Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/1986, n. 7062
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Sentenza 29 novembre 1986

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A norma dell'art. 116 cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente (su altre risultanze, quando la loro irrilevanza si desuma per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. ( V 2590/86, mass n 445676; ( V 3053/85, mass n 440755; ( Conf 1272/81, mass n 411857).*

Il giudice può desumere elementi utili al proprio convincimento anche dalle testimonianze de relato ex parte actoris, quando esse appaiano, in concorso con altri elementi, dotati di efficacia probante. ( V 3755/85, mass n 441337; ( V 3179/85, mass n 440865; ( V 1246/84, mass n 433386; ( V 1109/80, mass n 404587).*

L'Obbligo di rapporto ex art. 3 cod. proc. pen. - stabilito nell'interesse superiore della giustizia e non delle parti private, cui la legge conserva la facoltà di denuncia diretta - è subordinato alla valutazione positiva, riservata al giudice civile, circa la ricorrenza di fatti nei quali possa ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio. ( V 4119/86, mass n 446907; ( V 3752/84, mass n 435737; ( V 510/83, mass n 425302).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/1986, n. 7062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7062
    Data del deposito : 29 novembre 1986

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