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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 935/2023 avverso la sentenza n. 764/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/03/2023
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv Fausto Mutti ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova, Via I. D'Aste, 3/3 -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Marcello Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, galleria Mazzini 3/7 -APPELLATA
E contro
, e , Controparte_2 Controparte_3
entrambi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle
Brigate Partigiane, n. 2, eleggono domicilio -APPELLATI
E
contro
N. 2754/24 VG TRIBUNALE DI Controparte_4
GENOVA, in persona del Curatore pro tempore Avv. Paolo Noceti, costituitosi in proprio a seguito di autorizzazione ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, Via Roma
9/5 -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della Sentenza n. 764/2023 pubbl. il
24/03/2023 RG n. 7238/2019 Repert. n. 846/2023 del 24/03/2023, resa dal Tribunale di Genova, non notificata, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Signor nella CP determinazione dell'evento di cui in narrativa, conseguentemente condannarlo, e per lui i suoi eredi e/o aventi causa a qualsivoglia titolo e/o l'eredità giacente (n. R.g. 2754/2024 V.G.) in persona del
Curatore pro tempore Avv. Paolo Noceti, in via solidale con la , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del signor di tutti i danni Parte_1 subiti, nessuno escluso, ed in particolare: - del danno biologico da invalidità permanente emerso come da CTU nella misura del 13% pari ad euro 32.805,00; - del danno biologico da invalidità temporanea, parziale e totale espresso in CTU con i seguenti valori 10 giorni di invalidità temporanea totale;
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, considerando come punto base I.T.T. 120,00 euro al giorno per un totale di 4.740,00 euro;
- del danno biologico personalizzato nella misura massima consentita avendo a riguardo la tipologia e la gravità delle lesioni subite fino ad euro 49.609,00; - delle spese mediche sostenute e riconosciute congrue in euro 366,00; - del danno da perdita della capacità lavorativa generica, riconosciuta dal CTU nella misura del 20% (pari ad euro 49.875,91) E comunque nella misura meglio vista e ritenuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate di I.V.A., C.P.A. e spese generali., nonché delle spese di CTP e CTU medico legale.”
PER L'APPELLATA CP_1
“Piaccia all'eccellentissima Corte, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, - respingere i motivi di appello proposti dall'appellante in quanto infondati sia in Parte_1 fatto che in diritto e/o provati, con conferma della sentenza impugnata del Tribunale di Genova n. 764 del 24.03.2023 e con reiezione delle domande tutte da lui proposte con l'atto di appello perché infondate e/o non provate;
- con vittoria anche delle spese e competenze del grado di appello del giudizio.”
PER L'APPELLATA EREDITA' GIACENTE DI CP
“Visti gli atti ed i documenti del giudizio di primo grado e vista la sentenza del Tribunale di Genova n. 764/23 del 24/3/2023 qui gravata che lo ha definito ne chiede, per quanto occorrere possa e su espressa autorizzazione del Giudice Delegato delle Successioni del Tribunale di Genova, la conferma. In subordine, si rimette alla decisione che verrà al riguardo assunta dalla Corte d'Appello di Genova. Spese del presente giudizio di secondo grado compensate tra le parti.” PER GLI APPELLATI e Controparte_2 CP_3
[...]
“Voglia codesta Ecc.ma Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per errata indicazione del termine a comparire;
- dichiarare il difetto di legittimazione ovvero titolarità passiva tanto del
[...]
, quanto dell' ; - rigettare l'appello avversario, in Controparte_2 Controparte_3 quanto inammissibile e, comunque, infondato;
- limitare ex art. 586 cod. civ. qualsivoglia denegata condanna entro il valore del patrimonio del de cuius devoluto allo Stato. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:“Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio, nanti l'intestato Tribunale, in qualità di
[...] CP
proprietario e conducente del veicolo targato CY 084 DN, e in qualità di Controparte_1
Compagnia assicuratrice del ridetto veicolo, per ivi sentirli condannare in via solidale, alternativa o come meglio visto al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi quelli relativi all'incidenza sulla capacità lavorativa sia generica che specifica – dal medesimo subiti in conseguenza dei fatti di causa. A fondamento della proposta domanda l'attore, in particolare, riferiva che in data 6 novembre 2017, alle ore 9.00 circa, a Genova, in via San Remo, allorché si trovava all'esterno del furgone del fratello, quest'ultimo nel salire sul mezzo aveva chiuso violentemente lo sportello che si era, quindi, abbattuto sulla sua mano destra, amputandogli il 1^ dito. Ricordava, quindi, di essere stato trasportato in ambulanza presso il presidio ospedaliero di Genova Voltri,
Ospedale Evangelico Internazionale, ove, all'esito dei primi accertamenti che avevano evidenziato
“lussazione della falange ungueale del primo dito, cui si associa frattura pluriframmentata, intraarticolare, della base della falange del primo dito con diastasi dei frammenti ossei”, il personale medico aveva proceduto alla subamputazione del primo dito e aveva eseguito “reinsezione transossea dei legamenti collaterali e ricostruzione capsulare. Reinsezione transossea del tendine estensore. Tenorrafia del tendine flessore. Sintesi ossea con fili k”. Evidenziava, infine, di essere stato costretto ad instaurare il presente procedimento per tutelare i propri diritti essendo risultati vani i tentativi di componimento stragiudiziale della vicenda.
Nel giudizio così radicato si costituiva la quale contestava gli assunti attorei sia Controparte_1
in punto an, che in punto quantum debeatur, mentre sebbene regolarmente evocato CP
nel procedimento, non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarato contumace. La causa, istruita mediante deposito di memorie istruttorie e produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore, giungeva, da ultimo, in decisione all'udienza del 5 settembre 2022, data in cui venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.” (cfr sentenza)
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 764/2023 pubbl. il 24/03/2023, con la quale il
Tribunale di Genova rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento della CTU e delle spese legali della convenuta assicurazione.
Dall'esame dei testi indotti il Tribunale riteneva non raggiunta la prova del fatto storico. In particolare, il Tribunale riteneva che le dichiarazioni rilasciate dal teste , che Testimone_1
aveva assistito al sinistro, fossero contraddette da quanto riferito dai testi che aveva Tes_2
riferito di trovarsi da solo fuori dal bar, e che aveva riferito di aver visto entrare nel Testimone_3
bar da solo con la mano insanguinata. Con atto di citazione 20.10.2023 proponeva Parte_1
appello alla statuizione di primo grado per i seguenti motivi: - erronea valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie per non aver ritenuto, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, raggiunta la prova delle lesioni causate dalla chiusura dello sportello da parte di e per non aver CP tenuto conto della mancata comparizione di quest'ultimo a rendere l'interrogatorio formale deferitogli;
- erronea valutazione delle risultanze istruttorie per non aver valutato le conclusioni della
CTU medico-legale che ha accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica in atti;
- errore in fatto ed in diritto per non aver tenuto conto, ai fini istruttori, delle certificazioni del Pronto Soccorso
e delle indicazioni ivi contenute sulla dinamica delle lesioni;
- errore in fatto ed in diritto sulla disciplina delle spese della CTU e di quelle del giudizio. Sosteneva quindi la sussistenza dei presupposti per ritenere l'evento causato dalla chiusura della porta del mezzo assicurato CP_1
Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori, con condanna dell'appellata assicurazione al pagamento di tutti i danni fisici sulla base della quantificazione della CTU effettuata in primo grado e per la quantificazione dei danni fisici subiti dall'appellante, oltre alle spese dei due gradi.
Si costituiva con comparsa 14.02.2024 con la quale, eccepiva l'infondatezza Controparte_6
dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del grado.
Si costituivano il e l' con comparsa Controparte_2 Controparte_3
14.02.2024 eccependo la carenza di legittimazione in quanto i beni dell'eredità giacente di CP potevano passano al patrimonio dell'Erario solo dopo il completamento della procedura di
[...] nomina di un curatore dell'eredità giacente, a seguito di attestazione della assenza di eredi e infine la devoluzione giudiziale del patrimonio all'erario entro il limite dell'art. 856 c.c. Chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di entrambi gli enti o, in subordine, l'eventuale condanna nei limiti del valore del patrimonio del de cuius. Con il favore delle spese del grado. Con ordinanza 6/3/24, la Corte d'Appello onerava l'appellante, in assenza di eredi di CP di far dichiarare giacente l'eredità e di integrare il contraddittorio nei confronti della Curatela.
Effettuato l'incombente, con comparsa 18.09.2024 si costituiva il Curatore dell'Eredità di CP
, con la quale, eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello e chiedeva la conferma CP
della sentenza gravata. In subordine, si rimette alla decisione assunta dalla Corte d'Appello di
Genova. Spese del presente giudizio di secondo grado compensate tra le parti.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.01.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente la Corte dichiara la carenza di legittimazione a stare in giudizio dell' CP_3
perché non riveste alcun titolo giuridico per essere evocata in causa, in quanto organo del
[...]
, e non soggetto autonomo. Controparte_2
Sempre preliminarmente, dichiara inammissibile l'azione nei confronti del Controparte_2
in quanto il patrimonio del de cuius non è entrato nel patrimonio pubblico. Infatti,
[...]
l'acquisizione all'erario dell'eventuale eredità residua avverrà solo a seguito dell'esito positivo della procedura di c.d. , per la quale è stato nominato l'avv. Paolo Noceti, Curatore Controparte_4 dell' di , con decreto del Giudice Delegato delle Successioni del Controparte_4 CP
Tribunale di Genova in data 26/4/2024, il quale si è costituito in giudizio senza ancora completare le procedure di legge per inventariare gli eventuali beni residui del de cuius.
Nel merito, i motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appello è fondato, in quanto dall'istruttoria svolta deve ritenersi raggiunta la prova del fatto storico.
Non emerge invero un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, in particolare la non attendibilità del teste per aver reso dichiarazioni in contrasto con i testi Testimone_1 [...]
e Tes_2 Testimone_3
Dalle dichiarazioni rese da tutti i testi emerge con certezza che i due fratelli si trovavano CP accanto al mezzo Piaggio Porter di proprietà di e che, in quell'occasione, il pollice CP
della mano destra di subiva uno schiacciamento tale da provocarne l'amputazione, Parte_1 che l'appellante riferiva essere stata causata dalla chiusura dello sportello da parte del fratello
. Tutti i testi sono concordi a riferire che nell'occorso, aveva una mano CP Parte_1 insanguinata e, sia il teste (“Io ho anche sentito il botto della chiusura della portiera che Tes_1 non è stata accompagnata e ha subito lanciato un urlo di dolore” verb ud. 12.10.20), che Pt_1 il teste (“Mentre mi trovavo fuori dal locale ad un certo momento ho sentito Tes_2 Pt_1 urlare al che mi sono girato verso di lui e ho visto che aveva una mano insanguinata” verb
[...] ud. 19.11.20), hanno sentito un urlo di dolore emesso dall'odierno appellante.
Il teste non ha assistito all'evento in quanto riferiva “io mi trovavo fuori dal bar sito Tes_2 in via San Remo e stavo fumando.” Tuttavia, attirato dall'urlo, si è girato ed ha visto Parte_1 con la mano insanguinata, aggiungendo: “Fuori dal bar c'ero solo io che stavo fumando, mentre nel locale c'era diversi avventori”.
Anche il teste (verb ud. 25.2.21) non ha assistito all'evento in quanto si trovava Testimone_3 dentro al bar ed ha potuto riferire che nel bar “è entrato con la mano insanguinata”, Pt_1 aggiungendo è entrato nel bar da solo” e subito dopo riferiva “Vedendo la situazione di Pt_1
io mi sono impressionato e allora sono andato immediatamente via. Non sono in grado di Pt_1
riferire altro, fuori dal bar potevano anche esserci altre persone ma io non ho prestato attenzione alla cosa e comunque ora non ne ho ricordo”.
Il teste , l'unico ad aver assistito all'evento dello schiacciamento del dito a seguito Testimone_1
della chiusura della porta, ha riferito di essere entrato una prima volta nel bar, poi di essere ritornato fuori per invitare i fratelli a prendere una caffè. Ha precisato, poi, che al momento del fatto CP non era fuori dal bar ma “A.D.R. avv. Bianchi: il sinistro si è verificato mentre io mi trovavo ancora all'uscita dal bar”. Tale precisazione consente di escludere, contrariamente alla motivazione della sentenza gravata, il contrasto con la dichiarazione del teste che ha riferito che, una volta Tes_2 attirata la sua attenzione dall'urlo di non ha visto nessuno fuori fra lui e i fratelli Parte_1
mentre il si trovava sull'uscita del bar e non accanto ai fratelli Il teste CP Tes_1 CP Tes_1 ha poi riferito che “Siamo subito entrati nel bar e per quanto possibile abbiamo cercato di tamponare la ferita con dello scottex, con me era presente in quel momento il barista e un altro avventore”.
Anche tale circostanza non si pone in contrasto con quanto riferito da e con quanto riferito Tes_3 da che probabilmente è entrato subito dopo l'infortunato, È certo che il teste Tes_1 Tes_3
appena vista la situazione, impressionato dal sanguinamento della ferita di è andato via CP immediatamente, senza poter riferire se c'erano altre persone, tanto da aggiungere “Non sono in grado di riferire altro, fuori dal bar potevano anche esserci altre persone ma io non ho prestato attenzione alla cosa e comunque ora non ne ho ricordo.”
Del resto, anche il CTU ha confermato che: “Le lesioni, gli esiti e la sintomatologia sopra descritti - per la cui evoluzione si rimanda al capitolo delle anamnesi e dell'esame obiettivo del presente elaborato - sono compatibili con la dinamica del sinistro riferito in anamnesi ed in atti.” (pag. 7
CTU) Poiché si verte in tema di circolazione stradale, come motivato anche dalla sentenza gravata senza alcuna doglianza espressa dalle parti sul punto, trova applicazione l'art. 2054 1 comma cc per cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ai fini della quantificazione del danno subito da è necessario esaminare la relazione Parte_1 del CTU, Dr.sa rispetto alla quale “I Consulenti delle Parti non ritenevano svolgere Persona_1 osservazioni” (cfr CTU pag. 10).
La relazione fornisce tutti gli elementi necessari e sufficienti alla Corte per la quantificazione del danno subito dall'appellante che, come confermato anche con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 III
Sez. Civile Corte Cassazione, è suddivisibile in due categorie: quella del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale;
il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria e, per "categoria unitaria", si intende che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
Atteso il titolo di responsabilità derivante da circolazione stradale di veicolo a motore, in quanto le lesioni superano il 9%, deve farsi applicazione delle tabelle di Milano, aggiornate al 2024, le quali prevedono nella quantificazione del danno biologico un aumento per il danno morale o pretium doloris con l'indicazione di un valore monetario aggiuntivo in percentuale sul danno biologico.
Il danno biologico permanente e temporaneo, sulla base delle tabelle richiamate, deve essere quantificato per l'inabilità temporanea, nella somma di € 230,00 per 2 giorni di inabilità temporanea totale (100% € 115,00), nella somma di € 2.587,50 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%, nella somma di € 1.725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e così complessivamente in € 4.542,50.
L'invalidità permanente, tenuto conto del grado di invalidità accertato (13%) e dell'età del soggetto che, al momento dell'evento, aveva 48 anni, viene determinata in €. 38.128,00, tenuto conto l'aggiunta dell'incremento del 29% per sofferenza soggettiva. In relazione al pretium doloris, dalla
CTU emerge che all'arrivo al Pronto Soccorso “Era posta diagnosi di: “Sub Parte_1 amputazione 1° dito mano dx” ed il p. veniva ricoverato presso U.O. Ortopedia-Traumatologia con prognosi di gg. 40 s.c. Nella stessa giornata (6/11/2017) veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con due fili di k, ricostruzione e tenorrafia flessore ed estensore primo dito mano dx, così descritto: “… si evidenzia frattura pluriframmentaria con perdita di sostanza ossea della p2 del pollice, lesione tendine estensore completa, lesione parziale del tendine flessore, lesione completa dei legamenti collaterali radiale ed ulnare. Si esegue reisenzione transossea dei legamenti collaterali e ricostruzione capsulare, reinsezione trans-ossea del tendine estensore, tenorrafia del tendine flessore, sintesi ossea con fili di k., esplorazione dei rami nervosi: integro il collaterale radiale;
lesionato apicale con perdita di sostanza il n. collaterale ulnare. Al termine buona riduzione e stabilità, emostasi, lavaggi, sutura per piani, medicazione, stecca.” In data 07/11/2017 veniva dimesso con diagnosi di: “Subamputazione con frattura lussazione p2 primo dito mano dx.” e prognosi di gg. 50. Venivano prescritti Tachidol, Neuduplamox, visita/medicazione il 13/11/2017,”
(v.i CTU pag. 6). Trattasi di elementi, la sub amputazione del pollice della mano destra, l'intervento chirurgico alla mano con prognosi di 50 giorni e prescrizione di farmaci antidolorifici, che consentono, secondo la comune esperienza, di ritenere raggiunta, a livello presuntivo, la prova della sussistenza del danno morale, così come individuato dalla giurisprudenza, ritenuto satisfattivo quale incremento del 29% del solo danno biologico permanente.
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164, sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ha confermato il costante orientamento in tema di personalizzazione, affermando che essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali. Nel caso di cui è causa non è stata provato il verificarsi di conseguenze particolari in ordine alle lesioni subite e dalla relazione del CTU, senza alcuna contestazione dei CTP, emerge la risposta negativa in ordine al quesito “6) dica se e in quale misura i postumi incidano negativamente sull'esercizio delle abituali attività non lavorative del p. e sulla sua vita di relazione”.
Devono essere, infine riconosciute le spese mediche giudicate congrue dal CTU ed ammontanti ad €
366,50, sostenuta da un preavviso di notula dell'Ospedale Policlinico San Martino n. 72/2018 per consulenza medico legale del Prof. con allegata ricevuta di avvenuto bonifico, per Persona_2 cui il danno complessivo è di € 43.037,00.
Non si evince invece la presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il CTU, in risposta al quesito n' “5) nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di una invalidità permanente la valuti in percentuale indicando a quale criterio orientativo medico legale (baréme) abbia fatto riferimento;
nel caso di rilevante disaccordo tra criteri orientativi indicati dalla medicina legale sulla patologia riscontrata, ovvero nel caso il CTU ritenga di doversi discostare da tali indicazioni, esporrà le ragioni dell'adesione ad una particolare valutazione, oppure le ragioni per le quali abbia disatteso tali indicazioni;
in tale ultima ipotesi, specificherà il criterio di autonoma determinazione ed il metro valutativo utilizzati;
”, quesito peraltro non specificamente diretto all'accertamento della capacità lavorativa specifica, si è così espresso: “Le lesioni derivate dall'incidente per cui è causa e precedentemente descritte concretizzano la sussistenza di una invalidità permanente valutabile nella misura del 13% (tredici per cento) della totale, con incidenza sulla capacità lavorativa in misura del 20%.” (pag. 9)
Il riferimento alla capacità lavorativa senza alcuna specificazione, privo anche di una motivazione in ordine alla determinazione dei parametri utilizzati e di quali siano le concrete conseguenze sull'attività lavorativa del danneggiato, neppure indicata negli atti, non consente alla Corte di riconoscere tale asserito danno, dovendosi al più, nella genericità dell'affermazione, individuarsi una cenestesi rientrante nel danno non patrimoniale come già liquidato. Del resto, la Suprema Corte
(sentenza del 9 dicembre 2024 n. 31684), ha ribadito la profonda differenza tra la lesione alla cenestesi lavorativa (di natura non patrimoniale) e quella alla capacità lavorativa specifica (di carattere patrimoniale), specificando che: “secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte (tra le altre: Cass. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n. 12605/2023; Cass. n.
16628/2023), il c.d. danno da cenestesi lavorativa, che si concretizza nel danno da perdita della capacità lavorativa generica, si qualifica come danno non patrimoniale, assorbito in particolare dalla voce del danno biologico.”
Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle del 2024, sulla suddetta somma non compete la rivalutazione ma solo gli interessi al tasso legale. Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, la somma deve essere devalutata a quella corrispondente al momento dell'illecito, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna. Gli interessi corrispettivi nella misura legale sono dovuti dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.
Conclusivamente, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza gravata, l
[...]
sono condannati in solido al pagamento, a titolo di Controparte_7 CP_1
risarcimento del danno in favore di parte appellante, della somma € 43.037,00 con interessi e rivalutazione monetaria come enunciato.
Nessuna legittimazione spetta invece al , ed Controparte_2 all' , attesa la presenza in giudizio dell'eredità giacente di Controparte_3 CP
.
[...]
In applicazione del principio espresso da Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061, le spese dei due gradi seguono la soccombenza con condanna integrale in solido degli appellati CP_8
ed , al pagamento in favore dell'appellante
[...] Controparte_4 Pt_1
delle stesse, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello
[...]
scaglione del decisum, tenuto conto della non complessità della questione trattata. Le spese della CTU vanno poste a carico in solido di e dell Controparte_8 [...]
. Controparte_4
In relazione al rapporto dell'appellante con l' organo del Controparte_3 [...]
, e con quest'ultimo, le spese seguono la soccombenza dell'appellante Controparte_2 con condanna di questi alla rifusione a favore del delle spese Controparte_2
di lite del grado, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum, tenuto conto della non complessità della questione.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 935/2023 avverso la sentenza n.
764/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/03/2023 così decide:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
e dell' ; Controparte_3
2. In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. Parte_1
764/2023 del Tribunale di Genova, accerta e dichiara la responsabilità di CP
nella causazione del sinistro di cui è causa e, conseguentemente, condanna, in solido,
al pagamento in favore Controparte_9 CP di della somma di € 43.037,00, oltre interessi legali e rivalutazione come Parte_1
in motivazione;
3. Condanna al rimborso Controparte_10 delle spese legali dei due gradi in favore dell'appellante che liquida: per Parte_1 il primo grado, in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge e, per il secondo grado, in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
4. Pone le spese di CTU, in solido fra loro, a carico di ed Controparte_8 [...]
; Controparte_4
5. Condanna al rimborso delle spese legali del grado di appello in favore Parte_1 del e dell' , che liquida in Controparte_2 Controparte_3
€ 4.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Genova, 6 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 935/2023 avverso la sentenza n. 764/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/03/2023
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv Fausto Mutti ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova, Via I. D'Aste, 3/3 -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Marcello Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, galleria Mazzini 3/7 -APPELLATA
E contro
, e , Controparte_2 Controparte_3
entrambi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle
Brigate Partigiane, n. 2, eleggono domicilio -APPELLATI
E
contro
N. 2754/24 VG TRIBUNALE DI Controparte_4
GENOVA, in persona del Curatore pro tempore Avv. Paolo Noceti, costituitosi in proprio a seguito di autorizzazione ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, Via Roma
9/5 -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della Sentenza n. 764/2023 pubbl. il
24/03/2023 RG n. 7238/2019 Repert. n. 846/2023 del 24/03/2023, resa dal Tribunale di Genova, non notificata, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Signor nella CP determinazione dell'evento di cui in narrativa, conseguentemente condannarlo, e per lui i suoi eredi e/o aventi causa a qualsivoglia titolo e/o l'eredità giacente (n. R.g. 2754/2024 V.G.) in persona del
Curatore pro tempore Avv. Paolo Noceti, in via solidale con la , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del signor di tutti i danni Parte_1 subiti, nessuno escluso, ed in particolare: - del danno biologico da invalidità permanente emerso come da CTU nella misura del 13% pari ad euro 32.805,00; - del danno biologico da invalidità temporanea, parziale e totale espresso in CTU con i seguenti valori 10 giorni di invalidità temporanea totale;
30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, considerando come punto base I.T.T. 120,00 euro al giorno per un totale di 4.740,00 euro;
- del danno biologico personalizzato nella misura massima consentita avendo a riguardo la tipologia e la gravità delle lesioni subite fino ad euro 49.609,00; - delle spese mediche sostenute e riconosciute congrue in euro 366,00; - del danno da perdita della capacità lavorativa generica, riconosciuta dal CTU nella misura del 20% (pari ad euro 49.875,91) E comunque nella misura meglio vista e ritenuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate di I.V.A., C.P.A. e spese generali., nonché delle spese di CTP e CTU medico legale.”
PER L'APPELLATA CP_1
“Piaccia all'eccellentissima Corte, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, - respingere i motivi di appello proposti dall'appellante in quanto infondati sia in Parte_1 fatto che in diritto e/o provati, con conferma della sentenza impugnata del Tribunale di Genova n. 764 del 24.03.2023 e con reiezione delle domande tutte da lui proposte con l'atto di appello perché infondate e/o non provate;
- con vittoria anche delle spese e competenze del grado di appello del giudizio.”
PER L'APPELLATA EREDITA' GIACENTE DI CP
“Visti gli atti ed i documenti del giudizio di primo grado e vista la sentenza del Tribunale di Genova n. 764/23 del 24/3/2023 qui gravata che lo ha definito ne chiede, per quanto occorrere possa e su espressa autorizzazione del Giudice Delegato delle Successioni del Tribunale di Genova, la conferma. In subordine, si rimette alla decisione che verrà al riguardo assunta dalla Corte d'Appello di Genova. Spese del presente giudizio di secondo grado compensate tra le parti.” PER GLI APPELLATI e Controparte_2 CP_3
[...]
“Voglia codesta Ecc.ma Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per errata indicazione del termine a comparire;
- dichiarare il difetto di legittimazione ovvero titolarità passiva tanto del
[...]
, quanto dell' ; - rigettare l'appello avversario, in Controparte_2 Controparte_3 quanto inammissibile e, comunque, infondato;
- limitare ex art. 586 cod. civ. qualsivoglia denegata condanna entro il valore del patrimonio del de cuius devoluto allo Stato. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:“Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio, nanti l'intestato Tribunale, in qualità di
[...] CP
proprietario e conducente del veicolo targato CY 084 DN, e in qualità di Controparte_1
Compagnia assicuratrice del ridetto veicolo, per ivi sentirli condannare in via solidale, alternativa o come meglio visto al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi quelli relativi all'incidenza sulla capacità lavorativa sia generica che specifica – dal medesimo subiti in conseguenza dei fatti di causa. A fondamento della proposta domanda l'attore, in particolare, riferiva che in data 6 novembre 2017, alle ore 9.00 circa, a Genova, in via San Remo, allorché si trovava all'esterno del furgone del fratello, quest'ultimo nel salire sul mezzo aveva chiuso violentemente lo sportello che si era, quindi, abbattuto sulla sua mano destra, amputandogli il 1^ dito. Ricordava, quindi, di essere stato trasportato in ambulanza presso il presidio ospedaliero di Genova Voltri,
Ospedale Evangelico Internazionale, ove, all'esito dei primi accertamenti che avevano evidenziato
“lussazione della falange ungueale del primo dito, cui si associa frattura pluriframmentata, intraarticolare, della base della falange del primo dito con diastasi dei frammenti ossei”, il personale medico aveva proceduto alla subamputazione del primo dito e aveva eseguito “reinsezione transossea dei legamenti collaterali e ricostruzione capsulare. Reinsezione transossea del tendine estensore. Tenorrafia del tendine flessore. Sintesi ossea con fili k”. Evidenziava, infine, di essere stato costretto ad instaurare il presente procedimento per tutelare i propri diritti essendo risultati vani i tentativi di componimento stragiudiziale della vicenda.
Nel giudizio così radicato si costituiva la quale contestava gli assunti attorei sia Controparte_1
in punto an, che in punto quantum debeatur, mentre sebbene regolarmente evocato CP
nel procedimento, non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarato contumace. La causa, istruita mediante deposito di memorie istruttorie e produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore, giungeva, da ultimo, in decisione all'udienza del 5 settembre 2022, data in cui venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.” (cfr sentenza)
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 764/2023 pubbl. il 24/03/2023, con la quale il
Tribunale di Genova rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento della CTU e delle spese legali della convenuta assicurazione.
Dall'esame dei testi indotti il Tribunale riteneva non raggiunta la prova del fatto storico. In particolare, il Tribunale riteneva che le dichiarazioni rilasciate dal teste , che Testimone_1
aveva assistito al sinistro, fossero contraddette da quanto riferito dai testi che aveva Tes_2
riferito di trovarsi da solo fuori dal bar, e che aveva riferito di aver visto entrare nel Testimone_3
bar da solo con la mano insanguinata. Con atto di citazione 20.10.2023 proponeva Parte_1
appello alla statuizione di primo grado per i seguenti motivi: - erronea valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie per non aver ritenuto, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, raggiunta la prova delle lesioni causate dalla chiusura dello sportello da parte di e per non aver CP tenuto conto della mancata comparizione di quest'ultimo a rendere l'interrogatorio formale deferitogli;
- erronea valutazione delle risultanze istruttorie per non aver valutato le conclusioni della
CTU medico-legale che ha accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica in atti;
- errore in fatto ed in diritto per non aver tenuto conto, ai fini istruttori, delle certificazioni del Pronto Soccorso
e delle indicazioni ivi contenute sulla dinamica delle lesioni;
- errore in fatto ed in diritto sulla disciplina delle spese della CTU e di quelle del giudizio. Sosteneva quindi la sussistenza dei presupposti per ritenere l'evento causato dalla chiusura della porta del mezzo assicurato CP_1
Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori, con condanna dell'appellata assicurazione al pagamento di tutti i danni fisici sulla base della quantificazione della CTU effettuata in primo grado e per la quantificazione dei danni fisici subiti dall'appellante, oltre alle spese dei due gradi.
Si costituiva con comparsa 14.02.2024 con la quale, eccepiva l'infondatezza Controparte_6
dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del grado.
Si costituivano il e l' con comparsa Controparte_2 Controparte_3
14.02.2024 eccependo la carenza di legittimazione in quanto i beni dell'eredità giacente di CP potevano passano al patrimonio dell'Erario solo dopo il completamento della procedura di
[...] nomina di un curatore dell'eredità giacente, a seguito di attestazione della assenza di eredi e infine la devoluzione giudiziale del patrimonio all'erario entro il limite dell'art. 856 c.c. Chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di entrambi gli enti o, in subordine, l'eventuale condanna nei limiti del valore del patrimonio del de cuius. Con il favore delle spese del grado. Con ordinanza 6/3/24, la Corte d'Appello onerava l'appellante, in assenza di eredi di CP di far dichiarare giacente l'eredità e di integrare il contraddittorio nei confronti della Curatela.
Effettuato l'incombente, con comparsa 18.09.2024 si costituiva il Curatore dell'Eredità di CP
, con la quale, eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello e chiedeva la conferma CP
della sentenza gravata. In subordine, si rimette alla decisione assunta dalla Corte d'Appello di
Genova. Spese del presente giudizio di secondo grado compensate tra le parti.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.01.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente la Corte dichiara la carenza di legittimazione a stare in giudizio dell' CP_3
perché non riveste alcun titolo giuridico per essere evocata in causa, in quanto organo del
[...]
, e non soggetto autonomo. Controparte_2
Sempre preliminarmente, dichiara inammissibile l'azione nei confronti del Controparte_2
in quanto il patrimonio del de cuius non è entrato nel patrimonio pubblico. Infatti,
[...]
l'acquisizione all'erario dell'eventuale eredità residua avverrà solo a seguito dell'esito positivo della procedura di c.d. , per la quale è stato nominato l'avv. Paolo Noceti, Curatore Controparte_4 dell' di , con decreto del Giudice Delegato delle Successioni del Controparte_4 CP
Tribunale di Genova in data 26/4/2024, il quale si è costituito in giudizio senza ancora completare le procedure di legge per inventariare gli eventuali beni residui del de cuius.
Nel merito, i motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appello è fondato, in quanto dall'istruttoria svolta deve ritenersi raggiunta la prova del fatto storico.
Non emerge invero un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, in particolare la non attendibilità del teste per aver reso dichiarazioni in contrasto con i testi Testimone_1 [...]
e Tes_2 Testimone_3
Dalle dichiarazioni rese da tutti i testi emerge con certezza che i due fratelli si trovavano CP accanto al mezzo Piaggio Porter di proprietà di e che, in quell'occasione, il pollice CP
della mano destra di subiva uno schiacciamento tale da provocarne l'amputazione, Parte_1 che l'appellante riferiva essere stata causata dalla chiusura dello sportello da parte del fratello
. Tutti i testi sono concordi a riferire che nell'occorso, aveva una mano CP Parte_1 insanguinata e, sia il teste (“Io ho anche sentito il botto della chiusura della portiera che Tes_1 non è stata accompagnata e ha subito lanciato un urlo di dolore” verb ud. 12.10.20), che Pt_1 il teste (“Mentre mi trovavo fuori dal locale ad un certo momento ho sentito Tes_2 Pt_1 urlare al che mi sono girato verso di lui e ho visto che aveva una mano insanguinata” verb
[...] ud. 19.11.20), hanno sentito un urlo di dolore emesso dall'odierno appellante.
Il teste non ha assistito all'evento in quanto riferiva “io mi trovavo fuori dal bar sito Tes_2 in via San Remo e stavo fumando.” Tuttavia, attirato dall'urlo, si è girato ed ha visto Parte_1 con la mano insanguinata, aggiungendo: “Fuori dal bar c'ero solo io che stavo fumando, mentre nel locale c'era diversi avventori”.
Anche il teste (verb ud. 25.2.21) non ha assistito all'evento in quanto si trovava Testimone_3 dentro al bar ed ha potuto riferire che nel bar “è entrato con la mano insanguinata”, Pt_1 aggiungendo è entrato nel bar da solo” e subito dopo riferiva “Vedendo la situazione di Pt_1
io mi sono impressionato e allora sono andato immediatamente via. Non sono in grado di Pt_1
riferire altro, fuori dal bar potevano anche esserci altre persone ma io non ho prestato attenzione alla cosa e comunque ora non ne ho ricordo”.
Il teste , l'unico ad aver assistito all'evento dello schiacciamento del dito a seguito Testimone_1
della chiusura della porta, ha riferito di essere entrato una prima volta nel bar, poi di essere ritornato fuori per invitare i fratelli a prendere una caffè. Ha precisato, poi, che al momento del fatto CP non era fuori dal bar ma “A.D.R. avv. Bianchi: il sinistro si è verificato mentre io mi trovavo ancora all'uscita dal bar”. Tale precisazione consente di escludere, contrariamente alla motivazione della sentenza gravata, il contrasto con la dichiarazione del teste che ha riferito che, una volta Tes_2 attirata la sua attenzione dall'urlo di non ha visto nessuno fuori fra lui e i fratelli Parte_1
mentre il si trovava sull'uscita del bar e non accanto ai fratelli Il teste CP Tes_1 CP Tes_1 ha poi riferito che “Siamo subito entrati nel bar e per quanto possibile abbiamo cercato di tamponare la ferita con dello scottex, con me era presente in quel momento il barista e un altro avventore”.
Anche tale circostanza non si pone in contrasto con quanto riferito da e con quanto riferito Tes_3 da che probabilmente è entrato subito dopo l'infortunato, È certo che il teste Tes_1 Tes_3
appena vista la situazione, impressionato dal sanguinamento della ferita di è andato via CP immediatamente, senza poter riferire se c'erano altre persone, tanto da aggiungere “Non sono in grado di riferire altro, fuori dal bar potevano anche esserci altre persone ma io non ho prestato attenzione alla cosa e comunque ora non ne ho ricordo.”
Del resto, anche il CTU ha confermato che: “Le lesioni, gli esiti e la sintomatologia sopra descritti - per la cui evoluzione si rimanda al capitolo delle anamnesi e dell'esame obiettivo del presente elaborato - sono compatibili con la dinamica del sinistro riferito in anamnesi ed in atti.” (pag. 7
CTU) Poiché si verte in tema di circolazione stradale, come motivato anche dalla sentenza gravata senza alcuna doglianza espressa dalle parti sul punto, trova applicazione l'art. 2054 1 comma cc per cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ai fini della quantificazione del danno subito da è necessario esaminare la relazione Parte_1 del CTU, Dr.sa rispetto alla quale “I Consulenti delle Parti non ritenevano svolgere Persona_1 osservazioni” (cfr CTU pag. 10).
La relazione fornisce tutti gli elementi necessari e sufficienti alla Corte per la quantificazione del danno subito dall'appellante che, come confermato anche con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 III
Sez. Civile Corte Cassazione, è suddivisibile in due categorie: quella del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale;
il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria e, per "categoria unitaria", si intende che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
Atteso il titolo di responsabilità derivante da circolazione stradale di veicolo a motore, in quanto le lesioni superano il 9%, deve farsi applicazione delle tabelle di Milano, aggiornate al 2024, le quali prevedono nella quantificazione del danno biologico un aumento per il danno morale o pretium doloris con l'indicazione di un valore monetario aggiuntivo in percentuale sul danno biologico.
Il danno biologico permanente e temporaneo, sulla base delle tabelle richiamate, deve essere quantificato per l'inabilità temporanea, nella somma di € 230,00 per 2 giorni di inabilità temporanea totale (100% € 115,00), nella somma di € 2.587,50 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%, nella somma di € 1.725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e così complessivamente in € 4.542,50.
L'invalidità permanente, tenuto conto del grado di invalidità accertato (13%) e dell'età del soggetto che, al momento dell'evento, aveva 48 anni, viene determinata in €. 38.128,00, tenuto conto l'aggiunta dell'incremento del 29% per sofferenza soggettiva. In relazione al pretium doloris, dalla
CTU emerge che all'arrivo al Pronto Soccorso “Era posta diagnosi di: “Sub Parte_1 amputazione 1° dito mano dx” ed il p. veniva ricoverato presso U.O. Ortopedia-Traumatologia con prognosi di gg. 40 s.c. Nella stessa giornata (6/11/2017) veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con due fili di k, ricostruzione e tenorrafia flessore ed estensore primo dito mano dx, così descritto: “… si evidenzia frattura pluriframmentaria con perdita di sostanza ossea della p2 del pollice, lesione tendine estensore completa, lesione parziale del tendine flessore, lesione completa dei legamenti collaterali radiale ed ulnare. Si esegue reisenzione transossea dei legamenti collaterali e ricostruzione capsulare, reinsezione trans-ossea del tendine estensore, tenorrafia del tendine flessore, sintesi ossea con fili di k., esplorazione dei rami nervosi: integro il collaterale radiale;
lesionato apicale con perdita di sostanza il n. collaterale ulnare. Al termine buona riduzione e stabilità, emostasi, lavaggi, sutura per piani, medicazione, stecca.” In data 07/11/2017 veniva dimesso con diagnosi di: “Subamputazione con frattura lussazione p2 primo dito mano dx.” e prognosi di gg. 50. Venivano prescritti Tachidol, Neuduplamox, visita/medicazione il 13/11/2017,”
(v.i CTU pag. 6). Trattasi di elementi, la sub amputazione del pollice della mano destra, l'intervento chirurgico alla mano con prognosi di 50 giorni e prescrizione di farmaci antidolorifici, che consentono, secondo la comune esperienza, di ritenere raggiunta, a livello presuntivo, la prova della sussistenza del danno morale, così come individuato dalla giurisprudenza, ritenuto satisfattivo quale incremento del 29% del solo danno biologico permanente.
