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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art.437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 25755/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tivoli via della Sibilla n.22, elettivamente domiciliato in 00019 Tivoli, via Ignazio Serra n.10, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giuliani (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
delega in calce al ricorso in appello;
Appellante
, E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Tonachella (C.F. (PEC Per_1 C.F._3
. oma.it), in virtù di procura generale alle liti allegata al presente atto Emai_1 Email_2 CP_2
ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di CP_1
Giove, n. 21 - 00186 ; CP_1
- Appellata
1 Avente ad oggetto Opposizione ord. ingiunzione
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate:
Per l'appellante:
Per l'appellata costituita:
2 FATTO E DIRITTO
1. proponeva con ricorso avanti al Giudice di pace di notificato in seguito alla Parte_1 CP_1
convenuta opposizione a verbale di accertamento con cui veniva contestata in CP_1
particolare la violazione dell'art.141 C.d.S., c.3 e 8, chiedendone l'annullamento.
Premetteva il ricorrente che in data 13 giugno 2022, alle ore 11.50, in via Degas incrocio via CP_1
Santa Elisabetta, gli agenti di polizia locale e appartenenti CP_3 CP_4 CP_5
al corpo di Polizia Locale di Capitale U.O. VI gruppo Torri, con verbale n. 14180381134 CP_1
consegnato a mani del trasgressore, accertavano, ai danni del sig. la violazione di cui Parte_1
all'art. 141 C.D.S. comma 3 e 8 e articolo 180 comma 1 e 7, poiché alla guida della autovettura BMW,
targata GH905PK, di proprietà della , circolava omettendo di regolare adeguatamente Controparte_6
la velocità nell'attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da edifici, attività commerciali e scuola, non portando con sé, pur dichiarando di esserne in possesso, il documento di circolazione.
Unitamente alla sanzione pecuniaria veniva irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di 5
punti sulla patente, sanzione raddoppiata poiché in possesso della patente da meno di tre anni.
Avverso il predetto verbale il sig. proponeva dunque opposizione innanzi il Giudice Parte_1
di Pace di con procedimento iscritto al RG n. 36554/2022; si costituiva che CP_1 CP_1
contestava in fatto e in diritto le avverse domande chiedendone il rigetto.
Con sentenza n.2651/2023 pubblicata il 14 aprile 2023 il Giudice di Pace però così pronunciava:
“Il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_1 Parte_1
nei confronti di ogni diversa e contraria istanza , eccezione e deduzione disattesa, CP_1
visto l'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 così provvede: 1) rigetta la domanda e determina in € 129,00
l'importo della sanzione pecuniaria dovuta;
2) nulla per le spese;
3) riserva il deposito della
motivazione entro i termini di legge. Roma 6.2.2022”.
ha impugnato avanti all'intestato Tribunale detta pronuncia, convenendo in giudizio Parte_1
per diversi motivi di appello. CP_1
2.1 Contesta innanzitutto la presunzione di verità attribuita al verbale di contestazione
3 Sottolinea come sia pacifico che nel caso in cui l'accertamento venga condotto sulla base di percezioni sensoriali degli agenti, i relativi fatti trascritti a verbale non acquisiscono valore di fede privilegiata.
In buona sostanza, in presenza di apprezzamento hominis, non possono valere la presunzione di fede privilegiata ex art. 2700 Cod. Civ. (Cass. SU n.17355/2009).
Per questo il giudizio degli agenti, della velocità non adeguata e/o pericolosa, non poteva godere della fede privilegiata.
2.2 La sentenza di primo grado testualmente statuiva: “considerato che il verbale di accertamento di
cui si tratta risulta correttamente redatto, ai sensi dell'art. 200 c.d.s. e 338 d.p.r. 495/1992, con la
dettagliata indicazione della violazione, delle caratteristiche dello stato dei luoghi (centro abitato
fiancheggiato da edifici, attività commerciale e scuola), … nonché del modello di veicolo
contravvenzionato (auto sportiva di notevole potenza) si ritiene di potere attribuire presunzione di
verità al verbale di contestazione”.
Secondo l'appellante, detta motivazione sarebbe errata e carente, poiché i verbalizzanti si erano limitati a motivare con una mera formula di stile che il conducente del mezzo aveva omesso di regolare adeguatamente la velocità, senza né indicare se fosse stata superata o meno la velocità
massima consentita in quel tratto di strada e se, del caso, come tale velocità fosse stata rilevata, né
indicano in base a quali elementi avrebbero dedotto la non adeguatezza della velocità.
Nella fattispecie il giudizio sulla velocità non adeguata era rimesso esclusivamente alla valutazione soggettiva dei verbalizzanti;
cosicché, di fronte ad un giudizio apodittico non vi sarebbe spazio ad alcuna valutazione critica in merito alla fondatezza di detta valutazione.
Dalla carenza di elementi discenderebbe la nullità e/o l'annullamento dell'opposto verbale.
2.3 La sentenza di primo grado era errata anche .laddove statuisva: “Ciò tenuto anche conto
dell'assenza di prove in senso contrario da parte del ricorrente ..”
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, sono state prodotte evidenze documentali contrarie, non considerate dal Giudice di Pace.
4 Il verbale indica testualmente come luogo dell'avvenuta infrazione in via Degas incrocio via CP_1
Santa Elisabetta. Sul punto, l'appellante ha prodotto il rilievo estratto da google earth, dal quale si evince che la zona in cui sarebbe stata commessa la presunta infrazione è un tratto di strada isolato,
privo dei requisiti ex art. 141 comma 3 c.d.s e descritti nell'opposto verbale.
2.4. Infine, censurabile era anche la presunzione effettuata dal Giudice di Pace e riferita alla tipologia del veicolo;
secondo il ragionamento espresso nella sentenza, si deve presumere che un veicolo
“sportivo”, quale si considera una BMW, proceda “naturalmente” a velocità non adeguata e pericolosa, in prossimità di un centro abitato e di un incrocio.
Presunzione però infondata, non potendosi presumere solo dalla tipologia di veicolo la violazione di un limite di velocità.
3. Si è costituita nel presente giudizio che ha contestato in fatto e in diritto il proposto CP_1
appello, chiedendone il rigetto con conferma della gravata sentenza.
In seguito al deposito delle note scritte, con la quali le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, la causa veniva rinviata al 4 marzo 2025, ex art.437 c.p.c., per discussione e decisione.
Dopo alcuni passaggi, la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 28.3.2025, dove ai sensi dell'art.437 c.p.c., espletati gli incombenti dalle parti, è stata decisa in camera di consiglio.
****
L'appello appare infondato a questo Tribunale;
i motivi d'appello sono trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
E' noto che a mente dell'art.2700 c.c.. l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ricadono in tale disciplina accadimenti e circostanze avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, ma non quelle circostanze che richiedono anche un giudizio o dichiarazione di scienza, che implicano anche una valutazione: in tal caso di valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata.
5 Tanto chiarito, secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada,
del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Inoltre va osservato che il rilievo secondo cui l'accertamento della violazione dell'art.141 C.d.S., che impone all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso al giudizio discrezionale dell'agente, incide sulla necessità che questi indichi nel verbale le circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio, al fine di consentire l'esercizio del controllo sul loro grado di attendibilità e di persuasività in relazione alla contestazione effettuata (in tal senso Cass. 11/06/2014, n.13264).
Ebbene, appare al Tribunale che il Giudice di primo grado si sia attenuto a detti principi di diritto nel proprio giudizio e ben valutato le circostanze riferite complessivamente nel verbale per ritenerlo attendibile e valido: dopo aver correttamente premesso che “considerato che l'accertamento della
violazione dell'art.141 c.d.s., che impone all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare
ogni situazione di pericolo, è rimessa al giudizio discrezionale dell'agente, incidendo sulla necessità
che questi indichi nel verbale le circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio”, ha poi rettamente ritenuto che “ il verbale di accertamento di cui si tratta risulta correttamente redatto, ai
sensi dell'art.200 c.d.s. e 338 d.p.r. 495/1992, con la dettagliata indicazione della violazione, delle
caratteristiche dello stato dei luoghi (centro abitato fiancheggiato da edifici, attività commerciale e
scuola), dell'orario del rilevamento (11:50) compatibile con un discreto traffico veicolare e
pedonale, nonché del modello di veicolo contravvenzionato (auto sportiva di notevole potenza) si
ritiene di potere attribuire presunzione di verità al verbale di contestazione”,
Si fa quindi riferimento ad un complesso di fattori, desumibili dal verbale (caratteristiche della località, laddove è avvenuto il fatto, “centro abitato fiancheggiato da edifici, attività commerciale e
scuola”, ove tra l'altro notoriamente vigono limiti di velocità bassi, orario della contravvenzione
6 “compatibile con un discreto traffico veicolare e pedonale”, e infine auto sportiva di notevole potenza condotta dal una BMW M4 Competition) che conferiscono attendibilità allo stesso ed alla Pt_1
riscontrata violazione.
In particolare, gli agenti verbalizzanti hanno osservato che il conducente aveva “omesso di
regolare adeguatamente la velocità…nell'attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da
edifici, attività commerciali e scuola”, oltre al fatto di non avere con sé il libretto di circolazione dell'autovettura.
La circostanza storica dell'attraversamento di un “centro abitato” con l'automobile i cui estremi sono riportati nel verbale, “fiancheggiato da edifici…”, costituisce invero, non una clausola di stile né il frutto di un giudizio valutativo, ma un fatto riscontrato e attestato direttamente dagli agenti e come tale, a opinione del Tribunale, assistito da fede privilegiata, a termini dell'art.2700 c.c..
Anche a voler prescindere da tale circostanza, comunque, è poi vero che l'opponente non ha offerto adeguata prova contraria, limitandosi a riportare solo una riproduzione di una porzione limitata della via Degas (sia pur all'incrocio con Santa Elisabetta), tratta da Google Earth, e comunque
è significativo che anche in tale immagine selezionata dalla parte, l'incrocio risulti fiancheggiato da un grosso edificio (palazzo a più piani, di considerevole volumetria) con parcheggio.
Peraltro, non è neppure contestato che la velocità inadeguata fosse tenuta in prossimità di un incrocio.
Non è poi, contrariamente a quanto afferma l'appellante, che il Giudice di Pace abbia ritenuto che la guida di una vettura sportiva (BMW M4 Competiton, come indicato nel verbale) di per sé
costituisca prova diretta di una velocità eccessiva, non adeguata ai luoghi, ma piuttosto un ulteriore indizio, valutabile come tale liberamente dal Giudice, a riscontro della attendibilità del verbale , ove ha accertato l'infrazione di cui all'art.141 , c. 3 e 8, del Codice della strada.
Non che si debba, ma che sia più facile tenere una velocità eccesiva con un'auto sportiva, con oltre 500 cv (tale il modello considerato), condotta per giunta da un neopatentato (patente posseduta
7 dal meno di tre anni al momento del fatto), può essere ritenuto un fatto notorio (a termini di Pt_1
paragone, una Fiat Punto 1.2 aspirata ha 69 cv, una Fiat Tipo Mjt 1,6, dalle prestazioni più che discrete, 130 cv).
Nel complesso, l'appello appare quindi infondato, e da confermare la sentenza impugnata.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_7
e che per l'effetto la sentenza n.2651/2023 resa dal Giudice di Pace di
[...] CP_1
pubblicata il 14.04.2023, debba essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale della lite l'appellante va condannato a rifonderle a così come liquidate in dispositivo secondo i parametri CP_1
minimi del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum di € 129,00) ed all'attività
difensiva svolta, di ridotto impegno.
L'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la declaratoria di Parte_1
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia,
definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.2651/2023 resa dal Giudice di Pace di pubblicata il 14.04.2023; CP_1
- condanna l'appellante, a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado, liquidate in complessivi € 331,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge;
8 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma Pt_1
1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa in camera di consiglio il 28.03.2025
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art.437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 25755/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tivoli via della Sibilla n.22, elettivamente domiciliato in 00019 Tivoli, via Ignazio Serra n.10, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giuliani (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
delega in calce al ricorso in appello;
Appellante
, E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Tonachella (C.F. (PEC Per_1 C.F._3
. oma.it), in virtù di procura generale alle liti allegata al presente atto Emai_1 Email_2 CP_2
ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di CP_1
Giove, n. 21 - 00186 ; CP_1
- Appellata
1 Avente ad oggetto Opposizione ord. ingiunzione
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate:
Per l'appellante:
Per l'appellata costituita:
2 FATTO E DIRITTO
1. proponeva con ricorso avanti al Giudice di pace di notificato in seguito alla Parte_1 CP_1
convenuta opposizione a verbale di accertamento con cui veniva contestata in CP_1
particolare la violazione dell'art.141 C.d.S., c.3 e 8, chiedendone l'annullamento.
Premetteva il ricorrente che in data 13 giugno 2022, alle ore 11.50, in via Degas incrocio via CP_1
Santa Elisabetta, gli agenti di polizia locale e appartenenti CP_3 CP_4 CP_5
al corpo di Polizia Locale di Capitale U.O. VI gruppo Torri, con verbale n. 14180381134 CP_1
consegnato a mani del trasgressore, accertavano, ai danni del sig. la violazione di cui Parte_1
all'art. 141 C.D.S. comma 3 e 8 e articolo 180 comma 1 e 7, poiché alla guida della autovettura BMW,
targata GH905PK, di proprietà della , circolava omettendo di regolare adeguatamente Controparte_6
la velocità nell'attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da edifici, attività commerciali e scuola, non portando con sé, pur dichiarando di esserne in possesso, il documento di circolazione.
Unitamente alla sanzione pecuniaria veniva irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di 5
punti sulla patente, sanzione raddoppiata poiché in possesso della patente da meno di tre anni.
Avverso il predetto verbale il sig. proponeva dunque opposizione innanzi il Giudice Parte_1
di Pace di con procedimento iscritto al RG n. 36554/2022; si costituiva che CP_1 CP_1
contestava in fatto e in diritto le avverse domande chiedendone il rigetto.
Con sentenza n.2651/2023 pubblicata il 14 aprile 2023 il Giudice di Pace però così pronunciava:
“Il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_1 Parte_1
nei confronti di ogni diversa e contraria istanza , eccezione e deduzione disattesa, CP_1
visto l'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 così provvede: 1) rigetta la domanda e determina in € 129,00
l'importo della sanzione pecuniaria dovuta;
2) nulla per le spese;
3) riserva il deposito della
motivazione entro i termini di legge. Roma 6.2.2022”.
ha impugnato avanti all'intestato Tribunale detta pronuncia, convenendo in giudizio Parte_1
per diversi motivi di appello. CP_1
2.1 Contesta innanzitutto la presunzione di verità attribuita al verbale di contestazione
3 Sottolinea come sia pacifico che nel caso in cui l'accertamento venga condotto sulla base di percezioni sensoriali degli agenti, i relativi fatti trascritti a verbale non acquisiscono valore di fede privilegiata.
In buona sostanza, in presenza di apprezzamento hominis, non possono valere la presunzione di fede privilegiata ex art. 2700 Cod. Civ. (Cass. SU n.17355/2009).
Per questo il giudizio degli agenti, della velocità non adeguata e/o pericolosa, non poteva godere della fede privilegiata.
2.2 La sentenza di primo grado testualmente statuiva: “considerato che il verbale di accertamento di
cui si tratta risulta correttamente redatto, ai sensi dell'art. 200 c.d.s. e 338 d.p.r. 495/1992, con la
dettagliata indicazione della violazione, delle caratteristiche dello stato dei luoghi (centro abitato
fiancheggiato da edifici, attività commerciale e scuola), … nonché del modello di veicolo
contravvenzionato (auto sportiva di notevole potenza) si ritiene di potere attribuire presunzione di
verità al verbale di contestazione”.
Secondo l'appellante, detta motivazione sarebbe errata e carente, poiché i verbalizzanti si erano limitati a motivare con una mera formula di stile che il conducente del mezzo aveva omesso di regolare adeguatamente la velocità, senza né indicare se fosse stata superata o meno la velocità
massima consentita in quel tratto di strada e se, del caso, come tale velocità fosse stata rilevata, né
indicano in base a quali elementi avrebbero dedotto la non adeguatezza della velocità.
Nella fattispecie il giudizio sulla velocità non adeguata era rimesso esclusivamente alla valutazione soggettiva dei verbalizzanti;
cosicché, di fronte ad un giudizio apodittico non vi sarebbe spazio ad alcuna valutazione critica in merito alla fondatezza di detta valutazione.
Dalla carenza di elementi discenderebbe la nullità e/o l'annullamento dell'opposto verbale.
2.3 La sentenza di primo grado era errata anche .laddove statuisva: “Ciò tenuto anche conto
dell'assenza di prove in senso contrario da parte del ricorrente ..”
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, sono state prodotte evidenze documentali contrarie, non considerate dal Giudice di Pace.
4 Il verbale indica testualmente come luogo dell'avvenuta infrazione in via Degas incrocio via CP_1
Santa Elisabetta. Sul punto, l'appellante ha prodotto il rilievo estratto da google earth, dal quale si evince che la zona in cui sarebbe stata commessa la presunta infrazione è un tratto di strada isolato,
privo dei requisiti ex art. 141 comma 3 c.d.s e descritti nell'opposto verbale.
2.4. Infine, censurabile era anche la presunzione effettuata dal Giudice di Pace e riferita alla tipologia del veicolo;
secondo il ragionamento espresso nella sentenza, si deve presumere che un veicolo
“sportivo”, quale si considera una BMW, proceda “naturalmente” a velocità non adeguata e pericolosa, in prossimità di un centro abitato e di un incrocio.
Presunzione però infondata, non potendosi presumere solo dalla tipologia di veicolo la violazione di un limite di velocità.
3. Si è costituita nel presente giudizio che ha contestato in fatto e in diritto il proposto CP_1
appello, chiedendone il rigetto con conferma della gravata sentenza.
In seguito al deposito delle note scritte, con la quali le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, la causa veniva rinviata al 4 marzo 2025, ex art.437 c.p.c., per discussione e decisione.
Dopo alcuni passaggi, la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 28.3.2025, dove ai sensi dell'art.437 c.p.c., espletati gli incombenti dalle parti, è stata decisa in camera di consiglio.
****
L'appello appare infondato a questo Tribunale;
i motivi d'appello sono trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
E' noto che a mente dell'art.2700 c.c.. l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ricadono in tale disciplina accadimenti e circostanze avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, ma non quelle circostanze che richiedono anche un giudizio o dichiarazione di scienza, che implicano anche una valutazione: in tal caso di valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata.
5 Tanto chiarito, secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada,
del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Inoltre va osservato che il rilievo secondo cui l'accertamento della violazione dell'art.141 C.d.S., che impone all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso al giudizio discrezionale dell'agente, incide sulla necessità che questi indichi nel verbale le circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio, al fine di consentire l'esercizio del controllo sul loro grado di attendibilità e di persuasività in relazione alla contestazione effettuata (in tal senso Cass. 11/06/2014, n.13264).
Ebbene, appare al Tribunale che il Giudice di primo grado si sia attenuto a detti principi di diritto nel proprio giudizio e ben valutato le circostanze riferite complessivamente nel verbale per ritenerlo attendibile e valido: dopo aver correttamente premesso che “considerato che l'accertamento della
violazione dell'art.141 c.d.s., che impone all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare
ogni situazione di pericolo, è rimessa al giudizio discrezionale dell'agente, incidendo sulla necessità
che questi indichi nel verbale le circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio”, ha poi rettamente ritenuto che “ il verbale di accertamento di cui si tratta risulta correttamente redatto, ai
sensi dell'art.200 c.d.s. e 338 d.p.r. 495/1992, con la dettagliata indicazione della violazione, delle
caratteristiche dello stato dei luoghi (centro abitato fiancheggiato da edifici, attività commerciale e
scuola), dell'orario del rilevamento (11:50) compatibile con un discreto traffico veicolare e
pedonale, nonché del modello di veicolo contravvenzionato (auto sportiva di notevole potenza) si
ritiene di potere attribuire presunzione di verità al verbale di contestazione”,
Si fa quindi riferimento ad un complesso di fattori, desumibili dal verbale (caratteristiche della località, laddove è avvenuto il fatto, “centro abitato fiancheggiato da edifici, attività commerciale e
scuola”, ove tra l'altro notoriamente vigono limiti di velocità bassi, orario della contravvenzione
6 “compatibile con un discreto traffico veicolare e pedonale”, e infine auto sportiva di notevole potenza condotta dal una BMW M4 Competition) che conferiscono attendibilità allo stesso ed alla Pt_1
riscontrata violazione.
In particolare, gli agenti verbalizzanti hanno osservato che il conducente aveva “omesso di
regolare adeguatamente la velocità…nell'attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da
edifici, attività commerciali e scuola”, oltre al fatto di non avere con sé il libretto di circolazione dell'autovettura.
La circostanza storica dell'attraversamento di un “centro abitato” con l'automobile i cui estremi sono riportati nel verbale, “fiancheggiato da edifici…”, costituisce invero, non una clausola di stile né il frutto di un giudizio valutativo, ma un fatto riscontrato e attestato direttamente dagli agenti e come tale, a opinione del Tribunale, assistito da fede privilegiata, a termini dell'art.2700 c.c..
Anche a voler prescindere da tale circostanza, comunque, è poi vero che l'opponente non ha offerto adeguata prova contraria, limitandosi a riportare solo una riproduzione di una porzione limitata della via Degas (sia pur all'incrocio con Santa Elisabetta), tratta da Google Earth, e comunque
è significativo che anche in tale immagine selezionata dalla parte, l'incrocio risulti fiancheggiato da un grosso edificio (palazzo a più piani, di considerevole volumetria) con parcheggio.
Peraltro, non è neppure contestato che la velocità inadeguata fosse tenuta in prossimità di un incrocio.
Non è poi, contrariamente a quanto afferma l'appellante, che il Giudice di Pace abbia ritenuto che la guida di una vettura sportiva (BMW M4 Competiton, come indicato nel verbale) di per sé
costituisca prova diretta di una velocità eccessiva, non adeguata ai luoghi, ma piuttosto un ulteriore indizio, valutabile come tale liberamente dal Giudice, a riscontro della attendibilità del verbale , ove ha accertato l'infrazione di cui all'art.141 , c. 3 e 8, del Codice della strada.
Non che si debba, ma che sia più facile tenere una velocità eccesiva con un'auto sportiva, con oltre 500 cv (tale il modello considerato), condotta per giunta da un neopatentato (patente posseduta
7 dal meno di tre anni al momento del fatto), può essere ritenuto un fatto notorio (a termini di Pt_1
paragone, una Fiat Punto 1.2 aspirata ha 69 cv, una Fiat Tipo Mjt 1,6, dalle prestazioni più che discrete, 130 cv).
Nel complesso, l'appello appare quindi infondato, e da confermare la sentenza impugnata.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_7
e che per l'effetto la sentenza n.2651/2023 resa dal Giudice di Pace di
[...] CP_1
pubblicata il 14.04.2023, debba essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale della lite l'appellante va condannato a rifonderle a così come liquidate in dispositivo secondo i parametri CP_1
minimi del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum di € 129,00) ed all'attività
difensiva svolta, di ridotto impegno.
L'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la declaratoria di Parte_1
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia,
definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.2651/2023 resa dal Giudice di Pace di pubblicata il 14.04.2023; CP_1
- condanna l'appellante, a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado, liquidate in complessivi € 331,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa secondo legge;
8 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma Pt_1
1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa in camera di consiglio il 28.03.2025
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
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