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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/09/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 440/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANO MARIANNA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/8/2024 ha evocato nanti Parte_1
il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' proponendo CP_1
ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria, notificata in data
27.07.2024, riferito ai seguenti avvisi di addebito di competenza del giudice del lavoro adito:
1. Avviso di addebito n. 40220160000729621 000, emesso per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015, asseritamente notificato in data 13.05.2016; 2. Avviso di addebito n. 40220160002813629 000 emesso per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015,asseritamente notificato in data 06.11.2016; 3. Avviso di addebito n.
40220170003313885 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2014, asseritamente notificato in data
07.01.2018; 4. Avviso di addebito n. 40220190002056129 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015, asseritamente notificato in data 31/07/2019; 5. Avviso di addebito n.
40220190003878727000 emesso per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2016, asseritamente notificato in data
17.12.2019; 6. Avviso di addebito n. 40220220000341234 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali, per l'anno 2017 asseritamente notificato in data 20.05.2022; 7. Avviso di addebito n.
40220230002263784 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali, per l'anno 2018 asseritamente notificato in data
19.01.2024;
Ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa rituale notifica degli avvisi di addebito in violazione dell'art. 17 comma I -Dlgs 46/99 dell'art 30
D.lgs n. 78/2010 dell'art 60 – DPR/73 nonché dell'art 25 del D.P.R.
600/73; annullabilità dell'opposta cpi ex art.
7-bis – legge n. 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione– ex art. 3, co.9 – l.n. 335/1995; annullamento della cpi impugnata ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, ciò per giuridica inesistenza della sottesa notificazione, sì come questa definita dal nuovo art.
7-sexies
Pag. 2 di 8 (vizi delle notificazioni) dello statuto dei diritti del contribuente.
Ha chiesto:” 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché di tutti gli atti ad essa correlati presupposti, successivi ed in ogni caso connessi, stante la fondatezza dei motivi di ricorso ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'iscrizione di ipoteca per contributi che potrebbero risultare non dovuti, o comunque la cui debenza è in fase di accertamento;
2) Dichiarare, prescritti gli avvisi di addebito opposti;
3) dichiarare annullabile l'atto opposto ex art 7 bis legge 212/2000, per giuridica inesistenza della notificazione si come definita dal nuovo art 7 sexies;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio L' ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
affermando che tutti i contributi chiesti con i relativi avvisi di addebito non erano prescritti alla data di notifica e che dopo la formazione dell'ava ,
l'Agente della Riscossione diventa il soggetto competente alla gestione del pagamento degli importi dovuti nonché, in caso di mancato pagamento, a procedere al recupero coattivo di tali somme.
Ha sostenuto che decorsi i termini perentori fissati sia dall' art. 24 D. lgs
46/99 che dall'art. 29 stesso decreto per poter mettere in discussione la pretesa, il credito contributivo era cristallizzato in titoli oramai definitivi e la prova dell'avere provveduto correttamente agli adempimenti quali la notifica delle cartelle esattoriali e/o di atti successivi, utili all'interruzione del termine di prescrizione, era attività di stretta competenza dell'ente di riscossione come prescritto dai Decreti Legislativi nn. 46/99, 112/99 e
326/99.
Pag. 3 di 8 Ha chiesto:” Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
La presente azione va qualificata come "azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca", non soggetta ad alcun termine decadenziale(Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021).
Venendo al merito della controversia, questo giudice ritiene di dover far corretta applicazione del cd. principio della "ragion più liquida" in forza del quale ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni.
E' utile rammentare che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del
1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
Pag. 4 di 8 essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass.
8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se il convenuto dalla data di notifica della cartella e successivamente della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi.
La Cassazione afferma che la mancata opposizione alla cartella esattoriale, se, da un lato, comporta l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, dall'altro non determina la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in quello ordinario decennale.
Nel caso in specie non essendo state impugnati gli avvisi di addebito nel
Pag. 5 di 8 termine di legge il debito è divenuto irretrattabile, ma la prescrizione per gli avvisi nn. 40220160000729621 000, 40220160002813629 000,
40220170003313885 000 è maturata dopo la notifica degli stessi;
per l'avviso n. 402 2019 00038787 27 000 non risulta regolare notifica.
Risulta, infatti, documentalmente, che:1) per l'avviso di addebito n.
40220160000729621 000, oggetto di opposizione, successivamente alla notificata in data 13/5/2016, l'unico atto interruttivo è in data 27/7/2024
(notifica preavviso iscrizione ipotecaria); per l'avviso di addebito n
40220160002813629 000, oggetto di opposizione, successivamente alla notificata in data 6/11/2016, l'unico atto interruttivo è in data 27/7/2024
(notifica preavviso iscrizione ipotecaria); per l'avviso di addebito n
40220170003313885 000, oggetto di opposizione, successivamente alla notificata in data 7/1/2018, l'unico atto interruttivo è in data 27/7/2024
(notifica preavviso iscrizione ipotecaria), pertanto, per tutti gli avvisi di addebito, la notifica della comunicazione è stata ricevuta dal ricorrente dopo lo spirare del termine quinquennale;
per l'avviso n.
40220190003878727000 notificato a mezzo pec risulta “Avviso di mancata consegna Il giorno 17/12/2019 alle ore 23:08:54”, pertanto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria non ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto interruttivo è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Per gli avvisi nn. 40220190002056129000, 40220220000341234 000 e
40220230002263784 000 la prescrizione dopo la notifica non è ancora maturata.
Risulta documentalmente che per l'avviso di addebito n.
Pag. 6 di 8 40220190002056129 000, notificato il 31/7/2019, l'atto interruttivo
(preavviso di iscrizione) è stato notificato il 27/7/2024; per l'avviso di addebito n. 40220220000341234 000, notificato il 20/5/2022, l'atto interruttivo (preavviso di iscrizione) è stato notificato il 27/7/2024 e per l'avviso di addebito n. 40220230002263784 000 notificato il 19/1/2024,
l'atto interruttivo ( preavviso di iscrizione) è stato notificato il 27/7/2024, pertanto con la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria è stato utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto interruttivo è stato ricevuto dal ricorrente prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto l'eccezione di prescrizione e parzialmente fondata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese alla luce della reciproca parziale soccombenza si ritiene giustificato compensarle fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza: in parziale accoglimento del ricorso:
-Accerta e dichiara che il credito portato nella comunicazione di CP_1
preavviso di iscrizione, opposta, e relativo agli avvisi nn
40220160000729621 000, 40220160002813629 000, 40220170003313885
000, n. 402 2019 00038787 27 000 è estinto per intervenuta prescrizione;
-annulla l'atto opposto limitatamente agli avvisi di addebito nn
40220160000729621 000, 40220160002813629 000, 40220170003313885
000, n. 402 2019 00038787 27 000.
Pag. 7 di 8 Spese compensate.
16/09/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 440/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SPANO MARIANNA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/8/2024 ha evocato nanti Parte_1
il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' proponendo CP_1
ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria, notificata in data
27.07.2024, riferito ai seguenti avvisi di addebito di competenza del giudice del lavoro adito:
1. Avviso di addebito n. 40220160000729621 000, emesso per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015, asseritamente notificato in data 13.05.2016; 2. Avviso di addebito n. 40220160002813629 000 emesso per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015,asseritamente notificato in data 06.11.2016; 3. Avviso di addebito n.
40220170003313885 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2014, asseritamente notificato in data
07.01.2018; 4. Avviso di addebito n. 40220190002056129 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2015, asseritamente notificato in data 31/07/2019; 5. Avviso di addebito n.
40220190003878727000 emesso per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2016, asseritamente notificato in data
17.12.2019; 6. Avviso di addebito n. 40220220000341234 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali, per l'anno 2017 asseritamente notificato in data 20.05.2022; 7. Avviso di addebito n.
40220230002263784 000 emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali, per l'anno 2018 asseritamente notificato in data
19.01.2024;
Ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa rituale notifica degli avvisi di addebito in violazione dell'art. 17 comma I -Dlgs 46/99 dell'art 30
D.lgs n. 78/2010 dell'art 60 – DPR/73 nonché dell'art 25 del D.P.R.
600/73; annullabilità dell'opposta cpi ex art.
7-bis – legge n. 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione– ex art. 3, co.9 – l.n. 335/1995; annullamento della cpi impugnata ex art.
7-bis - legge n. 212/2000, ciò per giuridica inesistenza della sottesa notificazione, sì come questa definita dal nuovo art.
7-sexies
Pag. 2 di 8 (vizi delle notificazioni) dello statuto dei diritti del contribuente.
Ha chiesto:” 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché di tutti gli atti ad essa correlati presupposti, successivi ed in ogni caso connessi, stante la fondatezza dei motivi di ricorso ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'iscrizione di ipoteca per contributi che potrebbero risultare non dovuti, o comunque la cui debenza è in fase di accertamento;
2) Dichiarare, prescritti gli avvisi di addebito opposti;
3) dichiarare annullabile l'atto opposto ex art 7 bis legge 212/2000, per giuridica inesistenza della notificazione si come definita dal nuovo art 7 sexies;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio L' ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
affermando che tutti i contributi chiesti con i relativi avvisi di addebito non erano prescritti alla data di notifica e che dopo la formazione dell'ava ,
l'Agente della Riscossione diventa il soggetto competente alla gestione del pagamento degli importi dovuti nonché, in caso di mancato pagamento, a procedere al recupero coattivo di tali somme.
Ha sostenuto che decorsi i termini perentori fissati sia dall' art. 24 D. lgs
46/99 che dall'art. 29 stesso decreto per poter mettere in discussione la pretesa, il credito contributivo era cristallizzato in titoli oramai definitivi e la prova dell'avere provveduto correttamente agli adempimenti quali la notifica delle cartelle esattoriali e/o di atti successivi, utili all'interruzione del termine di prescrizione, era attività di stretta competenza dell'ente di riscossione come prescritto dai Decreti Legislativi nn. 46/99, 112/99 e
326/99.
Pag. 3 di 8 Ha chiesto:” Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
La presente azione va qualificata come "azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca", non soggetta ad alcun termine decadenziale(Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021).
Venendo al merito della controversia, questo giudice ritiene di dover far corretta applicazione del cd. principio della "ragion più liquida" in forza del quale ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni.
E' utile rammentare che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del
1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
Pag. 4 di 8 essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass.
8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se il convenuto dalla data di notifica della cartella e successivamente della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il decorso del termine prescrizionale della cartella di pagamento di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della L. n..335/1995 debba applicarsi anche successivamente alla sua notificazione, (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 1263 del 25.05.2007; Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi.
La Cassazione afferma che la mancata opposizione alla cartella esattoriale, se, da un lato, comporta l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, dall'altro non determina la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in quello ordinario decennale.
Nel caso in specie non essendo state impugnati gli avvisi di addebito nel
Pag. 5 di 8 termine di legge il debito è divenuto irretrattabile, ma la prescrizione per gli avvisi nn. 40220160000729621 000, 40220160002813629 000,
40220170003313885 000 è maturata dopo la notifica degli stessi;
per l'avviso n. 402 2019 00038787 27 000 non risulta regolare notifica.
Risulta, infatti, documentalmente, che:1) per l'avviso di addebito n.
40220160000729621 000, oggetto di opposizione, successivamente alla notificata in data 13/5/2016, l'unico atto interruttivo è in data 27/7/2024
(notifica preavviso iscrizione ipotecaria); per l'avviso di addebito n
40220160002813629 000, oggetto di opposizione, successivamente alla notificata in data 6/11/2016, l'unico atto interruttivo è in data 27/7/2024
(notifica preavviso iscrizione ipotecaria); per l'avviso di addebito n
40220170003313885 000, oggetto di opposizione, successivamente alla notificata in data 7/1/2018, l'unico atto interruttivo è in data 27/7/2024
(notifica preavviso iscrizione ipotecaria), pertanto, per tutti gli avvisi di addebito, la notifica della comunicazione è stata ricevuta dal ricorrente dopo lo spirare del termine quinquennale;
per l'avviso n.
40220190003878727000 notificato a mezzo pec risulta “Avviso di mancata consegna Il giorno 17/12/2019 alle ore 23:08:54”, pertanto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria non ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto interruttivo è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Per gli avvisi nn. 40220190002056129000, 40220220000341234 000 e
40220230002263784 000 la prescrizione dopo la notifica non è ancora maturata.
Risulta documentalmente che per l'avviso di addebito n.
Pag. 6 di 8 40220190002056129 000, notificato il 31/7/2019, l'atto interruttivo
(preavviso di iscrizione) è stato notificato il 27/7/2024; per l'avviso di addebito n. 40220220000341234 000, notificato il 20/5/2022, l'atto interruttivo (preavviso di iscrizione) è stato notificato il 27/7/2024 e per l'avviso di addebito n. 40220230002263784 000 notificato il 19/1/2024,
l'atto interruttivo ( preavviso di iscrizione) è stato notificato il 27/7/2024, pertanto con la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria è stato utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto interruttivo è stato ricevuto dal ricorrente prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto l'eccezione di prescrizione e parzialmente fondata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese alla luce della reciproca parziale soccombenza si ritiene giustificato compensarle fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza: in parziale accoglimento del ricorso:
-Accerta e dichiara che il credito portato nella comunicazione di CP_1
preavviso di iscrizione, opposta, e relativo agli avvisi nn
40220160000729621 000, 40220160002813629 000, 40220170003313885
000, n. 402 2019 00038787 27 000 è estinto per intervenuta prescrizione;
-annulla l'atto opposto limitatamente agli avvisi di addebito nn
40220160000729621 000, 40220160002813629 000, 40220170003313885
000, n. 402 2019 00038787 27 000.
Pag. 7 di 8 Spese compensate.
16/09/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
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