Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento unitario iscritto al n.ro 16/2025, promosso da residente Parte_1
in Pescia (PT), via della Quercia n. 15/G, c.f. C.F._1 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti della massa dei creditori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 29.1.2025 ha chiesto l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, e, in particolare: le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti;
la busta paga relativa al mese di novembre 2024; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, la relazione del gestore della crisi dott. sulla completezza ed Persona_1
attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni.
In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022 nonché, in tema di fallimento. Cass. 20187/2017)
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2. Il ricorrente ha svolto attività di impresa, dapprima, in forma societaria e, poi, dopo la cancellazione di questa dal registro delle imprese, in via individuale, quale titolare della ditta “Caffè
Wengè di Conforti Filippo”, anch'essa cancellata dal registro delle imprese in data 20.6.2023.
Attualmente lavora alle dipendenze della società .. Controparte_1
Il debitore non è pertanto assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, a fronte dia esposizione complessiva di € 194.532,132 (quale attestata dal gestore della crisi), Parte_1
- ha percepito nell'anno d'imposta 2023 un reddito annuale lordo di € 31.124,00, corrispondente ad un reddito netto di € 28.700 circa;
- nel mese di novembre 2024 a percepito una bista paga di € 1.447,00;
- non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati;
- vive con la compagna e una figlia minorenne in un'abitazine di proprietà della prima, gravata da mutuo ipotecario (del quale il ricorrente è garante), con rata mensile dell'importo di € 900,00 circa;
- la compagna svolge attività di lavoro subordinato, ritraendone uno stipendio mensile mediamente pari a € 1.500,00.
Appare evidente come il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei suoi familiari, non gli consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
3.2. La relazione del gestore della crisi, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Risulta compiegata in atti la comunicazione di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
3.3. Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
un assegno circolare dell'importo di € 8.000,00; il credito vantato nei confronti del cessionario dell'azienda, a titolo di prezzo residuo pari a € 25.000,00 (ove azionabile). 3.4. La relazione del gestore della crisi si profila non esaustiva in punto di diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, in quanto non risulta compiuta una dettagliata valutazione comparativa, svolta sulla base delle scritture negoziali di riferimento e con riferimento alle date di contrazione dei singoli finanziamenti, tra il reddito familiare del debitore (depurato delle spese minime di sostentamento) e l'importo delle rate dei finanziamenti in corso di contrazione, cumulate con quelle già in ammortamento e con eventuali ulteriori debiti – p.es. tributari – già conclamati.
Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute, non rileva ai Pt_1
fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
OCC.
4.1 La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”,
costituisce effetto legale dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell'esecuzione o della cautela, appositamente investito, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore e, cioè, della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo
- come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di da residente in Parte_1
Pescia (PT), via della Quercia n. 15/G, c.f. C.F._1
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
b) nomina liquidatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione entro due Persona_1
giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco completo dei creditori (ove non già fatto);
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 31.1.2025
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci