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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II in composizione Collegiale nella persona dei sottonotati giudici: dr. Federico Salvati – PRESIDENTE
Dr. Pietro Persico - GIUDICE
Dr. Claudio Patruno – GIUDICE relatore ha pronunciato
SENTENZA nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione all'udienza del 12.09.2024
TRA
, in proprio e n.q. di erede di (nato a [...] il Parte_1 Persona_1
5.10.1946 e deceduto a Cosenza il 20.05.2023), costituita in riassunzione all'esito del decesso del dante causa, domiciliata in Napoli, V. Falvo n. 20, presso il proprio studio e rappresentata e difesa da sé medesima ex art 88 c.p.c.
Attrice
CONTRO
- in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa normativamente dall'Avvocatura Generale dello Stato – Roma, e domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.;
Convenuta
oggetto: risarcimento del danno ex Legge 117/1988 come modificata dalla L. 18/2015.
Conclusioni per l'attore: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la sussistenza del diritto risarcitorio ai sensi della l. 18/2015 valutando equitativamente il danno psico-fisico, le conseguenze sulla qualità di vita e la perdita economica e di chance, nonché qualunque altra tipologia di danno riscontrabile;
- per l'effetto, condannare lo Stato, in danno del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, in Palazzo Chigi P.zza Colonna, 370, 00187 Roma, al risarcimento in favore dell'attore della somma ritenuta equa, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
pagina1 di 6 Conclusioni per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione risarcitoria per difetto dei presupposti richiesti dalla l. 117/88, o comunque rigettarla nel merito in quanto del tutto infondata, e in ogni caso non provata, nell'an e nel quantum. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore ha proposto domanda dinanzi al Tribunale di Roma con atto di Persona_1 citazione notificato in data 10.02.2022, formulando le conclusioni risarcitorie sopra evidenziate.
In buona sostanza a fondamento della domanda, sostiene di aver ricevuto danno dalle modalità di esercizio della funzione giudicante da parte del GO UL SS, nella causa dall'attore iscritta al n. di RG 28885/2010 ed introdotta dinanzi al Tribunale di Napoli nell'anno
2010, conclusa con sentenza n. 7632/2016.
In questa controversia l'attore aveva citato in giudizio il Condominio dove era proprietario di un immobile, contestando la legittimità della delibera assembleare con cui era stato stabilito di chiedere il condono per un abuso edilizio - consistente nella creazione di un passo carrabile in danno della sicurezza della proprietà dell'attore, abuso che era stato accertato, e per tale qualificato, all'esito di una precedente domanda giudiziaria introdotta sempre dal . Per_1
La sentenza che aveva definito la causa aveva stabilito la soccombenza del Per_1 per tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, decorrente dalla data del
28.04.2010 che il condominio aveva provato esser stata ritualmente ricevuta dal ricorrente come si evince dalla ricevuta di ritorno depositata in atti.
Quindi, il giudice onorario aveva basato la propria decisione sulla documentazione prodotta dal consistente, in particolare, nella copia fotostatica di un “avviso” Parte_2 che il convenuto aveva asserito essere “di ricevimento” del verbale di Parte_2 assemblea, recante la data del 28.04.2010 laddove era un avviso di giacenza.
Il aveva, sin da subito, eccepito la falsità sia materiale che ideologica di detto Per_1 fantomatico avviso, anche perché riportante esplicitamente la dicitura “avviso di giacenza”. La suddetta falsità era stata tempestivamente eccepita in prima udienza, con richiesta - accolta dal Giudicante cui era stata in un primo momento assegnata la causa, ma non evasa - di esibizione dell'originale del documento;
in seguito, il fascicolo di causa era andato addirittura disperso e poi ritrovato, quando il Giudice che aveva ordinato l'esibizione del documento originale al era stato sostituito. Parte_2
Quando il GO SS era subentrata quale istruttore della causa erano state depositate delle memorie dove veniva ribadita la falsità del documento de quo. La GO non aveva minimamente tenuto conto delle contestazioni avanzate in merito, dando per accertato - al contrario di quanto inutilmente evidenziato dall'attore - che il documento, se del caso, avesse piana efficacia probatoria quale “avviso di ricevimento”, quando sullo stesso c'era chiaramente scritto “avviso di giacenza”.
Vieppiù, secondo la ricostruzione attorea, la GO aveva, anche in passato, posto in essere una condotta analoga a quella di cui in doglianza.
pagina2 di 6 La sentenza del giudice onorario n. 7632/2016 era stata comunque impugnata dal
. Per_1
In grado di appello la difesa del aveva omesso di allegare il fascicolo Parte_2 di primo grado, allegandone uno afferente ad un'altra causa ”per errore”. D'altra parte, anche il fascicolo di primo grado dell'attore era andato smarrito ( secondo la difesa di parte attrice in maniera sospetta, in esecuzione di un'asserita condotta fraudolenta da parte del . Parte_2
Tuttavia, la difesa di parte attrice era riuscita, infine, a rintracciare l'avviso inviato dal dimostrandone la reale natura e accertando che nulla era stato recapitato Parte_2 Per al D' ai fini della dimostrazione della conoscibilità del verbale di assemblea, ottenendo
-- in tal modo -- la riforma della decisione di primo grado.
Sia come sia, a cagione dell'emissione della sentenza di primo grado e degli
(asseriti) raggiri compiuti dall'amministrazione condominiale in illecito accordo con la
GO, il Sig. aveva avuto una forte depressione da stress con sviluppo di Per_1 conseguenti patologie organiche quali, tra le altre, la sindrome di tako-tsubo.
Inoltre, la decisione aveva nuociuto alla reputazione del - quale ingegnere e Per_1 professore ordinario di ingegneria - poiché avrebbe implicitamente dato adito ad una acquiescenza dello stesso ad una delibera assembleare favorevole al condono di un abuso edilizio.
Di questi danni subiti, oltre che del “peggioramento della qualità della vita, e della perdita economica e di chance” l'attore chiedeva il risarcimento, sostenendo che fossero in nesso eziologico con la responsabilità del GOP che aveva attestato, nella sua sentenza, un fatto che era incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento (la confusione tra avviso di ricevimento ed avviso di giacenza) incorrendo, quindi, nella responsabilità di cui all'articolo 3 della Legge 117/1988 come modificata dalla Legge n. 18/2015.
Si costituiva il convenuto che formulava le conclusioni evidenziate. CP_3
Sottolineava come la sentenza di primo grado, in tesi produttiva di danno, fosse stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli, all'esito del gravame proposto dall'attore, con sentenza n. 995/2020 pronunciata in favore del Sig. , e quindi la Per_1 domanda di parte avversa doveva quindi dichiararsi inammissibile.
Inoltre, o in alternativa, doveva esser considerata infondata per difetto dei presupposti circa la sussistenza della asserita responsabilità del magistrato individuati dalla L. 117/88 così come modificata dalla L. 18/2015, con particolare riguardo alla nozione di colpa grave - nelle forme della “negligenza inesplicabile”. Sosteneva l'avvocatura generale dello stato che la GO convenuta avesse basato il proprio convincimento sulle risultanze processuali e sui documenti versati in atti. In questo senso, la decisione della convenuta non era affatto priva di giustificazione ma frutto della legittima attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione dei fatti e delle prove che - ad eccezione dei casi di dolo e delle ipotesi di cui ai commi 3 e bis - non può mai condurre alla dichiarazione di responsabilità del Magistrato, secondo il dettato dell'art. 2, co. 2, della legge citata.
Vieppiù, durante lo svolgimento del giudizio, non era stata dimostrata né la falsità della documentazione contestata né era stata presentata querela di falso, per cui alcun onere probatorio era stato assolto a comprova di quanto assunto.
pagina3 di 6 Contestava, oltre all'an, anche il quantum dei riferiti danni subiti, poiché non quantificati e non provati e comunque privi di nesso causale con la decisione assunta dalla convenuta.
Incardinata in tal modo la causa, durante l'udienza del 6 giugno 2023, veniva dichiarata la morte dell'attore con conseguente interruzione della causa ai sensi dell'art.300 c.p.c. e riassunzione del giudizio da parte dell'Avv. nella sua qualità CP_4 di erede del de cuius.
La causa veniva a questo punto rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta infine in decisione con i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore , riassunta da nella Persona_1 Controparte_5 qualità di erede indicata, non è fondata e dev'esser rigettata.
In buona sostanza, a cagione del colpevole esercizio della funzione giudiziaria del
GOP dr.ssa SS, l'attore asserisce aver subito vari tipi di danni.
Prima di discriminare il c.d. danno conseguenza, occorre valutare tuttavia l'esistenza dell'evento di danno allegato.
L'azione promossa dall'attore, disciplinata dalla L. n. 117/1988 come modificata dalla L. n. 18/2015, si pone quale lex specialis rispetto al paradigma generale della responsabilità aquiliana o extracontrattuale da atto o fatto illecito, della quale ricalca la struttura principale: chi agisce per ottenere il risarcimento deve dare prova della sussistenza della condotta dolosa o colposa, del danno-evento subito e del nesso causale intercorrente tra questo ed il comportamento ingiusto - con aspetti tipici e specifici riferibili alla condotta del Magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni.
Quanto all'elemento “colpa” la Legge specifica - art. 2, comma 3 - alcuni indicatori della “colpa grave” imputabile al Magistrato, tra cui “la violazione manifesta di legge, del diritto dell'UE, il travisamento del fatto o delle prove, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento” ed impone - comma 3 bis - la valutazione circa l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza della Legge.
Va preliminarmente evidenziato che la lettura degli atti, non consente di prendere anche solo in esame, l'omessa verifica dell'asserito falso considerandosi che il profilo non è stato considerato risolutivo dal giudice di appello, ai fini della, pur disposta, riforma della sentenza di primo grado.
Inversamente, va escluso a priori che la qualificazione operata dal GOP dr.ssa
SS (ovvero l'equiparazione tra avviso di ricevimento e avviso di giacenza) possa esser inquadrata – come sostenuto dalla difesa dell'avvocatura dello Stato - nella scriminante rappresentata dalla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 comma 2 (che si risolve nella incensurabilità dell'attività del giudice di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove).
In contrario avviso alla tesi della avvocatura occorre fare richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11747/2019, che, in termini di l'interpretazione pagina4 di 6 dell'art. 2, lett. a) della L. 117/1988 e s.m., rammenta che la stessa ricorra allorquando “la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2 della legge citata”. In questo senso, la qualificazione di un avviso di giacenza come avviso di ricevimento non può che risolversi in un travisamento inescusabile ovvero in una condotta invariabilmente espressione di colpa grave, quale “affermazione di un fatto la cui esistenza (la ricezione dell'avviso da parte del destinatario) è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento”.
Detto ciò, va però richiamato il fatto che la sentenza “ingiusta” sia stata riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 995/2020 emessa in data 28.02.2020.
Infatti, come precisato, il ha proposto appello avverso la sentenza del Per_1
Tribunale di Napoli e il giudice del gravame, recependone le doglianze, esaminando le norme in materia di notificazioni effettuate per il tramite di un servizio postale privato, ha rilevato che l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (inviata con posta privata) non offrisse la prova della c.d. data certa di ricevimento della missiva, ed abbia riformato la sentenza ritenendola ingiusta, e pronunciandosi in favore dell'odierno attore annullando la delibera di cui al punto 4) all'o.d.g. dell'assemblea del convenuto del Parte_2
15/4/2010.
E quindi, così ragionando, ritenendo non dimostrata la convocazione dell'attore la
Corte ha eliminato dal c.d. mondo giuridico la determina assembleare, in tesi produttiva di danno;
inoltre ha condannato anche il al Controparte_6 pagamento delle spese del c.d. doppio grado di giudizio.
È, quindi, possibile sostenere che nella fattispecie, l'esperimento del rimedio processuale garantito dal mezzo di impugnazione, abbia eliso il danno primario che si sarebbe cristallizzato laddove la decisione “ingiusta” non fosse stata emendata.
Ciò consentirebbe in radice di rigettare la domanda, salva la dimostrazione che, medio tempore, tra l'emissione della sentenza di primo grado e la sua riforma in appello, si sia verificato qualche danno consequenziale non risolto con la riforma della pronuncia di primo grado,
Ed allora occorre esaminare quali siano i danni lamentati dalla parte attrice.
Tuttavia, nulla viene detto – per esser chiari – in termini di ritardo nell'emissione della pronuncia, ovvero che, nel tempo intercorso tra l'emissione della sentenza e quella di riforma, l'attore abbia subito un danno definitivo non emendato/emendabile con la riforma del giudice del gravame.
I danni di cui tratta l'attore, afferenti all'emissione della sentenza di primo grado, sono stati – invero - individuati nel danno alla salute consistente in una forte depressione da stress con conseguenti patologie organiche quali, tra le altre, la sindrome di tako-tsubo, Per il danno alla reputazione del D' - quale ingegnere e professore ordinario di ingegneria
- poiché avrebbe implicitamente riconosciuto un'acquiescenza dello stesso ad una delibera assembleare favorevole al condono di un abuso edilizio, nonché un danno patrimoniale e da perdita di “chance”
pagina5 di 6 In ordine al danno alla reputazione (quale che sia la comunità di riferimento cui inferirlo, non precisata dalla parte attrice) non si comprende come la mancata partecipazione all'assemblea abbia potuto esser intesa quale diserzione intenzionale dall'assemblea, non cagionata dall'inconveniente comunicazionale rappresentato;
difetta in astratto la affermabilità che la diserzione alla partecipazione alla assemblea possa equipararsi ad una “acquiescenza ad una delibera assembleare favorevole al condono di un abuso edilizio” visto che la stessa è stata poi impugnata proprio dal nostro attore, a cagione del rituale difetto di convocazione (risolvendosi in radice l'ipotizzabilità della citata acquiescenza lesiva della reputazione).
Anche del danno alla salute assertivamente originato dalla vicenda, non è stata offerta dimostrazione. Ed infatti, la difesa di parte attrice ha cercato di offrirne dimostrazione orale con due testimoni richiesti di confermare che “ …. lo stesso era stato colpito da due lustri da sindrome cardio depressiva progressiva, che ha mutato completamente il suo stile di vita, riducendo i suoi contatti sociali ed annientando la sua forza fisica”: un danno all'integrità psico-fisica del quale l'attore dà per ammesso il nesso causale con la decisione giudiziaria ingiusta (laddove lo stesso legame dev'esser da costui dimostrato) ma del quale, a priori, difetta ogni contezza tecnico - scientifica documentale;
non sarebbe il caso di precisare che il danno biologico è il danno all'integrità psicofisica medicalmente accertabile, laddove l'attore ha, invero, asserito nella memoria istruttoria ex art 183 comma
VI n 2 c.p.c. non esservi ragione di accludere documentazione per motivi di privacy riservandosi di accluderla al momento della decisione, (e poi non depositando alcunché n.d.r).
Nulla è stato precisato e poi documentato in termini di perdita economica e di chance, inconvenienti meramente allegati.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea per difetto di prova del danno.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 14381/2022:
1) Rigetta la domanda riassunta da (nella qualità di erede di Controparte_5 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Cosenza il 20.05.2023).
[...]
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta, che quantifica nella misura di € Controparte_1
3.809.00 oltre € 571.35 a titolo di spese generali,
Roma li 28.02.2025.
Il Presidente dr. Federico Salvati
Firmato in via digitale.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II in composizione Collegiale nella persona dei sottonotati giudici: dr. Federico Salvati – PRESIDENTE
Dr. Pietro Persico - GIUDICE
Dr. Claudio Patruno – GIUDICE relatore ha pronunciato
SENTENZA nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione all'udienza del 12.09.2024
TRA
, in proprio e n.q. di erede di (nato a [...] il Parte_1 Persona_1
5.10.1946 e deceduto a Cosenza il 20.05.2023), costituita in riassunzione all'esito del decesso del dante causa, domiciliata in Napoli, V. Falvo n. 20, presso il proprio studio e rappresentata e difesa da sé medesima ex art 88 c.p.c.
Attrice
CONTRO
- in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa normativamente dall'Avvocatura Generale dello Stato – Roma, e domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.;
Convenuta
oggetto: risarcimento del danno ex Legge 117/1988 come modificata dalla L. 18/2015.
Conclusioni per l'attore: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la sussistenza del diritto risarcitorio ai sensi della l. 18/2015 valutando equitativamente il danno psico-fisico, le conseguenze sulla qualità di vita e la perdita economica e di chance, nonché qualunque altra tipologia di danno riscontrabile;
- per l'effetto, condannare lo Stato, in danno del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, in Palazzo Chigi P.zza Colonna, 370, 00187 Roma, al risarcimento in favore dell'attore della somma ritenuta equa, con vittoria di spese diritti ed onorari”.
pagina1 di 6 Conclusioni per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione risarcitoria per difetto dei presupposti richiesti dalla l. 117/88, o comunque rigettarla nel merito in quanto del tutto infondata, e in ogni caso non provata, nell'an e nel quantum. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore ha proposto domanda dinanzi al Tribunale di Roma con atto di Persona_1 citazione notificato in data 10.02.2022, formulando le conclusioni risarcitorie sopra evidenziate.
In buona sostanza a fondamento della domanda, sostiene di aver ricevuto danno dalle modalità di esercizio della funzione giudicante da parte del GO UL SS, nella causa dall'attore iscritta al n. di RG 28885/2010 ed introdotta dinanzi al Tribunale di Napoli nell'anno
2010, conclusa con sentenza n. 7632/2016.
In questa controversia l'attore aveva citato in giudizio il Condominio dove era proprietario di un immobile, contestando la legittimità della delibera assembleare con cui era stato stabilito di chiedere il condono per un abuso edilizio - consistente nella creazione di un passo carrabile in danno della sicurezza della proprietà dell'attore, abuso che era stato accertato, e per tale qualificato, all'esito di una precedente domanda giudiziaria introdotta sempre dal . Per_1
La sentenza che aveva definito la causa aveva stabilito la soccombenza del Per_1 per tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, decorrente dalla data del
28.04.2010 che il condominio aveva provato esser stata ritualmente ricevuta dal ricorrente come si evince dalla ricevuta di ritorno depositata in atti.
Quindi, il giudice onorario aveva basato la propria decisione sulla documentazione prodotta dal consistente, in particolare, nella copia fotostatica di un “avviso” Parte_2 che il convenuto aveva asserito essere “di ricevimento” del verbale di Parte_2 assemblea, recante la data del 28.04.2010 laddove era un avviso di giacenza.
Il aveva, sin da subito, eccepito la falsità sia materiale che ideologica di detto Per_1 fantomatico avviso, anche perché riportante esplicitamente la dicitura “avviso di giacenza”. La suddetta falsità era stata tempestivamente eccepita in prima udienza, con richiesta - accolta dal Giudicante cui era stata in un primo momento assegnata la causa, ma non evasa - di esibizione dell'originale del documento;
in seguito, il fascicolo di causa era andato addirittura disperso e poi ritrovato, quando il Giudice che aveva ordinato l'esibizione del documento originale al era stato sostituito. Parte_2
Quando il GO SS era subentrata quale istruttore della causa erano state depositate delle memorie dove veniva ribadita la falsità del documento de quo. La GO non aveva minimamente tenuto conto delle contestazioni avanzate in merito, dando per accertato - al contrario di quanto inutilmente evidenziato dall'attore - che il documento, se del caso, avesse piana efficacia probatoria quale “avviso di ricevimento”, quando sullo stesso c'era chiaramente scritto “avviso di giacenza”.
Vieppiù, secondo la ricostruzione attorea, la GO aveva, anche in passato, posto in essere una condotta analoga a quella di cui in doglianza.
pagina2 di 6 La sentenza del giudice onorario n. 7632/2016 era stata comunque impugnata dal
. Per_1
In grado di appello la difesa del aveva omesso di allegare il fascicolo Parte_2 di primo grado, allegandone uno afferente ad un'altra causa ”per errore”. D'altra parte, anche il fascicolo di primo grado dell'attore era andato smarrito ( secondo la difesa di parte attrice in maniera sospetta, in esecuzione di un'asserita condotta fraudolenta da parte del . Parte_2
Tuttavia, la difesa di parte attrice era riuscita, infine, a rintracciare l'avviso inviato dal dimostrandone la reale natura e accertando che nulla era stato recapitato Parte_2 Per al D' ai fini della dimostrazione della conoscibilità del verbale di assemblea, ottenendo
-- in tal modo -- la riforma della decisione di primo grado.
Sia come sia, a cagione dell'emissione della sentenza di primo grado e degli
(asseriti) raggiri compiuti dall'amministrazione condominiale in illecito accordo con la
GO, il Sig. aveva avuto una forte depressione da stress con sviluppo di Per_1 conseguenti patologie organiche quali, tra le altre, la sindrome di tako-tsubo.
Inoltre, la decisione aveva nuociuto alla reputazione del - quale ingegnere e Per_1 professore ordinario di ingegneria - poiché avrebbe implicitamente dato adito ad una acquiescenza dello stesso ad una delibera assembleare favorevole al condono di un abuso edilizio.
Di questi danni subiti, oltre che del “peggioramento della qualità della vita, e della perdita economica e di chance” l'attore chiedeva il risarcimento, sostenendo che fossero in nesso eziologico con la responsabilità del GOP che aveva attestato, nella sua sentenza, un fatto che era incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento (la confusione tra avviso di ricevimento ed avviso di giacenza) incorrendo, quindi, nella responsabilità di cui all'articolo 3 della Legge 117/1988 come modificata dalla Legge n. 18/2015.
Si costituiva il convenuto che formulava le conclusioni evidenziate. CP_3
Sottolineava come la sentenza di primo grado, in tesi produttiva di danno, fosse stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli, all'esito del gravame proposto dall'attore, con sentenza n. 995/2020 pronunciata in favore del Sig. , e quindi la Per_1 domanda di parte avversa doveva quindi dichiararsi inammissibile.
Inoltre, o in alternativa, doveva esser considerata infondata per difetto dei presupposti circa la sussistenza della asserita responsabilità del magistrato individuati dalla L. 117/88 così come modificata dalla L. 18/2015, con particolare riguardo alla nozione di colpa grave - nelle forme della “negligenza inesplicabile”. Sosteneva l'avvocatura generale dello stato che la GO convenuta avesse basato il proprio convincimento sulle risultanze processuali e sui documenti versati in atti. In questo senso, la decisione della convenuta non era affatto priva di giustificazione ma frutto della legittima attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione dei fatti e delle prove che - ad eccezione dei casi di dolo e delle ipotesi di cui ai commi 3 e bis - non può mai condurre alla dichiarazione di responsabilità del Magistrato, secondo il dettato dell'art. 2, co. 2, della legge citata.
Vieppiù, durante lo svolgimento del giudizio, non era stata dimostrata né la falsità della documentazione contestata né era stata presentata querela di falso, per cui alcun onere probatorio era stato assolto a comprova di quanto assunto.
pagina3 di 6 Contestava, oltre all'an, anche il quantum dei riferiti danni subiti, poiché non quantificati e non provati e comunque privi di nesso causale con la decisione assunta dalla convenuta.
Incardinata in tal modo la causa, durante l'udienza del 6 giugno 2023, veniva dichiarata la morte dell'attore con conseguente interruzione della causa ai sensi dell'art.300 c.p.c. e riassunzione del giudizio da parte dell'Avv. nella sua qualità CP_4 di erede del de cuius.
La causa veniva a questo punto rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta infine in decisione con i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore , riassunta da nella Persona_1 Controparte_5 qualità di erede indicata, non è fondata e dev'esser rigettata.
In buona sostanza, a cagione del colpevole esercizio della funzione giudiziaria del
GOP dr.ssa SS, l'attore asserisce aver subito vari tipi di danni.
Prima di discriminare il c.d. danno conseguenza, occorre valutare tuttavia l'esistenza dell'evento di danno allegato.
L'azione promossa dall'attore, disciplinata dalla L. n. 117/1988 come modificata dalla L. n. 18/2015, si pone quale lex specialis rispetto al paradigma generale della responsabilità aquiliana o extracontrattuale da atto o fatto illecito, della quale ricalca la struttura principale: chi agisce per ottenere il risarcimento deve dare prova della sussistenza della condotta dolosa o colposa, del danno-evento subito e del nesso causale intercorrente tra questo ed il comportamento ingiusto - con aspetti tipici e specifici riferibili alla condotta del Magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni.
Quanto all'elemento “colpa” la Legge specifica - art. 2, comma 3 - alcuni indicatori della “colpa grave” imputabile al Magistrato, tra cui “la violazione manifesta di legge, del diritto dell'UE, il travisamento del fatto o delle prove, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento” ed impone - comma 3 bis - la valutazione circa l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza della Legge.
Va preliminarmente evidenziato che la lettura degli atti, non consente di prendere anche solo in esame, l'omessa verifica dell'asserito falso considerandosi che il profilo non è stato considerato risolutivo dal giudice di appello, ai fini della, pur disposta, riforma della sentenza di primo grado.
Inversamente, va escluso a priori che la qualificazione operata dal GOP dr.ssa
SS (ovvero l'equiparazione tra avviso di ricevimento e avviso di giacenza) possa esser inquadrata – come sostenuto dalla difesa dell'avvocatura dello Stato - nella scriminante rappresentata dalla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 comma 2 (che si risolve nella incensurabilità dell'attività del giudice di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove).
In contrario avviso alla tesi della avvocatura occorre fare richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11747/2019, che, in termini di l'interpretazione pagina4 di 6 dell'art. 2, lett. a) della L. 117/1988 e s.m., rammenta che la stessa ricorra allorquando “la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2 della legge citata”. In questo senso, la qualificazione di un avviso di giacenza come avviso di ricevimento non può che risolversi in un travisamento inescusabile ovvero in una condotta invariabilmente espressione di colpa grave, quale “affermazione di un fatto la cui esistenza (la ricezione dell'avviso da parte del destinatario) è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento”.
Detto ciò, va però richiamato il fatto che la sentenza “ingiusta” sia stata riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 995/2020 emessa in data 28.02.2020.
Infatti, come precisato, il ha proposto appello avverso la sentenza del Per_1
Tribunale di Napoli e il giudice del gravame, recependone le doglianze, esaminando le norme in materia di notificazioni effettuate per il tramite di un servizio postale privato, ha rilevato che l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata (inviata con posta privata) non offrisse la prova della c.d. data certa di ricevimento della missiva, ed abbia riformato la sentenza ritenendola ingiusta, e pronunciandosi in favore dell'odierno attore annullando la delibera di cui al punto 4) all'o.d.g. dell'assemblea del convenuto del Parte_2
15/4/2010.
E quindi, così ragionando, ritenendo non dimostrata la convocazione dell'attore la
Corte ha eliminato dal c.d. mondo giuridico la determina assembleare, in tesi produttiva di danno;
inoltre ha condannato anche il al Controparte_6 pagamento delle spese del c.d. doppio grado di giudizio.
È, quindi, possibile sostenere che nella fattispecie, l'esperimento del rimedio processuale garantito dal mezzo di impugnazione, abbia eliso il danno primario che si sarebbe cristallizzato laddove la decisione “ingiusta” non fosse stata emendata.
Ciò consentirebbe in radice di rigettare la domanda, salva la dimostrazione che, medio tempore, tra l'emissione della sentenza di primo grado e la sua riforma in appello, si sia verificato qualche danno consequenziale non risolto con la riforma della pronuncia di primo grado,
Ed allora occorre esaminare quali siano i danni lamentati dalla parte attrice.
Tuttavia, nulla viene detto – per esser chiari – in termini di ritardo nell'emissione della pronuncia, ovvero che, nel tempo intercorso tra l'emissione della sentenza e quella di riforma, l'attore abbia subito un danno definitivo non emendato/emendabile con la riforma del giudice del gravame.
I danni di cui tratta l'attore, afferenti all'emissione della sentenza di primo grado, sono stati – invero - individuati nel danno alla salute consistente in una forte depressione da stress con conseguenti patologie organiche quali, tra le altre, la sindrome di tako-tsubo, Per il danno alla reputazione del D' - quale ingegnere e professore ordinario di ingegneria
- poiché avrebbe implicitamente riconosciuto un'acquiescenza dello stesso ad una delibera assembleare favorevole al condono di un abuso edilizio, nonché un danno patrimoniale e da perdita di “chance”
pagina5 di 6 In ordine al danno alla reputazione (quale che sia la comunità di riferimento cui inferirlo, non precisata dalla parte attrice) non si comprende come la mancata partecipazione all'assemblea abbia potuto esser intesa quale diserzione intenzionale dall'assemblea, non cagionata dall'inconveniente comunicazionale rappresentato;
difetta in astratto la affermabilità che la diserzione alla partecipazione alla assemblea possa equipararsi ad una “acquiescenza ad una delibera assembleare favorevole al condono di un abuso edilizio” visto che la stessa è stata poi impugnata proprio dal nostro attore, a cagione del rituale difetto di convocazione (risolvendosi in radice l'ipotizzabilità della citata acquiescenza lesiva della reputazione).
Anche del danno alla salute assertivamente originato dalla vicenda, non è stata offerta dimostrazione. Ed infatti, la difesa di parte attrice ha cercato di offrirne dimostrazione orale con due testimoni richiesti di confermare che “ …. lo stesso era stato colpito da due lustri da sindrome cardio depressiva progressiva, che ha mutato completamente il suo stile di vita, riducendo i suoi contatti sociali ed annientando la sua forza fisica”: un danno all'integrità psico-fisica del quale l'attore dà per ammesso il nesso causale con la decisione giudiziaria ingiusta (laddove lo stesso legame dev'esser da costui dimostrato) ma del quale, a priori, difetta ogni contezza tecnico - scientifica documentale;
non sarebbe il caso di precisare che il danno biologico è il danno all'integrità psicofisica medicalmente accertabile, laddove l'attore ha, invero, asserito nella memoria istruttoria ex art 183 comma
VI n 2 c.p.c. non esservi ragione di accludere documentazione per motivi di privacy riservandosi di accluderla al momento della decisione, (e poi non depositando alcunché n.d.r).
Nulla è stato precisato e poi documentato in termini di perdita economica e di chance, inconvenienti meramente allegati.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea per difetto di prova del danno.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 14381/2022:
1) Rigetta la domanda riassunta da (nella qualità di erede di Controparte_5 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Cosenza il 20.05.2023).
[...]
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta, che quantifica nella misura di € Controparte_1
3.809.00 oltre € 571.35 a titolo di spese generali,
Roma li 28.02.2025.
Il Presidente dr. Federico Salvati
Firmato in via digitale.
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