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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
8107/2021 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8107/2021, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 961/2021
TRA
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Battipaglia (SA) alla Via Clemente Tafuri n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. NI ZE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
- Opponente/Attrice –
E
con sede legale in Milano alla Piazza della Controparte_1
Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
AN RN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
- Opposta/Convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021, questo
Tribunale ingiungeva a il pagamento della somma di euro Parte_1
33.640,26 oltre interessi e spese, ad istanza di per Controparte_1
credito derivante dai contratti di finanziamento n. 3562872 e n.
1114888267 stipulati con e successivamente ceduti. Controparte_2
Con atto di citazione del 15 ottobre 2021, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: l'inefficacia del decreto per notifica oltre i termini ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione del credito;
la CP_1
nullità del decreto per mancanza di prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c.; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 TUB;
la presenza di clausole vessatorie;
l'impugnativa della documentazione prodotta in mera copia ex art. 2719 c.c.
si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del decreto.
All'udienza del 25 marzo 2022, il precedente Giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. All'udienza successiva venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. su concorde istanza delle parti.
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. Questioni preliminari
L'opposizione è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.
2. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica
Il primo motivo di opposizione si fonda sulla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.
Dall'esame degli atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021 ed è stato notificato all'opponente solo in data 6 settembre 2021, quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento e ostando al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere- dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente
(Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 961/2021 deve essere dichiarato inefficace per tardiva notifica, ma il giudizio deve proseguire nel merito sulla domanda creditoria formulata da . CP_1
3. Sulla legittimazione attiva di e sulla prova della CP_1
cessione del credito
Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di per difetto di prova dell'avvenuta CP_1
cessione del credito.
Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ha CP_1
depositato:
• l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.
108 del 10 settembre 2016;
• una comunicazione di cessione inviata alla debitrice;
• un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio);
• una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio).
Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di a Banca Monte dei Paschi di Siena nella quale vengono CP_1
comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda che deve essere provato dall'attore cessionario. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione assolve esclusivamente alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, sostituendo la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto.
Come precisato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 401 del 28 gennaio 2025, "Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità".
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione, evidenziando che il documento prodotto da non costituisce un vero contratto di cessione CP_1
ma una mera comunicazione unilaterale priva di sottoscrizione della controparte e dell'elenco dei crediti ceduti. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal
Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1189 del 14 marzo 2025, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al Dlgs. n. 385/93 art. 58 ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale".
Nel presente caso, non ha assolto gli oneri probatori, sotto CP_1
un duplice aspetto. Non ha prodotto un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento del credito da Banca Monte dei Paschi di Siena. E sotto il secondo profilo, dall'analisi della documentazione allegata, in particolare il confronto tra l'atto notarile di deposito e la lista crediti ceduti prodotta da , emerge una carenza CP_1
probatoria di particolare gravità.
L'atto notarile di deposito del 19 ottobre 2021 (documento
34013621.pdf) attesta formalmente il deposito presso il Notaio
[...]
di un documento "consistente in tutto di 252 Per_1
(duecentocinquantadue) fogli di carta per totali 504 (cinquecentoquattro) facciate scritte", relativo all'operazione di trasferimento di crediti perfezionatasi in data 27 giugno 2016. Il Notaio certifica espressamente che "il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni" e che forma "parte integrante e sostanziale" dell'atto di cessione.
Al contrario, la "lista crediti ceduti" prodotta da CP_1
(documento 13-Lista-crediti-ceduti.pdf) si presenta come un semplice file PDF di formazione nativa digitale, privo di qualsiasi elemento che ne attesti l'autenticità, la provenienza o la riconducibilità all'atto notarile di deposito, sottoscritto digitalmente dal difensore della convenuta ma senza dichiararne lo scopo non evidente. Tale documento non reca alcuna sottoscrizione, certificazione di conformità, timbri o altri elementi identificativi che possano collegarlo in modo univoco e certo alla documentazione depositata presso il Notaio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, Corte d'appello civile
L'Aquila sentenza n. 568 del 9 maggio 2025, "affinché il documento in esame possa considerarsi parte integrante del contratto di cessione, è necessario o che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferite con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione". Nel caso di specie, il file PDF prodotto da CP_1
risulta anonimo non solo per quanto riguarda la provenienza ma anche per quanto riguarda la sua riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che "un file in formato PDF di formazione nativa digitale, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità o corrispondenza all'originale, non può supplire alla mancata produzione dell'allegato contrattuale, risultando incerto quanto a provenienza e riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione".
Questa carenza assume particolare rilevanza alla luce dell'art. 1262
c.c., secondo cui "il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso", e delle disposizioni in materia di valore probatorio dei documenti informatici.
Nel caso di specie non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento riprodotto nel file pdf, asseritamente costituente l'elenco dei crediti ceduti parzialmente censurato per ragioni di privacy, alla eventuale originaria forma informatica e immodificabile o cartacea, con la conseguenza che tale documento, da considerarsi un file pdf di produzione unilaterale, risulta inidoneo a costituire valida prova della inclusione dello specifico credito per cui è causa nella cessione in blocco.
La disconnessione tra l'atto notarile autentico e il file PDF prodotto da evidenzia quindi un vizio probatorio insanabile che CP_1
conferma l'impossibilità per la società opposta di dimostrare la propria legittimazione sostanziale. L'assenza di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre il documento informatico all'atto notarile di deposito rende tale documentazione inidonea a fornire la prova dell'inclusione dei crediti specifici nell'operazione di cessione, determinando così il difetto di titolarità attiva del credito azionato.
Ne consegue che la documentazione prodotta non consente di verificare con certezza che i crediti relativi ai contratti n. 3562872 e n.
1114888267 siano stati effettivamente inclusi nell'operazione di cessione.
4. Sulla mancata produzione del contratto di finanziamento n.
1114888267
Un ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo emerge dalla mancata produzione del contratto di finanziamento n. 1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89. CP_1
Come correttamente evidenziato dall'opponente, l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio, pur essendo denominato "contratto n.
1114888267", contiene in realtà il contratto n. 3562872. Pertanto,
non ha fornito la prova scritta del credito derivante dal CP_1
contratto n. 1114888267, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 633-
634 c.p.c.
5. Sull'idoneità della documentazione contabile prodotta
Quanto alla documentazione contabile prodotta da , deve CP_1
rilevarsi che gli allegati n. 7 e 8 del fascicolo monitorio, denominati
"estratto conto", costituiscono in realtà delle "liste movimenti" che non rispettano i requisiti prescritti dall'art. 50 TUB. Come evidenziato dall'opponente, tali documenti non riportano un saldo finale chiaro e non consentono di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso. In particolare, dalla "lista movimenti" relativa al contratto n. 3562872 emerge che il credito risulta "CEDUTO
A TERZI" per euro 13.041,22 oltre interessi di mora pari a euro
2.136,85, mentre l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo risulta essere nettamente maggiore.
Come consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 1602 del 10 aprile 2025), "l'estratto conto certificato ex art. 50 del
D.Lgs. n. 385 del 1993 riveste efficacia probatoria piena esclusivamente nell'ambito della fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, non anche nella successiva fase contenziosa instaurata con
l'opposizione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso monitorio con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto".
In considerazione di quanto sopra esposto ed in sintesi, l'opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi:
• Il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è inefficace per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c.
• non ha fornito adeguata prova della propria titolarità CP_1
del credito, non avendo depositato un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento dei crediti da Banca Monte dei Paschi di Siena nonché il trasferimento dello specifico credito.
• non ha prodotto il contratto di finanziamento n. CP_1
1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89, in violazione dei requisiti di prova scritta di cui agli artt. 633-634
c.p.c. • La documentazione contabile prodotta (liste movimenti) non rispetta i requisiti dell'art. 50 TUB e non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso.
6. Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il Controparte_1
valore e la complessità (media) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€
1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre contributo unificato e bollo in favore di Parte_1
e con attribuzione all'Avv. NI ZE antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da . Parte_1
DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile
2021 per tardiva notifica oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
RIGETTA nel merito la domanda creditoria formulata da CP_1
nei confronti di .
[...] Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di , liquidate in euro 7.616,00 per compensi, Parte_1
oltre contributo unificato e marca da bollo, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv.
NI ZE antistatario. Così deciso in Salerno il 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8107/2021, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 961/2021
TRA
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Battipaglia (SA) alla Via Clemente Tafuri n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. NI ZE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
- Opponente/Attrice –
E
con sede legale in Milano alla Piazza della Controparte_1
Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
AN RN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
- Opposta/Convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021, questo
Tribunale ingiungeva a il pagamento della somma di euro Parte_1
33.640,26 oltre interessi e spese, ad istanza di per Controparte_1
credito derivante dai contratti di finanziamento n. 3562872 e n.
1114888267 stipulati con e successivamente ceduti. Controparte_2
Con atto di citazione del 15 ottobre 2021, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: l'inefficacia del decreto per notifica oltre i termini ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione del credito;
la CP_1
nullità del decreto per mancanza di prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c.; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 TUB;
la presenza di clausole vessatorie;
l'impugnativa della documentazione prodotta in mera copia ex art. 2719 c.c.
si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del decreto.
All'udienza del 25 marzo 2022, il precedente Giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. All'udienza successiva venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. su concorde istanza delle parti.
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. Questioni preliminari
L'opposizione è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.
2. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica
Il primo motivo di opposizione si fonda sulla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.
Dall'esame degli atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021 ed è stato notificato all'opponente solo in data 6 settembre 2021, quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento e ostando al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla.
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere- dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente
(Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02).
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 961/2021 deve essere dichiarato inefficace per tardiva notifica, ma il giudizio deve proseguire nel merito sulla domanda creditoria formulata da . CP_1
3. Sulla legittimazione attiva di e sulla prova della CP_1
cessione del credito
Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di per difetto di prova dell'avvenuta CP_1
cessione del credito.
Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ha CP_1
depositato:
• l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.
108 del 10 settembre 2016;
• una comunicazione di cessione inviata alla debitrice;
• un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio);
• una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio).
Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di a Banca Monte dei Paschi di Siena nella quale vengono CP_1
comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda che deve essere provato dall'attore cessionario. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione assolve esclusivamente alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, sostituendo la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto.
Come precisato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 401 del 28 gennaio 2025, "Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità".
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione, evidenziando che il documento prodotto da non costituisce un vero contratto di cessione CP_1
ma una mera comunicazione unilaterale priva di sottoscrizione della controparte e dell'elenco dei crediti ceduti. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal
Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1189 del 14 marzo 2025, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al Dlgs. n. 385/93 art. 58 ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale".
Nel presente caso, non ha assolto gli oneri probatori, sotto CP_1
un duplice aspetto. Non ha prodotto un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento del credito da Banca Monte dei Paschi di Siena. E sotto il secondo profilo, dall'analisi della documentazione allegata, in particolare il confronto tra l'atto notarile di deposito e la lista crediti ceduti prodotta da , emerge una carenza CP_1
probatoria di particolare gravità.
L'atto notarile di deposito del 19 ottobre 2021 (documento
34013621.pdf) attesta formalmente il deposito presso il Notaio
[...]
di un documento "consistente in tutto di 252 Per_1
(duecentocinquantadue) fogli di carta per totali 504 (cinquecentoquattro) facciate scritte", relativo all'operazione di trasferimento di crediti perfezionatasi in data 27 giugno 2016. Il Notaio certifica espressamente che "il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni" e che forma "parte integrante e sostanziale" dell'atto di cessione.
Al contrario, la "lista crediti ceduti" prodotta da CP_1
(documento 13-Lista-crediti-ceduti.pdf) si presenta come un semplice file PDF di formazione nativa digitale, privo di qualsiasi elemento che ne attesti l'autenticità, la provenienza o la riconducibilità all'atto notarile di deposito, sottoscritto digitalmente dal difensore della convenuta ma senza dichiararne lo scopo non evidente. Tale documento non reca alcuna sottoscrizione, certificazione di conformità, timbri o altri elementi identificativi che possano collegarlo in modo univoco e certo alla documentazione depositata presso il Notaio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, Corte d'appello civile
L'Aquila sentenza n. 568 del 9 maggio 2025, "affinché il documento in esame possa considerarsi parte integrante del contratto di cessione, è necessario o che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferite con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione". Nel caso di specie, il file PDF prodotto da CP_1
risulta anonimo non solo per quanto riguarda la provenienza ma anche per quanto riguarda la sua riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che "un file in formato PDF di formazione nativa digitale, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità o corrispondenza all'originale, non può supplire alla mancata produzione dell'allegato contrattuale, risultando incerto quanto a provenienza e riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione".
Questa carenza assume particolare rilevanza alla luce dell'art. 1262
c.c., secondo cui "il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso", e delle disposizioni in materia di valore probatorio dei documenti informatici.
Nel caso di specie non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento riprodotto nel file pdf, asseritamente costituente l'elenco dei crediti ceduti parzialmente censurato per ragioni di privacy, alla eventuale originaria forma informatica e immodificabile o cartacea, con la conseguenza che tale documento, da considerarsi un file pdf di produzione unilaterale, risulta inidoneo a costituire valida prova della inclusione dello specifico credito per cui è causa nella cessione in blocco.
La disconnessione tra l'atto notarile autentico e il file PDF prodotto da evidenzia quindi un vizio probatorio insanabile che CP_1
conferma l'impossibilità per la società opposta di dimostrare la propria legittimazione sostanziale. L'assenza di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre il documento informatico all'atto notarile di deposito rende tale documentazione inidonea a fornire la prova dell'inclusione dei crediti specifici nell'operazione di cessione, determinando così il difetto di titolarità attiva del credito azionato.
Ne consegue che la documentazione prodotta non consente di verificare con certezza che i crediti relativi ai contratti n. 3562872 e n.
1114888267 siano stati effettivamente inclusi nell'operazione di cessione.
4. Sulla mancata produzione del contratto di finanziamento n.
1114888267
Un ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo emerge dalla mancata produzione del contratto di finanziamento n. 1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89. CP_1
Come correttamente evidenziato dall'opponente, l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio, pur essendo denominato "contratto n.
1114888267", contiene in realtà il contratto n. 3562872. Pertanto,
non ha fornito la prova scritta del credito derivante dal CP_1
contratto n. 1114888267, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 633-
634 c.p.c.
5. Sull'idoneità della documentazione contabile prodotta
Quanto alla documentazione contabile prodotta da , deve CP_1
rilevarsi che gli allegati n. 7 e 8 del fascicolo monitorio, denominati
"estratto conto", costituiscono in realtà delle "liste movimenti" che non rispettano i requisiti prescritti dall'art. 50 TUB. Come evidenziato dall'opponente, tali documenti non riportano un saldo finale chiaro e non consentono di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso. In particolare, dalla "lista movimenti" relativa al contratto n. 3562872 emerge che il credito risulta "CEDUTO
A TERZI" per euro 13.041,22 oltre interessi di mora pari a euro
2.136,85, mentre l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo risulta essere nettamente maggiore.
Come consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 1602 del 10 aprile 2025), "l'estratto conto certificato ex art. 50 del
D.Lgs. n. 385 del 1993 riveste efficacia probatoria piena esclusivamente nell'ambito della fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, non anche nella successiva fase contenziosa instaurata con
l'opposizione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso monitorio con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto".
In considerazione di quanto sopra esposto ed in sintesi, l'opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi:
• Il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è inefficace per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c.
• non ha fornito adeguata prova della propria titolarità CP_1
del credito, non avendo depositato un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento dei crediti da Banca Monte dei Paschi di Siena nonché il trasferimento dello specifico credito.
• non ha prodotto il contratto di finanziamento n. CP_1
1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89, in violazione dei requisiti di prova scritta di cui agli artt. 633-634
c.p.c. • La documentazione contabile prodotta (liste movimenti) non rispetta i requisiti dell'art. 50 TUB e non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso.
6. Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il Controparte_1
valore e la complessità (media) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€
1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre contributo unificato e bollo in favore di Parte_1
e con attribuzione all'Avv. NI ZE antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da . Parte_1
DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile
2021 per tardiva notifica oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
RIGETTA nel merito la domanda creditoria formulata da CP_1
nei confronti di .
[...] Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di , liquidate in euro 7.616,00 per compensi, Parte_1
oltre contributo unificato e marca da bollo, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv.
NI ZE antistatario. Così deciso in Salerno il 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti