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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1127/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Casatenovo in via della Poscosa 8/D, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA BIAVA;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MARIA
ALCIATI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Casatenovo il 16.05.2014, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Casatenovo al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2014; ordinare al Comune di Casatenovo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione. Tutte le questioni di rilevante importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione e le cure sanitarie di verranno decise con l'accordo di entrambi i genitori Per_1 nell'interesse esclusivo della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) La minore avrà stabile permanenza presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
3) La casa familiare sita a Casatenovo (LC) in via della Poscosa 8/D, di cui entrambi i coniugi sono proprietari al 50%, è assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla sig.ra Parte_2 che l'abiterà con la figlia fino all'indipendenza economica della stessa;
il marito rilascerà
l'immobile entro il 5 luglio 2025 e provvederà ad asportare i propri beni ed effetti personali entro e non oltre il 31.07.2025; dalla data del rilascio le spese condominiali ordinarie / straordinarie e ogni altra spesa attinente all'immobile (comprese le utenze, che la moglie intesterà a suo nome senza indugio) spetteranno alla sig.ra Pt_2
4) I rapporti di frequentazione tra il padre e la figlia saranno regolati con le seguenti modalità:
4.a) Il padre terrà con sé : - a settimane alternate dal venerdì dopo la scuola alla domenica
Per_1 sera dopo cena. - nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il
Per_1 padre terrà con sé il martedì dall'uscita da scuola e la riaccompagnerà a scuola il
Per_1 mercoledì mattina, la riprenderà mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola e la riaccompagnerà a casa dalla madre dopo cena;
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine
Per_1 settimana con il padre, il padre terrà con sé il martedì dall'uscita da scuola e la
Per_1 riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
- nel periodo estivo, considerate le esigenze della minore, i genitori concorderanno l'orario in cui il signor nei giorni di sua spettanza, ritirerà presso la casa della madre;
Pt_1 Per_1
4.b) i genitori si impegnano a rispettare le esigenze e gli impegni di natura ludica, ricreativa e sportiva della figlia nei periodi di permanenza della medesima presso di sé;
4.c) durante le vacanze estive starà con il padre due settimane anche consecutive;
tale Per_1 periodo di vacanza è da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno tra i genitori, i quali avranno cura di comunicare tra loro date e luoghi ove si recheranno in vacanza con la figlia;
in caso di mancata risposta entro tale termine alla richiesta e/o proposta circa la suddivisione del periodo estivo proveniente da parte di uno o dell'altro genitore, l'altro si potrà ritenere libero di organizzare il periodo delle vacanze estive in base alle proprie esigenze;
i periodi di frequentazione stabiliti per le vacanze estive eventualmente non goduti da un genitore potranno essere recuperati nel corso dell'anno previo accordo tra i genitori e comunque tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative della figlia;
4.d) le festività natalizie verranno divise in due periodi, uno dal 23 dicembre alle ore 19.30 fino al 30 dicembre alle ore 21.30 e l'altro dal 30 dicembre alle ore 19.30 al 6 gennaio alle ore
21.30, da trascorrersi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
4.e) il periodo delle vacanze scolastiche pasquali sarà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
4.g) il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori che possano comportare una maggiore e/o diversa frequentazione della figlia con i genitori, anche nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze di svago e ricreative della minore, nonché di eventuali impegni lavorativi improrogabili di ciascun genitore;
4.f) i ponti scolastici saranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetterà, di volta in volta, il fine settimana contiguo, fermo restando che i genitori si suddivideranno, ove possibile, in parti uguali i ponti che si presenteranno nell'arco di ogni anno. Le parti danno atto di aver già dato esecuzione alle condizioni relative al diritto di visita e alla permanenza di con ciascun genitore. Per_1
5) A far data dal mese di luglio 2025 il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 (trecento), somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata a cura del sig. in base agli indici Istat, costo vita;
le parti concordano che Pt_1
l'assegno unico - o altro eventuale sostegno economico equivalente – venga attribuito esclusivamente alla sig,ra Parte_2
6) I genitori contribuiranno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno relative alla figlia secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” sottoscritto in data 29 marzo 2018 e quindi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/
o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori
e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché dei documenti di identità, compreso il passaporto individuale della minore. Fermo restando che eventuali viaggi all'estero della minore devono essere concordati tra i genitori, gli stessi si impegnano comunque ad avvisarsi reciprocamente con congruo preavviso qualora intendano intraprendere un viaggio all'estero con la figlia.
8) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti continueranno a corrispondere le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno sino a tutto il mese di luglio 2025, alimentando a tale scopo il conto corrente comune, dal quale preleveranno le giacenze residue in pari misura entro la data di fissazione dell'udienza cartolare innanzi al Giudice Relatore;
a far data dal mese di agosto 2025 la signora si farà carico integrale del mutuo, come infra meglio Pt_2 precisato.
10) Le parti, entro la data di sottoscrizione del presente ricorso, si divideranno al 50% i titoli e i fondi, ad eccezione dei fondi con scadenza nel 2026, che verranno divisi al 50% non appena disponibili.
11) La sig.ra riconosce a favore del sig. la somma di € Parte_2 Parte_1
5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta) quale rimborso allo stesso della somma versata in maggior misura per l'acquisto del box;
la detta somma verrà versata in 3 rate, ciascuna pari a
€ 1.950,00 (millenovecentocinquanta), ogni 4 mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale. 12) I coniugi danno atto che di Casatenovo ha deliberato la surroga del Controparte_1 mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, con riduzione dell'importo del rateo mensile, e gli stessi sono in attesa della formalizzazione innanzi al notaio.
13) Entro il 5 luglio 2025 il signor si trasferirà in altro alloggio condotto in locazione;
Pt_1 dal mese di agosto 2025 la signora continuerà a pagare integralmente il rateo di mutuo Pt_2 acceso per l'acquisto della casa coniugale, che resterà quindi a suo esclusivo carico, senza per questo maturare alcun credito nei confronti del signor fatto salvo quanto previsto al Pt_1 punto 19.
14) Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali tra i coniugi il signor si impegna a cedere e trasferire alla signora Parte_1 Parte_2
alle condizioni che seguono, che si impegna ad acquistare, alle condizioni che seguono,
[...] la sua quota di comproprietà di un mezzo della casa familiare sita in Casatenovo e precisamente nel complesso residenziale denominato “Residenza il Bosco” con accesso da
Via della Poscosa: unità immobiliare facente parte della “Palazzina 2” al piano primo e secondo (sottotetto), censita al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Sez. CAS
Foglio 12, Particella 9611, Sub. 19, Via della Poscosa n. 8/D, P.
1-2 Categoria A/2, Classe 3,
Consistenza vani 4,0, R.C. € 402,84; autorimessa pertinenziale al piano primo sottostrada, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Sez. CAS Foglio 12, Particella
9611, Sub. 24, Via della Poscosa n. 8/D, P. S1 Categoria C/6, Classe 3, mq 16, R.C. € 74,37.
15) Le parti convengono sin da ora che il trasferimento immobiliare che si sono obbligate a concludere ai sensi della pattuizione di cui al n. 14) che precede avverrà mediante pagamento da parte della signora a far data dal mese di agosto 2025, per la parte di competenza Pt_2 del signor del residuo mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare Pt_1 con NC BP (n. 5885791) in data 16.10.2013 per l'importo erogato di € 135.000,00
(oggetto di surroga deliberata da e in fase di formalizzazione); cosicché Controparte_1 la signora sarà tenuta a pagare dal mese di agosto 2025, in via esclusiva, Parte_2 sino alla sua completa estinzione i ratei rimanenti di cui al detto mutuo oggetto di surroga, fatto salvo quando precisato al punto 19).
16) In esecuzione di quanto concordato ai nn. 14) e 15) che precedono, la signora Parte_2
previa formalizzazione della surroga, richiederà, senza indugio appena possibile, a
[...]
l'accollo liberatorio del mutuo ipotecario residuo per la parte di spettanza Controparte_1 del signor Resta inteso che, nel caso in cui l'istituto di credito negasse Parte_1
l'accollo liberatorio, la signora richiederà un mutuo fondiario per procedere all'acquisto Pt_2 della quota del 50% della casa coniugale per come precisato ai punti 14) e 15). 17) Le parti posto che il suddetto trasferimento attiene ad una attribuzione tra coniugi in occasione della separazione, dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle esenzioni ex art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
18) L'atto definitivo sarà stipulato appena ottenuto l'accollo liberatorio o il mutuo fondiario da parte della signora presso il notaio che verrà designato dalla moglie. Pt_2
19) Le parti precisano che il trasferimento immobiliare di cui sopra avverrà a condizione che la signora ottenga dalla Banca l'accollo liberatorio del mutuo, ovvero – in caso le Pt_2 venisse negato l'accollo liberatorio – nuovo mutuo fondiario intestato alla medesima. Resta inteso che, in mancanza di accollo liberatorio o di mutuo fondiario acceso a nome della signora i coniugi resteranno comproprietari della casa coniugale e il signor Pt_2 Pt_1 rimborserà alla signora il 50% sia dei ratei di mutuo dalla medesima versati interamente Pt_2
a far data dall'agosto 2025 sia delle eventuali spese condominiali straordinarie dalla stessa versate interamente a far data dall'agosto 2025.
20) Con l'esatto adempimento di tutto quanto tra loro pattuito, le parti dichiarano di avere definito tutti i rispettivi rapporti economici e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione in dipendenza del loro matrimonio e di aver definito ogni questione economico patrimoniale e personale fra gli stessi in essere.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno celebrato il matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 16/05/2014 a Casatenovo e dalla loro unione è nata una figlia, il Persona_2
6.6.2016, minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
23/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a Casatenovo il 16/05/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno2014, parte II, serie
A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CASATENOVO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 22.09.2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1127/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Casatenovo in via della Poscosa 8/D, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA BIAVA;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MARIA
ALCIATI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Casatenovo il 16.05.2014, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Casatenovo al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2014; ordinare al Comune di Casatenovo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione. Tutte le questioni di rilevante importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione e le cure sanitarie di verranno decise con l'accordo di entrambi i genitori Per_1 nell'interesse esclusivo della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) La minore avrà stabile permanenza presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
3) La casa familiare sita a Casatenovo (LC) in via della Poscosa 8/D, di cui entrambi i coniugi sono proprietari al 50%, è assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla sig.ra Parte_2 che l'abiterà con la figlia fino all'indipendenza economica della stessa;
il marito rilascerà
l'immobile entro il 5 luglio 2025 e provvederà ad asportare i propri beni ed effetti personali entro e non oltre il 31.07.2025; dalla data del rilascio le spese condominiali ordinarie / straordinarie e ogni altra spesa attinente all'immobile (comprese le utenze, che la moglie intesterà a suo nome senza indugio) spetteranno alla sig.ra Pt_2
4) I rapporti di frequentazione tra il padre e la figlia saranno regolati con le seguenti modalità:
4.a) Il padre terrà con sé : - a settimane alternate dal venerdì dopo la scuola alla domenica
Per_1 sera dopo cena. - nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il
Per_1 padre terrà con sé il martedì dall'uscita da scuola e la riaccompagnerà a scuola il
Per_1 mercoledì mattina, la riprenderà mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola e la riaccompagnerà a casa dalla madre dopo cena;
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine
Per_1 settimana con il padre, il padre terrà con sé il martedì dall'uscita da scuola e la
Per_1 riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
- nel periodo estivo, considerate le esigenze della minore, i genitori concorderanno l'orario in cui il signor nei giorni di sua spettanza, ritirerà presso la casa della madre;
Pt_1 Per_1
4.b) i genitori si impegnano a rispettare le esigenze e gli impegni di natura ludica, ricreativa e sportiva della figlia nei periodi di permanenza della medesima presso di sé;
4.c) durante le vacanze estive starà con il padre due settimane anche consecutive;
tale Per_1 periodo di vacanza è da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno tra i genitori, i quali avranno cura di comunicare tra loro date e luoghi ove si recheranno in vacanza con la figlia;
in caso di mancata risposta entro tale termine alla richiesta e/o proposta circa la suddivisione del periodo estivo proveniente da parte di uno o dell'altro genitore, l'altro si potrà ritenere libero di organizzare il periodo delle vacanze estive in base alle proprie esigenze;
i periodi di frequentazione stabiliti per le vacanze estive eventualmente non goduti da un genitore potranno essere recuperati nel corso dell'anno previo accordo tra i genitori e comunque tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative della figlia;
4.d) le festività natalizie verranno divise in due periodi, uno dal 23 dicembre alle ore 19.30 fino al 30 dicembre alle ore 21.30 e l'altro dal 30 dicembre alle ore 19.30 al 6 gennaio alle ore
21.30, da trascorrersi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
4.e) il periodo delle vacanze scolastiche pasquali sarà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
4.g) il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori che possano comportare una maggiore e/o diversa frequentazione della figlia con i genitori, anche nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze di svago e ricreative della minore, nonché di eventuali impegni lavorativi improrogabili di ciascun genitore;
4.f) i ponti scolastici saranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetterà, di volta in volta, il fine settimana contiguo, fermo restando che i genitori si suddivideranno, ove possibile, in parti uguali i ponti che si presenteranno nell'arco di ogni anno. Le parti danno atto di aver già dato esecuzione alle condizioni relative al diritto di visita e alla permanenza di con ciascun genitore. Per_1
5) A far data dal mese di luglio 2025 il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 (trecento), somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata a cura del sig. in base agli indici Istat, costo vita;
le parti concordano che Pt_1
l'assegno unico - o altro eventuale sostegno economico equivalente – venga attribuito esclusivamente alla sig,ra Parte_2
6) I genitori contribuiranno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno relative alla figlia secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” sottoscritto in data 29 marzo 2018 e quindi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/
o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori
e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché dei documenti di identità, compreso il passaporto individuale della minore. Fermo restando che eventuali viaggi all'estero della minore devono essere concordati tra i genitori, gli stessi si impegnano comunque ad avvisarsi reciprocamente con congruo preavviso qualora intendano intraprendere un viaggio all'estero con la figlia.
8) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti continueranno a corrispondere le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno sino a tutto il mese di luglio 2025, alimentando a tale scopo il conto corrente comune, dal quale preleveranno le giacenze residue in pari misura entro la data di fissazione dell'udienza cartolare innanzi al Giudice Relatore;
a far data dal mese di agosto 2025 la signora si farà carico integrale del mutuo, come infra meglio Pt_2 precisato.
10) Le parti, entro la data di sottoscrizione del presente ricorso, si divideranno al 50% i titoli e i fondi, ad eccezione dei fondi con scadenza nel 2026, che verranno divisi al 50% non appena disponibili.
11) La sig.ra riconosce a favore del sig. la somma di € Parte_2 Parte_1
5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta) quale rimborso allo stesso della somma versata in maggior misura per l'acquisto del box;
la detta somma verrà versata in 3 rate, ciascuna pari a
€ 1.950,00 (millenovecentocinquanta), ogni 4 mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale. 12) I coniugi danno atto che di Casatenovo ha deliberato la surroga del Controparte_1 mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, con riduzione dell'importo del rateo mensile, e gli stessi sono in attesa della formalizzazione innanzi al notaio.
13) Entro il 5 luglio 2025 il signor si trasferirà in altro alloggio condotto in locazione;
Pt_1 dal mese di agosto 2025 la signora continuerà a pagare integralmente il rateo di mutuo Pt_2 acceso per l'acquisto della casa coniugale, che resterà quindi a suo esclusivo carico, senza per questo maturare alcun credito nei confronti del signor fatto salvo quanto previsto al Pt_1 punto 19.
14) Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali tra i coniugi il signor si impegna a cedere e trasferire alla signora Parte_1 Parte_2
alle condizioni che seguono, che si impegna ad acquistare, alle condizioni che seguono,
[...] la sua quota di comproprietà di un mezzo della casa familiare sita in Casatenovo e precisamente nel complesso residenziale denominato “Residenza il Bosco” con accesso da
Via della Poscosa: unità immobiliare facente parte della “Palazzina 2” al piano primo e secondo (sottotetto), censita al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Sez. CAS
Foglio 12, Particella 9611, Sub. 19, Via della Poscosa n. 8/D, P.
1-2 Categoria A/2, Classe 3,
Consistenza vani 4,0, R.C. € 402,84; autorimessa pertinenziale al piano primo sottostrada, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Sez. CAS Foglio 12, Particella
9611, Sub. 24, Via della Poscosa n. 8/D, P. S1 Categoria C/6, Classe 3, mq 16, R.C. € 74,37.
15) Le parti convengono sin da ora che il trasferimento immobiliare che si sono obbligate a concludere ai sensi della pattuizione di cui al n. 14) che precede avverrà mediante pagamento da parte della signora a far data dal mese di agosto 2025, per la parte di competenza Pt_2 del signor del residuo mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare Pt_1 con NC BP (n. 5885791) in data 16.10.2013 per l'importo erogato di € 135.000,00
(oggetto di surroga deliberata da e in fase di formalizzazione); cosicché Controparte_1 la signora sarà tenuta a pagare dal mese di agosto 2025, in via esclusiva, Parte_2 sino alla sua completa estinzione i ratei rimanenti di cui al detto mutuo oggetto di surroga, fatto salvo quando precisato al punto 19).
16) In esecuzione di quanto concordato ai nn. 14) e 15) che precedono, la signora Parte_2
previa formalizzazione della surroga, richiederà, senza indugio appena possibile, a
[...]
l'accollo liberatorio del mutuo ipotecario residuo per la parte di spettanza Controparte_1 del signor Resta inteso che, nel caso in cui l'istituto di credito negasse Parte_1
l'accollo liberatorio, la signora richiederà un mutuo fondiario per procedere all'acquisto Pt_2 della quota del 50% della casa coniugale per come precisato ai punti 14) e 15). 17) Le parti posto che il suddetto trasferimento attiene ad una attribuzione tra coniugi in occasione della separazione, dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle esenzioni ex art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
18) L'atto definitivo sarà stipulato appena ottenuto l'accollo liberatorio o il mutuo fondiario da parte della signora presso il notaio che verrà designato dalla moglie. Pt_2
19) Le parti precisano che il trasferimento immobiliare di cui sopra avverrà a condizione che la signora ottenga dalla Banca l'accollo liberatorio del mutuo, ovvero – in caso le Pt_2 venisse negato l'accollo liberatorio – nuovo mutuo fondiario intestato alla medesima. Resta inteso che, in mancanza di accollo liberatorio o di mutuo fondiario acceso a nome della signora i coniugi resteranno comproprietari della casa coniugale e il signor Pt_2 Pt_1 rimborserà alla signora il 50% sia dei ratei di mutuo dalla medesima versati interamente Pt_2
a far data dall'agosto 2025 sia delle eventuali spese condominiali straordinarie dalla stessa versate interamente a far data dall'agosto 2025.
20) Con l'esatto adempimento di tutto quanto tra loro pattuito, le parti dichiarano di avere definito tutti i rispettivi rapporti economici e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione in dipendenza del loro matrimonio e di aver definito ogni questione economico patrimoniale e personale fra gli stessi in essere.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno celebrato il matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 16/05/2014 a Casatenovo e dalla loro unione è nata una figlia, il Persona_2
6.6.2016, minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
23/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a Casatenovo il 16/05/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno2014, parte II, serie
A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CASATENOVO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 22.09.2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada