Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 231/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 231/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Silvia Brandani, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Salceto n. 85, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Stefano Cipriani e dall'Avv. Luca Cipriani, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art.127-ter c.p.c. del 25.03.2025 per l'Avv. Silvia Brandani e per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Stefano Cipriani e l'Avv. Luca Cipriani così concludevano: … disporre la regolamentazione dei
rapporti tra figli e genitori secondo le seguenti modalità:
1. Disporre l'affido condiviso del figlio che manterrà la sua residenza con la madre Per_1
in Poggibonsi in Via Arno 2.
2. Compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e salvi i migliori accordi che dovessero raggiungere volta per volta, il figlio, in ragione della tenerissima età, trascorrerà con il padre il pomeriggio del mercoledì dalle 15 alle 20 e le mattine del martedì e del venerdì dalle 9 alle 12. In ragione del fatto che dal mese di gennaio 2025 il piccolo inizierà a frequentare la scuola materna, le mattine del martedì e del venerdì verranno sostituite con quelle del sabato e della domenica salvo che il sig. non entri a lavoro alle 9.00 come accade nel Parte_1
periodo autunnale - invernale. Allo stesso modo, nel caso in cui il padre sia nel periodo di ferie, terrà con se il piccolo il pomeriggio del martedì e del venerdì. Le visite si terranno presso la casa materna fino a che il bambino non avrà compiuto il secondo anno di vita. I nonni paterni potranno visitare il nipote tutte le volte che vorranno, inoltre la Sig.ra si impegna a CP_1
portare loro in visita il nipote a settimane alterne.
3. Durante le vacanze natalizie e pasquali proseguirà il regime di cui sopra salvi i giorni di
Natale e Pasqua che trascorrerà in alternanza con la Vigilia di Natale e il Lunedì Per_1
dell'Angelo con la madre e con il padre ad anni alterni. Per quanto riguarda il periodo di vacanze scolastiche estive i genitori, a partire dal terzo anno di vita del figlio, lo terranno con sé per un periodo di almeno 3 settimane, anche consecutive da concordare entro il mese di aprile.
Qualora il padre, in ragione dell'attività lavorativa svolta, non potesse tenere con sé il figlio durante il periodo estivo, lo terrà con sé durante il proprio periodo di ferie, sempre nei termini delle 3 settimane e compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio. Infine, nel caso in cui uno dei due genitori non possa trascorrere le ferie con il figlio, l'altro avrà il diritto di precedenza su parenti o terze parti, fermo che potrà senz'altro passare periodi di Per_1
vacanza con i nonni (materni e paterni). Questa alternativa è intesa a garantire la continuità e il benessere del minore, garantendo che trascorra il tempo con uno dei genitori durante il periodo estivo/invernale, fermo restando l'impegno dei genitori a comunicare reciprocamente, con ragionevole preavviso, ogni variazione rispetto agli accordi stabiliti per le ferie.
4. Il padre provvederà al versamento mensile di una somma pari ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a favore del figlio . Detta somma verrà versata sul Per_1
conto corrente della madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Controparte_1 3 / 4
5. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio, così
come disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Siena oltre alle spese di trasporto scolastico, mensa scolastica ed al contributo per l'acquisto dei pannolini e dei farmaci anche privi di prescrizione nella misura del 50 % ciascuno, con rimborso da effettuarsi entro 20 giorni dalla documentazione della spesa mediante bonifico bancario al genitore che avrà effettuato il pagamento.
6. I genitori dichiarano, per il resto, di essere economicamente autosufficienti e di avere già diviso e regolamentato ogni altro aspetto economico tra di loro.
7. Il padre e la madre si impegnano reciprocamente a garantire la comunicazione tra Per_1
e l'altro genitore, garantendo in particolare l'aggiornamento immediato all'altro genitore su qualsiasi situazione che lo riguardi (ad es. salute, andamento scolastico, ecc.); ogni genitore si impegna in ugual modo ad informarsi sulle comunicazioni scolastiche tramite piattaforme di comune accesso.
8. I genitori cureranno di comune accordo l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale del figlio e sarà preciso dovere di ciascuno di essi quello di coltivare nel figlio l'affetto ed il rispetto nei confronti dell'altro genitore e dei relativi ascendenti. Tutte le decisioni nell'interesse del figlio dovranno essere prese congiuntamente dai genitori, che si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro rapporti tali da favorire un clima costruttivo e non conflittuale nel precipuo interesse del medesimo. I rapporti con la famiglia d'origine dei genitori dovranno essere agevolati e mai ostacolati, tuttavia, per i primi due anni di vita del figlio, sarà la Sig.ra CP_1
a portare loro in visita il nipote a settimane alterne. Rimane ferma la facoltà dei nonni paterni di recarsi direttamente presso la casa della per far visita al nipote, previo accordo con la CP_1
stessa CP_1
9. Le spese del presente ricorso saranno compensate tra le parti.
10. I genitori si scambiano assenso per il rilascio del passaporto e documenti equipollenti, nonché per i loro rinnovi.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano di avere intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1
di convivenza more uxorio, da cui era nato a [...] il [...] il figlio Per_1 4 / 4
relazione cessata poco dopo la nascita di quest'ultimo; chiedevano di Persona_2
regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.3.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Parte_1 CP_1
regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao