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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5008/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, emette la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. , nata il [...] in [...], c.f. calcolato residente in CP_1 C.F._1
Perù,
2. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_2
, residente in [...], C.F._2
3. , nata il [...] in [...], c.f. calcolato , Controparte_3 C.F._3 residente in [...],
4. , nata il [...] in [...], c.f. calcolato , Controparte_4 C.F._4 residente in [...],
5. , nata il [...] in [...], c.f. calcolato , Controparte_5 C.F._5 residente in [...],
6. nato il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_6
, residente in [...], C.F._6
7. , nata il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_7
, residente in [...], C.F._7
8. , nata il [...] in [...], c.f. calcolato , Controparte_8 C.F._8 residente in [...],
1 9. nata il [...] in [...], c.f. calcolato Controparte_9
, residente negli Stati Uniti d'America, C.F._9
10. nata il [...] in [...]. L), c.f. calcolato Parte_1
, residente in [...], la quale agisce nel presente atto in nome proprio e, C.F._10 unitamente a in qualità di legale rappresentante di Persona_1
11. nata il [...] in [...]. M), c.f. calcolato Persona_2
residente in [...], C.F._11
12. nato il [...] in [...]. N), c.f. calcolato Parte_2
, residente in [...], C.F._12
Rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Mellone del Foro di Bologna.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_10 CP_11 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_10
In data 04.12.2023 il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva.
In data 16.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 16.04.2025 e mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 04.04.2025 il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza territoriale CP_10 del Foro di Trieste.
In data 12.04.2025 il difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 12.06.2025, il Giudice letto l'Atto di costituzione del , ritenuto necessario, in CP_10 osservanza del principio del contraddittorio, che la controparte possa interloquire su tali rilievi, assegna termine di sette giorni per la presentazione di memorie e ulteriori cinque giorni alla controparte.
In data 12.06.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava memorie.
In data 24.06.2025, il depositava sue memorie. CP_10
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il eccepisce l'incompetenza territoriale di questo Tribunale CP_10 indicando quale foro competente quello del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Segnatamente rileva che, non avendo i ricorrenti residenza o dimora in Italia e facendo parte il comune di nascita dell'avo della Repubblica di Slovenia dal 1991, va applicata la regola generale del foro del convenuto, cioè il Foro di Roma.
Il Giudice ritiene infondata l'eccezione di incompetenza che va pertanto rigettata.
Nel ricorso introduttivo i ricorrenti affermano che l'ava era nata in Italia, in [...], il [...]. Tuttavia, come rilevato da controparte, il luogo di nascita riportato nell'estratto del registro degli atti di nascita e battesimo rilasciato dall'arcidiocesi di Gorizia risulta essere Per_3
Il comune di è stato, nel corso degli anni, comune di diversi Stati. Segnatamente: Per_3
- nel 1916, anno di nascita dell'ava, era territorio del dissolto impero Austro-ungarico;
- nel 1920 venne annesso al Regno d'Italia con il trattato di Rapallo;
- nel 1947 venne ceduto alla Yugoslavia con il trattato di Parigi.
- attualmente è ricompreso nel territorio della Repubblica di Slovenia.
Il Giudice rileva che l' estratto del registro degli atti di nascita e battesimo e l'estratto del registro degli atti di matrimonio, entrambi rilasciati dall'Arcidiocesi di Gorizia, indicano come luoghi di nascita, rispettivamente, e RO ( attualmente territori della Repubblica di Slovenia), mentre Per_3 il passaporto n. rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a Lima il 15.09.2004, indica il comune Numer_1 di Gorizia.
Il giudice ritiene che, in presenza di tre documenti riportanti tre diverse indicazioni, quello rilevante al fine di determinare il foro di competenza sia il passaporto in quanto unico documento che possiede tutte le caratteristiche di atto pubblico ex artt 2699 cioè di “documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Infatti, nel caso di specie, l'estratto del registro degli atti di nascita e battesimo e l'estratto del registro degli atti di matrimonio sono certificati rilasciati da autorità religiosa non risultanti trascritti dallo stato civile.
Inoltre, il passaporto ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è considerato un titolo equipollente al documento di identità.
3 Essendo il Comune di Gorizia (GO) ricompreso nel distretto di Corte d'Appello di Trieste ne consegue che la sezione specializzata del Tribunale di Trieste sia risulta competente a valutare la domanda proposta dai ricorrenti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 36 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Con riferimento alla procedibilità, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo.
Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c.
e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR
123/1989, atteso che l'art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889 n. 123 prevede espressamente la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di presentare la domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono".
Infine, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
4 Con riguardo all'accertamento della cittadinanza italiana dell'ava da cui muove la discendenza iure sanguinis, il Ministero ritiene che l'ava abbia perso la cittadinanza in quanto dal suo certificato di matrimonio risulta che, alla data del matrimonio celebrato il 14 settembre 1943, era residente a RO, territorio ceduto alla Yugoslavia con Trattato di Parigi del 1947e non risulta in atti che ella abbia esercitato il diritto di opzione per la cittadinanza italiana previsto dal comma 2 dell'art. 19 del Trattato di Parigi del 1947 che prevedeva che, entro un anno dall'entrata in vigore del
Trattato, i cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Yugoslavia o ad altro Stato estero, potessero optare per la cittadinanza italiana.
Il Giudice ritiene che la cittadinanza italiana dell'ava (Vilma o Parte_3 Parte_4
in italiano), figlia di e sia pienamente provata.
[...] Persona_4 Persona_5
Richiamando quando supra esposto, l'ava risulta essere cittadina italiana, come desumibile dal rilascio del passaporto italiano n. da parte dell'Ambasciata d'Italia a Lima il 15.09.2004. Numer_1
Infine, pur se emigrata in Perù, non è mai stata naturalizzata cittadina peruviana, come da certificato negativo di naturalizzazione dell'ava.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'ava, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
In ordine alla posizione della ricorrente , figlia dell'ava/dante causa, non avendo Parte_5 la propria madre, nonché ava, mai perso la cittadinanza, essa veniva trasmessa alla figlia ricorrente quale , a sua volta, la trasmetteva ai propri discendenti, odierni ricorrenti. Parte_6
Per quanto concerne i passaggi per linea materna avvenuti durante la vigenza della l.555/1912 - la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero - su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in
5 cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze l'ava/dante causa ( o Parte_3 Per_6
in italiano), anche se donna e sposata presumibilmente con cittadino straniero ha Parte_4 mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha potuta trasmettere alla propria figlia, odierna ricorrente CP_1
la quale l'ha potuta trasmettere ai propri figli nonché odierni ricorrenti. Non è certo se il
[...] marito fosse straniero in quanto il certificato di matrimonio della figlia, riporta che i genitori sono entrambi cittadini italiani ma, alla luce delle sitate sentenze, sarebbe comunque circostanza ininfluente.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il rappresenta l'impossibilità di effettuare attività di certazione amministrativa Controparte_10 nei confronti di amministrazione appartenente alla Repubblica di Slovenia.
Il Giudice, ritiene che l'eccezione sia infondata in quanto dalla copia del passaporto dell'ava/dante causa il Consolato d'Italia in Lima (Perù) ha attestato che l'ava/dante causa è nata il
21.11.1916 nel comune di Gorizia (GO) appartenente alla Repubblica italiana.
Pertanto, in conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile Controparte_10 competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in
6 quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_10 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti
(art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 18.09.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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