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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 15/08/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 434/2021 R.G.A.C.L., vertente
TRA in persona del legale procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Enrico Barraco del Foro di Padova, dal prof. avv. Andrea Sitzia del Foro di Venezia e dall'avv. Silvia Rizzato del Foro di Padova e con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Padova, come da procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di costituzione di nuovo difensore depositata il 26.05.2022 OPPONENTE E
, in persona del titolare, sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 CP_1 Antonio Pascale e Maria Roberta Palermini con studio in Avezzano Via Borgo Angizia n. 75, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura a margine della memoria di costituzione OPPOSTA
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha pronunciato la seguente sentenza:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del D.I. opposto, condanna Parte_1
in persona del legale procuratore speciale pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, dell'importo di €.35.466,11, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate Controparte_1 dal dì del dovuto sino al soddisfo.
- Rigetta ogni diversa domanda;
- Le spese del giudizio (ivi comprese quelle della fase monitoria) vanno interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2021, in persona del procuratore speciale pro Parte_1 tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2021 del 24.09.2021 notificato il
30.09.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di , in qualità di titolare della CP_1 ditta , della somma di € 91.683,24 per provvigioni afferenti il contratto di agenzia stipulato fra CP_1 le parti il 01.01.2011 nonché per la successiva attività prestata dal medesimo come agente. Ha concluso chiedendo, pertanto, di: - revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare le domande dell'opposta, dando comunque atto della mancata opposizione al pagamento delle somme di € 6.857,86 di cui all'appalto Per_1
e di € 9.888,25 di cui all'appalto Cardillo;
- in via subordinata, di ricalcolare le provvigioni spettanti a CP_1 nelle percentuali indicate nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo: - in via riconvenzionale,
[...] di “dichiarare che la opponente all'esito del giudizio sub RG 1095/2014 Tribunale di L'Aquila ha corrisposto la somma di € 4.784,00 della quale era a debito il Sig.re per i motivi di cui al punto 8 che precede e CP_1 pertanto disporre la compensazione con le somme delle quali la si è sopra riconosciuta in Parte_1 debito” .
1 A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - l'efficacia pienamente satisfattiva della transazione stipulata tra le parti in data 8.08.2016 e, quindi, la non debenza delle somme richieste a titolo di provvigione per i contratti “De UL”, “ e “BO”; - l'erronea quantificazione delle provvigioni richieste in riferimento ai Per_2 contratti “Cardillo” e “ ” da rideterminarsi nelle somme rispettivamente di €.9.888,25 ed €.6.857,86. Per_1
Con memoria di costituzione depositata in data 7.03.2022, si è costituito in giudizio , in CP_1 qualità di titolare della ditta chiedendo il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma del D.I. CP_1 opposto, oltre che il risarcimento del danno economico e morale subito in conseguenza della condotta contraria a buona fede della società opponente.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127- ter c.p.c., è stata decisa mediante sentenza.
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito spiegati, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, la società in primo luogo ha lamentato la totale estraneità del sig. CP_1 allo svolgimento dell'attività promozionale che avrebbe portato la alla sottoscrizione Parte_1 rispettivamente con i sig.ri De UL e ei nuovi contratti per la fornitura del modello Blockhaous “chiavi Per_2 in mano”; ha altresì dedotto che il diritto al pagamento delle provvigioni relative agli originari contratti stipulati dal sig. rispettivamente in data 31.07.2014 ed in data 27.03.2010, aventi entrambi ad oggetto il diverso CP_1 modello “Blockhaus” al “grezzo avanzato” doveva intendersi integralmente regolato nell'ambito della transazione del 8.08.2016, che stabiliva la corresponsione della cifra di €.9.800,00 più IVA a titolo di acconto su provvigioni maturande relative a contratti già conclusi.
