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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 281/2025 R.G.
All'udienza del 12.6.2025, davanti al giudice Marco Bottallo, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato, compare per parte appellante l'avv. Arrobio, la quale richiama le conclusioni del ricorso, precisando che la distrazione delle spese viene chiesta solo con riferimento al secondo grado, rimettendosi alla liquidazione del giudice quanto al compenso e indicando gli esposti del secondo grado in € 147,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo e per il primo grado in € 98,00 per contributo ed € 27,00 per marca.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa da
, elettivamente domiciliata in Asti, piazza Roma 10, presso lo studio e la persona Parte_1 dell'Avv. Francesca Arrobio, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- appellante -
CONTRO
in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliata in via dell'Arsenale, n. 21
- appellata contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
318/2024, depositata in data 12.7.2024, con cui il Giudice di Pace di Asti aveva accolto il ricorso presentato dalla stessa appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR_ATSPC
00002242 del 20.2.2024 emessa dal Prefetto della Provincia di Asti, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha in particolare impugnato il capo della sentenza relativo alle spese, eccependo la violazione degli artt. 91, 1° comma e 92, 2° comma, c.p.c., rilevando come non sussistessero nel caso di specie i presupposti per disporre la compensazione.
pagina 1 di 4 La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto.
L'appello appare fondato.
In linea generale va innanzitutto osservato che le spese di lite devono di regola essere poste a carico della parte soccombente, in base al principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c.
L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 25141 del 27/11/2006).
Le spese possono invece essere compensate, parzialmente o per intero, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie il ricorso in opposizione proposto dalla sig.ra è stato integralmente accolto Pt_1 dal giudice di prime cure, che ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite per la ritenuta sussistenza di giusti motivi, individuati nel fatto che la ricorrente avesse proposto in proprio il ricorso nominando solo in limine litis un difensore e formulato conclusioni in parte non pertinenti, oltre che per aver accolto l'opposizione per motivi formali non riguardanti l'illecito contestato.
Tale statuizione in punto spese non è tuttavia condivisibile in quanto le ragioni poste a fondamento della compensazione non appaiono riconducibili ad alcuno dei presupposti indicati dalla disposizione di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c., così come integrata dalla suddetta pronuncia della Corte
Costituzionale.
In primo luogo, non vi è infatti stata soccombenza reciproca atteso che il ricorso in opposizione è stato integralmente accolto in ragione della ritenuta tardività dell'emissione del provvedimento impugnato, rimanendo assorbito l'esame di tutti gli altri motivi.
Parimenti non sono ravvisabili le altre due ipotesi normativamente tipizzate ossia la novità delle questioni trattate e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti né le circostanze indicate dal giudice di primo grado appaiono riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” introdotta dalla citata sentenza n. 77/2018 del Giudice delle Leggi.
Tale clausola generale è stata infatti inserita, secondo quanto chiarito nella motivazione della suddetta pronuncia, al fine di ricomprendere nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 92, 2° comma,
c.p.c., oltre alle due ipotesi da essa espressamente previste, altre analoghe fattispecie riconducibili pagina 2 di 4 alla stessa ratio giustificativa, consistente nella volontà di valorizzare, ai fini della compensazione, situazioni in cui risulti modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia
(mutamento della giurisprudenza) o caratterizzate da un'oggettiva e marcata incertezza (novità della questione).
La Corte Costituzionale ha quindi affermato che le ipotesi nominate “hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”.
Ciò posto, appare evidente come né il fatto che la ricorrente avesse nominato un difensore solo dopo la presentazione del ricorso né l'accoglimento dell'opposizione per motivi formali, individuati come
“giusti motivi” dal giudice di prime cure, siano in alcun modo riconducibili, neppure per identità di ratio, alle situazioni esemplificate dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., ossia a un'incertezza della lite o a un mutamento del quadro normativo esulante dalla disponibilità delle parti.
Del resto, non appare rinvenibile nell'ordinamento alcuna norma che preveda una gerarchia all'interno dei presupposti di validità di una sanzione amministrativa tale per cui i vizi formali debbano ritenersi meno importanti di quelli sostanziali giustificando così una compensazione delle spese per il solo fatto che il ricorso sia stato proposto o accolto esclusivamente per ragioni di forma o procedurali.
Quanto invece alla nomina del difensore sopravvenuta nelle more del giudizio, si osserva come si tratti di una circostanza suscettibile di incidere tuttalpiù sul quantum liquidabile, comportando un minor dispendio di attività tecnica difensiva, ma del tutto irrilevante sotto il profilo della regolamentazione delle spese con riguardo all'attività effettivamente posta in essere dal legale.
Alla luce di quanto precede l'appello merita pertanto accoglimento, dovendo l'amministrazione resistente essere condannata a rifondere alla parte appellante le spese del primo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in assenza di notula, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale compiuta a mezzo di difensore (con esclusione quindi della fase introduttiva, avendo la ricorrente redatto personalmente il ricorso, e della fase istruttoria non espletata), dei parametri di cui al d.m. 55/14 e degli esposti così come indicati e risultanti dagli atti.
L'appellante ha altresì diritto al rimborso delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo in assenza di notula tenendo conto dei criteri previsti dal citato d.m.
Va infine disposta la distrazione delle spese limitatamente al presente grado in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata a pagare in favore dell'appellante le spese di lite del primo grado, liquidate in € 400,00 per compenso professionale ed € 125,00 per esposti, oltre pesi e accessori di legge, nonché le spese del presente grado, liquidate in € 900,00 per compenso ed € 174,00 per pagina 3 di 4 esposti, oltre pesi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario delle spese del presente grado.
Il Giudice
Marco Bottallo
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