Art. 16.
All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.
All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.
All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.