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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 32/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D.Lgs. 14/2019- CCII promossa da:
( ), già titolare della PASTICCERIA Parte_1 C.F._1
LIVORNESE DI IN AR (P. IVA: ) con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. MANNINI SAVERIO. RECLAMANTE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI PASTICCERIA LIVORNESE DI IN AR (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MERLINI P.IVA_1
TIZIANA.
(C.F. ) - CONTUMACE Parte_2 C.F._2
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Livorno pubblicata in data 11 dicembre 2024.
CONCLUSIONI
In data 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per la parte reclamante Parte_1
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza reclamata e/o la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di ogni altro atto di gestione;
- nel merito, accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza del Tribunale di
Livorno n. 107/2024, pubblicata in data 11.12.2024 e non notificata, con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PASTICCERIA
LIVORNESE DI IN AR. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI PASTICCERIA LIVORNESE DI
IN AR:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze-Sezione Seconda Civile, respinta ogni contraria domanda, deduzione e eccezione, previa in ogni caso reiezione dell'istanza ex art. 52 CCII, respingere il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla Sig.ra RA
RS avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 107/2024 pubblicata in data
11.12.2024 di apertura della Liquidazione Giudiziale di Pasticceria Livornese di
RS RA, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Livorno n. 107/2024 pubblicata in data 11.12.2024 di apertura della Giudiziale di Pasticceria Livornese di CP_1
RS RA.
pagina 2 di 8 Con condanna della Sig.ra RA RS alla refusione delle spese e competenza della Curatela.”
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 107/2024 pubblicata in data 11 dicembre 2024 il Tribunale di
Livorno dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della impresa individuale
“PASTICCERIA LIVORNESE DI IN AR (P.I./ C.F.
) con sede in VIA ROMA 239/241 LIVORNO”, ravvisandone tutti i C.F._1 presupposti di fatto e di diritto in accoglimento dell'istanza proposta da
[...]
. Parte_2
Per quanto ancora rileva osservava il Tribunale:
“Con ricorso depositato il 4.11.2024, , vantando un credito di Parte_2
18.390,26, quale residuo di un credito di € 20.000 circa in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto infruttuoso, piano di rientro non rispettato, per crediti di lavoro, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di PASTICCERIA LIVORNESE DI IN AR potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato. che
l'impresa non appariva in grado di soddisfare. […]
[…] i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art.
33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa ha cessato la propria attività, mediante cancellazione dal Registro delle imprese in data 8.1.2024;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di pasticceria;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d)
CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti
pagina 3 di 8 dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII)”.
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII formulando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla notifica del ricorso e del decreto di convocazione del debitore;
2) sul possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII.
Il creditore istante in primo grado rimaneva contumace;
si Parte_2 costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale, chiedendo il rigetto del reclamo.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado la causa veniva trattenuta in decisione in data 4 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“sulla notifica del ricorso e del decreto di convocazione del debitore”) parte reclamante in sintesi deduce: “secondo l'impugnata sentenza “la parte debitrice” sarebbe stata “ritualmente convocata a mezzo di PEC”. Peccato che così non sia stato, atteso che la notifica non solo non è intervenuta tramite PEC, ma neppure è stata rituale. Infatti lo stesso ricorrente, onerato della notifica, ha dichiarato espressamente in atti, ex art. 137, comma 7, c.p.c. che la debitrice non era titolare di indirizzo PEC/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi secondo la normativa vigente, tanto che egli in data 8.11.2024 ha richiesto all'UNEP del Tribunale di Livorno la notifica degli atti. Dunque, il 29.11.2024 l'Ufficiale giudiziario s'è recato presso la residenza anagrafica della debitrice e – non avendola trovata – ha dato atto dell'esito negativo della notifica;
quindi, il 5.12 successivo l'Ufficiale giudiziario ha proceduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Precisato quanto sopra, risulta pure evidente come la notifica sia stata effettuata senza rispettare il termine a comparire di quindici giorni che,
pagina 4 di 8 necessariamente, ex art. 41, comma 2, CCII, deve intercorrere tra la notifica stessa e
l'udienza di comparizione. Infatti, considerato che la notifica è stata praticata il
5.12.2024, il termine a comparire di quindici giorni non è stato osservato né con riferimento all'udienza del 4.12.2024 – cui nessuno ha presenziato – né con riferimento all'udienza dell'11.12.2024, cui il procedimento era stato rinviato ex art. 309 c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
L'impresa individuale è stata cancellata dal registro delle imprese in data 8 gennaio
2024; secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 2, secondo periodo CCII “è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
Nella fattispecie, come risulta dal fascicolo telematico di primo grado e dall'attestazione di cancelleria prodotta dalla difesa della curatela, il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati dalla cancellaria il 5 novembre
2024 alla casella pec dell'impresa, che risultava attiva, con regolare ricevuta di avvenuta consegna.
(vedi fascicolo telematico)
(vedi attestazione di cancelleria prodotta dalla curatela)
pagina 5 di 8 Il termine a comparire di 15 giorni ex art. 41 CCII è stato quindi ampiamente rispettato rispetto all'udienza iniziale del 4 dicembre, non essendo rilevante la successiva notifica effettuata ex 143 c.p.c. dal creditore istante.
Peraltro, per completezza, può osservarsi che, come chiarito dai giudici di legittimità, l'eventuale mancato rispetto del termine a comparire non determina in ogni caso remissione al Tribunale ex 354 c.p.c. (vedi, anche in parte motiva, Cass. sez. I,
19/06/2024, n.16882).
4. Con il secondo motivo (“sul possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII”) parte reclamante deduce il mancato superamento delle soglie dimensionali: l'attivo patrimoniale sarebbe ampiamente inferiore a € 300.000,00; i ricavi negli ultimi tre anni sarebbero pari al massimo ad € 172.504,00 (anno 2021); i debiti complessivi ammonterebbero a € 437.316,84.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dalla curatela:
a) i ricavi per l'anno 2023 superano i 200.000,00 euro: dalla dichiarazione IVA emerge che l'impresa, oltre ai ricavi di natura ordinaria per € 156.873, ha conseguito ulteriori € 45.000 di ricavi per cessione di beni strumentali (righe VE 23 e VE 40 del modello IVA), con importo complessivo rilevante ai fini all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII di
€ 201.873;
pagina 6 di 8 b) i debiti ammontano almeno ad € 547.800,85 (€ 4.377,07 dal Comune di Livorno per IMU e TARI;
€ 250.271,52 da Agenzia Entrate Riscossione per tributi e contributi iscritti a ruolo;
€ 4.602,16 dal fornitore Enel Energia Spa;
€ 19.889,25 dal creditore istante, ; € 170.831,49 da per credito Parte_3 Parte_4 relativo a mutuo ipotecario accollato dalla Debitrice in data 11/10/2017; € 39.433,68 relativi ai protesti;
€ 58.395,68 relativi a finanziamento bancario concesso da Banco di
Lucca S.p.A. garantito dal Fondo di Garanzia MCC: vedi memoria di costituzione della curatela e documenti allegati).
4. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 4.400,00 (valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.100,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da attestazione ex art. 144 D.P.R. 115/2002 prodotta.
Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto a seguito di apposita istanza;
i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema
pagina 7 di 8 nella sua globalità (vedi Cassazione civile sez. II, 08/01/2020, n.136; vedi anche
Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cassazione civile sez. II, 19/01/2021,
n.777; Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13666; Corte Costituzionale 19 aprile
2024 n. 64).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Livorno con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della PASTICCERIA
LIVORNESE DI IN AR (P.I./ C.F. ); C.F._1
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla curatela convenuta, che liquida in € 4.400,00 (valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.100,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002; dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 32/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D.Lgs. 14/2019- CCII promossa da:
( ), già titolare della PASTICCERIA Parte_1 C.F._1
LIVORNESE DI IN AR (P. IVA: ) con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. MANNINI SAVERIO. RECLAMANTE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI PASTICCERIA LIVORNESE DI IN AR (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MERLINI P.IVA_1
TIZIANA.
(C.F. ) - CONTUMACE Parte_2 C.F._2
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Livorno pubblicata in data 11 dicembre 2024.
CONCLUSIONI
In data 4 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per la parte reclamante Parte_1
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza reclamata e/o la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di ogni altro atto di gestione;
- nel merito, accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza del Tribunale di
Livorno n. 107/2024, pubblicata in data 11.12.2024 e non notificata, con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PASTICCERIA
LIVORNESE DI IN AR. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI PASTICCERIA LIVORNESE DI
IN AR:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze-Sezione Seconda Civile, respinta ogni contraria domanda, deduzione e eccezione, previa in ogni caso reiezione dell'istanza ex art. 52 CCII, respingere il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla Sig.ra RA
RS avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 107/2024 pubblicata in data
11.12.2024 di apertura della Liquidazione Giudiziale di Pasticceria Livornese di
RS RA, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Livorno n. 107/2024 pubblicata in data 11.12.2024 di apertura della Giudiziale di Pasticceria Livornese di CP_1
RS RA.
pagina 2 di 8 Con condanna della Sig.ra RA RS alla refusione delle spese e competenza della Curatela.”
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 107/2024 pubblicata in data 11 dicembre 2024 il Tribunale di
Livorno dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della impresa individuale
“PASTICCERIA LIVORNESE DI IN AR (P.I./ C.F.
) con sede in VIA ROMA 239/241 LIVORNO”, ravvisandone tutti i C.F._1 presupposti di fatto e di diritto in accoglimento dell'istanza proposta da
[...]
. Parte_2
Per quanto ancora rileva osservava il Tribunale:
“Con ricorso depositato il 4.11.2024, , vantando un credito di Parte_2
18.390,26, quale residuo di un credito di € 20.000 circa in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo atto di precetto infruttuoso, piano di rientro non rispettato, per crediti di lavoro, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di PASTICCERIA LIVORNESE DI IN AR potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato. che
l'impresa non appariva in grado di soddisfare. […]
[…] i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art.
33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa ha cessato la propria attività, mediante cancellazione dal Registro delle imprese in data 8.1.2024;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di pasticceria;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d)
CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti
pagina 3 di 8 dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII)”.
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII formulando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla notifica del ricorso e del decreto di convocazione del debitore;
2) sul possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII.
Il creditore istante in primo grado rimaneva contumace;
si Parte_2 costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale, chiedendo il rigetto del reclamo.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado la causa veniva trattenuta in decisione in data 4 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“sulla notifica del ricorso e del decreto di convocazione del debitore”) parte reclamante in sintesi deduce: “secondo l'impugnata sentenza “la parte debitrice” sarebbe stata “ritualmente convocata a mezzo di PEC”. Peccato che così non sia stato, atteso che la notifica non solo non è intervenuta tramite PEC, ma neppure è stata rituale. Infatti lo stesso ricorrente, onerato della notifica, ha dichiarato espressamente in atti, ex art. 137, comma 7, c.p.c. che la debitrice non era titolare di indirizzo PEC/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi secondo la normativa vigente, tanto che egli in data 8.11.2024 ha richiesto all'UNEP del Tribunale di Livorno la notifica degli atti. Dunque, il 29.11.2024 l'Ufficiale giudiziario s'è recato presso la residenza anagrafica della debitrice e – non avendola trovata – ha dato atto dell'esito negativo della notifica;
quindi, il 5.12 successivo l'Ufficiale giudiziario ha proceduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Precisato quanto sopra, risulta pure evidente come la notifica sia stata effettuata senza rispettare il termine a comparire di quindici giorni che,
pagina 4 di 8 necessariamente, ex art. 41, comma 2, CCII, deve intercorrere tra la notifica stessa e
l'udienza di comparizione. Infatti, considerato che la notifica è stata praticata il
5.12.2024, il termine a comparire di quindici giorni non è stato osservato né con riferimento all'udienza del 4.12.2024 – cui nessuno ha presenziato – né con riferimento all'udienza dell'11.12.2024, cui il procedimento era stato rinviato ex art. 309 c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
L'impresa individuale è stata cancellata dal registro delle imprese in data 8 gennaio
2024; secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 2, secondo periodo CCII “è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”.
Nella fattispecie, come risulta dal fascicolo telematico di primo grado e dall'attestazione di cancelleria prodotta dalla difesa della curatela, il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati dalla cancellaria il 5 novembre
2024 alla casella pec dell'impresa, che risultava attiva, con regolare ricevuta di avvenuta consegna.
(vedi fascicolo telematico)
(vedi attestazione di cancelleria prodotta dalla curatela)
pagina 5 di 8 Il termine a comparire di 15 giorni ex art. 41 CCII è stato quindi ampiamente rispettato rispetto all'udienza iniziale del 4 dicembre, non essendo rilevante la successiva notifica effettuata ex 143 c.p.c. dal creditore istante.
Peraltro, per completezza, può osservarsi che, come chiarito dai giudici di legittimità, l'eventuale mancato rispetto del termine a comparire non determina in ogni caso remissione al Tribunale ex 354 c.p.c. (vedi, anche in parte motiva, Cass. sez. I,
19/06/2024, n.16882).
4. Con il secondo motivo (“sul possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII”) parte reclamante deduce il mancato superamento delle soglie dimensionali: l'attivo patrimoniale sarebbe ampiamente inferiore a € 300.000,00; i ricavi negli ultimi tre anni sarebbero pari al massimo ad € 172.504,00 (anno 2021); i debiti complessivi ammonterebbero a € 437.316,84.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dalla curatela:
a) i ricavi per l'anno 2023 superano i 200.000,00 euro: dalla dichiarazione IVA emerge che l'impresa, oltre ai ricavi di natura ordinaria per € 156.873, ha conseguito ulteriori € 45.000 di ricavi per cessione di beni strumentali (righe VE 23 e VE 40 del modello IVA), con importo complessivo rilevante ai fini all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII di
€ 201.873;
pagina 6 di 8 b) i debiti ammontano almeno ad € 547.800,85 (€ 4.377,07 dal Comune di Livorno per IMU e TARI;
€ 250.271,52 da Agenzia Entrate Riscossione per tributi e contributi iscritti a ruolo;
€ 4.602,16 dal fornitore Enel Energia Spa;
€ 19.889,25 dal creditore istante, ; € 170.831,49 da per credito Parte_3 Parte_4 relativo a mutuo ipotecario accollato dalla Debitrice in data 11/10/2017; € 39.433,68 relativi ai protesti;
€ 58.395,68 relativi a finanziamento bancario concesso da Banco di
Lucca S.p.A. garantito dal Fondo di Garanzia MCC: vedi memoria di costituzione della curatela e documenti allegati).
4. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 4.400,00 (valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.100,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da attestazione ex art. 144 D.P.R. 115/2002 prodotta.
Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto a seguito di apposita istanza;
i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema
pagina 7 di 8 nella sua globalità (vedi Cassazione civile sez. II, 08/01/2020, n.136; vedi anche
Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cassazione civile sez. II, 19/01/2021,
n.777; Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13666; Corte Costituzionale 19 aprile
2024 n. 64).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Livorno con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della PASTICCERIA
LIVORNESE DI IN AR (P.I./ C.F. ); C.F._1
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla curatela convenuta, che liquida in € 4.400,00 (valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.100,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002; dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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