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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7091 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°25820/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, , c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
, c.f. Parte_5 C.F._5 [...]
, c.f. , , c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, , c.f. , C.F._7 Parte_8 C.F._8
, c.f. , c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, c.f. C.F._10 Parte_11
, , c.f. C.F._11 Parte_12
, , c.f. , C.F._12 Parte_13 C.F._13
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Bruno de Finetti n. 154 presso lo studio dell'Avv. Valeria Fraboni e dell'Avv. Claudio Grisogoni, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso depositato telematicamente;
-
RICORRENTI -
CONTRO
c.f./P.Iva. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, dall'Avv. Francesca Forte in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della medesima in Roma,
Via Calderon de la Barca n. 87; -RESISTENTE-
Oggetto: diritto ai buoni pasto - condanna al risarcimento danni per mancata corresponsione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati convenivano in giudizio esponendo: di essere, con mansioni di operai o autisti, CP_1
dipendenti in servizio della convenuta eccetto in pensione dal Parte_13
1.6.2023; che a far data dal 6 marzo 2017 – come da OdS n. 13 del 3 marzo 2017 e da OdS n. 15 del 3 marzo 2017 - l'orario di lavoro settimanale di tutti i lavoratori di era stato aumentato da 36 a 38 ore settimanali e che pertanto da tale CP_1
mese avevano iniziato ad osservare in alcuni giorni turni di lavoro ordinari superiori alle 6 ore;
che, in particolare, tutti i ricorrenti avevano prestato servizio di 6 ore e
30 minuti giornaliere dal lunedì al giovedì; che i turni di lavoro si svolgevano per tutti alternativamente dalle ore 6 alle ore 12,40 se impegnati in turno di mattina, dalle ore 13,15 alle ore 19,55 o dalle 12,40 alle 19,20 o dalle 13,45 alle 20,25 quando impegnati in turno di pomeriggio, dalle 20,00 alle 2,40 quando in turno semi notte o o dalle ore 20,30 alle 3,10, dalle 22,00 alle 4,40 o dalle 23,30 alle 6,10 quando impiegati in turno di notte. Premesso in fatto quanto sopra, argomentato in merito al diritto ad usufruire, ex lettera H, art.32 CCNL applicato, del servizio mensa interno salvo soluzioni alternative ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne e, in difetto, ad usufruire di buono pasto, lamentato che del servizio mensa non avevano potuto godere e che non era stato loro riconosciuto neppure il diritto al buono pasto sostitutivo, concludevano chiedendo: “a) In via principale: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti (nei giorni in cui osservano un turno di lavoro superiore alle 6 ore) sin dal mese di marzo 2017 ad usufruire del servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto nella misura di Euro 7,00 per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa, e per l'effetto: 1) condannare l' al risarcimento dei danni subiti CP_1
da marzo 2017 ad oggi per tutti i giorni in cui i lavoratori – che non hanno usufruito della mensa per le motivazioni esposte nel presente atto – avrebbero avuto diritto
a percepire i buoni pasto e non sono stati loro corrisposti, come da conteggi allegati e dunque corrispondere al sig.ra : €.7.250,32; alla Parte_1 sig.ra : €.5.902,68; al sig. : €.6.494,88; al sig. Parte_3 Parte_13
: €.7.091,84; al sig. : €.6.994,40; al sig. Parte_4 Parte_11
: €.6.165,04; al sig. : €.7.013,44; al Parte_12 Parte_6 sig. : €.7.145,88; al sig. €.6.793,08; al sig. Parte_10 Parte_9 [...]
: €.6.660,36; al sig. : €.7.958,72; al sig. Parte_8 Parte_5 Pt_14
€.7.037,52; alla sig.ra , €.6.287,12 o le somme maggiori
[...] Parte_2
o minori che risulteranno in applicazione delle norme di legge e collettive o che
l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
2) condannare altresì stante il riconoscimento CP_1 del diritto al servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa
i buoni pasto, a corrispondere ai ricorrenti i buoni pasto sostitutivi della Mensa, nella misura di Euro 7,00 (valore nominale del singolo buono pasto) per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa;
”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio negando in fatto che i CP_1
ricorrenti fossero stati impossibilitati ad usufruire del servizio mensa tenuto conto anche delle modalità del servizio mensa diffuso. Argomentava comunque riguardo all'insussistenza del diritto al buono pasto. Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Concesso termine per note, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va senz'altro rigettato.
1. Osservazioni in fatto
L'enunciato presupposto del diritto al risarcimento del vantato danno è la dimostrazione, gravante su ciascun ricorrente, di non aver potuto nell'arco temporale considerato (dal marzo 2017 a settembre 2023) godere nei giorni in cui ha prestato attività lavorativa, del servizio mensa presso le sedi o presso esercizi commerciali convenzionati.
Contro Incontestato tra le parti che abbia riconosciuto il diritto al servizio pasto solo a coloro che nella singola giornata lavorativa effettuavano servizio nel turno pomeridiano, esclusi turno mattutino e turno notturno, ciascun lavoratore avrebbe dovuto quindi dedurre e dare prova di quanti turni aveva effettuato la mattina e la notte (per i quali sarebbe stato dispensato dalla prova di non aver goduto del servizio mensa poiché a priori non garantito dalla convenuta) e quante volte invece era stato impegnato nel turno pomeridiano, turno durante il quale il diritto in teoria era riconosciuto. In quest'ultimo caso ciascun ricorrente avrebbe poi dovuto dedurre e dimostrare di non aver potuto usufruire del servizio o perché il recarsi presso mensa o esercizio commerciale convenzionato sarebbe stato eccessivamente gravoso attesa la distanza di questi ultimi dalla zona in cui prestava servizio o, in alternativa, perché recatosi presso la mensa aziendale di zona il servizio non gli era stato fornito per esaurimento dei pasti, oppure ancora, perché il pasto non gli era stato fornito per eccessivo affollamento del locale convenzionato che gli aveva impedito l'accesso.
Ebbene, per nessun ricorrente è stato chiarito né con riferimento al complessivo periodo di diversi anni contabilizzato, né tanto meno con riferimento a ciascuna mensilità indicata nel conteggio, quanti turni abbia svolto la notte o la mattina e quanti invece al pomeriggio. Ed ancora non è stato dedotto ciascun lavoratore mese per mese dove abbia svolto la propria attività lavorativa, il che ha impedito di accertare se il medesimo si trovasse in zona coperta dal servizio mensa (ricordiamo
Contr che le sedi on servizio mensa erano tre e si trovavano una in Via Calderon de la Barca, una a Rocca Cencia Roma e una a Tor Pignattara). Parimenti, mancando indicazioni in ricorso della zona in cui ciascun istante ha prestato di mese in mese servizio, è risultato impossibile accertare se ciascuno degli istanti si trovava o meno a lavorare nei pressi di locali convenzionati con la datrice di lavoro per la fornitura del pasto, esercizi di cui parimenti non è stato indicato l'esatto numero né
l'ubicazione.
Né è consentito al giudice, in supplenza delle allegazioni di parte, andare a scartabellare tra le buste paga di ciascun lavoratore onde apprendere di propria iniziativa a quale unità operativa tra le 76 proprie della convenuta il dipendente fosse addetto per poi operare una personale indagine topografica tra zona di appartenenza e strutture eroganti i pasti.
Si ricorda in fatti come, anche con una recente pronuncia, il giudice di legittimità abbia ribadito nuovamente che “la successiva prova documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 19.10.2017, n. 24607). Contro Ed ancora, in alternativa, avendo contestato di aver mai fatto mancare il pasto ad un dipendente che avesse richiesto di usufruirne, parte istante non ha fornito nessuna prova di rifiuto di erogazione del servizio presso una delle mense o presso locale convenzionato ove uno dei ricorrenti si sia in qualche occasione recato.
Atteso quanto sopra, appare evidente che la doglianza, ripresa in sede di note, riferita all'insufficienza del numero complessivo di pasti offerti in via diretta o in convenzione rispetto al numero di lavoratori che avrebbero avuto diritto ad usufruire del servizio, appare del tutto generica a come tale irrilevante ben essendo possibile che una parte dei dipendenti in quella giornata non prestasse attività lavorativa, oppure che vi fosse una gran parte di questi che non intendesse per motivi personali usufruire del servizio mensa pur offerto, il che avrebbe consentito agli istanti di essere - pur seguendo la tesi attorea riferita all'inidoneità del numero di pasti offerti e postulando il manifestato interesse dei ricorrenti ad usufruire del servizio per essersi in concreto recati ove veniva erogato - tra i pochi che ne avevano potuto beneficiare.
Né il dedotto blocco del servizio mensa presso le sedi nell'anno 2020 per pandemia da Covid e nel 2022 per cessazione dell'attività da parte del Fornitore Parte_15
, comprovato in atti solo in riferimento al periodo da febbraio 2022 sino
[...]
al successivo novembre ove il medesimo veniva affidato a Controparte_2
(vedi Determinazione n.333-2022 del 10.11.2022), può far presumere
[...]
il contemporaneo venir meno del servizio di erogazione pasti presso le strutture esterne convenzionate.
Quanto sopra osservato è sufficiente per il rigetto della domanda.
2. Osservazioni in diritto
Per mero amor di completezza si ritiene comunque opportuno esaminare anche le argomentazioni in diritto spese nel ricorso.
Come noto, non esiste un diritto ai buoni pasto garantito da norma di fonte legale trovando l'indicata rivendicazione fonte esclusivamente nella contrattazione collettiva, trattandosi di benefit con finalità assistenziale. A conferma, da ultimo,
l'ordinanza n.21440 del 31.07.2024, ove la Cassazione ha ribadito che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa e, laddove la contrattazione collettiva lo preveda, il diritto alla mensa (o ai sostitutivi buoni pasto) sorge ogniqualvolta la prestazione ecceda le sei ore. Ebbene, se è vero che il CCNL Utilitalia (in atti) applicato al rapporto, all'art.32 lettera H prevede nella prima parte che “Nelle aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art.1 del presente CCNL”, parte della norma richiamata in ricorso per sostenere che tra le soluzioni alternative debbano essere inclusi anche i buoni pasto, occorre osservare come la disposizione in esame prosegua precisando che “l'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”, parte della disposizione che pare impedire il diritto ad un equivalente del pasto non consumato, su cui il ricorso sorvola del tutto. Ebbene, pur potendosi richiamare anche nell'interpretazione delle norme collettive il principio di buona fede (anche in questo caso si va oltre le allegazioni attoree), i numerosi bandi e le aste deserte richiamate in ricorso, le proroghe dei contratti in corso per tamponare la situazione di insufficienza del servizio mensa solo in minima parte assicurato, testimoniano che l'azienda si è trovata in situazione di oggettiva “irrealizzabilità” di un servizio mensa adeguato, il che, a norma della parte finale dell'indicata lettera H, esclude una sua responsabilità in termini di indennizzo economico per equivalente del valore del pasto.
I compensi di lite, liquidati secondo i minimi attesa la molteplicità di procedimenti innanzi a questo giudice, seguono la soccombenza per la metà mentre la relativa novità della questione trattata permette la compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna parte ricorrente alla refusione della restante parte in favore di liquidata in complessivi €3.500,00. CP_1
Roma, il 17.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°25820/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, , c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
, c.f. Parte_5 C.F._5 [...]
, c.f. , , c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, , c.f. , C.F._7 Parte_8 C.F._8
, c.f. , c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, c.f. C.F._10 Parte_11
, , c.f. C.F._11 Parte_12
, , c.f. , C.F._12 Parte_13 C.F._13
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Bruno de Finetti n. 154 presso lo studio dell'Avv. Valeria Fraboni e dell'Avv. Claudio Grisogoni, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso depositato telematicamente;
-
RICORRENTI -
CONTRO
c.f./P.Iva. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, dall'Avv. Francesca Forte in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della medesima in Roma,
Via Calderon de la Barca n. 87; -RESISTENTE-
Oggetto: diritto ai buoni pasto - condanna al risarcimento danni per mancata corresponsione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati convenivano in giudizio esponendo: di essere, con mansioni di operai o autisti, CP_1
dipendenti in servizio della convenuta eccetto in pensione dal Parte_13
1.6.2023; che a far data dal 6 marzo 2017 – come da OdS n. 13 del 3 marzo 2017 e da OdS n. 15 del 3 marzo 2017 - l'orario di lavoro settimanale di tutti i lavoratori di era stato aumentato da 36 a 38 ore settimanali e che pertanto da tale CP_1
mese avevano iniziato ad osservare in alcuni giorni turni di lavoro ordinari superiori alle 6 ore;
che, in particolare, tutti i ricorrenti avevano prestato servizio di 6 ore e
30 minuti giornaliere dal lunedì al giovedì; che i turni di lavoro si svolgevano per tutti alternativamente dalle ore 6 alle ore 12,40 se impegnati in turno di mattina, dalle ore 13,15 alle ore 19,55 o dalle 12,40 alle 19,20 o dalle 13,45 alle 20,25 quando impegnati in turno di pomeriggio, dalle 20,00 alle 2,40 quando in turno semi notte o o dalle ore 20,30 alle 3,10, dalle 22,00 alle 4,40 o dalle 23,30 alle 6,10 quando impiegati in turno di notte. Premesso in fatto quanto sopra, argomentato in merito al diritto ad usufruire, ex lettera H, art.32 CCNL applicato, del servizio mensa interno salvo soluzioni alternative ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne e, in difetto, ad usufruire di buono pasto, lamentato che del servizio mensa non avevano potuto godere e che non era stato loro riconosciuto neppure il diritto al buono pasto sostitutivo, concludevano chiedendo: “a) In via principale: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti (nei giorni in cui osservano un turno di lavoro superiore alle 6 ore) sin dal mese di marzo 2017 ad usufruire del servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa i buoni pasto nella misura di Euro 7,00 per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa, e per l'effetto: 1) condannare l' al risarcimento dei danni subiti CP_1
da marzo 2017 ad oggi per tutti i giorni in cui i lavoratori – che non hanno usufruito della mensa per le motivazioni esposte nel presente atto – avrebbero avuto diritto
a percepire i buoni pasto e non sono stati loro corrisposti, come da conteggi allegati e dunque corrispondere al sig.ra : €.7.250,32; alla Parte_1 sig.ra : €.5.902,68; al sig. : €.6.494,88; al sig. Parte_3 Parte_13
: €.7.091,84; al sig. : €.6.994,40; al sig. Parte_4 Parte_11
: €.6.165,04; al sig. : €.7.013,44; al Parte_12 Parte_6 sig. : €.7.145,88; al sig. €.6.793,08; al sig. Parte_10 Parte_9 [...]
: €.6.660,36; al sig. : €.7.958,72; al sig. Parte_8 Parte_5 Pt_14
€.7.037,52; alla sig.ra , €.6.287,12 o le somme maggiori
[...] Parte_2
o minori che risulteranno in applicazione delle norme di legge e collettive o che
l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
2) condannare altresì stante il riconoscimento CP_1 del diritto al servizio mensa e a percepire tra le “soluzioni alternative” alla mensa
i buoni pasto, a corrispondere ai ricorrenti i buoni pasto sostitutivi della Mensa, nella misura di Euro 7,00 (valore nominale del singolo buono pasto) per ogni giorno di lavoro prestato senza fruizione del servizio mensa;
”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio negando in fatto che i CP_1
ricorrenti fossero stati impossibilitati ad usufruire del servizio mensa tenuto conto anche delle modalità del servizio mensa diffuso. Argomentava comunque riguardo all'insussistenza del diritto al buono pasto. Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Concesso termine per note, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va senz'altro rigettato.
1. Osservazioni in fatto
L'enunciato presupposto del diritto al risarcimento del vantato danno è la dimostrazione, gravante su ciascun ricorrente, di non aver potuto nell'arco temporale considerato (dal marzo 2017 a settembre 2023) godere nei giorni in cui ha prestato attività lavorativa, del servizio mensa presso le sedi o presso esercizi commerciali convenzionati.
Contro Incontestato tra le parti che abbia riconosciuto il diritto al servizio pasto solo a coloro che nella singola giornata lavorativa effettuavano servizio nel turno pomeridiano, esclusi turno mattutino e turno notturno, ciascun lavoratore avrebbe dovuto quindi dedurre e dare prova di quanti turni aveva effettuato la mattina e la notte (per i quali sarebbe stato dispensato dalla prova di non aver goduto del servizio mensa poiché a priori non garantito dalla convenuta) e quante volte invece era stato impegnato nel turno pomeridiano, turno durante il quale il diritto in teoria era riconosciuto. In quest'ultimo caso ciascun ricorrente avrebbe poi dovuto dedurre e dimostrare di non aver potuto usufruire del servizio o perché il recarsi presso mensa o esercizio commerciale convenzionato sarebbe stato eccessivamente gravoso attesa la distanza di questi ultimi dalla zona in cui prestava servizio o, in alternativa, perché recatosi presso la mensa aziendale di zona il servizio non gli era stato fornito per esaurimento dei pasti, oppure ancora, perché il pasto non gli era stato fornito per eccessivo affollamento del locale convenzionato che gli aveva impedito l'accesso.
Ebbene, per nessun ricorrente è stato chiarito né con riferimento al complessivo periodo di diversi anni contabilizzato, né tanto meno con riferimento a ciascuna mensilità indicata nel conteggio, quanti turni abbia svolto la notte o la mattina e quanti invece al pomeriggio. Ed ancora non è stato dedotto ciascun lavoratore mese per mese dove abbia svolto la propria attività lavorativa, il che ha impedito di accertare se il medesimo si trovasse in zona coperta dal servizio mensa (ricordiamo
Contr che le sedi on servizio mensa erano tre e si trovavano una in Via Calderon de la Barca, una a Rocca Cencia Roma e una a Tor Pignattara). Parimenti, mancando indicazioni in ricorso della zona in cui ciascun istante ha prestato di mese in mese servizio, è risultato impossibile accertare se ciascuno degli istanti si trovava o meno a lavorare nei pressi di locali convenzionati con la datrice di lavoro per la fornitura del pasto, esercizi di cui parimenti non è stato indicato l'esatto numero né
l'ubicazione.
Né è consentito al giudice, in supplenza delle allegazioni di parte, andare a scartabellare tra le buste paga di ciascun lavoratore onde apprendere di propria iniziativa a quale unità operativa tra le 76 proprie della convenuta il dipendente fosse addetto per poi operare una personale indagine topografica tra zona di appartenenza e strutture eroganti i pasti.
Si ricorda in fatti come, anche con una recente pronuncia, il giudice di legittimità abbia ribadito nuovamente che “la successiva prova documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 19.10.2017, n. 24607). Contro Ed ancora, in alternativa, avendo contestato di aver mai fatto mancare il pasto ad un dipendente che avesse richiesto di usufruirne, parte istante non ha fornito nessuna prova di rifiuto di erogazione del servizio presso una delle mense o presso locale convenzionato ove uno dei ricorrenti si sia in qualche occasione recato.
Atteso quanto sopra, appare evidente che la doglianza, ripresa in sede di note, riferita all'insufficienza del numero complessivo di pasti offerti in via diretta o in convenzione rispetto al numero di lavoratori che avrebbero avuto diritto ad usufruire del servizio, appare del tutto generica a come tale irrilevante ben essendo possibile che una parte dei dipendenti in quella giornata non prestasse attività lavorativa, oppure che vi fosse una gran parte di questi che non intendesse per motivi personali usufruire del servizio mensa pur offerto, il che avrebbe consentito agli istanti di essere - pur seguendo la tesi attorea riferita all'inidoneità del numero di pasti offerti e postulando il manifestato interesse dei ricorrenti ad usufruire del servizio per essersi in concreto recati ove veniva erogato - tra i pochi che ne avevano potuto beneficiare.
Né il dedotto blocco del servizio mensa presso le sedi nell'anno 2020 per pandemia da Covid e nel 2022 per cessazione dell'attività da parte del Fornitore Parte_15
, comprovato in atti solo in riferimento al periodo da febbraio 2022 sino
[...]
al successivo novembre ove il medesimo veniva affidato a Controparte_2
(vedi Determinazione n.333-2022 del 10.11.2022), può far presumere
[...]
il contemporaneo venir meno del servizio di erogazione pasti presso le strutture esterne convenzionate.
Quanto sopra osservato è sufficiente per il rigetto della domanda.
2. Osservazioni in diritto
Per mero amor di completezza si ritiene comunque opportuno esaminare anche le argomentazioni in diritto spese nel ricorso.
Come noto, non esiste un diritto ai buoni pasto garantito da norma di fonte legale trovando l'indicata rivendicazione fonte esclusivamente nella contrattazione collettiva, trattandosi di benefit con finalità assistenziale. A conferma, da ultimo,
l'ordinanza n.21440 del 31.07.2024, ove la Cassazione ha ribadito che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa e, laddove la contrattazione collettiva lo preveda, il diritto alla mensa (o ai sostitutivi buoni pasto) sorge ogniqualvolta la prestazione ecceda le sei ore. Ebbene, se è vero che il CCNL Utilitalia (in atti) applicato al rapporto, all'art.32 lettera H prevede nella prima parte che “Nelle aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art.1 del presente CCNL”, parte della norma richiamata in ricorso per sostenere che tra le soluzioni alternative debbano essere inclusi anche i buoni pasto, occorre osservare come la disposizione in esame prosegua precisando che “l'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”, parte della disposizione che pare impedire il diritto ad un equivalente del pasto non consumato, su cui il ricorso sorvola del tutto. Ebbene, pur potendosi richiamare anche nell'interpretazione delle norme collettive il principio di buona fede (anche in questo caso si va oltre le allegazioni attoree), i numerosi bandi e le aste deserte richiamate in ricorso, le proroghe dei contratti in corso per tamponare la situazione di insufficienza del servizio mensa solo in minima parte assicurato, testimoniano che l'azienda si è trovata in situazione di oggettiva “irrealizzabilità” di un servizio mensa adeguato, il che, a norma della parte finale dell'indicata lettera H, esclude una sua responsabilità in termini di indennizzo economico per equivalente del valore del pasto.
I compensi di lite, liquidati secondo i minimi attesa la molteplicità di procedimenti innanzi a questo giudice, seguono la soccombenza per la metà mentre la relativa novità della questione trattata permette la compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna parte ricorrente alla refusione della restante parte in favore di liquidata in complessivi €3.500,00. CP_1
Roma, il 17.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari