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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 3216/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi, all'udienza del 4/12/2025, davanti al dott. Giuseppe Mercurio, giudice di pace addetto all'Ufficio per il processo e delegato per la decisione dal giudice titolare, dott.ssa Ermanna Grossi, sono comparsi:
Per l'avv. Mauro Candini anche per delega dell'Avv. Chironi Debora Parte_1
Per l'avv. Covelli Palma CP_1
Preliminarmente l'Avv. Candini precisa che l'ammontare della morosità complessiva alla data odierna è di € 4094,00 comprensivo di canoni di locazione fino al 27.10.2024, oltre spese debitamente documentate in atti. L'Avv. Covelli si oppone per tutte le argomentazioni così come formulate negli scritti difensivi depositati, nonché alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non essendoci stata una convalida di sfratto. L'Avv. Covelli si riserva di depositare telematicamente istanza di liquidazione. Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive richieste e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice
dott. Giuseppe Mercurio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Mercurio, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216/2024 R.G.A.C. (già n. 3954/2023 R.G.) promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Debora C.F._1 ni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza, Via Luigi De Franco n. 25;
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a [...] il [...] CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Palma C.F._2
Covelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Via Montevideo n. 47, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- RESISTENTE -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e pagamento canoni.
Causa decisa mediante lettura, all'udienza del 4 Dicembre 2025, del dispositivo della sentenza all'esito della discussione, come disposto dall'art. 429 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa.
Per parte ricorrente: "Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di € 5.781,34 a titolo di canoni ed oneri CP_1 accessori insoluti fino al rilascio, oltre interessi e canoni a scadere fino alla data della presente pronuncia, con vittoria di spese e competenze di lite." Per parte resistente: "In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato
Pagina 2 di 6 esperimento della mediazione demandata. Nel merito, rigettare la domanda per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dello Stato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato in data 28.05.2024, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. deduc CP_1 concesso in locazione ad uso a sito in Luzzi (CS), C.da Impennuti snc, con contratto del 15.05.2018, regolarmente registrato. Lamentava il mancato pagamento dei canoni di locazione per un importo complessivo di € 2.894,00 e chiedeva la convalida dello sfratto, con emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur non CP_1 contestando la morosità, adduce miche e familiari e chiedeva la concessione del termine di grazia per sanare il debito.
All'udienza del 28.06.2024, il Giudice, su richiesta del convenuto e con il non opporsi del locatore, concedeva il termine di grazia fino al 31.10.2024 per il pagamento della somma di € 4.334,00 per canoni, oltre
€ 171,34 per spese e € 796,00 per competenze, rinviando la causa all'udienza del 15.11.2024 per la verifica dell'adempimento.
All'udienza del 15.11.2024, le parti davano atto che il conduttore aveva spontaneamente rilasciato l'immobile in data 27.10.2024. Parte ricorrente dichiarava che la morosità non era stata sanata e ammontava, alla data del rilascio (ottobre 2024), alla somma complessiva di € 5.781,34 . Preso atto dell'avvenuto rilascio, che precludeva la pronuncia di convalida dello sfratto, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a locatizio, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie integrative e onerando parte ricorrente dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con memoria integrativa depositata in data 30.04.2025, il resistente eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata notifica personale dell'istanza di mediazione, essendo questa stata comunicata unicamente al difensore costituito. Nel merito, contestava l'ammontare della morosità richiesta, ritenendola errata e non provata in assenza di un elenco dettagliato.
Pagina 3 di 6 Con ordinanza del 3.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2025, questo Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità, ritenendo la notifica dell'invito alla mediazione demandata al difensore costituito idonea a soddisfare il requisito di legge, stante il dovere del legale di informare il proprio assistito.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, veniva quindi rinviata per la discussione e decisione ex art. 429 cpc, all'udienza del 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato, atteso che è pacifico che è stato rilasciato spontaneamente in data 27.10.2024, come dichiarato dalle parti.
1. Il rilascio spontaneo dell'immobile, avvenuto in data 27.10.2024, non incide sulla domanda di risoluzione contrattuale, la quale è fondata e merita accoglimento. L'inadempimento del conduttore è pacifico e provato documentalmente. Lo stesso sig. nella propria CP_1 comparsa di costituzione, non ha contesta a si è limitato a giustificarla con difficoltà economiche e a richiedere il termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della L. 392/78.
Il mancato pagamento dei canoni di locazione costituisce la principale obbligazione del conduttore e il suo inadempimento protratto nel tempo assume carattere di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, il conduttore non solo era moroso al momento dell'intimazione, ma non ha neppure adempiuto al pagamento nel termine di grazia concesso dal Giudice con ordinanza del 28.06.2024.
Pertanto, stante la gravità dell'inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 15.05.2018 deve essere dichiarato risolto per sua colpa.
2. Parte ricorrente ha richiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 5.781,34, indicata come morosità accumulata fino al mese di ottobre 2024. Il resistente ha contestato tale importo, lamentando la mancata produzione di un elenco dettagliato .
L'onere della prova del pagamento dei canoni grava sul conduttore. Nel caso di specie, il resistente non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto le somme dovute. L'ammontare del debito può essere
Pagina 4 di 6 ricostruito sulla base degli atti di causa. All'udienza del 28.06.2024, la morosità per canoni era stata quantificata in € 4.334,00, importo posto a base della concessione del termine di grazia e non specificamente contestato in quella sede dal conduttore. A tale somma devono aggiungersi i canoni maturati successivamente, da luglio 2024 a ottobre 2024 (mese del rilascio), per un totale di 4 mensilità. Essendo il canone mensile pari a € 120,00, l'importo ulteriore è di € 480,00 (120,00 x 4). La morosità totale per canoni ammonta quindi a € 4.814,00 (€ 4.334,00 + € 480,00).
Parte Ricorrente ha richiesto che il conduttore venga condannato al pagamento della somma di € 5.781,34; tale somma non può essere accolta nella ridetta misura, in quanto, con ogni evidenza, include le competenze legali liquidate in via provvisoria nell'ordinanza che concedeva il termine di grazia (€ 796,00). Le ridette competenze, sono proprie delle spese di lite, quindi vanno regolate secondo il principio della soccombenza al termine del giudizio.
Pertanto, il sig. deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della sig della somma di € 4.814,00, oltre agli Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda per come proposta nell'atto di citazione, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento. La circostanza che il resistente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ma comporta che il suo difensore sarà compensato direttamente dallo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore, sig.
[...]
il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato i CP_1
con la sig.ra avente ad oggetto l'immobile Parte_1
Pagina 5 di 6 sito in Luzzi (CS), C.da Impennuti snc, piano primo, identificato al NCEU del Comune di Luzzi al Foglio di mappa n. 41, p.lla 92, sub n. 18.
Condanna il sig. al pagamento, in favore della sig.ra CP_1
4.814,00 a titolo di canoni e oneri Parte_1 insoluti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il sig. a rimborsare alla sig.ra CP_1 [...] le spese d ano in € 1.545,70 di cui € Parte_1 si ed € 1.184,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc al difensore della signora avendone fatto espressa Pt_1 richiesta.
Dispone che il compenso del difensore di parte resistente, Avv. Palma Covelli, sia posto a carico dello Stato, in virtù dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
Così deciso in Cosenza, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Mercurio
Pagina 6 di 6
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 3216/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi, all'udienza del 4/12/2025, davanti al dott. Giuseppe Mercurio, giudice di pace addetto all'Ufficio per il processo e delegato per la decisione dal giudice titolare, dott.ssa Ermanna Grossi, sono comparsi:
Per l'avv. Mauro Candini anche per delega dell'Avv. Chironi Debora Parte_1
Per l'avv. Covelli Palma CP_1
Preliminarmente l'Avv. Candini precisa che l'ammontare della morosità complessiva alla data odierna è di € 4094,00 comprensivo di canoni di locazione fino al 27.10.2024, oltre spese debitamente documentate in atti. L'Avv. Covelli si oppone per tutte le argomentazioni così come formulate negli scritti difensivi depositati, nonché alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non essendoci stata una convalida di sfratto. L'Avv. Covelli si riserva di depositare telematicamente istanza di liquidazione. Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive richieste e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice
dott. Giuseppe Mercurio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Mercurio, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216/2024 R.G.A.C. (già n. 3954/2023 R.G.) promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Debora C.F._1 ni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cosenza, Via Luigi De Franco n. 25;
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a [...] il [...] CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Palma C.F._2
Covelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Via Montevideo n. 47, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- RESISTENTE -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e pagamento canoni.
Causa decisa mediante lettura, all'udienza del 4 Dicembre 2025, del dispositivo della sentenza all'esito della discussione, come disposto dall'art. 429 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa.
Per parte ricorrente: "Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di € 5.781,34 a titolo di canoni ed oneri CP_1 accessori insoluti fino al rilascio, oltre interessi e canoni a scadere fino alla data della presente pronuncia, con vittoria di spese e competenze di lite." Per parte resistente: "In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato
Pagina 2 di 6 esperimento della mediazione demandata. Nel merito, rigettare la domanda per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dello Stato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato in data 28.05.2024, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. deduc CP_1 concesso in locazione ad uso a sito in Luzzi (CS), C.da Impennuti snc, con contratto del 15.05.2018, regolarmente registrato. Lamentava il mancato pagamento dei canoni di locazione per un importo complessivo di € 2.894,00 e chiedeva la convalida dello sfratto, con emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur non CP_1 contestando la morosità, adduce miche e familiari e chiedeva la concessione del termine di grazia per sanare il debito.
All'udienza del 28.06.2024, il Giudice, su richiesta del convenuto e con il non opporsi del locatore, concedeva il termine di grazia fino al 31.10.2024 per il pagamento della somma di € 4.334,00 per canoni, oltre
€ 171,34 per spese e € 796,00 per competenze, rinviando la causa all'udienza del 15.11.2024 per la verifica dell'adempimento.
All'udienza del 15.11.2024, le parti davano atto che il conduttore aveva spontaneamente rilasciato l'immobile in data 27.10.2024. Parte ricorrente dichiarava che la morosità non era stata sanata e ammontava, alla data del rilascio (ottobre 2024), alla somma complessiva di € 5.781,34 . Preso atto dell'avvenuto rilascio, che precludeva la pronuncia di convalida dello sfratto, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a locatizio, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie integrative e onerando parte ricorrente dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con memoria integrativa depositata in data 30.04.2025, il resistente eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata notifica personale dell'istanza di mediazione, essendo questa stata comunicata unicamente al difensore costituito. Nel merito, contestava l'ammontare della morosità richiesta, ritenendola errata e non provata in assenza di un elenco dettagliato.
Pagina 3 di 6 Con ordinanza del 3.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2025, questo Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità, ritenendo la notifica dell'invito alla mediazione demandata al difensore costituito idonea a soddisfare il requisito di legge, stante il dovere del legale di informare il proprio assistito.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, veniva quindi rinviata per la discussione e decisione ex art. 429 cpc, all'udienza del 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato, atteso che è pacifico che è stato rilasciato spontaneamente in data 27.10.2024, come dichiarato dalle parti.
1. Il rilascio spontaneo dell'immobile, avvenuto in data 27.10.2024, non incide sulla domanda di risoluzione contrattuale, la quale è fondata e merita accoglimento. L'inadempimento del conduttore è pacifico e provato documentalmente. Lo stesso sig. nella propria CP_1 comparsa di costituzione, non ha contesta a si è limitato a giustificarla con difficoltà economiche e a richiedere il termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della L. 392/78.
Il mancato pagamento dei canoni di locazione costituisce la principale obbligazione del conduttore e il suo inadempimento protratto nel tempo assume carattere di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, il conduttore non solo era moroso al momento dell'intimazione, ma non ha neppure adempiuto al pagamento nel termine di grazia concesso dal Giudice con ordinanza del 28.06.2024.
Pertanto, stante la gravità dell'inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 15.05.2018 deve essere dichiarato risolto per sua colpa.
2. Parte ricorrente ha richiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 5.781,34, indicata come morosità accumulata fino al mese di ottobre 2024. Il resistente ha contestato tale importo, lamentando la mancata produzione di un elenco dettagliato .
L'onere della prova del pagamento dei canoni grava sul conduttore. Nel caso di specie, il resistente non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto le somme dovute. L'ammontare del debito può essere
Pagina 4 di 6 ricostruito sulla base degli atti di causa. All'udienza del 28.06.2024, la morosità per canoni era stata quantificata in € 4.334,00, importo posto a base della concessione del termine di grazia e non specificamente contestato in quella sede dal conduttore. A tale somma devono aggiungersi i canoni maturati successivamente, da luglio 2024 a ottobre 2024 (mese del rilascio), per un totale di 4 mensilità. Essendo il canone mensile pari a € 120,00, l'importo ulteriore è di € 480,00 (120,00 x 4). La morosità totale per canoni ammonta quindi a € 4.814,00 (€ 4.334,00 + € 480,00).
Parte Ricorrente ha richiesto che il conduttore venga condannato al pagamento della somma di € 5.781,34; tale somma non può essere accolta nella ridetta misura, in quanto, con ogni evidenza, include le competenze legali liquidate in via provvisoria nell'ordinanza che concedeva il termine di grazia (€ 796,00). Le ridette competenze, sono proprie delle spese di lite, quindi vanno regolate secondo il principio della soccombenza al termine del giudizio.
Pertanto, il sig. deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della sig della somma di € 4.814,00, oltre agli Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda per come proposta nell'atto di citazione, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento. La circostanza che il resistente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ma comporta che il suo difensore sarà compensato direttamente dallo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore, sig.
[...]
il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato i CP_1
con la sig.ra avente ad oggetto l'immobile Parte_1
Pagina 5 di 6 sito in Luzzi (CS), C.da Impennuti snc, piano primo, identificato al NCEU del Comune di Luzzi al Foglio di mappa n. 41, p.lla 92, sub n. 18.
Condanna il sig. al pagamento, in favore della sig.ra CP_1
4.814,00 a titolo di canoni e oneri Parte_1 insoluti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il sig. a rimborsare alla sig.ra CP_1 [...] le spese d ano in € 1.545,70 di cui € Parte_1 si ed € 1.184,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc al difensore della signora avendone fatto espressa Pt_1 richiesta.
Dispone che il compenso del difensore di parte resistente, Avv. Palma Covelli, sia posto a carico dello Stato, in virtù dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
Così deciso in Cosenza, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Mercurio
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