento della società.
pag. 2/16 Istruita la causa a mezzo di prove orali e di CTU, con la sentenza in questa sede impugnata veniva rigettata la opposizione e confermati i decreti ingiuntivi.
Gli appellanti hanno quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) PRELIMINARMENTE disporre la sospensione della sentenza impugnata stante il fumus boni iuris del gravame ed il grave ed irreparabile danno derivante agli appellanti con impossibilità di recuperare le ingenti somme che dovessero risultare indebitamente versate;
2) NEL MERITO, alla luce di quanto esposto sopra, accogliere integralmente la domanda di accertamento negativo e revocare i decreti ingiuntivi opposti, dichiarando che nulla è dovuto all'Arch. CP_2
per quanto liquidato nel D.I. n. 187/92 perché ha già ricevuto
[...]
quanto spettantegli dalla e nulla gli è dovuto per quanto CP_4
liquidato nei D.I. n. 838/92 e 839/92 per inesistenza dei mandati professionali su cui fonda la pretesa ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un qualsivoglia incarico, acclararsi che gli elaborati processuali in atti tutt'al più, solo di massima, in quanto riguardano opere di fatto non realizzabili ed i relativi calcoli inutilizzabili, con la necessaria rideterminazione di tutte le somme per cui vi è stata condanna con
l'impugnata sentenza, anche in ragione dell'assurda ed logica liquidazione delle spese conglobate, che vanno calcolate, al limite, nella misura non superiore al 5% espressa esclusione del pagamento di altre spese quali quelle per vidimazione delle parcelle, completamente riviste e modificate nel corso del giudizio di prime cure;
le spese liquidate nelle procedure monitorie, non dovute a seguito della revoca dei Decreti Ingiuntivi opposti;
nonché i due terzi delle spese liquidate al C.T.U., spese tutte da imputare a
pag. 3/16 carico della parte che le ha già anticipate, per i motivi esposti. E, sempre nel merito, qualora fosse liquidato un qualsivoglia compenso, confermare la liquidazione dei soli interessi legali sulle somme eventualmente dovute al professionista appellato, vertendosi nella specie di debito di valuta.
Condannare l'appellato alle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto di accogliere Controparte_2
le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello: 1) in via preliminare non statuire su alcuna richiesta di parte avversa essendovi la violazione dell'art. 163 – bis cpc, sui termini a comparire e di conseguenza fissare altra data rispettando i termini di cui al predetto articolo, anche per consentire all'appellato di proporre appello incidentale;
2) Sempre in via preliminare, non statuire sull'inibitoria, in quanto gli appellanti non hanno chiesto la fissazione della udienza ai sensi dell'art. 351 cpc, ma solo la anticipazione della udienza. Ne deriva che la Corte di Appello, nel fissare la udienza per la inibitoria ha violato palesemente l'art. 112 cpc;
3)
Sempre in via preliminare e principale, e senza che ciò possa significare sanatoria di sorta, rigettare la richiesta avversa, di sospensione della esecutorietà della sentenza non sussistendo nel caso di specie: =né il fumus in favore degli appellanti, stante la pretestuosità dei motivi di gravame;
= né il periculum in mora, visto che si sono spogliati di tutti i beni: un eventuale accoglimento della inibitoria impedirebbe al de di potere CP_2
proporre l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e lo danneggerebbe irreparabilmente;
4) Nel merito rigettare l'atto di appello per tutti i motivi esternati nella presente comparsa e per tutti i motivi, ragioni ed azioni indicati nei propri atti difensivi del giudizio pregresso, che si abbiano “per
pag. 4/16 integralmente riportati”. 5) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio”.
Sospesa l'esecutorietà della sentenza impugnata, il giudizio è stato sospeso per la proposizione, da parte degli appellanti, di querela di falso.
Riassunto il giudizio (a seguito della decisione definitiva sull'incidente processuale) rigettata l'istanza di inammissibilità dell'appello, all'esito della udienza del 28 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti hanno affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello hanno impugnato la sentenza di primo grado, con riferimento al D.I. n. 187/92, evidenziando di avere integralmente pagato le competenze del professionista, e di tanto v'è pure quietanza (fatture 7/89 e 5/90), relativamente all'immobile sito in San
Severo, tra via Deliceto, Candela, Ascoli Satriano. Il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere dapprima l'esistenza di un unico progetto, salvo poi ritenere distinte le competenze professionali, con la conseguenza che le fatture di cui sopra erano prova solo del pagamento relativo alla parte di fabbricato facente capo alla ditta costruttrice (mentre la progettazione era da intendersi come unica). Le fatture, quindi, sono state rilasciate per tutte le competenze riguardanti l'intero fabbricato.
pag. 5/16 Con il secondo motivo di appello lamentano la mancanza di prova dei mandati professionali e la erronea valutazione ed interpretazione dei fatti.
