Articolo 18 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 marzo 1952
Art. 18.
Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio dal 1 settembre 1946, la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitato e che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla presente legge, salvo l'eccezione prevista dal successivo art. 22.
La qualifica di mestiere cosi' attribuita comporta, dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952