Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Acropolis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Mauriello, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di Consiglio comunale del Comune di Capri n. 19 del 14 febbraio 2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da società Acropolis s.p.a. il 18/4/2025:
- della delibera di Consiglio comunale del Comune di Capri n. 42 dell’11 aprile 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. LO SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del “ Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche ” adottato dal comune di Capri, approvato con delibera del C.C. n. 19 del 14.2.2025 e, inoltre, della successiva versione del Regolamento approvata con delibera del C.C. dell’11.4.2025, quest’ultima impugnata dalla ricorrente società Acropolis, che gestisce un albergo a Capri a 5 stelle, con motivi aggiunti notificati il 18 aprile 2025.
2. – Si è costituito in giudizio, in resistenza, il comune di Capri, chiedendo la reiezione del compendio impugnatorio siccome infondato.
Si è costituita in giudizio, altresì, l’intimata Città metropolitana di Napoli, argomentando nel senso dell’illegittimità dell’impugnato Regolamento del quale ha chiesto l’annullamento.
3. – La controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 5 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate.
4. – Il ricorso introduttivo, siccome rivolto all’impugnazione di un atto amministrativo del quale è sopravvenuta l’inefficacia in corso di giudizio, deve essere dichiarato improcedibile.
4.1. – Il secondo Regolamento, approvato in data 11.4.2025, infatti, detta prescrizioni che si sovrappongono quasi interamente a quelle contenute nella prima versione impugnata con il ricorso e, inoltre, dispone l’abrogazione espressa di “ tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione comunale, contenute in altri regolamenti […] che siano in contrasto, difformi da o incompatibili con quelle del presente regolamento ” (art. 7).
Non residua, dunque, alcuno spazio applicativo della prima versione del Regolamento in esame, con conseguente venir meno di ogni interesse alla sua caducazione.
5. – Quanto ai motivi aggiunti, in essi parte ricorrente deduce plurime ragioni di illegittimità del Regolamento, che risulterebbe viziato, in sintesi:
- per difetto di attribuzione, con conseguente nullità, e per violazione del principio di legalità e di tipicità dei poteri, posto che non esisterebbe, deduce la ricorrente, “ nessuna norma che attribuisca al Comune di Capri il potere di adottare norme regolamentari per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche ” (motivo sub I);
- per violazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e dell’art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che la proposta al consiglio comunale (n. 46) del Regolamento non indica chi sia il soggetto proponente, non è firmata, e non indica la data, con la conseguenza che sarebbe nulla ex art. 21- septies l. 241/1990 (motivo sub II);
- da incompetenza per violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e del d.lgs. n. 267/2000 (norme sulla competenza di organi e dirigenti) atteso che “ in qualunque paradigma di regolazione e disciplina si voglia fare rientrare l’atto gravato, non è di competenza consiliare ” (motivo sub III);
- per violazione della disposizione I dello statuto comunale (motivo sub V);
- per difetto di motivazione, essendo omessa l’indicazione della norma attributiva dello specifico potere regolamentare esercitato (motivo sub VI);
- per difetto di attribuzione e incompetenza per violazione degli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada considerato che “ la decisione consiliare impugnata pretende di regolare il trasporto dei clienti di strutture ricettive con vetture di cortesia sul territorio isolano nel suo complesso (vale a dire, su tutte le strade carrozzabili che si sviluppano su di esso) ” (motivo sub VII);
- per violazione del giusto procedimento e dell’art. 7 del codice della strada, del principio di leale collaborazione fra enti pubblici (art. 97 Cost., art. 1 l. 241/1990), essendo la delibera consiliare non supportata dal previo parere del Comune di Anacapri e da quello della Città Metropolitana, così come richiesto dal codice della strada (art. 7, c. 3) (motivo sub VIII);
- per eccesso di potere e irragionevolezza, declinata sotto diversi profili (motivi sub IX, X, XI);
- per violazione del principio di proporzionalità (motivo sub XII);
- per violazione degli artt. 41 e 117 Cost., degli artt. 16 e 120 Cost., del principio di eguaglianza (art. 3 e 97 Cost.) e del principio di concorrenza (interno e comunitario) (motivo sub XIII);
- per violazione della disciplina dettata dalla Città Metropolitana di Napoli e dell’art. 61 del codice della strada (motivo sub XIV);
- per violazione dell’art. 85, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 (motivo sub XV).
6. – Sono fondati i motivi sub VII e VIII dovendo ritenersi sussistente il profilo di incompetenza del comune di Capri ivi evocato, il cui scrutinio, logicamente prioritario, assume rilevanza dirimente ai fini del decidere, in applicazione del criterio della ragione più liquida.
6.1. – L’efficacia del Regolamento impugnato, disciplinando il trasporto dei clienti di strutture ricettive con vetture di cortesia sul territorio isolano nel suo complesso (“ aventi sede sull’isola ”), si estende illegittimamente, infatti, al territorio dell’intera “ isola di Capri ” (si v. gli artt. 1, 2 e 4), per l’effetto imponendo restrizioni destinate inevitabilmente a operare, in violazione delle norme del codice della strada (art. 5, comma 3; art. 6, comma 4, lett. b; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 285/92), sia su strade del Comune di Anacapri, sia su strade provinciali.
6.2. – Gli stringenti limiti e le condizioni restrittive stabilite dal regolamento (in primis l’ottenimento di una targa con funzione autorizzatoria, la necessità di una vettura con larghezza massima di 175 cm), siccome imposte alle vetture per il trasporto di cortesia di ‘ tutte ’ le strutture turistico-ricettive che operano sull’isola, finiscono per riverberarsi in via diretta anche su quelle con sede nel Comune di Anacapri (le vetture delle cui strutture ricettive, per raggiungere il porto turistico o il porto commerciale o lo stazionamento di taxi e autobus di Marina Piccola, devono giocoforza attraversare il territorio del Comune di Capri) e sulla circolazione dei corrispondenti tratti stradali, anche, quindi, sulle strade metropolitane, che del resto costituiscono le tre arterie stradali principali dell’isola (SP 22 Capri-Anacapri; SP 66 Marina Grande di Capri; SP 164 Marina Piccola di Capri) e ricadono sia nel territorio comunale di Capri, sia nel territorio del comune di Anacapri.
6.3. – Di qui la sussistenza della prospettata violazione dell’art. 5, comma 3, che prevede che “[I] provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari ”), e degli artt. 6, comma 4, lett. b) e 7, comma 3 del codice della strada, che consentono la fissazione da parte del comune di limiti e divieti per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati solo previo parere, nel caso di specie inesistente, dell’Ente proprietario della strada (Città metropolitana) laddove, quando trattasi di arterie non comunali che non attraversano il centro abitato, il comune non può imporre alcuna limitazione alla circolazione (si v. Cons. Stato, Sez. V, 29/5/2023, n. 5244).
6.4. – Non è possibile, ad avviso del Collegio, a fronte della chiarezza del dato letterale (che richiama in più punti, come detto, l’isola di Capri tout court e le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari etc. ivi “ aventi sede ” o “ ubicate ”), sostenere un’interpretazione secundum legem dell’ambito applicativo (spaziale) delle norme regolamentari, in guisa da limitarne l’operatività alle sole strade di proprietà della città di Capri, essendo di contro evidente che le prescrizioni limitative ivi contenute, per come formulate, finiscano inevitabilmente col trovare illegittima applicazione sia su strade del Comune di Anacapri, sia su strade provinciali.
6.5. – Né, d’altro canto, è possibile valorizzare, in senso contrario, la premessa della delibera del C.C. dell’11.04.25 di approvazione del Regolamento, in cui se ne afferma l’applicazione “ unicamente sulle strade di competenza della Città di Capri e sulle strade per cui l’Amministrazione Comunale abbia ottenuto l’apposita autorizzazione degli Enti proprietari ”: tale premessa, infatti, non solo non confluisce nella parte deliberativa, ma, quel che maggiormente rileva, non confluisce nel nuovo Regolamento.
7. – Ne deriva, di conseguenza, l’accoglimento dei motivi aggiunti, mentre il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
8. – Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite stanti i profili di novità delle questioni trattate e alla luce dell’esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- accoglie i motivi aggiunti depositati in data 18/4/2025 e, per l’effetto, annulla il Regolamento ivi impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
LO SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SO | NZ AM |
IL SEGRETARIO