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164, sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ha confermato il costante orientamento in tema di personalizzazione, affermando che essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali. Nel caso di cui è causa non è stata provato il verificarsi di conseguenze particolari in ordine alle lesioni subite e dalla relazione del CTU, senza alcuna contestazione dei CTP, emerge la risposta negativa in ordine al quesito “6) dica se e in quale misura i postumi incidano negativamente sull'esercizio delle abituali attività non lavorative del p. e sulla sua vita di relazione”.
Devono essere, infine riconosciute le spese mediche giudicate congrue dal CTU ed ammontanti ad €
366,50, sostenuta da un preavviso di notula dell'Ospedale Policlinico San Martino n. 72/2018 per consulenza medico legale del Prof. con allegata ricevuta di avvenuto bonifico, per Persona_2 cui il danno complessivo è di € 43.037,00.
Non si evince invece la presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il CTU, in risposta al quesito n' “5) nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di una invalidità permanente la valuti in percentuale indicando a quale criterio orientativo medico legale (baréme) abbia fatto riferimento;
nel caso di rilevante disaccordo tra criteri orientativi indicati dalla medicina legale sulla patologia riscontrata, ovvero nel caso il CTU ritenga di doversi discostare da tali indicazioni, esporrà le ragioni dell'adesione ad una particolare valutazione, oppure le ragioni per le quali abbia disatteso tali indicazioni;
in tale ultima ipotesi, specificherà il criterio di autonoma determinazione ed il metro valutativo utilizzati;
”, quesito peraltro non specificamente diretto all'accertamento della capacità lavorativa specifica, si è così espresso: “Le lesioni derivate dall'incidente per cui è causa e precedentemente descritte concretizzano la sussistenza di una invalidità permanente valutabile nella misura del 13% (tredici per cento) della totale, con incidenza sulla capacità lavorativa in misura del 20%.” (pag. 9)
Il riferimento alla capacità lavorativa senza alcuna specificazione, privo anche di una motivazione in ordine alla determinazione dei parametri utilizzati e di quali siano le concrete conseguenze sull'attività lavorativa del danneggiato, neppure indicata negli atti, non consente alla Corte di riconoscere tale asserito danno, dovendosi al più, nella genericità dell'affermazione, individuarsi una cenestesi rientrante nel danno non patrimoniale come già liquidato. Del resto, la Suprema Corte
(sentenza del 9 dicembre 2024 n. 31684), ha ribadito la profonda differenza tra la lesione alla cenestesi lavorativa (di natura non patrimoniale) e quella alla capacità lavorativa specifica (di carattere patrimoniale), specificando che: “secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte (tra le altre: Cass. n. 17411/2019; Cass. n. 17931/2019; Cass. n. 12605/2023; Cass. n.
16628/2023), il c.d. danno da cenestesi lavorativa, che si concretizza nel danno da perdita della capacità lavorativa generica, si qualifica come danno non patrimoniale, assorbito in particolare dalla voce del danno biologico.”
Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle del 2024, sulla suddetta somma non compete la rivalutazione ma solo gli interessi al tasso legale. Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, la somma deve essere devalutata a quella corrispondente al momento dell'illecito, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna. Gli interessi corrispettivi nella misura legale sono dovuti dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.
Conclusivamente, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza gravata, l
[...]
sono condannati in solido al pagamento, a titolo di Controparte_7 CP_1
risarcimento del danno in favore di parte appellante, della somma € 43.037,00 con interessi e rivalutazione monetaria come enunciato.
Nessuna legittimazione spetta invece al , ed Controparte_2 all' , attesa la presenza in giudizio dell'eredità giacente di Controparte_3 CP
.
[...]
In applicazione del principio espresso da Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061, le spese dei due gradi seguono la soccombenza con condanna integrale in solido degli appellati CP_8
ed , al pagamento in favore dell'appellante
[...] Controparte_4 Pt_1
delle stesse, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello
[...]
scaglione del decisum, tenuto conto della non complessità della questione trattata. Le spese della CTU vanno poste a carico in solido di e dell Controparte_8 [...]
. Controparte_4
In relazione al rapporto dell'appellante con l' organo del Controparte_3 [...]
, e con quest'ultimo, le spese seguono la soccombenza dell'appellante Controparte_2 con condanna di questi alla rifusione a favore del delle spese Controparte_2
di lite del grado, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum, tenuto conto della non complessità della questione.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 935/2023 avverso la sentenza n.
764/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/03/2023 così decide:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
e dell' ; Controparte_3
2. In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. Parte_1
764/2023 del Tribunale di Genova, accerta e dichiara la responsabilità di CP
nella causazione del sinistro di cui è causa e, conseguentemente, condanna, in solido,
al pagamento in favore Controparte_9 CP di della somma di € 43.037,00, oltre interessi legali e rivalutazione come Parte_1
in motivazione;
3. Condanna al rimborso Controparte_10 delle spese legali dei due gradi in favore dell'appellante che liquida: per Parte_1 il primo grado, in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge e, per il secondo grado, in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
4. Pone le spese di CTU, in solido fra loro, a carico di ed Controparte_8 [...]
; Controparte_4
5. Condanna al rimborso delle spese legali del grado di appello in favore Parte_1 del e dell' , che liquida in Controparte_2 Controparte_3
€ 4.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Genova, 6 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno