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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 9 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1354 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Carlo Testa Parte_1
Appellante
E con gli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
AT, EG AM e VI MB
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10538/2023 del 22.11.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della valutazione della
Produttività Individuale attribuita alla signora per l'anno 2021 e, per Parte_1
l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chance per l'anno 2021 nella misura di €. 1.086,48 (milleottantasei/48) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2)
Compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio, o, in subordine, quantificarle
1 nella misura di €. 2.117,50 oltre accessori;
3) Con condanna di controparte alle spese del presente grado.”; per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Autorità adita: - dichiarare inammissibili e comunque infondati i motivi di gravame e per l'effetto, rigettare integralmente l'appello e confermare la decisione appellata;
- Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022, oltre rimborso oneri accessori e di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l Parte_1 [...] per far accertare l'illegittimità ed illiceità di una serie di Controparte_1 condotte datoriali asseritamente integranti mobbing o, in subordine, straining; ha contestato la valutazione ottenuta nel 2021, giudicata “assurdamente bassa”; la sospensione adottata nei suoi confronti per applicazione della normativa emergenziale anti Covid;
il tutto al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nonché la condanna dell'Azienda a porre in essere ogni misura di salvaguardia ex art. 2087 c.c., il pagamento delle retribuzioni omesso nel periodo di ingiusta sospensione e del premio di produttività individuale non conseguito per l'ingiusta valutazione.
Si era costituita l per difendersi su ciascun motivo di ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande. Non ha riscontrato comportamenti aziendali riconducibili a mobbing o straining, ritenendo sufficienti a smentire il ricorso le allegazioni e le produzioni documentali del datore di lavoro; accertate le inadempienze della come documentalmente dimostrate dalla corrispondenza con la dott.ssa Parte_1 [...] nel 2021 e dunque di fatto corretta la bassa valutazione della produttività individuale, Per_1 rilevando altresì che la ricorrente non aveva offerto elementi di segno contrario se non la difformità con le valutazioni degli anni precedenti e che la stessa non aveva nemmeno azionato le procedure interne per la revisione in autotutela del punteggio ottenuto;
legittima e conforme alla normativa emergenziale (di cui ha escluso l'incostituzionalità, anche sulla base di precedenti pronunce del giudice delle leggi) la sospensione disposta nei confronti della lavoratrice fra l'8.3.2022 e il 17.11.2022 a causa del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.
Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha statuito: “rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite a favore della resistente, che liquida in
2 complessivi € 6.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
ha appellato parzialmente la sentenza, con riferimento alla sola Parte_1 asserita illegittimità della valutazione della Produttività Individuale attribuita per il 2021 e alla reiterata richiesta di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di euro 1086,48 o nella diversa misura di giustizia;
nonché con riferimento alla regolazione delle spese di lite del primo grado che, in tesi, avrebbero dovuto essere compensate ovvero quantificate in euro 2.117,50 oltre accessori.
Si è costituita anche in questo grado l per Controparte_1 chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza odierna, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe;
la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Giova premettere che, in carenza di gravame, è passato in giudicato la parte della sentenza che riguarda l'insussistenza del mobbing e dello straining e la legittimità della sospensione per mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'obbligo vaccinale in quanto appartenente al personale che presta opera nelle strutture sanitarie.
L'appellante prende le mosse dalla motivazione della sentenza a sostegno del rigetto della domanda, qui riproposta, di accertare l'illegittimità della valutazione della Produttività
Individuale attribuita per il 2021 e di condannare l'Azienda appellata al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di euro 1086,48 o nella diversa misura di giustizia. Il
Tribunale aveva infatti rilevato che la lavoratrice aveva contestato il punteggio ricevuto solo evidenziando la difformità di questo rispetto alla valutazione dell'anno precedente.
L'appellante sottolinea di avere anche allegato, senza che il Tribunale ne abbia tenuto conto, diversi ulteriori elementi e cioè:
- che anche negli anni precedenti il punteggio si era attestato sul massimo e questo benché dall'agosto 2020 le condizioni non fossero più mutate nel corso del 2021;
- che la valutazione era immotivata;
- che era stato attribuito un punteggio quasi azzerato anche a caratteristiche costanti della dipendente;
3 - che nel corso dell'anno non erano stati intrapresi interventi correttivi per porre la dipendente in grado di rendere prestazioni efficienti;
- che un crollo così repentino della qualità della prestazione avrebbe richiesto reazioni disciplinari, nella specie assenti;
- che era stata la convenuta, nelle proprie difese, a illustrare il carattere ritorsivo della valutazione laddove aveva rilevato le frequenti assenze per malattia e che, a fronte di una mail di sollecito della superiore gerarchica, la ricorrente si era ulteriormente posta in malattia per numerosi mesi creando disservizi
- che proprio la descrizione di tale disagio organizzativo sconfessa l'allegazione che la fosse poco efficiente e poco produttiva;
Parte_1
- che, non essendo stati indicati i criteri della valutazione (essendo stata lasciata in bianco la parte della scheda dedicata alla motivazione), erra il Tribunale a porre a carico della ricorrente l'onere di contestarli specificamente;
- che i richiami della dirigente per come portati dall a sostegno della Per_1 CP_1 mortificante valutazione, erano stati sempre contestati senza esito ulteriore rispetto al silenzio;
- che il legale della aveva inviato una PEC del 15.7.2022 proprio per Parte_1 contestare tale valutazione.
Argomenta, pertanto, l'appellante che trascurare le repliche della ricorrente nell'ambito della corrispondenza relativa episodi di supposta negligenza equivale a costruire una motivazione a posteriori della valutazione;
che tanto era accaduto negli episodi che il
Tribunale ha posto a base del rigetto della domanda, e cioè:
- “le reiterate richieste formulate dalla alla di provvedere Per_1 Parte_1 tempestivamente all'invio dei files mensili con l'elenco del personale in presenza, necessari a svolgere le attività istituzionali” (avendo la ricorrente replicato di non averli ancora a disposizione);
- le “richieste di verifica quotidiana delle mail SIAP e di reset delle password per la mensa”, che non erano state valorizzate nemmeno nella difesa aziendale;
- il rilievo del 5.11.2021 in merito all'attività di gestione dei badge, pure oggetto di argomentata replica della ricorrente in merito alla insussistenza di badge non consegnati al
27.10.2021, tranne tre casi imputabili ai rispettivi titolari e in merito alle specifiche problematiche che incontrava nell'espletamento di tale attività.
4 L ha premesso l'inammissibilità del gravame in quanto si Controparte_1 limiterebbe a ribadire le ragioni sostenute in primo grado sul punto ancora controverso senza contestare le motivazioni del Tribunale.
Nel merito, in questo grado l'Azienda appellata ha ricordato la documentazione prodotta a sostegno della propria affermazione che “la lavoratrice si dimostrò non collaborativa negli adempimenti d'ufficio, renitente alle disposizioni impartite dal dirigente responsabile in merito al trasferimento dell'ufficio, adottando a volte un comportamento ostruzionista, ancor più grave se si pensa che il tutto è maturato nel periodo della pandemia…”; argomentato che tale ostruzionismo si è anche estrinsecato nelle lamentele della ricorrente in ordine all'isolamento, al carico di lavoro, alla complessità delle mansioni e così via;
concluso che già tali condotte avrebbero potuto giustificare la valutazione negativa, ma che in tal senso milita anche la richiesta urgente del 3.12.2021 alla e ai colleghi di effettuare il Parte_1 reset dei PIN dei dipendenti in correlazione, rispetto alla quale la ricorrente rimase pressoché inerte nonostante la contingenza emergenziale;
e il successivo richiamo del 14.12.2021 a fronte del quale la , anziché giustificarsi, si mise in malattia per molti mesi. Parte_1
Aggiunge l'appellata che la valutazione era rispettosa della contrattazione integrativa aziendale e nazionale e dei principi di correttezza e buona fede, non essendo indispensabile un giudizio di sintesi, essendo irrilevante che per il 2020 fosse stato ottenuto il massimo punteggio, essendo ormai inibiti dall'ordinamento riconoscimenti premiali c.d. “a pioggia”; che la lavoratrice al momento della valutazione si trovava appunto il malattia e quindi non le si poteva illustrare la valutazione stessa;
che comunque lei non aveva richiesto delucidazioni né incontri per poter fornire ulteriori elementi di rivisitazione del giudizio.
In diritto, ha ricordato che è onere del danneggiato fornire la prova del danno sofferto ancorché per presunzioni.
L'appello non è inammissibile. A fronte della motivazione del rigetto costituita dall'assenza di specifiche allegazioni a sostegno della ritenuta inammissibilità della valutazione ricevuta, infatti, la ricorrente ha analiticamente elencato le allegazioni in fatto del primo grado nonché le argomentazioni in diritto (come la carenza di motivazione del provvedimento) a suo dire non considerate dal giudice: tale tecnica di censura della sentenza, nella specie, è rispettosa dell'art. 434 c.p.c.. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. Non si richiede che le deduzioni della parte appellante
5 assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto.
Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata: ciò che, nella specie, è stato fatto (cfr. Cass.
n. 2142/2015).
L'appello è però infondato nel merito.
In primo luogo, deve ricordarsi che la sentenza ha escluso che, sotto ogni profilo lamentato, l'ambiente di lavoro della fosse caratterizzato da intenti persecutori Parte_1 ovvero in violazione dell'art. 2087 c.c. con affermazioni di portata generale non specificamente contestate: da tanto discende che è inammissibile in questa sede tornare a discutere di ritorsione, sia pure circoscrivendo la questione alla valutazione della performance del 2021 della . Parte_1
La sentenza ha poi motivato il rigetto della specifica domanda oggi riproposta non già limitandosi, come censurato, a rilevare l'insufficienza della allegazione in ordine alla notevole difformità della valutazione per l'anno 2021 rispetto a quella per l'anno 2020: bensì ha così, con ben maggiore ampiezza, ritenuto: “Parimenti infondate appaiono altresì, anche in tal caso già dalla prospettazione dei fatti contenuta in ricorso, le doglianze della ricorrente circa il basso punteggio ricevuto nella valutazione dell'anno 2021. Ed infatti tale punteggio risulta il frutto di una serie di inadempienze, ripetutamente fatte presenti alla dipendente dalla dott.ssa nel corso dell'anno 2021, in relazione ad attività che la stessa avrebbe Per_1 dovuto svolgere entro determinate tempistiche, e che le erano state a più riprese sollecitate. In tale contesto si inseriscono in particolare le reiterate richieste formulate dalla alla Per_1
di provvedere tempestivamente all'invio dei files mensili con l'elenco del Parte_1 personale in presenza, necessari a svolgere le attività istituzionali, le richieste di verifica
6 quotidiana delle mail SIAP e di reset delle password per la mensa, a fronte delle quali la ricorrente ha sempre frapposto ostacoli, come peraltro emerge anche dalla documentazione allegata dalla stessa (docc. 9 e 10 prod. resist.). In ogni caso si rileva la Parte_1 genericità delle contestazioni svolte sul punto dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare l'anomalia di aver ricevuto nel 2020 una valutazione di 100/100, e nel 2021 di 23/100, senza nulla dedurre sullo specifico contenuto della valutazione, e dunque senza contestare specificamente, per ciascuna voce, i punteggi conseguiti ed i criteri di valutazione utilizzati.
Inoltre parte resistente ha sottolineato come la , pur avendo rifiutato il predetto Parte_1 giudizio, non abbia mai richiesto un incontro per produrre elementi che potessero giustificare un ravvedimento al giudizio espresso, né abbia richiesto, come previsto dalla procedura aziendale, un incontro con l'Organismo Interno di Valutazione per contestare la predetta valutazione per l'anno 2021.”.
Ora, la stessa appellante premette in diritto che “il Giudice non si può sostituire al datore di lavoro nella formulazione della corretta valutazione spettante alla lavoratrice. Si insiste pertanto che voglia condannare l'Azienda convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, riferito alla probabilità che, in una valutazione corretta, l'odierna appellante avrebbe conseguito un punteggio che le avrebbe dato diritto al premio correlato alla performance individuale.”; il premio viene richiesto in misura integrale o in subordine parziale, tenuto conto che con il punteggio di 36/100 la ricorrente avrebbe ottenuto il 40% del premio, con il punteggio di 41/100 ne avrebbe ottenuto il 50% e così via.
Ed in effetti, come meglio si dirà, il lavoratore vanta un interesse legittimo al riconoscimento del beneficio, che passa necessariamente per l'attività discrezionale- valutativa della PA, nel fissare gli obiettivi e nel valutarne il raggiungimento
La contrattazione collettiva aziendale (all. 38 al ricorso introduttivo) prevede che la scheda di valutazione sia illustrata al dipendente interessato per acquisirne la sottoscrizione per condivisione/non condivisione e che, in caso di non condivisione, “potrà” essere effettuata la procedura di conciliazione finalizzata a dirimere le relative controversie;
tale procedura va attivata dal valutato entro quindici giorni dalla sottoscrizione per presa visione della scheda di valutazione;
in quella sede il dipendente deve far pervenire contestazione scritta al valutatore esplicitando con chiarezza ed esaustività i motivi del proprio disaccordo.
Premesso che l'illustrazione della scheda alla dipendente era stata resa impossibile dallo stato di malattia in cui questa si trovava da mesi, la , ricevuta la scheda il Parte_1
7 23.2.2022, ha seccamente replicato in data 28.2.2022 di non condividere la valutazione ma non ha attivato alcuna ulteriore contestazione ai sensi del contratto integrativo.
I superiori rilievi (l'avere espressamente circoscritto la domanda al profilo risarcitorio;
il non avere attivato gli strumenti di autotutela che mirano a impedire la definitività in sede amministrativa di quella valutazione) conducono a circoscrivere l'odierno thema decidendum all'accertamento del diritto dell'appellante a ricevere a titolo risarcitorio (e non già retributivo) in tutto o in parte il premio di produttività individuale nonostante la valutazione inferiore al minimo.
Trattasi dunque di una domanda di ristoro del danno patrimoniale, dei cui presupposti manca la prova, perché manca il riscontro della certezza o probabilità della valutazione positiva, dato che è la ricorrente/appellante ad essere onerata della prova della ragionevole aspettativa della spettanza del giudizio positivo (o meno negativo).
Infatti, l'art. 3 Dlgs n.150/09 (Decreto Brunetta) dispone: “1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13. 3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.”.
È dunque l'appellante a dovere dimostrare, al limite anche per presunzioni, che si sono realizzate, anche nel 2021, le condizioni che avrebbero consentito di corrispondere legittimamente la retribuzione premiale.
8 Ciò in quanto, alla luce del citato art. 3, la valutazione positiva della prestazione individuale non costituisce una mera condizione, bensì proprio un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto stesso.
La documentazione prodotta dalle parti consente di accertare che la , onerata Parte_1 della prova, non ha fornito elementi nemmeno presuntivi per sostenere che sia stata pregiudicata la sua chance di ottenere una valutazione migliore.
Invero, la corrispondenza prodotta dall' sia pure integrata con alcune repliche CP_1 della , evidenzia ampiamente che la stessa era spesso ripresa dalla sua superiore Parte_1 dott.ssa e che le erano contestati ritardi e inadempienze. Per_1
L'allegato 9 prodotto dalla appellata (relazione del superiore gerarchico dott.ssa
[...]
evidenzia che la : Per_1 Parte_1
- si lamentava, in risposta a solleciti e richiami, di condotte datoriali in fatto insussistenti
(come l'essere stata “lasciata sola” a coprire più posizioni, l'avere ricevuto troppo lavoro da svolgere, l'essere stata adibita ad attività per lei nuove), le quali condotte quindi non possono giustificare la scadente performance per come valutata;
- era stata più volte ripresa per i ritardi dalla dirigente che a sua volta riceveva i solleciti Parte degli uffici destinatari dell'attività della spesso replicando in modo non consono e con riferimento a questioni organizzative insussistenti, come affermato in passaggi non gravati della stessa sentenza;
- a fronte dell'inutilizzabilità delle foto inviate dai titolari di badge, non si attivava per riceverne di nuove ma ne faceva oggetto di successiva lamentela e giustificazione dei propri ritardi;
- svolgeva attività non complesse e di limitato impiego temporale, per un numero contenuto di items da lavorare e da archiviare;
- nel dicembre 2021, momento emergenziale per la necessità di generare molti PIN personali, è riuscita a generarne 17 in sei ore, mentre la collega 50 in quattro ore;
- ha ricevuto richiami perché non si presentava per la verifica del green pass, con relativo aggravio organizzativo.
Ora, la chance è una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa), purché ne sia prevista una consistenza probabilistica adeguata.
Pertanto, in quanto situazione giuridica riconosciuta e protetta dall'ordinamento, la sua
9 lesione ad opera dell'azione autoritativa della P.A. integra l'elemento del danno contra ius, che l'art. 2043 c.c. pone come presupposto ineludibile per il riconoscimento, in capo al danneggiato, di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito. Tuttavia, la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta ” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto. L'accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
In tal senso si è espressa la stessa Corte Suprema: “l'inadempimento dell'Ente intanto rileva, a titolo o di obbligo nell'erogazione della misura accessoria, o di responsabilità risarcitoria per perdita di chance, in quanto il dipendente abbia allegato e provato l'adempimento della prestazione da egli stesso dovuta in base al sinallagma contrattuale”
(Cassazione civile sez. lav., 18/01/2019, n.1382).
L'applicazione di detti principi al caso concreto non può prescindere da quelle che sono le allegazioni e le prove introdotte dalla parte appellante, sfrondate dei riferimenti alla natura persecutoria, discriminatoria ovvero ritorsiva del comportamento della parte datoriale.
L'onere probatorio non può ritenersi assolto solo perché si censurano carenze di motivazione del provvedimento ovvero nelle modalità della sua comunicazione ovvero l'assenza di interventi correttivi in corso d'anno: ciò in quanto i dedotti vizi procedurali, a differenza della valutazione discrezionale vera e propria (espressa con i punteggi) non sono stati causa diretta del danno che l'appellante sostiene di aver subito. In altre parole, anche se la carenza di motivazione ovvero le modalità anomale della comunicazione della valutazione fossero riscontrate, dai detti comportamenti, in tesi integranti un inadempimento. Non consegue automaticamente il danno risarcibile del dipendente ogni volta che questo non dimostri che, in assenza dei detti vizi, la valutazione avrebbe avuto un altro esito.
Né può condividersi la tesi della parte appellante di poter trarre indizio della positività da altre valutazioni riferite ad altri anni.
10 La valutazione di produttività deve essere specifica e attinente ai criteri di misurazione individuati dalla contrattazione con riferimento all'anno a cui era destinata e non può essere sostituita da una inferenza tratta da diversi contesti.
A nulla rileva l'assenza di procedimenti disciplinari, in quanto il piano della carente performance individuale è del tutto distinto, per natura, da quello relativo alla violazione vera e propria degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro (tranne il caso limite, comune ai due àmbiti, dell'ipotesi di licenziamento per scarso rendimento, che qui – per fortuna della lavoratrice - non ricorre).
In estrema sintesi, non è l a dover dimostrare che la non meritava il CP_1 Parte_1 premio, a quest'ultima a dover fornire elementi, quantomeno presuntivi, per far accertare la sussistenza della chance perduta. E ciò non è stato fatto. La sentenza appellata merita, pertanto, conferma.
2.
Con distinto motivo di appello si chiede poi l'annullamento del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese legali. Premette l'appellante che la ricorrente avrebbe accettato l'offerta conciliativa di euro 20.000,00 proposta dal Tribunale per definire in prima udienza la controversia, e a suo avviso ciò determina l'impossibilità di condannare la lavoratrice al rimborso delle spese sostenute dall'Azienda dopo l'introduzione della causa, ai sensi del primo comma dell'art. 91 c.p.c.; tanto più che la somma oggetto di proposta conciliativa era pari all'importo delle voci di domanda quantificate nel ricorso, residuando le ulteriori domande di ristoro dei danni da mobbing o straining; e considerando, altresì, che la causa è stata decisa sulla base dei soli atti introduttivi senza ulteriori apporti istruttori.
Sul secondo motivo di appello l appellata ha argomentato in ordine al corretto CP_1 esercizio del potere di regolare le spese secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c.; quanto alla vicenda della conciliazione, ha esposto che evidentemente in sede di decisione il Tribunale si
è meglio reso conto della totale infondatezza della domanda e dunque della ragionevolezza del rifiuto della proposta conciliativa;
che la fase istruttoria si è svolta mediante esame della documentazione, così come comunque la fase di trattazione;
che la quantificazione rispetta le tariffe forensi vigenti in relazione al valore complessivo di causa e alla sua complessità.
Anche questo motivo è infondato.
In relazione al rifiuto della proposta conciliativa, si invoca il secondo periodo del comma primo dell'art. 91 c.p.c., a mente del quale “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato
11 motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.”. Orbene, alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, di rigetto totale delle pretese della , non Parte_1 può certamente dirsi che il rifiuto dell alla corresponsione di 20.000,00 euro fosse CP_1 priva di giustificato motivo (sì da ritenere indizio di abuso del processo il successivo resistere alla domanda), bensì all'opposto del tutto ragionevole. La disposizione pertanto non è applicabile al caso di specie, bensì al diverso (ed opposto) caso in cui l fosse stata CP_1 condannata a somma superiore a quella cifra e nondimeno beneficiaria del rimborso delle spese.
In risposta, poi, alle altre argomentazioni a sostegno della compensazione delle spese:
- il Tribunale ha formulato la proposta per “tentare la conciliazione” stimolando le parti a reciproche concessioni e facendo leva sull'alea del giudizio, tenuto conto anche delle rispettive condizioni di partenza;
e non già per preconizzare alle parti medesime la propria futura decisione;
- la regolazione delle spese, salva la deroga di cui al secondo periodo del comma primo dell'art. 91 c.p.c., che è inapplicabile, si fa in base all'esito complessivo della lite e non con riguardo alle diverse fasi;
- non ricorre alcuna delle ipotesi legali (o assimilabili) di compensazione delle spese;
- il valore della controversia ai fini delle spese è pari alla somma del valore delle singole domande che, se non sono a somma determinata (come alcune di quelle qui azionate) conducono a considerare la controversia come di valore indeterminabile.
Quanto, infine, all'ammontare della condanna alle spese, si tratta appunto di una controversia di valore indeterminabile;
la sua complessità non può certamente dirsi “bassa”; ma anche qualora lo fosse e si espungesse, come richiesto, la fase istruttoria, il valore medio delle spese di lite in base all'applicazione delle tariffe forensi si attesterebbe su €.7.377,00, superiore a quello oggetto di liquidazione. È noto che la liquidazione di un rimborso delle spese di lite in una misura prossima a quella media è congrua senza necessità di apposita motivazione.
La sentenza, pertanto, anche sotto questo aspetto va esente da censure.
3.
L'appello è complessivamente infondato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12 Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello di depositato il 20.5.2024, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10538/2023 del 22.11.2023 nei confronti dell' così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 3.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 9.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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