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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 3170 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3170 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. LIGUORI ANTONIO, ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con l'avv. VALERIANI CARLO ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO Contr Con atto di citazione notificato il 10.1.2024 ( o la “Opponente”) ha proposto CP_2 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 18202/2023 del 27.11.2023 con il quale il Tribunale di
Milano aveva ingiunto all'Opponente di pagare a favore di ( o la CP_1 CP_1
“Opposta”) la somma di € 10.300,00, oltre interessi e spese, dovutale a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per prestazioni fi fornitura e posa in opera di pellicola decorativa su un imbarcazione (c.d. “wrapping”)
Preliminarmente, l'Opponente eccepiva la nullità del contratto concluso in data 10.2.2023 fra le parti, ex art. 1418 c.c., non essendo stati indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, ex art. 26,
c. 5, D.L.gs n. 81/2008.
L'opponente contestava, inoltre, sia il ritardo nei lavori, iniziati l'11.4.2023 e che, in base agli accordi orali fra le parti, avrebbero dovuto essere conclusi entro 15 giorni dall'inizio delle lavorazioni, sia la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata, che l'avrebbero costretta a rivolgersi ad altre imprese per completare i lavori a regola d'arte. Pertanto, chiedeva, previo accertamento della nullità del contratto d'appalto sottoscritto in data 10.2.2023 fra le parti,
l'accertamento dell'infondatezza della domanda proposta in via monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di a restituire alla i corrispettivi versati CP_1 Parte_1 in esecuzione del contratto d'appalto, pari a complessivi € 20.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, chiedeva la condanna di al risarcimento di tutti i danni causati dalla CP_1 stessa, da quantificarsi in misura pari al costo delle lavorazioni da eseguirsi per porre rimedio ed eliminare i vizi presenti sull'imbarcazione a seguito delle lavorazioni eseguite dall'opposta, pari all'importo di € 14.500,00.
Con comparsa datata depositata il 03.04.2024 si costituiva in giudizio respingendo tutte le CP_1 allegazioni avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, l'Opposta contestava l'asserita nullità del contratto ex art. 26, c. 5, D.L.gs n.
81/2008, non essendo tale norma applicabile alla fattispecie in oggetto.
Nel merito, l'Opposta rilevava che la propria fornitura era esente da vizi, che l'esistenza dei difetti e l'entità economica degli stessi era priva di riscontro probatorio documentale e che, comunque, Contr l'Opponente era decaduta dal diritto alla garanzia per i lavori eseguiti da avendo CP_1 proceduto unilateralmente a riappropriarsi dell'imbarcazione, allontanandola dal cantiere presso cui erano stati eseguiti i lavori e utilizzandola in mare, per diversi mesi. Sempre secondo l'Opposta, tale condotta avrebbe determinato l'accettazione tacita dell'opere e comunque la decadenza dal diritto alla garanzia in quanto l'utilizzo dell'imbarcazione avrebbe reso inopponibile a qualsiasi CP_1 presunta imperfezione contestata successivamente.
Chiedeva pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con condanna di Contr al pagamento a suo favore dell'importo di € 10.300, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo.
Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, esaurita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Parte Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento della nullità del contratto sottoscritto fra le parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26, comma 5, d.lgs. n.
81/2008 e 1418 c.c. e, per l'effetto, l'accertamento dell'infondatezza della domanda proposta in via monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di alla restituzione dei CP_1
Contr corrispettivi versati da in esecuzione del contratto d'appalto, pari a complessivi € 20.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva l'accertamento della infondatezza della domanda azionata da in sede monitoria, accertando la legittimità CP_1 dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., in considerazione di tutti gli inadempimenti contestati e per l'effetto che venisse dichiarato nullo, o annullato e revocato il decreto ingiuntivo opposto e la condanna di anche ai sensi dell'art. 1668 c.c., al CP_1 risarcimento di tutti i danni arrecati alla da quantificarsi in misura pari al costo delle Parte_1 lavorazioni da eseguirsi per porre rimedio ed eliminare i vizi presenti sull'imbarcazione a seguito delle lavorazioni eseguite da controparte, quantificati in € 14.500,00.
Parte Opposta precisava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da Contr
infondata in fatto e in diritto, e la conseguente conferma del decreto opposto, e, in ogni caso Contr la condanna di a favore di la somma capitale di € 10.300,00 oltre interessi al saggio CP_1 di cui all'art. 5 del d. lgs. 231/2002 dalla data di scadenza in fattura al saldo effettivo
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto concluso fra le parti in data in data 10.2.2023, per mancata indicazione nello stesso dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro, ex art. 26, c. 5, D.L.gs n. 81/2008, essendo detta norma applicabile ai “datori di lavoro” Contr nei confronti dei propri dipendenti, laddove non riveste tale qualifica, né risulta essere appaltante di lavori da parte di Inoltre, il citato art. 26 prevede che la norma si applica nel CP_1 caso di lavori che debbano svolgersi all'interno della propria azienda, circostanza non verificatasi nel caso in esame, essendo i lavori, per pacifica ammissione delle parti, stati svolti presso un cantiere terzo, indipendente dalle parti.
Con riferimento ai vizi dei lavori eseguiti da deve ritenersi che gli stessi non risultino CP_1 provati documentalmente, non essendo idonee a tale scopo le fotografie prodotte con l'atto di citazione, prive di data e non riferibili in modo esplicito all'imbarcazione di cui è causa, mentre appare priva di rilievo la testimonianza resa all'udienza del 12.3.2025 dalla Sig.ra Testimone_1
qualificatasi in udienza come moglie del sig. , ma in separazione di beni e
[...] CP_3 pertanto indifferente. A tale riguardo deve osservarsi che, a seguito della produzione documentale da parte del procuratore di produzione autorizzata in quanto riguardante il teste escusso CP_1
Tes_ alla precedente udienza, è emerso che la teste è socia unica della società Abindi Sagl, a sua volta socio unico di Altum Yachts S.r.l., proprietaria della imbarcazione di cui è causa, circostanza Tes_ confermata anche dalla stessa Sig.ra nel corso dell'escussione. La testimonianza resa dalla stessa deve, pertanto, essere ritenuta inammissibile ex art 246 c.p.c, avendo la teste un interesse diretto e concreto alla definizione della causa. Al contrario, la teste di parte opposta, sig.ra sentita alla stessa udienza del 12.3.2025, ha confermato la corretta esecuzione dei lavori, Tes_2 Contr malgrado non avesse provveduto alla preparazione delle superfici destinate all'applicazione della pellicola e il mancato smontaggio di alcuni accessori dell'imbarcazione per scelta della proprietaria, nonché la pulizia finale dell'imbarcazione.
Del pari risulta infondata, in quanto non provata documentalmente, la richiesta risarcitoria per gli asseriti lavori di riparazione o rifacimento del lavoro eseguito da quantificati CP_1 dall'opponente in €14.500,00 nulla essendo stato prodotto in proposito.
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. CP_2
18202/2023 n. R.g. 36579/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data del 27.11.2023
- condanna l'attrice Opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.838,55, di cui € 5.077 per onorari e € 761,55 per spese generali al 15%, oltre IVA
e CPA.
Così deciso in Milano, il 05/11/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3170 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. LIGUORI ANTONIO, ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con l'avv. VALERIANI CARLO ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO Contr Con atto di citazione notificato il 10.1.2024 ( o la “Opponente”) ha proposto CP_2 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 18202/2023 del 27.11.2023 con il quale il Tribunale di
Milano aveva ingiunto all'Opponente di pagare a favore di ( o la CP_1 CP_1
“Opposta”) la somma di € 10.300,00, oltre interessi e spese, dovutale a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per prestazioni fi fornitura e posa in opera di pellicola decorativa su un imbarcazione (c.d. “wrapping”)
Preliminarmente, l'Opponente eccepiva la nullità del contratto concluso in data 10.2.2023 fra le parti, ex art. 1418 c.c., non essendo stati indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, ex art. 26,
c. 5, D.L.gs n. 81/2008.
L'opponente contestava, inoltre, sia il ritardo nei lavori, iniziati l'11.4.2023 e che, in base agli accordi orali fra le parti, avrebbero dovuto essere conclusi entro 15 giorni dall'inizio delle lavorazioni, sia la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata, che l'avrebbero costretta a rivolgersi ad altre imprese per completare i lavori a regola d'arte. Pertanto, chiedeva, previo accertamento della nullità del contratto d'appalto sottoscritto in data 10.2.2023 fra le parti,
l'accertamento dell'infondatezza della domanda proposta in via monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di a restituire alla i corrispettivi versati CP_1 Parte_1 in esecuzione del contratto d'appalto, pari a complessivi € 20.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, chiedeva la condanna di al risarcimento di tutti i danni causati dalla CP_1 stessa, da quantificarsi in misura pari al costo delle lavorazioni da eseguirsi per porre rimedio ed eliminare i vizi presenti sull'imbarcazione a seguito delle lavorazioni eseguite dall'opposta, pari all'importo di € 14.500,00.
Con comparsa datata depositata il 03.04.2024 si costituiva in giudizio respingendo tutte le CP_1 allegazioni avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, l'Opposta contestava l'asserita nullità del contratto ex art. 26, c. 5, D.L.gs n.
81/2008, non essendo tale norma applicabile alla fattispecie in oggetto.
Nel merito, l'Opposta rilevava che la propria fornitura era esente da vizi, che l'esistenza dei difetti e l'entità economica degli stessi era priva di riscontro probatorio documentale e che, comunque, Contr l'Opponente era decaduta dal diritto alla garanzia per i lavori eseguiti da avendo CP_1 proceduto unilateralmente a riappropriarsi dell'imbarcazione, allontanandola dal cantiere presso cui erano stati eseguiti i lavori e utilizzandola in mare, per diversi mesi. Sempre secondo l'Opposta, tale condotta avrebbe determinato l'accettazione tacita dell'opere e comunque la decadenza dal diritto alla garanzia in quanto l'utilizzo dell'imbarcazione avrebbe reso inopponibile a qualsiasi CP_1 presunta imperfezione contestata successivamente.
Chiedeva pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con condanna di Contr al pagamento a suo favore dell'importo di € 10.300, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo.
Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, esaurita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Parte Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento della nullità del contratto sottoscritto fra le parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26, comma 5, d.lgs. n.
81/2008 e 1418 c.c. e, per l'effetto, l'accertamento dell'infondatezza della domanda proposta in via monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di alla restituzione dei CP_1
Contr corrispettivi versati da in esecuzione del contratto d'appalto, pari a complessivi € 20.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva l'accertamento della infondatezza della domanda azionata da in sede monitoria, accertando la legittimità CP_1 dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., in considerazione di tutti gli inadempimenti contestati e per l'effetto che venisse dichiarato nullo, o annullato e revocato il decreto ingiuntivo opposto e la condanna di anche ai sensi dell'art. 1668 c.c., al CP_1 risarcimento di tutti i danni arrecati alla da quantificarsi in misura pari al costo delle Parte_1 lavorazioni da eseguirsi per porre rimedio ed eliminare i vizi presenti sull'imbarcazione a seguito delle lavorazioni eseguite da controparte, quantificati in € 14.500,00.
Parte Opposta precisava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da Contr
infondata in fatto e in diritto, e la conseguente conferma del decreto opposto, e, in ogni caso Contr la condanna di a favore di la somma capitale di € 10.300,00 oltre interessi al saggio CP_1 di cui all'art. 5 del d. lgs. 231/2002 dalla data di scadenza in fattura al saldo effettivo
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto concluso fra le parti in data in data 10.2.2023, per mancata indicazione nello stesso dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro, ex art. 26, c. 5, D.L.gs n. 81/2008, essendo detta norma applicabile ai “datori di lavoro” Contr nei confronti dei propri dipendenti, laddove non riveste tale qualifica, né risulta essere appaltante di lavori da parte di Inoltre, il citato art. 26 prevede che la norma si applica nel CP_1 caso di lavori che debbano svolgersi all'interno della propria azienda, circostanza non verificatasi nel caso in esame, essendo i lavori, per pacifica ammissione delle parti, stati svolti presso un cantiere terzo, indipendente dalle parti.
Con riferimento ai vizi dei lavori eseguiti da deve ritenersi che gli stessi non risultino CP_1 provati documentalmente, non essendo idonee a tale scopo le fotografie prodotte con l'atto di citazione, prive di data e non riferibili in modo esplicito all'imbarcazione di cui è causa, mentre appare priva di rilievo la testimonianza resa all'udienza del 12.3.2025 dalla Sig.ra Testimone_1
qualificatasi in udienza come moglie del sig. , ma in separazione di beni e
[...] CP_3 pertanto indifferente. A tale riguardo deve osservarsi che, a seguito della produzione documentale da parte del procuratore di produzione autorizzata in quanto riguardante il teste escusso CP_1
Tes_ alla precedente udienza, è emerso che la teste è socia unica della società Abindi Sagl, a sua volta socio unico di Altum Yachts S.r.l., proprietaria della imbarcazione di cui è causa, circostanza Tes_ confermata anche dalla stessa Sig.ra nel corso dell'escussione. La testimonianza resa dalla stessa deve, pertanto, essere ritenuta inammissibile ex art 246 c.p.c, avendo la teste un interesse diretto e concreto alla definizione della causa. Al contrario, la teste di parte opposta, sig.ra sentita alla stessa udienza del 12.3.2025, ha confermato la corretta esecuzione dei lavori, Tes_2 Contr malgrado non avesse provveduto alla preparazione delle superfici destinate all'applicazione della pellicola e il mancato smontaggio di alcuni accessori dell'imbarcazione per scelta della proprietaria, nonché la pulizia finale dell'imbarcazione.
Del pari risulta infondata, in quanto non provata documentalmente, la richiesta risarcitoria per gli asseriti lavori di riparazione o rifacimento del lavoro eseguito da quantificati CP_1 dall'opponente in €14.500,00 nulla essendo stato prodotto in proposito.
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. CP_2
18202/2023 n. R.g. 36579/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data del 27.11.2023
- condanna l'attrice Opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.838,55, di cui € 5.077 per onorari e € 761,55 per spese generali al 15%, oltre IVA
e CPA.
Così deciso in Milano, il 05/11/2025
Il GOT
(Micaela Magri)