Decreto cautelare 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 08/04/2022, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00401/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2022, proposto da
CEMAR S.a.s. di DU AR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, e A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte,
- della nota del 30-31 Marzo 2022, ricevuta via p.e.c. in data 31 Marzo 2022, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha disposto, ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 lett. c) del Decreto Lgs. n. 152/2006, la sospensione dell'attività dell'impianto di stoccaggio di rifiuti di che trattasi a decorrere dalla notifica del provvedimento e l'avvio del procedimento di revoca dell'A.I.A. rilasciata all'odierna ricorrente con la D.D. n. 579 del 14.4.2016;
- dell'ordinanza prot. n. 234 del 28 Febbraio 2022, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha ordinato alla ricorrente di attuare le procedure ex art. 242 D. Lgs. n. 152/2006, presentando entro il termine di trenta giorni un Piano di caratterizzazione ambientale del sito, nonché dei rapporti - esiti di campionamento A.R.P.A. Puglia del 18.3.2022 e 26.7.2021 e della nota A.R.P.A. Puglia dell'11.8.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato il 7 Aprile 2022, alle ore 13,14;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare delicato caso in questione, appare necessario riservare al Collegio, all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa in causa), tenuto conto - da un lato - dei profili di danno allegati dalla parte ricorrente e - dall’altro - delle risultanze delle ulteriori recenti indagini ispettive (documentate da rapporti di prova) effettuate da A.R.P.A. Puglia e comunicate con nota prot. n. 19577-157 del 21 Marzo 2022 evidenzianti una grave situazione di contaminazione e inquinamento ambientale dell’area di che trattasi implicante un pericolo immediato per la salute umana e per l’ambiente, si ritiene possibile tutelare le esigenze cautelari urgenti prospettate dalla Società ricorrente unicamente con la concessione della dimidiazione dei termini processuali per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla stessa, non ravvisandosi la presenza dei presupposti di legge (di cui all’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica immediata.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla Società ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 27 Aprile 2022, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 8 Aprile 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO