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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/07/2024, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa Cristina
Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5609/22 del R.G. Lavoro
TRA
rapp.ti e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura in calce al ricorso, dall'avv. Cinzia Gangerli e Domenico Naso, presso il cui studio sono elett.te dom.ti,
RICORRENTI
E
in persona del Controparte_1 CP_2 p.t., rappr. e difeso dall'Avvocatura dello Stato
RESISTENTI
OGGETTO: quantificazione di differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, depositato in data 19/10/2022, i ricorrenti in epigrafe indicati appartenenti al personale docente e ATA, esponevano di aver lavorato alle dipendenze del convenuto con funzioni rispettivamente di docente, assistente CP_1 amministrativo e collaboratore scolastico e di aver ricevuto il riconoscimento, con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 22/17, del diritto al computo dell'anzianità per servizio non di ruolo ai fini della progressione economica stipendiale con la condanna, in via generica, del resistente alla CP_1 corresponsione delle somme maturate per il titolo rivendicato. Tanto premesso, concludevano chiedendo di accertare, in ragione dell'anzianità di servizio maturata, il loro diritto alla corresponsione delle differenze retributive lorde di € 7.223,18 per Parte_1
3.999,97 per 1.598,52 per e/o della diversa
[...] Parte_2 Parte_3 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo o nella diversa somma ritenuta di giustizia e,- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle suddette somme al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese.
Chiedevano di condannare altresì l'Amministrazione resistente ad effettuare la loro esatta ricostruzione di carriera e di inquadrare i ricorrenti nella corretta fascia stipendiale con la qualifica di appartenenza a decorrere dall' anno scolastico di assunzione in ruolo con l'anzianità di servizio maturata, con condanna dell'amministrazione al pagamento di un aumento che tenesse conto del reale gradone stipendiale nonché al pagamento degli arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata. Con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il , che in via preliminare CP_1Part eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' , la prescrizione delle somme dovute, l'inammissibilità della domanda volta alla condanna dell'amministrazione al pagamento dei contributi
1 CP_ previdenziali e fiscali, non essendo stato convenuto l' nel presente giudizio, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla data fissata per lo scambio di note e conclusioni scritte, all'esito del deposito di note da arte deli soli ricorrenti, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarato che spetta al solo ed, in via concorrente, all CP_4 Controparte_5 (ex art.8 del D.P.R. 17/2009) la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro promosse
[...] dal personale della scuola.
Ora, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm
140/19 si è attribuita all una specifica legittimazione passiva per il Controparte_5 contenzioso del personale scolastico ed amministrativo.
In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l' "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei Controparte_5 relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici".
A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del che è e resta il datore di lavoro pubblico. CP_1
La domanda principale merita accoglimento per quanto di ragione, in quanto fondata in fatto ed in diritto. Pacifica e non controversa è la circostanza relativa all'avvenuto accertamento, con sentenza n. 22/17 divenuta definitiva, della sussistenza del diritto dei ricorrenti al pagamento dei crediti dedotti, così che il presente giudizio ha ad oggetto la sola quantificazione di tali crediti. Con Il ccepiva che la sentenza non poteva definirsi di condanna generica in quanto già dotata di tutti gli elementi in fatto e in diritto utili alla esatta quantificazione delle differenze retributive dovute.
La sentenza 22/17 del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il diritto dei ricorrenti “alla progressione professionale retributiva, cosi come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e CP_1 conseguentemente condanna il al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione CP_4 dell'anzianità di servizio maturata, da quantificarsi in separato giudizio”. Pertanto è evidente che proprio la sentenza n. 22/2017 che ha rimandato al separato giudizio la determinazione del quantum. Né nel corpo della sentenza si fa riferimento a somme o a parametri a cui riferirsi per il computo delle somme dovute. Era possibile evitare un nuovo giudizio se il Ministro avesse dato spontaneamente esecuzione al pagamento. Stante l'inadempimento, i ricorrenti si sono attenuti a quanto disposto dal Tribunale nella prima sentenza, che non può che ritenersi una sentenza a condanna generica.
Eccepiva il MIM la prescrizione delle somme dovute non risultando atti interruttivi della prescrizione precedenti alla data di presentazione del primo ricorso giudiziario (13.05.2015); pertanto secondo il MIM il calcolo dovrebbe decorrere, salvo prova contraria, dal 13 maggio 2010, ragione per la quale si ritiene errata o comunque non fondata ogni diversa quantificazione prospettata da parte ricorrente.
Nei prospetti di calcolo delle somme è riportato per i primi anni una differenza retributiva pari a zero. Le differenze retributive iniziano ad essere calcolate per dall'a.s. 2009/2010, per dall'a.s. Pt_1 Pt_2 2010/2011 e per dall'a.s. 2011/2012. Pt_3 Non si pone un problema di prescrizione già interrotta dalla precedente pronuncia giudiziale del
13.05.2015 tranne per in relazione all'anno 2009-2010. Parte_1 Con le note di trattazione è stato ricalcolato il dovuto alla luce dell'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, in € 6.793,35 (corrispondenti ad euro 7.223,18 – euro 429,83 relativi a a.s. CP_1 2009/2010). Pertanto l'eccezione di prescrizione è da rigettare avendo la ricorrente ridotto la domanda nei limiti della prescrizione, e non ponendosi per gli altri ricorrenti un problema di prescrizione.
Per quanto riguarda, poi, la quantificazione della pretesa, in mancanza di una specifica contestazione, in ordine ad essi, da parte del resistente, devono ritenersi utilizzabili, in quanto analitici e CP_1
2 correttamente formulati sulla base degli elementi contabili evincibili dalla documentazione in atti nonché elaborati in relazione ai parametri retributivi riferiti al livello di appartenenza del ricorrente, i conteggi allegati al ricorso introduttivo. Il ricorrente depositava altresì note autorizzate con specificazione dei calcoli effettuati per giungere alla somma richiesta e la tabella utilizzata (tabella A allegata al CCNL di categoria, già depositato), specificando la somma dovuta nel ricorso. Il resistente va, pertanto, condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma pari CP_1 ad € 6.793,35 per 3.999,97 per 1.598,52 per Parte_1 Parte_2 [...]
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come indicato nelle note autorizzate. La Parte_3 corresponsione va effettuata al lordo trattandosi di emolumenti dovuti per anni precedenti rispetto a quello di corresponsione, ragione per cui su di essi il non potrà operare alcuna trattenuta CP_4 previdenziale e fiscale. Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L n. 724 del 1994, spettano, inoltre, gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le altre domande formulate dalla ricorrente relativamente alla ricostruzione della carriera sono già coperte dal precedente giudicato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...] CP_ con ricorso del 19/10/2022 nei confronti del e dell' in persona del Parte_3 CP_8 ministro p.t., ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, CP_1 in favore dei ricorrenti, della somma lorda di € 6.793,35 per € 3.999,97 per Parte_1
€ 1.598,52 per per la causale di cui alla parte motiva, al Parte_2 Parte_3 lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n.218 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna il soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida, complessivamente CP_1 in € 2.200,00 con attribuzione, oltre accessori IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa Cristina
Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5609/22 del R.G. Lavoro
TRA
rapp.ti e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura in calce al ricorso, dall'avv. Cinzia Gangerli e Domenico Naso, presso il cui studio sono elett.te dom.ti,
RICORRENTI
E
in persona del Controparte_1 CP_2 p.t., rappr. e difeso dall'Avvocatura dello Stato
RESISTENTI
OGGETTO: quantificazione di differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, depositato in data 19/10/2022, i ricorrenti in epigrafe indicati appartenenti al personale docente e ATA, esponevano di aver lavorato alle dipendenze del convenuto con funzioni rispettivamente di docente, assistente CP_1 amministrativo e collaboratore scolastico e di aver ricevuto il riconoscimento, con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 22/17, del diritto al computo dell'anzianità per servizio non di ruolo ai fini della progressione economica stipendiale con la condanna, in via generica, del resistente alla CP_1 corresponsione delle somme maturate per il titolo rivendicato. Tanto premesso, concludevano chiedendo di accertare, in ragione dell'anzianità di servizio maturata, il loro diritto alla corresponsione delle differenze retributive lorde di € 7.223,18 per Parte_1
3.999,97 per 1.598,52 per e/o della diversa
[...] Parte_2 Parte_3 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo o nella diversa somma ritenuta di giustizia e,- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle suddette somme al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese.
Chiedevano di condannare altresì l'Amministrazione resistente ad effettuare la loro esatta ricostruzione di carriera e di inquadrare i ricorrenti nella corretta fascia stipendiale con la qualifica di appartenenza a decorrere dall' anno scolastico di assunzione in ruolo con l'anzianità di servizio maturata, con condanna dell'amministrazione al pagamento di un aumento che tenesse conto del reale gradone stipendiale nonché al pagamento degli arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata. Con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il , che in via preliminare CP_1Part eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' , la prescrizione delle somme dovute, l'inammissibilità della domanda volta alla condanna dell'amministrazione al pagamento dei contributi
1 CP_ previdenziali e fiscali, non essendo stato convenuto l' nel presente giudizio, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla data fissata per lo scambio di note e conclusioni scritte, all'esito del deposito di note da arte deli soli ricorrenti, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarato che spetta al solo ed, in via concorrente, all CP_4 Controparte_5 (ex art.8 del D.P.R. 17/2009) la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro promosse
[...] dal personale della scuola.
Ora, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm
140/19 si è attribuita all una specifica legittimazione passiva per il Controparte_5 contenzioso del personale scolastico ed amministrativo.
In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l' "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei Controparte_5 relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici".
A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del che è e resta il datore di lavoro pubblico. CP_1
La domanda principale merita accoglimento per quanto di ragione, in quanto fondata in fatto ed in diritto. Pacifica e non controversa è la circostanza relativa all'avvenuto accertamento, con sentenza n. 22/17 divenuta definitiva, della sussistenza del diritto dei ricorrenti al pagamento dei crediti dedotti, così che il presente giudizio ha ad oggetto la sola quantificazione di tali crediti. Con Il ccepiva che la sentenza non poteva definirsi di condanna generica in quanto già dotata di tutti gli elementi in fatto e in diritto utili alla esatta quantificazione delle differenze retributive dovute.
La sentenza 22/17 del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il diritto dei ricorrenti “alla progressione professionale retributiva, cosi come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e CP_1 conseguentemente condanna il al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione CP_4 dell'anzianità di servizio maturata, da quantificarsi in separato giudizio”. Pertanto è evidente che proprio la sentenza n. 22/2017 che ha rimandato al separato giudizio la determinazione del quantum. Né nel corpo della sentenza si fa riferimento a somme o a parametri a cui riferirsi per il computo delle somme dovute. Era possibile evitare un nuovo giudizio se il Ministro avesse dato spontaneamente esecuzione al pagamento. Stante l'inadempimento, i ricorrenti si sono attenuti a quanto disposto dal Tribunale nella prima sentenza, che non può che ritenersi una sentenza a condanna generica.
Eccepiva il MIM la prescrizione delle somme dovute non risultando atti interruttivi della prescrizione precedenti alla data di presentazione del primo ricorso giudiziario (13.05.2015); pertanto secondo il MIM il calcolo dovrebbe decorrere, salvo prova contraria, dal 13 maggio 2010, ragione per la quale si ritiene errata o comunque non fondata ogni diversa quantificazione prospettata da parte ricorrente.
Nei prospetti di calcolo delle somme è riportato per i primi anni una differenza retributiva pari a zero. Le differenze retributive iniziano ad essere calcolate per dall'a.s. 2009/2010, per dall'a.s. Pt_1 Pt_2 2010/2011 e per dall'a.s. 2011/2012. Pt_3 Non si pone un problema di prescrizione già interrotta dalla precedente pronuncia giudiziale del
13.05.2015 tranne per in relazione all'anno 2009-2010. Parte_1 Con le note di trattazione è stato ricalcolato il dovuto alla luce dell'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, in € 6.793,35 (corrispondenti ad euro 7.223,18 – euro 429,83 relativi a a.s. CP_1 2009/2010). Pertanto l'eccezione di prescrizione è da rigettare avendo la ricorrente ridotto la domanda nei limiti della prescrizione, e non ponendosi per gli altri ricorrenti un problema di prescrizione.
Per quanto riguarda, poi, la quantificazione della pretesa, in mancanza di una specifica contestazione, in ordine ad essi, da parte del resistente, devono ritenersi utilizzabili, in quanto analitici e CP_1
2 correttamente formulati sulla base degli elementi contabili evincibili dalla documentazione in atti nonché elaborati in relazione ai parametri retributivi riferiti al livello di appartenenza del ricorrente, i conteggi allegati al ricorso introduttivo. Il ricorrente depositava altresì note autorizzate con specificazione dei calcoli effettuati per giungere alla somma richiesta e la tabella utilizzata (tabella A allegata al CCNL di categoria, già depositato), specificando la somma dovuta nel ricorso. Il resistente va, pertanto, condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma pari CP_1 ad € 6.793,35 per 3.999,97 per 1.598,52 per Parte_1 Parte_2 [...]
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come indicato nelle note autorizzate. La Parte_3 corresponsione va effettuata al lordo trattandosi di emolumenti dovuti per anni precedenti rispetto a quello di corresponsione, ragione per cui su di essi il non potrà operare alcuna trattenuta CP_4 previdenziale e fiscale. Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L n. 724 del 1994, spettano, inoltre, gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le altre domande formulate dalla ricorrente relativamente alla ricostruzione della carriera sono già coperte dal precedente giudicato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...] CP_ con ricorso del 19/10/2022 nei confronti del e dell' in persona del Parte_3 CP_8 ministro p.t., ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, CP_1 in favore dei ricorrenti, della somma lorda di € 6.793,35 per € 3.999,97 per Parte_1
€ 1.598,52 per per la causale di cui alla parte motiva, al Parte_2 Parte_3 lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n.218 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna il soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida, complessivamente CP_1 in € 2.200,00 con attribuzione, oltre accessori IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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