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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5330/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249009592845000, notificata in data 17.10.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420110005800413000, n. 0942012001201138000, n. 09420130003920054000, n.
09420130025709348000 (riferite all'omesso versamento dei diritti camerali per le annualità comprese tra il 2008 e il 2011).
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione delle pretese.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo: che la cartella di pagamento n. 09420110005800413000 è stata ritualmente notificata, mediante messo notificatore, in data 20/06/2014; che la cartella di pagamento n. 09420120/01201138000 è stata ritualmente notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 04/02/2012; che la cartella di pagamento n. 09420130003920054000 è stata ritualmente notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 10/04/2013; che la cartella di pagamento n.
09420130025709348000 è stata ritualmente notificata, mediante messo notificatore, in data 21/03/2014.
Inoltre, in riferimento alla prescrizione, la resistente Agenzia rappresenta che, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono stati notificati:
in data 02/11/2015 l'avviso di intimazione n. 09420159017868592000, relativo a tutte le cartelle di pagamento opposte;
in data 31/01/2020 l'avviso di intimazione n. 09420209004228033000, relativo a tutte le cartelle di pagamento opposte;
in data 20/12/2021 l'avviso di intimazione n. 09420219002630537000, relativo a tutte le cartelle di pagamento opposte.
Inoltre l'Agenzia fa riferimento a quanto disposto dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid 19.
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio di Reggio Calabria, confutando le ragioni di parte ricorrente (ad eccezione della pretesa per il 2011, per la quale ha rappresentato essere in corso un provvedimento di sgravio).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, per cui la pretesa contenuta nell'intimazione opposta è del tutto legittima, non essendo maturato alcun termine prescrizionale per tutte le pretese.
Inoltre non si può dar corso, nella presente sede, al riconoscimento della non dovutezza del pagamento per l'annualità 2011, per come dedotto dalla Camera di Commercio: vi osta la definitività delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, nonché la concorrente circostanza che lo sgravio non risulta essere stato effettuato (peraltro la somma per il 2011 può agevolmente essere rimborsata dalla stessa Camera di
Commercio contestualmente al provvedimento di sgravio).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009592845000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5330/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249009592845000, notificata in data 17.10.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420110005800413000, n. 0942012001201138000, n. 09420130003920054000, n.
09420130025709348000 (riferite all'omesso versamento dei diritti camerali per le annualità comprese tra il 2008 e il 2011).
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione delle pretese.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo: che la cartella di pagamento n. 09420110005800413000 è stata ritualmente notificata, mediante messo notificatore, in data 20/06/2014; che la cartella di pagamento n. 09420120/01201138000 è stata ritualmente notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 04/02/2012; che la cartella di pagamento n. 09420130003920054000 è stata ritualmente notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, in data 10/04/2013; che la cartella di pagamento n.
09420130025709348000 è stata ritualmente notificata, mediante messo notificatore, in data 21/03/2014.
Inoltre, in riferimento alla prescrizione, la resistente Agenzia rappresenta che, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono stati notificati:
in data 02/11/2015 l'avviso di intimazione n. 09420159017868592000, relativo a tutte le cartelle di pagamento opposte;
in data 31/01/2020 l'avviso di intimazione n. 09420209004228033000, relativo a tutte le cartelle di pagamento opposte;
in data 20/12/2021 l'avviso di intimazione n. 09420219002630537000, relativo a tutte le cartelle di pagamento opposte.
Inoltre l'Agenzia fa riferimento a quanto disposto dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid 19.
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio di Reggio Calabria, confutando le ragioni di parte ricorrente (ad eccezione della pretesa per il 2011, per la quale ha rappresentato essere in corso un provvedimento di sgravio).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, per cui la pretesa contenuta nell'intimazione opposta è del tutto legittima, non essendo maturato alcun termine prescrizionale per tutte le pretese.
Inoltre non si può dar corso, nella presente sede, al riconoscimento della non dovutezza del pagamento per l'annualità 2011, per come dedotto dalla Camera di Commercio: vi osta la definitività delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, nonché la concorrente circostanza che lo sgravio non risulta essere stato effettuato (peraltro la somma per il 2011 può agevolmente essere rimborsata dalla stessa Camera di
Commercio contestualmente al provvedimento di sgravio).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.