In sostanza, evidenziano che non è mai stata prodotta la prova relativa al conferimento degli incarichi professionali all'appellato, prova invece rinvenuta dal primo Giudice sulla base di mere presunzioni semplici
(restando, invece, privi di firma dei committenti gli elaborati depositati dal professionista).
Con il terzo motivo di appello lamentano la assenza di motivazione e valutazione della non esecutività dei progetti di cui ai D.I. n. 838/92 e
839/92, oltre alla erronea ed iniqua determinazione del quantum.
Sussistendo infatti la prova della non esecutività dei progetti, di fatto non realizzabili, ha errato il primo Giudice nel liquidare gli importi al professionista, evidentemente valevoli solo in astratto, in difetto di progetti esecutivi. Così come è errato il calcolo degli accessori.
L'appellato ha, innanzi tutto, contestato le motivazioni CP_2
dell'appello, ritenendole mere riproposizioni delle difese già portate in primo grado ed ha contestato l'istanza di anticipazione dell'udienza formulata dagli appellanti, non formulata ai sensi dell'art. 351 c.p.c., con conseguente violazione di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c. Ha poi evidenziato la mancanza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, ha dedotto: quanto al D.I.
n. 187/92 ed agli altri decreti ingiuntivi, sussiste la sola prova dei pagamenti da lui effettuati alla che ha poi ottenuto una CP_4
concessione edilizia. Successivamente egli ha progettato altra palazzina sul suolo degli appellanti, adiacente a quella della società e per la quale i predetti hanno ottenuto altra concessione edilizia e per questo immobile pag. 6/16 alcun importo gli è stato versato per l'opera professionale svolta. Quanto, invece, alla domanda di accertamento negativo del credito, varie sono le contraddizioni nelle quali sono caduti gli appellanti che intendono far credere che nulla sia dovuto al professionista, in virtù di un suo impegno a riscuotere gli onorari direttamente dalle imprese che avrebbero realizzato gli immobili, circostanza di cui non v'è prova. Pretestuosa è poi la pretesa che alcun incarico venne conferito al professionista o che gli stessi fossero sottoposti a condizione sospensiva. Ed infine, alcun disconoscimento v'è stato in ordine a tutta la documentazione inerente le concessioni edilizie, che provano l'esistenza di mandati conferiti al professionista. Corretta è infine la determinazione del quantum dovutogli, in ossequio alle tariffe professionali.
°°°°°°°°°
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_5
regolarmente citata, ma non costituita.
[...]
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata con comparsa di costituzione da
[...]
e , i quali hanno depositato atto di rinuncia CP_6 Controparte_7
all'eredità (Cfr. doc. 3, 4, 5 e 6, depositati dall'Avv. Castello).
I germani sono legittimati passivi dell'odierno giudizio in CP_6
quanto eredi del defunto , originario appellante, debitore di Parte_4
Controparte_2
Sebbene gli eredi abbiano depositato atto di rinuncia all'eredità giacente del de cuius (doc .4 del 14.2.2017 e doc. 5 del 27.12.2016), dai documenti in atti risulta che entrambe le parti si siano costituite nel giudizio RG
pag. 7/16 2066/2011, incardinato presso il Tribunale di IA per querela di falso, in qualità di eredi di , con istanza di riassunzione del Parte_4
12.09.2016, cronologicamente antecedente, quindi, ad entrambi gli atti di rinuncia all'eredità.
La circostanza in oggetto evidenzia l'accettazione tacita dell'eredità da parte di entrambi i germani , che con la loro costituzione in CP_6
giudizio hanno posto in essere un atto che non avrebbero potuto compiere senza rivestire la qualifica di erede del defunto . Parte_4
Tale argomentazione è conforme con il principio ribadito dalla Corte di
Cassazione “L'assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea una rinuncia all'eredità intervenuta dopo che gli aventi causa di un datore di lavoro si erano costituiti in giudizio per contestare il merito della pretesa di un dipendente)” (Cfr. Cass. sentenza n. 1183 del 18/01/2017).
È corretta, quindi, l'esecuzione della notifica dell'istanza di riassunzione anche nei confronti di e , entrambi Parte_2 Parte_1
pag. 8/16 nella qualità di eredi del solo , già condannato in solido Parte_4
con nel giudizio di primo grado. Controparte_8
Sempre preliminarmente va ritenuta inammissibile l'eccezione degli appellanti relativa allo sconfinamento dei lotti sulla proprietà “ ”, Per_1
sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello, in evidente violazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c.
La circostanza oggetto di contestazione è stata proposta per la prima volta, ed è bene ribadirlo, nella comparsa conclusionale, depositata in data
28.4.2025, sicché risulta violato senz'altro il principio di nova in appello.
Gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare i motivi che hanno impedito di proporre nuove eccezioni o produrre nuova documentazione.
È chiaro che le contestazioni rilevate dagli appellanti mai eccepite prima del 28.4.2025, aventi ad oggetto un giudizio incardinato nel 1991, concluso con una sentenza del Tribunale di IA del 2004, oltre 20 anni fa, precedente anche al provvedimento appellato, depositato in data
23.12.2005, non possano allargare l'oggetto di indagine in chiaro spregio del divieto di ius novorum.
Peraltro, il titolo della sentenza del Tribunale di IA, pubblicata nel
2004, è prescritto, non essendo mai stata richiesta l'esecuzione che da esso deriva per oltre 10 anni.
Passando al merito della controversia, i motivi di appello sono tutti infondati e devono essere rigettati per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
pag. 9/16 Relativamente al primo motivo di appello non vi è alcun riscontro in merito all'eccezione dell'appellante, secondo il quale con riferimento al decreto ingiuntivo n. 187/92 le competenze professionali dall'appellato sarebbero già state pagate dalla Parte_6
Il progetto redatto dal ha ad oggetto la realizzazione di due CP_2
fabbricati distinti, sebbene adiacenti, per i quali è stato necessario, infatti, il rilascio di due diverse concessioni edilizie, la n. 27/89 in favore di Parte_5
, per l'area relativa alla p.lla 526 e la concessione edilizia n. 28/89,
[...]
per l'area relativa alla p.lla 527.
Dalla scrittura privata, sottoscritta in data 12.3.1989 dall'originaria appellante l'opponente si obbligava a Parte_7
cedere una superficie di terreno da distaccarsi da una superficie maggiore, cedendo anche il progetto già fatto predisporre, stabilendo che le spese di progettazione “inerenti la costruzione” (ceduta) sarebbero state a carico della società cedente.
È evidente quindi, dal contenuto della scrittura che la si è Parte_6
obbligata al pagamento, già eseguito, per la progettazione del fabbricato edificato sulla superficie oggetto di trasferimento, precisamente la p.lla
527, oggetto della concessione edilizia n. 28/89 non rientrando nell'accordo il progetto per la progettazione dell'ulteriore edificio, oggetto della concessione edilizia n. 27/89, edificato sulla superficie individuata in catasto alla p.lla 526.
Il pagamento eseguito dalla in favore del per la Parte_6 CP_2
progettazione dell'edificio sito sulla superficie individuata alla p.lla 527
pag. 10/16 non può quindi essere imputato anche alla progettazione dell'edificio sito sulla superficie individuata alla p.lla 526.
Deve essere parimenti rigettato il secondo motivo di appello.
Dalla documentazione in atti risulta evidente che gli originali appellanti abbiano conferito incarico al CP_2
La circostanza è, infatti, riconosciuta dagli stessi appellanti nel loro atto di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi n. 838/1992 (RG 3484/1992) e n. 839/1992 (RG 3485/1992). In particolare, gli opposti affermano di non essere debitori di alcun importo nei confronti del in quanto CP_2
“addivenuti alla determinazione di far eseguire il progetto soltanto al fine di concludere con imprese, reperite dallo stesso contratti di CP_2
permuta” (Cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, fascicolo di primo grado).
Il conferimento dell'incarico per l'esecuzione del progetto è, pertanto, ammesso dagli stessi appellanti.
Peraltro, non può essere ignorata l'abbondante documentazione, avente ad oggetto le domande di concessione edilizia nonché i progetti, depositata nel corso del giudizio di primo grado, sottoscritta da entrambi i coniugi, con la quale gli opponenti dichiarano di aver affidato la progettazione, i calcoli statistici e la direzione dei lavori delle opere da eseguire all'Arch.
Controparte_2
La documentazione richiamata è stata oggetto di querela di falso, sollevata per la prima volta nel giudizio di appello dai coniugi / Parte_4 Pt_5
pag. 11/16 e definitivamente rigettata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
26501/2024, pubblicata in data 11.10.2024.
Le sottoscrizioni degli appellati sui predetti documenti sono, quindi, autentiche e, conseguentemente, le dichiarazioni contenute negli allegati sono imputabili ai coniugi committenti.
Non possono essere ritenute decisive in direzione degli appellanti, le testimonianze rese nel procedimento di primo grado, richiamate dagli appellanti nell'atto di citazione in appello.
La testimonianza di non risulta attendibile in quanto Parte_3
resa dal figlio degli appellanti, né è ammissibile ex art. 206 c.p.c. in quanto nel corso del giudizio di secondo grado il teste, erede dei coniugi opponenti, ha assunto la qualità di parte, perdendo la capacità di testimoniare.
Non possono essere assunte quale fonte di prova nemmeno le ulteriori dichiarazioni, rese dal testimone in quanto testimonianza “de Tes_1
relato ex parte”.
Sulla questione si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando
“solo "la deposizione "de relato ex parte" con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo "animus") fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio
pag. 12/16 2017, n. 1320), giacchè, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" così, in motivazione,
Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569 (Cassazione civile sez. III
08/04/2020, n. 7746).
Va rigettato, infine, anche il terzo motivo appello.
L'appellante contesta genericamente la decisione del giudice di primo grado nonché quanto accertato dal CTU nel proprio elaborato peritale, senza tuttavia allegare specifiche argomentazioni volte a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale di IA.
Dalla CTU espletata nel procedimento di primo grado, risulta, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, che il progetto eseguito dal fosse esecutivo. CP_2
Il progetto contiene, infatti, senz'altro lo sviluppo completo e particolareggiato di tutti gli elementi dell'opera.
Il Tribunale di primo grado, fondando il proprio convincimento proprio sugli accertamenti tecnici condotti dall'esperto, ha argomentato la propria decisione, che risulta priva di vizi di motivazione.
Dall'elaborato peritale emerge che la progettazione fatta dal fosse CP_2
strettamente vincolata al rispetto del piano particolareggiato del Comune di
S. Severo e che a tal fine gli opponenti avevano stipulato apposito contratto di permuta di aree con altri proprietari proprio per ottenere l'approvazione del progetto e conseguentemente attuare correttamente l'opera.
pag. 13/16 A dimostrazione di ciò, soggiunge il CTU, il tecnico che curava gli interessi degli eredi della ditta contraente esaminò il progetto redatto dal
[...]
trovandolo rispettoso degli interessi dei suoi assistiti. CP_2
Un mancato accordo, infatti, avrebbe potuto inficiare l'esecutività di una parte dell'intero progetto redatto dall'opposto, sicché il progetto è esecutivo a tutti gli effetti.
Accertata l'esecutività dei progetti eseguiti dal con riferimento al CP_2
“quantum” del compenso, non vi è alcuna ragione per discostarsi dai calcoli riportati dal consulente d'ufficio nel proprio elaborato peritale, il quale ha determinato il credito del professionista solo sulla base delle attività effettivamente svolte, escludendo gli importi per le attività non svolte.
Non risultano, peraltro, fondate le critiche mosse dagli appellanti, anche stavolta totalmente generiche, in merito alla quantificazione del rimborso spese nella misura del 40%.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di applicare la tariffa determinata dal competente Consiglio dell'ordine in linea con il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità al quale si intende, anche in questa sede, dare continuità “Nella controversia vertente sulla quantificazione delle competenze professionali di un ingegnere od architetto, i compensi accessori contemplati dagli artt. 4 e 6 della tariffa professionale approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143 possono essere liquidati, anziché secondo i criteri ordinari fissati da dette norme
(vacazione e rimborso spese, previa dimostrazione da parte del professionista degli elementi per calcolare il tempo impiegato e gli esborsi
pag. 14/16 sopportati), secondo il diverso criterio previsto dall'art. 13 secondo comma della citata legge, consistente in un conglobamento dei compensi stessi in una percentuale forfettaria degli onorari, solo quando vi sia stata
l'adesione del cliente sulla misura di tale percentuale, come richiesta dal professionista, ovvero, in difetto di adesione, essa sia stata determinata dal competente consiglio dell'ordine.” (Cass. sentenza n. 2751 del 7.5.1984).
Va liquidato, quindi, l'importo calcolato dal CTU nell'allegato n. 2 della seconda relazione peritale, quantificato in € 277.840,00.
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, il valore della controversia ed i valori medi) vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, ed in favore dell'appellato.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 137/2006 R.G., sull'appello proposto da Parte_4
e nei confronti di e Parte_5 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di IA, n. Parte_8
1935/2005, pubblicata il 23 dicembre 2005 (resa nel procedimento n.
733/1992 R.G.), così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_9
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di IA, n. 1935/2005, pubblicata il 23 dicembre 2005 (resa nel procedimento n. 733/1992 R.G.);
3) condanna , , Parte_3 Parte_2 Controparte_10
e , in solido tra loro, al pagamento delle
[...] Parte_1
pag. 15/16 spese di lite sostenute da che quantifica in € Controparte_2
14.317,00, quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge,
Iva e Cap, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 137/2006
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1935/2005, emessa dal Tribunale di IA nel giudizio n.
733/1992 R.G.), iscritta al n. 137/2006 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, tra:
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luca C.F._2
Vincenzo Castello, ed elettivamente domiciliati come in atti,
(C.F.: e Parte_3 C.F._3 CP_1
(C.F.: ) rappresentati e difesi
[...] C.F._4
dall'Avv. , procuratrice e difensore di sé stessa, ed Controparte_1
elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
e (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dell'avv. Gilberto Mercuri, ed elettivamente domiciliato come in atti,
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore,
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 28 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_4 Pt_5
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di IA,
[...]
l'architetto chiedendo l'accertamento negativo dei Controparte_2
crediti vantati dal detto professionista per prestazioni professionali che egli avrebbe svolto in favore degli stessi ed azionati con tre decreti ingiuntivi, tutti emessi dal Tribunale di IA (il primo per euro 26.202,77, oltre accessori, il secondo per euro 216.208,53, il terzo per euro 40.075,63) e tutti opposti (con i conseguenti giudizi, rispettivamente, n. 733/92, n. 3484
e n. 3485). I giudizi n. 3484/92, 3485/92 e 1853/92 R.G. (quest'ultimo relativo all'azione di accertamento negativo del credito) venivano tutti riuniti al n. 733/92 R.G. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione dei tre monitori ed autorizzata la chiamata in causa della ditta
[...]
il giudizio veniva interrotto per la dichiarazione di Parte_6
fallimento della società.
pag. 2/16 Istruita la causa a mezzo di prove orali e di CTU, con la sentenza in questa sede impugnata veniva rigettata la opposizione e confermati i decreti ingiuntivi.
Gli appellanti hanno quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) PRELIMINARMENTE disporre la sospensione della sentenza impugnata stante il fumus boni iuris del gravame ed il grave ed irreparabile danno derivante agli appellanti con impossibilità di recuperare le ingenti somme che dovessero risultare indebitamente versate;
2) NEL MERITO, alla luce di quanto esposto sopra, accogliere integralmente la domanda di accertamento negativo e revocare i decreti ingiuntivi opposti, dichiarando che nulla è dovuto all'Arch. CP_2
per quanto liquidato nel D.I. n. 187/92 perché ha già ricevuto
[...]
quanto spettantegli dalla e nulla gli è dovuto per quanto CP_4
liquidato nei D.I. n. 838/92 e 839/92 per inesistenza dei mandati professionali su cui fonda la pretesa ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un qualsivoglia incarico, acclararsi che gli elaborati processuali in atti tutt'al più, solo di massima, in quanto riguardano opere di fatto non realizzabili ed i relativi calcoli inutilizzabili, con la necessaria rideterminazione di tutte le somme per cui vi è stata condanna con
l'impugnata sentenza, anche in ragione dell'assurda ed logica liquidazione delle spese conglobate, che vanno calcolate, al limite, nella misura non superiore al 5% espressa esclusione del pagamento di altre spese quali quelle per vidimazione delle parcelle, completamente riviste e modificate nel corso del giudizio di prime cure;
le spese liquidate nelle procedure monitorie, non dovute a seguito della revoca dei Decreti Ingiuntivi opposti;
nonché i due terzi delle spese liquidate al C.T.U., spese tutte da imputare a
pag. 3/16 carico della parte che le ha già anticipate, per i motivi esposti. E, sempre nel merito, qualora fosse liquidato un qualsivoglia compenso, confermare la liquidazione dei soli interessi legali sulle somme eventualmente dovute al professionista appellato, vertendosi nella specie di debito di valuta.
Condannare l'appellato alle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto di accogliere Controparte_2
le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello: 1) in via preliminare non statuire su alcuna richiesta di parte avversa essendovi la violazione dell'art. 163 – bis cpc, sui termini a comparire e di conseguenza fissare altra data rispettando i termini di cui al predetto articolo, anche per consentire all'appellato di proporre appello incidentale;
2) Sempre in via preliminare, non statuire sull'inibitoria, in quanto gli appellanti non hanno chiesto la fissazione della udienza ai sensi dell'art. 351 cpc, ma solo la anticipazione della udienza. Ne deriva che la Corte di Appello, nel fissare la udienza per la inibitoria ha violato palesemente l'art. 112 cpc;
3)
Sempre in via preliminare e principale, e senza che ciò possa significare sanatoria di sorta, rigettare la richiesta avversa, di sospensione della esecutorietà della sentenza non sussistendo nel caso di specie: =né il fumus in favore degli appellanti, stante la pretestuosità dei motivi di gravame;
= né il periculum in mora, visto che si sono spogliati di tutti i beni: un eventuale accoglimento della inibitoria impedirebbe al de di potere CP_2
proporre l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e lo danneggerebbe irreparabilmente;
4) Nel merito rigettare l'atto di appello per tutti i motivi esternati nella presente comparsa e per tutti i motivi, ragioni ed azioni indicati nei propri atti difensivi del giudizio pregresso, che si abbiano “per
pag. 4/16 integralmente riportati”. 5) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio”.
Sospesa l'esecutorietà della sentenza impugnata, il giudizio è stato sospeso per la proposizione, da parte degli appellanti, di querela di falso.
Riassunto il giudizio (a seguito della decisione definitiva sull'incidente processuale) rigettata l'istanza di inammissibilità dell'appello, all'esito della udienza del 28 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti hanno affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello hanno impugnato la sentenza di primo grado, con riferimento al D.I. n. 187/92, evidenziando di avere integralmente pagato le competenze del professionista, e di tanto v'è pure quietanza (fatture 7/89 e 5/90), relativamente all'immobile sito in San
Severo, tra via Deliceto, Candela, Ascoli Satriano. Il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere dapprima l'esistenza di un unico progetto, salvo poi ritenere distinte le competenze professionali, con la conseguenza che le fatture di cui sopra erano prova solo del pagamento relativo alla parte di fabbricato facente capo alla ditta costruttrice (mentre la progettazione era da intendersi come unica). Le fatture, quindi, sono state rilasciate per tutte le competenze riguardanti l'intero fabbricato.
pag. 5/16 Con il secondo motivo di appello lamentano la mancanza di prova dei mandati professionali e la erronea valutazione ed interpretazione dei fatti.
In sostanza, evidenziano che non è mai stata prodotta la prova relativa al conferimento degli incarichi professionali all'appellato, prova invece rinvenuta dal primo Giudice sulla base di mere presunzioni semplici
(restando, invece, privi di firma dei committenti gli elaborati depositati dal professionista).
Con il terzo motivo di appello lamentano la assenza di motivazione e valutazione della non esecutività dei progetti di cui ai D.I. n. 838/92 e
839/92, oltre alla erronea ed iniqua determinazione del quantum.
Sussistendo infatti la prova della non esecutività dei progetti, di fatto non realizzabili, ha errato il primo Giudice nel liquidare gli importi al professionista, evidentemente valevoli solo in astratto, in difetto di progetti esecutivi. Così come è errato il calcolo degli accessori.
L'appellato ha, innanzi tutto, contestato le motivazioni CP_2
dell'appello, ritenendole mere riproposizioni delle difese già portate in primo grado ed ha contestato l'istanza di anticipazione dell'udienza formulata dagli appellanti, non formulata ai sensi dell'art. 351 c.p.c., con conseguente violazione di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c. Ha poi evidenziato la mancanza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, ha dedotto: quanto al D.I.
n. 187/92 ed agli altri decreti ingiuntivi, sussiste la sola prova dei pagamenti da lui effettuati alla che ha poi ottenuto una CP_4
concessione edilizia. Successivamente egli ha progettato altra palazzina sul suolo degli appellanti, adiacente a quella della società e per la quale i predetti hanno ottenuto altra concessione edilizia e per questo immobile pag. 6/16 alcun importo gli è stato versato per l'opera professionale svolta. Quanto, invece, alla domanda di accertamento negativo del credito, varie sono le contraddizioni nelle quali sono caduti gli appellanti che intendono far credere che nulla sia dovuto al professionista, in virtù di un suo impegno a riscuotere gli onorari direttamente dalle imprese che avrebbero realizzato gli immobili, circostanza di cui non v'è prova. Pretestuosa è poi la pretesa che alcun incarico venne conferito al professionista o che gli stessi fossero sottoposti a condizione sospensiva. Ed infine, alcun disconoscimento v'è stato in ordine a tutta la documentazione inerente le concessioni edilizie, che provano l'esistenza di mandati conferiti al professionista. Corretta è infine la determinazione del quantum dovutogli, in ossequio alle tariffe professionali.
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Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_5
regolarmente citata, ma non costituita.
[...]
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata con comparsa di costituzione da
[...]
e , i quali hanno depositato atto di rinuncia CP_6 Controparte_7
all'eredità (Cfr. doc. 3, 4, 5 e 6, depositati dall'Avv. Castello).
I germani sono legittimati passivi dell'odierno giudizio in CP_6
quanto eredi del defunto , originario appellante, debitore di Parte_4
Controparte_2
Sebbene gli eredi abbiano depositato atto di rinuncia all'eredità giacente del de cuius (doc .4 del 14.2.2017 e doc. 5 del 27.12.2016), dai documenti in atti risulta che entrambe le parti si siano costituite nel giudizio RG
pag. 7/16 2066/2011, incardinato presso il Tribunale di IA per querela di falso, in qualità di eredi di , con istanza di riassunzione del Parte_4
12.09.2016, cronologicamente antecedente, quindi, ad entrambi gli atti di rinuncia all'eredità.
La circostanza in oggetto evidenzia l'accettazione tacita dell'eredità da parte di entrambi i germani , che con la loro costituzione in CP_6
giudizio hanno posto in essere un atto che non avrebbero potuto compiere senza rivestire la qualifica di erede del defunto . Parte_4
Tale argomentazione è conforme con il principio ribadito dalla Corte di
Cassazione “L'assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea una rinuncia all'eredità intervenuta dopo che gli aventi causa di un datore di lavoro si erano costituiti in giudizio per contestare il merito della pretesa di un dipendente)” (Cfr. Cass. sentenza n. 1183 del 18/01/2017).
È corretta, quindi, l'esecuzione della notifica dell'istanza di riassunzione anche nei confronti di e , entrambi Parte_2 Parte_1
pag. 8/16 nella qualità di eredi del solo , già condannato in solido Parte_4
con nel giudizio di primo grado. Controparte_8
Sempre preliminarmente va ritenuta inammissibile l'eccezione degli appellanti relativa allo sconfinamento dei lotti sulla proprietà “ ”, Per_1
sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello, in evidente violazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c.
La circostanza oggetto di contestazione è stata proposta per la prima volta, ed è bene ribadirlo, nella comparsa conclusionale, depositata in data
28.4.2025, sicché risulta violato senz'altro il principio di nova in appello.
Gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare i motivi che hanno impedito di proporre nuove eccezioni o produrre nuova documentazione.
È chiaro che le contestazioni rilevate dagli appellanti mai eccepite prima del 28.4.2025, aventi ad oggetto un giudizio incardinato nel 1991, concluso con una sentenza del Tribunale di IA del 2004, oltre 20 anni fa, precedente anche al provvedimento appellato, depositato in data
23.12.2005, non possano allargare l'oggetto di indagine in chiaro spregio del divieto di ius novorum.
Peraltro, il titolo della sentenza del Tribunale di IA, pubblicata nel
2004, è prescritto, non essendo mai stata richiesta l'esecuzione che da esso deriva per oltre 10 anni.
Passando al merito della controversia, i motivi di appello sono tutti infondati e devono essere rigettati per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
pag. 9/16 Relativamente al primo motivo di appello non vi è alcun riscontro in merito all'eccezione dell'appellante, secondo il quale con riferimento al decreto ingiuntivo n. 187/92 le competenze professionali dall'appellato sarebbero già state pagate dalla Parte_6
Il progetto redatto dal ha ad oggetto la realizzazione di due CP_2
fabbricati distinti, sebbene adiacenti, per i quali è stato necessario, infatti, il rilascio di due diverse concessioni edilizie, la n. 27/89 in favore di Parte_5
, per l'area relativa alla p.lla 526 e la concessione edilizia n. 28/89,
[...]
per l'area relativa alla p.lla 527.
Dalla scrittura privata, sottoscritta in data 12.3.1989 dall'originaria appellante l'opponente si obbligava a Parte_7
cedere una superficie di terreno da distaccarsi da una superficie maggiore, cedendo anche il progetto già fatto predisporre, stabilendo che le spese di progettazione “inerenti la costruzione” (ceduta) sarebbero state a carico della società cedente.
È evidente quindi, dal contenuto della scrittura che la si è Parte_6
obbligata al pagamento, già eseguito, per la progettazione del fabbricato edificato sulla superficie oggetto di trasferimento, precisamente la p.lla
527, oggetto della concessione edilizia n. 28/89 non rientrando nell'accordo il progetto per la progettazione dell'ulteriore edificio, oggetto della concessione edilizia n. 27/89, edificato sulla superficie individuata in catasto alla p.lla 526.
Il pagamento eseguito dalla in favore del per la Parte_6 CP_2
progettazione dell'edificio sito sulla superficie individuata alla p.lla 527
pag. 10/16 non può quindi essere imputato anche alla progettazione dell'edificio sito sulla superficie individuata alla p.lla 526.
Deve essere parimenti rigettato il secondo motivo di appello.
Dalla documentazione in atti risulta evidente che gli originali appellanti abbiano conferito incarico al CP_2
La circostanza è, infatti, riconosciuta dagli stessi appellanti nel loro atto di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi n. 838/1992 (RG 3484/1992) e n. 839/1992 (RG 3485/1992). In particolare, gli opposti affermano di non essere debitori di alcun importo nei confronti del in quanto CP_2
“addivenuti alla determinazione di far eseguire il progetto soltanto al fine di concludere con imprese, reperite dallo stesso contratti di CP_2
permuta” (Cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, fascicolo di primo grado).
Il conferimento dell'incarico per l'esecuzione del progetto è, pertanto, ammesso dagli stessi appellanti.
Peraltro, non può essere ignorata l'abbondante documentazione, avente ad oggetto le domande di concessione edilizia nonché i progetti, depositata nel corso del giudizio di primo grado, sottoscritta da entrambi i coniugi, con la quale gli opponenti dichiarano di aver affidato la progettazione, i calcoli statistici e la direzione dei lavori delle opere da eseguire all'Arch.
Controparte_2
La documentazione richiamata è stata oggetto di querela di falso, sollevata per la prima volta nel giudizio di appello dai coniugi / Parte_4 Pt_5
pag. 11/16 e definitivamente rigettata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
26501/2024, pubblicata in data 11.10.2024.
Le sottoscrizioni degli appellati sui predetti documenti sono, quindi, autentiche e, conseguentemente, le dichiarazioni contenute negli allegati sono imputabili ai coniugi committenti.
Non possono essere ritenute decisive in direzione degli appellanti, le testimonianze rese nel procedimento di primo grado, richiamate dagli appellanti nell'atto di citazione in appello.
La testimonianza di non risulta attendibile in quanto Parte_3
resa dal figlio degli appellanti, né è ammissibile ex art. 206 c.p.c. in quanto nel corso del giudizio di secondo grado il teste, erede dei coniugi opponenti, ha assunto la qualità di parte, perdendo la capacità di testimoniare.
Non possono essere assunte quale fonte di prova nemmeno le ulteriori dichiarazioni, rese dal testimone in quanto testimonianza “de Tes_1
relato ex parte”.
Sulla questione si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando
“solo "la deposizione "de relato ex parte" con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo "animus") fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio
pag. 12/16 2017, n. 1320), giacchè, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" così, in motivazione,
Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569 (Cassazione civile sez. III
08/04/2020, n. 7746).
Va rigettato, infine, anche il terzo motivo appello.
L'appellante contesta genericamente la decisione del giudice di primo grado nonché quanto accertato dal CTU nel proprio elaborato peritale, senza tuttavia allegare specifiche argomentazioni volte a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale di IA.
Dalla CTU espletata nel procedimento di primo grado, risulta, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, che il progetto eseguito dal fosse esecutivo. CP_2
Il progetto contiene, infatti, senz'altro lo sviluppo completo e particolareggiato di tutti gli elementi dell'opera.
Il Tribunale di primo grado, fondando il proprio convincimento proprio sugli accertamenti tecnici condotti dall'esperto, ha argomentato la propria decisione, che risulta priva di vizi di motivazione.
Dall'elaborato peritale emerge che la progettazione fatta dal fosse CP_2
strettamente vincolata al rispetto del piano particolareggiato del Comune di
S. Severo e che a tal fine gli opponenti avevano stipulato apposito contratto di permuta di aree con altri proprietari proprio per ottenere l'approvazione del progetto e conseguentemente attuare correttamente l'opera.
pag. 13/16 A dimostrazione di ciò, soggiunge il CTU, il tecnico che curava gli interessi degli eredi della ditta contraente esaminò il progetto redatto dal
[...]
trovandolo rispettoso degli interessi dei suoi assistiti. CP_2
Un mancato accordo, infatti, avrebbe potuto inficiare l'esecutività di una parte dell'intero progetto redatto dall'opposto, sicché il progetto è esecutivo a tutti gli effetti.
Accertata l'esecutività dei progetti eseguiti dal con riferimento al CP_2
“quantum” del compenso, non vi è alcuna ragione per discostarsi dai calcoli riportati dal consulente d'ufficio nel proprio elaborato peritale, il quale ha determinato il credito del professionista solo sulla base delle attività effettivamente svolte, escludendo gli importi per le attività non svolte.
Non risultano, peraltro, fondate le critiche mosse dagli appellanti, anche stavolta totalmente generiche, in merito alla quantificazione del rimborso spese nella misura del 40%.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di applicare la tariffa determinata dal competente Consiglio dell'ordine in linea con il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità al quale si intende, anche in questa sede, dare continuità “Nella controversia vertente sulla quantificazione delle competenze professionali di un ingegnere od architetto, i compensi accessori contemplati dagli artt. 4 e 6 della tariffa professionale approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143 possono essere liquidati, anziché secondo i criteri ordinari fissati da dette norme
(vacazione e rimborso spese, previa dimostrazione da parte del professionista degli elementi per calcolare il tempo impiegato e gli esborsi
pag. 14/16 sopportati), secondo il diverso criterio previsto dall'art. 13 secondo comma della citata legge, consistente in un conglobamento dei compensi stessi in una percentuale forfettaria degli onorari, solo quando vi sia stata
l'adesione del cliente sulla misura di tale percentuale, come richiesta dal professionista, ovvero, in difetto di adesione, essa sia stata determinata dal competente consiglio dell'ordine.” (Cass. sentenza n. 2751 del 7.5.1984).
Va liquidato, quindi, l'importo calcolato dal CTU nell'allegato n. 2 della seconda relazione peritale, quantificato in € 277.840,00.
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, il valore della controversia ed i valori medi) vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, ed in favore dell'appellato.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 137/2006 R.G., sull'appello proposto da Parte_4
e nei confronti di e Parte_5 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di IA, n. Parte_8
1935/2005, pubblicata il 23 dicembre 2005 (resa nel procedimento n.
733/1992 R.G.), così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_9
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di IA, n. 1935/2005, pubblicata il 23 dicembre 2005 (resa nel procedimento n. 733/1992 R.G.);
3) condanna , , Parte_3 Parte_2 Controparte_10
e , in solido tra loro, al pagamento delle
[...] Parte_1
pag. 15/16 spese di lite sostenute da che quantifica in € Controparte_2
14.317,00, quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge,
Iva e Cap, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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