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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 12/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI IU, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9713/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale Giacomo Matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1156 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta a tutti gli atti depositati.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del tributo TASI per l'anno
2019. L'importo richiesto dal Comune ammonta a € 1.707,00, comprensivo di sanzioni e interessi. Il ricorrente sostiene che l'importo non sia dovuto in quanto l'immobile in questione è la sua abitazione principale, per la quale è prevista l'esenzione dal pagamento del tributo.
Osserva altresì che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile di sua proprietà dal 4 gennaio 2016, come dimostrato da un certificato di residenza storico e che la moglie, da cui è legalmente separato e in attesa di divorzio, risiede in un altro comune, Priverno, in un immobile di sua esclusiva proprietà.
Si è costituito il Comune di Nettuno ed ha sostenuto che non sono soddisfatti i requisiti per l'esenzione IMU sull'abitazione principale, in quanto occorre dimostrare la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile attraverso prove adeguate (es. consumi di utenze, assegnazione del medico di base, ecc.) per dimostrare l'effettiva dimora abituale nell'immobile. Inoltre, il Comune evidenzia che il ricorrente è coniugato e che il nucleo familiare risiede in un altro Comune, rendendo contraddittoria la richiesta di esenzione.
Sulla questione, il ricorrente allega sentenze favorevoli di altre corti tributarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Correttamente il Comune di Anzio ricorda che, per ottenere l'esenzione, è necessario che il contribuente risieda nell'immobile e vi abbia altresì la dimora abituale.
Sostiene che tuttavia il ricorrente, nel caso presente, non ha dimostrato questi presupposti.
Invece, dai documenti allegati risulta non solo la residenza, ma altresì la dimora abituale (pagamento di servizi di luce e gas, e lavoro in zona), che si deduce dall'atto di divorzio dalla moglie (che risiede altrove)
e dalla risoluzione del contratto di locazione che aveva ad oggetto quell'immobile, significativo della intenzione di riaverlo per sé.
Va inoltre osservato che, a seguito della decisione della Corte Costituzionale 209 del 2022, il requisito della dimora abituale e della residenza non deve necessariamente riguardare l'intero nucleo familiare.
Del resto, lo stesso ente impositore riporta la giurisprudenza che si pone il problema nel caso in cui il nucleo familiare abbia stabilito due diverse residenze, qualora non sia intervenuta separazione dei coniugi, con ciò lasciando intendere che la separazione ed il divorzio, dissolvendo il nucleo familiare, comportano che il requisito della dimora e della residenza vada accertato rispetto al singolo possessore dell'immobile-.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di giudizio che sono liquidate in € 300,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI IU, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9713/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale Giacomo Matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1156 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta a tutti gli atti depositati.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del tributo TASI per l'anno
2019. L'importo richiesto dal Comune ammonta a € 1.707,00, comprensivo di sanzioni e interessi. Il ricorrente sostiene che l'importo non sia dovuto in quanto l'immobile in questione è la sua abitazione principale, per la quale è prevista l'esenzione dal pagamento del tributo.
Osserva altresì che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile di sua proprietà dal 4 gennaio 2016, come dimostrato da un certificato di residenza storico e che la moglie, da cui è legalmente separato e in attesa di divorzio, risiede in un altro comune, Priverno, in un immobile di sua esclusiva proprietà.
Si è costituito il Comune di Nettuno ed ha sostenuto che non sono soddisfatti i requisiti per l'esenzione IMU sull'abitazione principale, in quanto occorre dimostrare la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile attraverso prove adeguate (es. consumi di utenze, assegnazione del medico di base, ecc.) per dimostrare l'effettiva dimora abituale nell'immobile. Inoltre, il Comune evidenzia che il ricorrente è coniugato e che il nucleo familiare risiede in un altro Comune, rendendo contraddittoria la richiesta di esenzione.
Sulla questione, il ricorrente allega sentenze favorevoli di altre corti tributarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Correttamente il Comune di Anzio ricorda che, per ottenere l'esenzione, è necessario che il contribuente risieda nell'immobile e vi abbia altresì la dimora abituale.
Sostiene che tuttavia il ricorrente, nel caso presente, non ha dimostrato questi presupposti.
Invece, dai documenti allegati risulta non solo la residenza, ma altresì la dimora abituale (pagamento di servizi di luce e gas, e lavoro in zona), che si deduce dall'atto di divorzio dalla moglie (che risiede altrove)
e dalla risoluzione del contratto di locazione che aveva ad oggetto quell'immobile, significativo della intenzione di riaverlo per sé.
Va inoltre osservato che, a seguito della decisione della Corte Costituzionale 209 del 2022, il requisito della dimora abituale e della residenza non deve necessariamente riguardare l'intero nucleo familiare.
Del resto, lo stesso ente impositore riporta la giurisprudenza che si pone il problema nel caso in cui il nucleo familiare abbia stabilito due diverse residenze, qualora non sia intervenuta separazione dei coniugi, con ciò lasciando intendere che la separazione ed il divorzio, dissolvendo il nucleo familiare, comportano che il requisito della dimora e della residenza vada accertato rispetto al singolo possessore dell'immobile-.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di giudizio che sono liquidate in € 300,00.