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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26547/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SARA CIETTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chieri il Parte_1 Parte_2 18.02.2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chieri (atto n. 3 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.01.2007, il 27.09.2011 e Persona_1 Persona_2
il 22.05.2019. Persona_3
Con ricorso depositato il 12.11.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli , e manterranno la residenza Persona_2 Persona_1 Persona_3 anagrafica presso la casa materna e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute dei ragazzi. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza dei minori presso di sé. Tutti e tre i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre: l'importo della Tari che dovrà pagare la sig.ra relativo alla propria abitazione verrà suddiviso nella Parte_1 misura del 50% tra i coniugi.
DISPONE che quanto al regime di frequentazione, salvo diversi accordi tra le parti e tenendo conto sia dei rispettivi impegni professionali (connessi principalmente con la turnazione ed il carico di lavoro di entrambi), sia delle esigenze e dei desideri dei minori: - i figli e Persona_2 Persona_3 trascorreranno un'intera settimana con la madre ed un'intera settimana con il padre secondo il criterio dell'alternanza ed in base ai turni di lavoro reciproci, in particolare:
➢ Nelle settimane in cui la mamma fa il turno del mattino e il padre fa il turno del pomeriggio i figli staranno con la mamma tutta la settimana ed il padre li preleverà la domenica sera prima di cena ovvero alle ore 19. In questa settimana il sig. preleverà i bambini dalla casa materna il mercoledì alle Pt_2 ore 18:30 e li riporterà dalla sig.ra dopo cena entro le ore 21:30 Parte_1
➢ Nelle settimane in cui la mamma fa il turno del pomeriggio e il padre fa il turno del mattino, i figli staranno con il padre tutta la settimana e la madre li preleverà la domenica sera alle ore 21:00. Durante questa settimana di permanenza dei figli presso il padre, la madre preleverà i bambini dal padre il venerdì alle ore 18:30 e li riporterà dal sig. dopo cena entro le ore 21:00. Pt_2 pagina 2 di 4 ➢ La regolamentazione di cui sopra troverà applicazione altresì durante il periodo di chiusura estiva delle scuole e fino alla riapertura delle stesse anche laddove i minori non partecipassero a soggiorni e attività di intrattenimento organizzate (es. estate ragazzi); - con riferimento alle ferie lavorative dei ricorrenti i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore;
- durante le vacanze Natalizie i figli ed staranno negli anni pari con la madre dalla Per_3 Per_2 chiusura della scuola sino al 31.12. e negli anni dispari con il padre dal 01.01 alla ripresa della scuola: i genitori avranno cura di alternare la sera del 24 dicembre e del pranzo del 25 dicembre , il giorno di S. Stefano, nonché la sera del 31 dicembre ed il pranzo del 01 gennaio;
- durante le vacanze Pasquali i figli ed staranno con ciascun genitore nella misura del Per_3 Per_2 50% ed i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- le altre festività, gli eventuali ponti, il giorno del compleanno dei figli, secondo il criterio dell'alternanza;
Per quanto riguarda la figlia ormai maggiorenne, la stessa potrà liberamente stare con Persona_1 un genitore o con l'altro in base alla propria volontà ed impegni personali.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al vitto ed alla cura degli stessi per il periodo in cui ognuno di loro li avrà con sé. Tutte le spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Torino, preventivamente concordate e/o necessitate, e comunque documentate, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Verranno suddivise nella misura del 50% anche le spese relative al vestiario, all'intimo e alle calzature dei figli, la mensa scolastica, i centri estivi e la retta della scuola materna frequentata da . Ciascun coniuge si impegna a rimborsare nella misura di propria Per_3 spettanza all'altro coniuge le spese sostenute per i figli e documentate entro la fine del mese successivo a quello degli esborsi.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi.
DA' ATTO che per la figlia ormai maggiorenne e ancora studentessa, i genitori di Persona_1 comune accordo stabiliscono che alla stessa verrà dato da ciascun genitore euro 10,00 ogni settimana e tale denaro dovrà essere utilizzato dalla figlia stessa per le proprie necessità di svago e divertimento.
DA' ATTO che quando il figlio inizierà la scuola secondaria di secondo grado, anche per lui, i Per_2 genitori di comune accordo stabiliscono che allo stesso verrà dato da ciascun genitore euro 10,00 ogni settimana e tale denaro dovrà essere utilizzato dal figlio stesso per le proprie necessità di svago e divertimento.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, quindi, allo stato, a qualsiasi richiesta di contributo di mantenimento o alimentare l'uno nei confronti dell'altro.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Riva c/o Chieri, Via San Grato n.17 è stata venduta con atto Notarile del 22/1/2025 ed il relativo mutuo è stato estinto. Tutte le spese relative alla ex casa coniugale (rate mutuo, bollette, tari , ecc) e tutte le spese relative alla vendita della ex casa coniugale stessa (agenzia immobiliare, certificati ecc) sono già state ripartite concordemente tra i coniugi. Anche il saldo positivo derivate da tale vendita è già stato ripartito concordemente tra i coniugi stessi.
DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora il consenso per il rinnovo e/o rilascio della carta di identità, del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minorenni
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere integralmente definito i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione connessi con il matrimonio. pagina 3 di 4 sulle spese di lite tra le parti. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Giudice Rel Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26547/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SARA CIETTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chieri il Parte_1 Parte_2 18.02.2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chieri (atto n. 3 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.01.2007, il 27.09.2011 e Persona_1 Persona_2
il 22.05.2019. Persona_3
Con ricorso depositato il 12.11.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli , e manterranno la residenza Persona_2 Persona_1 Persona_3 anagrafica presso la casa materna e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute dei ragazzi. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza dei minori presso di sé. Tutti e tre i figli manterranno la residenza anagrafica presso la madre: l'importo della Tari che dovrà pagare la sig.ra relativo alla propria abitazione verrà suddiviso nella Parte_1 misura del 50% tra i coniugi.
DISPONE che quanto al regime di frequentazione, salvo diversi accordi tra le parti e tenendo conto sia dei rispettivi impegni professionali (connessi principalmente con la turnazione ed il carico di lavoro di entrambi), sia delle esigenze e dei desideri dei minori: - i figli e Persona_2 Persona_3 trascorreranno un'intera settimana con la madre ed un'intera settimana con il padre secondo il criterio dell'alternanza ed in base ai turni di lavoro reciproci, in particolare:
➢ Nelle settimane in cui la mamma fa il turno del mattino e il padre fa il turno del pomeriggio i figli staranno con la mamma tutta la settimana ed il padre li preleverà la domenica sera prima di cena ovvero alle ore 19. In questa settimana il sig. preleverà i bambini dalla casa materna il mercoledì alle Pt_2 ore 18:30 e li riporterà dalla sig.ra dopo cena entro le ore 21:30 Parte_1
➢ Nelle settimane in cui la mamma fa il turno del pomeriggio e il padre fa il turno del mattino, i figli staranno con il padre tutta la settimana e la madre li preleverà la domenica sera alle ore 21:00. Durante questa settimana di permanenza dei figli presso il padre, la madre preleverà i bambini dal padre il venerdì alle ore 18:30 e li riporterà dal sig. dopo cena entro le ore 21:00. Pt_2 pagina 2 di 4 ➢ La regolamentazione di cui sopra troverà applicazione altresì durante il periodo di chiusura estiva delle scuole e fino alla riapertura delle stesse anche laddove i minori non partecipassero a soggiorni e attività di intrattenimento organizzate (es. estate ragazzi); - con riferimento alle ferie lavorative dei ricorrenti i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore;
- durante le vacanze Natalizie i figli ed staranno negli anni pari con la madre dalla Per_3 Per_2 chiusura della scuola sino al 31.12. e negli anni dispari con il padre dal 01.01 alla ripresa della scuola: i genitori avranno cura di alternare la sera del 24 dicembre e del pranzo del 25 dicembre , il giorno di S. Stefano, nonché la sera del 31 dicembre ed il pranzo del 01 gennaio;
- durante le vacanze Pasquali i figli ed staranno con ciascun genitore nella misura del Per_3 Per_2 50% ed i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- le altre festività, gli eventuali ponti, il giorno del compleanno dei figli, secondo il criterio dell'alternanza;
Per quanto riguarda la figlia ormai maggiorenne, la stessa potrà liberamente stare con Persona_1 un genitore o con l'altro in base alla propria volontà ed impegni personali.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al vitto ed alla cura degli stessi per il periodo in cui ognuno di loro li avrà con sé. Tutte le spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Torino, preventivamente concordate e/o necessitate, e comunque documentate, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Verranno suddivise nella misura del 50% anche le spese relative al vestiario, all'intimo e alle calzature dei figli, la mensa scolastica, i centri estivi e la retta della scuola materna frequentata da . Ciascun coniuge si impegna a rimborsare nella misura di propria Per_3 spettanza all'altro coniuge le spese sostenute per i figli e documentate entro la fine del mese successivo a quello degli esborsi.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi.
DA' ATTO che per la figlia ormai maggiorenne e ancora studentessa, i genitori di Persona_1 comune accordo stabiliscono che alla stessa verrà dato da ciascun genitore euro 10,00 ogni settimana e tale denaro dovrà essere utilizzato dalla figlia stessa per le proprie necessità di svago e divertimento.
DA' ATTO che quando il figlio inizierà la scuola secondaria di secondo grado, anche per lui, i Per_2 genitori di comune accordo stabiliscono che allo stesso verrà dato da ciascun genitore euro 10,00 ogni settimana e tale denaro dovrà essere utilizzato dal figlio stesso per le proprie necessità di svago e divertimento.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, quindi, allo stato, a qualsiasi richiesta di contributo di mantenimento o alimentare l'uno nei confronti dell'altro.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Riva c/o Chieri, Via San Grato n.17 è stata venduta con atto Notarile del 22/1/2025 ed il relativo mutuo è stato estinto. Tutte le spese relative alla ex casa coniugale (rate mutuo, bollette, tari , ecc) e tutte le spese relative alla vendita della ex casa coniugale stessa (agenzia immobiliare, certificati ecc) sono già state ripartite concordemente tra i coniugi. Anche il saldo positivo derivate da tale vendita è già stato ripartito concordemente tra i coniugi stessi.
DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora il consenso per il rinnovo e/o rilascio della carta di identità, del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minorenni
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere integralmente definito i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione connessi con il matrimonio. pagina 3 di 4 sulle spese di lite tra le parti. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Giudice Rel Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4