E' documentato in atti che in data 1.01.2011 le parti stipulavano un contratto di agenzia in forza del quale convenivano: all'art. 5 n. 1 il diritto alla provvigione “su tutte le vendite…promosse dallo stesso … nel corso del contratto”; all'art. 5 n. 3 che: “il diritto alla provvigione viene meno nell'ipotesi di affari non conclusi su indicazione del cliente o per circostanze imputabili allo stesso e nel momento in cui vi è certezza che il cliente non provvederà al pagamento”; - all'art. 5 n. 5 che “il diritto al pagamento della provvigione…spetta nella misura in cui è corrisposto il corrispettivo per la vendita”.
Quanto alle percentuali delle provvigioni pattuite nell'allegato C in calce al suddetto contratto di agenzia, le stesse risultavano così determinate:
- casa “Blockhaus”: 5% alla firma del contratto;
5% alla scelta materiali e collaudo basamento, direzione lavori;
2% all'incasso; (12% totale in caso di svolgimento da parte dell'agente di tutte le attività in questione);
- casa “Residenz”: 4% alla firma del contratto;
1,2% alla scelta materiali;
0,8% al collaudo basamento;
1% direzione lavori ed incasso (7% totale in caso di svolgimento da parte dell'agente di tutte le attività in questione).
E' altrettanto documentato che in data 8.08.2016 le parti sottoscrivevano una transazione in forza della quale convenivano di definire “…ogni controversia tra loro insorta e/o insorgenda connessa sia con il
2 contratto di agenzia di data 1.01.2011 sia con i vari contratti con la quale la ha commissionato nel Pt_1 corso degli anni alla lavori di montaggio di varie case prefabbricate”. CP_2
In particolare, l'art.5 del richiamato accordo testualmente prevedeva che la somma in tal sede corrisposta di €.31.594,00 più IVA fosse “a totale definizione a saldo delle indennità che qualsiasi titolo competono alla stessa nonché a saldo delle provvigioni sino ad oggi maturate”. Veniva altresì pattuita la CP_2 corresponsione in favore del sig. dell'importo di €.9.800,00 più IVA “a titolo di acconto su provvigioni CP_1 maturandi relativi a contratti già conclusi”.
Nel successivo art.7 i sottoscrittori convenivano “di non avere null'altro pretendere, ad alcun titolo, in dipendenza dei fatti e rapporti di cui in premessa, o per altra causa, ragione o titolo, ancorché non dedotto menzionato… rinunciando nel contempo qualunque eventuale ulteriore reciproco credito”.
Orbene, l'istruttoria svolta ha accertato che, in riferimento alla sottoscrizione del contratto di appalto del modello Blockhaus “chiavi in mano” da parte della sig.ra De UL, l'opposto non solo si sia procacciato il cliente ma abbia altresì continuato ad assistere i coniugi anche in riferimento a tutte le attività Persona_3 collegate all'esecuzione del contratto sino alla fine del lavori di costruzione del fabbricato nel dicembre 2017, con la conseguenza che debba riconoscersi in favore dello stesso il diritto alla provvigione di €.18.720,00 calcolata, sulla base di quanto previsto dall'allegato C del contratto di agenzia del 1.01.2011, nella misura del
12% del prezzo pattuito pari ad €.156.000,00.
Ed infatti, all'udienza del 16.06.2023, il teste , marito della sig.ra De UL, dopo Testimone_1 confermato che il sig. ha riferito che: “…la parte operativa, la scelta della casa e dei materiali l'ho
CP_1 seguita io personalmente con il signor a Castel di Sangro. Lui ci seguì fino alla fine lavori
CP_1 avvenuta a dicembre 2017; il contratto con venne firmato nell'anno 2014”, confermando, altresì,
CP_1 che le modifiche al primo contratto del 31.07.2014 sono state eseguite tutte da .
CP_1 Controparte_1
Quanto alla sottoscrizione del nuovo contratto avente ad oggetto il modello Blockhaus “chiavi in mano” ha riferito che “il contratto definitivo venne sottoscritto presso l'abitazione dei miei suoceri in Castro dei
Volsci (FR) alla presenza del signor e del signor . Confermo che il contratto CP_1 Persona_4 cui sto facendo riferimento è quello del 2016”. Sentito a prova contraria, il teste ha ribadito che “… Il contratto del 2016, come detto già, è stato sottoscritto grazie a . CP_1
Diversamente, quanto alle vicende che hanno contrassegnato l'acquisto della casa in legno da parte del sig. il medesimo, sentito come testimone all'udienza del 16.06.2023, dopo aver riferito che il primo Per_2 contratto stipulato con il sig. n data 27.03.2010 “…non ebbe esecuzione perché non fu mai rilasciata la CP_1 concessione dal Comune di Barisciano. Tale concessione fu rilasciata sei anni dopo ma per un altro terreno edificabile che fui costretto ad acquistare tra il 2015/2016 e ricominciammo tutto daccapo. ...” ha aggiunto che “Il in quel periodo lo sentimmo e ci disse di non preoccuparci. Poi constatammo che il ci CP_1 CP_1 aveva lasciati soli e questa cosa ci spiazzò e ci dispiacque”, precisando altresì che “Successivamente ci mettemmo in contatto direttamente con la con cui trattammo e solo con loro. Infatti ricordo che poi ci Pt_1 recammo direttamente insieme a mia moglie presso la sede di Bolzano della dove insieme con Pt_1 Per_4 decidemmo di affidarci anche per l'impiantistica e con il chiavi in mano solo ed esclusivamente con la
[...]
3 Il secondo contratto fu sottoscritto presso il modulo abitativo provvisorio di Barisciano alla presenza Pt_1 del signor ed anche del signor Quella fu l'ultima volta in cui vidi ed Persona_4 CP_1 CP_1 era l'anno 2016 non ricordo esattamente la data.”
Di talché deve ritenersi che, in riferimento all'acquisto del fabbricato da parte del sig. poiché il Per_2 primo contratto sottoscritto il 27.03.2010 per intervento del sig. non ha mai avuto esecuzione mentre, CP_1 con riguardo al successivo contratto del 2016, non appare ravvisabile alcuna attività promozionale svolta dall'opposto essendosi l'acquirente attivato in autonomia prendendo contatti direttamente con la società opponente, va disattesa la richiesta di pagamento delle provvigioni avanzata a detto titolo, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 n. 3 e 5 del contratto di agenzia.
Venendo alla disamina delle questioni afferenti al contratto stipulato in data 20.12.2016 avente ad oggetto la fornitura di una casa “Blockhaus” del valore di € 89.512,00, dall'istruttoria svolta è emerso che detto contratto non è mai stato eseguito, come confermato in sede di interrogatorio formale proprio dallo stesso sig. (“In questo caso si è vero. Il contratto non ha avuto esecuzione in quanto il cliente BO è receduto CP_1 dal contratto stesso”), sicché alcun diritto alla provvigione può ritenersi maturato in favore dell'opposto.
Lamenta la società opponente l'erronea quantificazione delle provvigioni relative ai contratti stipulati dal sig. rispettivamente in data 20.12.2016 ed in data 7.02.2017. CP_1
Detta doglianza è fondata.
Il contratto stipulato in data 20.12.2016 riguardava l'appalto di una casa “Blockhaus” del valore di
€.197.765,00. Orbene, difettando la prova dello svolgimento da parte dell'agente di attività ulteriore a quella che ha condotto alla stipula del contratto (scelta materiali, collaudo basamento, direzione lavori), spetta al medesimo la percentuale del 5%, così come previsto dall'allegato C del contratto di agenzia del 1.01.2011 per una provvigione, quindi, il cui ammontare va determinato nella misura pari ad € 9.888,25.
Il contratto del 7.02.2017 aveva ad oggetto l'appalto di una casa modello “Residenz” per il corrispettivo di €.171.446,40. Anche in questo caso, poiché la relativa provvigione va calcolata sulla base del 4% convenuto in contratto, non essendovi evidenze circa lo svolgimento, dopo la firma del contratto, di ulteriori attività collegate all'esecuzione dello stesso, all'opposto va riconosciuto, a titolo di provvigione, l'importo di
€.6.857,86.
Va rigettata in quanto infondata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opposta, stante l'assoluta genericità delle allegazioni, prima ancora dell'insussistenza di idonei elementi prova, circa la riconducibilità del calo delle commesse e del conseguente calo di fatturato ad una condotta della società opponente contraria ai principi di correttezza e buona fede.
Va del pari rigettata la domanda riconvenzionale con la quale parte opponente chiede la restituzione di
€.4.784,00, quali spese processuali versate nella misura di 1/3 anche per conto dell'opposto in forza della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 296/2018 del 12 marzo 2018 di condanna in solido del sig. eom. CP_1 al pagamento in favore del sig. delle spese di lite pari ad CP_3 Parte_1 Parte_2
€.14.352,00, stante l'incertezza, allo stato, del credito vantato, in ragione del mancato passaggio in giudicato della sentenza.
4 Va inoltre dichiarata inammissibile la domanda con la quale l'opponente chiede, altresì, in via riconvenzionale, di operare la compensazione con l'ulteriore credito di €.78.061,47 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione risultanti da decreto ingiuntivo n. 616/2022 del Tribunale di Bolzano in favore di nei confronti di , dichiarato definitivamente esecutivo in data Parte_1 Controparte_1
21.07.2022, trattandosi di domanda nuova promossa nelle more del presente giudizio e, quindi, solo successivamente al deposito del ricorso in opposizione.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione, Parte_1
in persona del legale procuratore speciale pro tempore, va condannata al pagamento in favore di
[...] [...]
, dell'importo di €.35.466,11, a titolo di provvigioni, oltre agli interessi legali sulle CP_1 CP_1 somme via via rivalutate dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In considerazioni dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, vanno integralmente compensate.
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
5
In funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 434/2021 R.G.A.C.L., vertente
TRA in persona del legale procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Enrico Barraco del Foro di Padova, dal prof. avv. Andrea Sitzia del Foro di Venezia e dall'avv. Silvia Rizzato del Foro di Padova e con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Padova, come da procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di costituzione di nuovo difensore depositata il 26.05.2022 OPPONENTE E
, in persona del titolare, sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 CP_1 Antonio Pascale e Maria Roberta Palermini con studio in Avezzano Via Borgo Angizia n. 75, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura a margine della memoria di costituzione OPPOSTA
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha pronunciato la seguente sentenza:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del D.I. opposto, condanna Parte_1
in persona del legale procuratore speciale pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, dell'importo di €.35.466,11, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate Controparte_1 dal dì del dovuto sino al soddisfo.
- Rigetta ogni diversa domanda;
- Le spese del giudizio (ivi comprese quelle della fase monitoria) vanno interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2021, in persona del procuratore speciale pro Parte_1 tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2021 del 24.09.2021 notificato il
30.09.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di , in qualità di titolare della CP_1 ditta , della somma di € 91.683,24 per provvigioni afferenti il contratto di agenzia stipulato fra CP_1 le parti il 01.01.2011 nonché per la successiva attività prestata dal medesimo come agente. Ha concluso chiedendo, pertanto, di: - revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare le domande dell'opposta, dando comunque atto della mancata opposizione al pagamento delle somme di € 6.857,86 di cui all'appalto Per_1
e di € 9.888,25 di cui all'appalto Cardillo;
- in via subordinata, di ricalcolare le provvigioni spettanti a CP_1 nelle percentuali indicate nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo: - in via riconvenzionale,
[...] di “dichiarare che la opponente all'esito del giudizio sub RG 1095/2014 Tribunale di L'Aquila ha corrisposto la somma di € 4.784,00 della quale era a debito il Sig.re per i motivi di cui al punto 8 che precede e CP_1 pertanto disporre la compensazione con le somme delle quali la si è sopra riconosciuta in Parte_1 debito” .
1 A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - l'efficacia pienamente satisfattiva della transazione stipulata tra le parti in data 8.08.2016 e, quindi, la non debenza delle somme richieste a titolo di provvigione per i contratti “De UL”, “ e “BO”; - l'erronea quantificazione delle provvigioni richieste in riferimento ai Per_2 contratti “Cardillo” e “ ” da rideterminarsi nelle somme rispettivamente di €.9.888,25 ed €.6.857,86. Per_1
Con memoria di costituzione depositata in data 7.03.2022, si è costituito in giudizio , in CP_1 qualità di titolare della ditta chiedendo il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma del D.I. CP_1 opposto, oltre che il risarcimento del danno economico e morale subito in conseguenza della condotta contraria a buona fede della società opponente.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127- ter c.p.c., è stata decisa mediante sentenza.
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito spiegati, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, la società in primo luogo ha lamentato la totale estraneità del sig. CP_1 allo svolgimento dell'attività promozionale che avrebbe portato la alla sottoscrizione Parte_1 rispettivamente con i sig.ri De UL e ei nuovi contratti per la fornitura del modello Blockhaous “chiavi Per_2 in mano”; ha altresì dedotto che il diritto al pagamento delle provvigioni relative agli originari contratti stipulati dal sig. rispettivamente in data 31.07.2014 ed in data 27.03.2010, aventi entrambi ad oggetto il diverso CP_1 modello “Blockhaus” al “grezzo avanzato” doveva intendersi integralmente regolato nell'ambito della transazione del 8.08.2016, che stabiliva la corresponsione della cifra di €.9.800,00 più IVA a titolo di acconto su provvigioni maturande relative a contratti già conclusi.
E' documentato in atti che in data 1.01.2011 le parti stipulavano un contratto di agenzia in forza del quale convenivano: all'art. 5 n. 1 il diritto alla provvigione “su tutte le vendite…promosse dallo stesso … nel corso del contratto”; all'art. 5 n. 3 che: “il diritto alla provvigione viene meno nell'ipotesi di affari non conclusi su indicazione del cliente o per circostanze imputabili allo stesso e nel momento in cui vi è certezza che il cliente non provvederà al pagamento”; - all'art. 5 n. 5 che “il diritto al pagamento della provvigione…spetta nella misura in cui è corrisposto il corrispettivo per la vendita”.
Quanto alle percentuali delle provvigioni pattuite nell'allegato C in calce al suddetto contratto di agenzia, le stesse risultavano così determinate:
- casa “Blockhaus”: 5% alla firma del contratto;
5% alla scelta materiali e collaudo basamento, direzione lavori;
2% all'incasso; (12% totale in caso di svolgimento da parte dell'agente di tutte le attività in questione);
- casa “Residenz”: 4% alla firma del contratto;
1,2% alla scelta materiali;
0,8% al collaudo basamento;
1% direzione lavori ed incasso (7% totale in caso di svolgimento da parte dell'agente di tutte le attività in questione).
E' altrettanto documentato che in data 8.08.2016 le parti sottoscrivevano una transazione in forza della quale convenivano di definire “…ogni controversia tra loro insorta e/o insorgenda connessa sia con il
2 contratto di agenzia di data 1.01.2011 sia con i vari contratti con la quale la ha commissionato nel Pt_1 corso degli anni alla lavori di montaggio di varie case prefabbricate”. CP_2
In particolare, l'art.5 del richiamato accordo testualmente prevedeva che la somma in tal sede corrisposta di €.31.594,00 più IVA fosse “a totale definizione a saldo delle indennità che qualsiasi titolo competono alla stessa nonché a saldo delle provvigioni sino ad oggi maturate”. Veniva altresì pattuita la CP_2 corresponsione in favore del sig. dell'importo di €.9.800,00 più IVA “a titolo di acconto su provvigioni CP_1 maturandi relativi a contratti già conclusi”.
Nel successivo art.7 i sottoscrittori convenivano “di non avere null'altro pretendere, ad alcun titolo, in dipendenza dei fatti e rapporti di cui in premessa, o per altra causa, ragione o titolo, ancorché non dedotto menzionato… rinunciando nel contempo qualunque eventuale ulteriore reciproco credito”.
Orbene, l'istruttoria svolta ha accertato che, in riferimento alla sottoscrizione del contratto di appalto del modello Blockhaus “chiavi in mano” da parte della sig.ra De UL, l'opposto non solo si sia procacciato il cliente ma abbia altresì continuato ad assistere i coniugi anche in riferimento a tutte le attività Persona_3 collegate all'esecuzione del contratto sino alla fine del lavori di costruzione del fabbricato nel dicembre 2017, con la conseguenza che debba riconoscersi in favore dello stesso il diritto alla provvigione di €.18.720,00 calcolata, sulla base di quanto previsto dall'allegato C del contratto di agenzia del 1.01.2011, nella misura del
12% del prezzo pattuito pari ad €.156.000,00.
Ed infatti, all'udienza del 16.06.2023, il teste , marito della sig.ra De UL, dopo Testimone_1 confermato che il sig. ha riferito che: “…la parte operativa, la scelta della casa e dei materiali l'ho
CP_1 seguita io personalmente con il signor a Castel di Sangro. Lui ci seguì fino alla fine lavori
CP_1 avvenuta a dicembre 2017; il contratto con venne firmato nell'anno 2014”, confermando, altresì,
CP_1 che le modifiche al primo contratto del 31.07.2014 sono state eseguite tutte da .
CP_1 Controparte_1
Quanto alla sottoscrizione del nuovo contratto avente ad oggetto il modello Blockhaus “chiavi in mano” ha riferito che “il contratto definitivo venne sottoscritto presso l'abitazione dei miei suoceri in Castro dei
Volsci (FR) alla presenza del signor e del signor . Confermo che il contratto CP_1 Persona_4 cui sto facendo riferimento è quello del 2016”. Sentito a prova contraria, il teste ha ribadito che “… Il contratto del 2016, come detto già, è stato sottoscritto grazie a . CP_1
Diversamente, quanto alle vicende che hanno contrassegnato l'acquisto della casa in legno da parte del sig. il medesimo, sentito come testimone all'udienza del 16.06.2023, dopo aver riferito che il primo Per_2 contratto stipulato con il sig. n data 27.03.2010 “…non ebbe esecuzione perché non fu mai rilasciata la CP_1 concessione dal Comune di Barisciano. Tale concessione fu rilasciata sei anni dopo ma per un altro terreno edificabile che fui costretto ad acquistare tra il 2015/2016 e ricominciammo tutto daccapo. ...” ha aggiunto che “Il in quel periodo lo sentimmo e ci disse di non preoccuparci. Poi constatammo che il ci CP_1 CP_1 aveva lasciati soli e questa cosa ci spiazzò e ci dispiacque”, precisando altresì che “Successivamente ci mettemmo in contatto direttamente con la con cui trattammo e solo con loro. Infatti ricordo che poi ci Pt_1 recammo direttamente insieme a mia moglie presso la sede di Bolzano della dove insieme con Pt_1 Per_4 decidemmo di affidarci anche per l'impiantistica e con il chiavi in mano solo ed esclusivamente con la
[...]
3 Il secondo contratto fu sottoscritto presso il modulo abitativo provvisorio di Barisciano alla presenza Pt_1 del signor ed anche del signor Quella fu l'ultima volta in cui vidi ed Persona_4 CP_1 CP_1 era l'anno 2016 non ricordo esattamente la data.”
Di talché deve ritenersi che, in riferimento all'acquisto del fabbricato da parte del sig. poiché il Per_2 primo contratto sottoscritto il 27.03.2010 per intervento del sig. non ha mai avuto esecuzione mentre, CP_1 con riguardo al successivo contratto del 2016, non appare ravvisabile alcuna attività promozionale svolta dall'opposto essendosi l'acquirente attivato in autonomia prendendo contatti direttamente con la società opponente, va disattesa la richiesta di pagamento delle provvigioni avanzata a detto titolo, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 n. 3 e 5 del contratto di agenzia.
Venendo alla disamina delle questioni afferenti al contratto stipulato in data 20.12.2016 avente ad oggetto la fornitura di una casa “Blockhaus” del valore di € 89.512,00, dall'istruttoria svolta è emerso che detto contratto non è mai stato eseguito, come confermato in sede di interrogatorio formale proprio dallo stesso sig. (“In questo caso si è vero. Il contratto non ha avuto esecuzione in quanto il cliente BO è receduto CP_1 dal contratto stesso”), sicché alcun diritto alla provvigione può ritenersi maturato in favore dell'opposto.
Lamenta la società opponente l'erronea quantificazione delle provvigioni relative ai contratti stipulati dal sig. rispettivamente in data 20.12.2016 ed in data 7.02.2017. CP_1
Detta doglianza è fondata.
Il contratto stipulato in data 20.12.2016 riguardava l'appalto di una casa “Blockhaus” del valore di
€.197.765,00. Orbene, difettando la prova dello svolgimento da parte dell'agente di attività ulteriore a quella che ha condotto alla stipula del contratto (scelta materiali, collaudo basamento, direzione lavori), spetta al medesimo la percentuale del 5%, così come previsto dall'allegato C del contratto di agenzia del 1.01.2011 per una provvigione, quindi, il cui ammontare va determinato nella misura pari ad € 9.888,25.
Il contratto del 7.02.2017 aveva ad oggetto l'appalto di una casa modello “Residenz” per il corrispettivo di €.171.446,40. Anche in questo caso, poiché la relativa provvigione va calcolata sulla base del 4% convenuto in contratto, non essendovi evidenze circa lo svolgimento, dopo la firma del contratto, di ulteriori attività collegate all'esecuzione dello stesso, all'opposto va riconosciuto, a titolo di provvigione, l'importo di
€.6.857,86.
Va rigettata in quanto infondata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opposta, stante l'assoluta genericità delle allegazioni, prima ancora dell'insussistenza di idonei elementi prova, circa la riconducibilità del calo delle commesse e del conseguente calo di fatturato ad una condotta della società opponente contraria ai principi di correttezza e buona fede.
Va del pari rigettata la domanda riconvenzionale con la quale parte opponente chiede la restituzione di
€.4.784,00, quali spese processuali versate nella misura di 1/3 anche per conto dell'opposto in forza della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 296/2018 del 12 marzo 2018 di condanna in solido del sig. eom. CP_1 al pagamento in favore del sig. delle spese di lite pari ad CP_3 Parte_1 Parte_2
€.14.352,00, stante l'incertezza, allo stato, del credito vantato, in ragione del mancato passaggio in giudicato della sentenza.
4 Va inoltre dichiarata inammissibile la domanda con la quale l'opponente chiede, altresì, in via riconvenzionale, di operare la compensazione con l'ulteriore credito di €.78.061,47 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione risultanti da decreto ingiuntivo n. 616/2022 del Tribunale di Bolzano in favore di nei confronti di , dichiarato definitivamente esecutivo in data Parte_1 Controparte_1
21.07.2022, trattandosi di domanda nuova promossa nelle more del presente giudizio e, quindi, solo successivamente al deposito del ricorso in opposizione.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione, Parte_1
in persona del legale procuratore speciale pro tempore, va condannata al pagamento in favore di
[...] [...]
, dell'importo di €.35.466,11, a titolo di provvigioni, oltre agli interessi legali sulle CP_1 CP_1 somme via via rivalutate dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In considerazioni dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, vanno integralmente compensate.
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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