Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 11798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11798 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto prot. n.-OMISSIS-del 30 settembre 2020, comunicato in data 27 novembre 2020, del Direttore Generale della direzione affari Generali delle Risorse Umane per i rapporti con le Regioni e gli Enti Territoriali -Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, Ippiche e della pesca e dell'Ippica – MPAAF, con cui il Dr. -OMISSIS-, collocato con riserva al 14° posto viene escluso dalla graduatoria definitiva di cui al d.d. 244 del 30 ottobre 2012, con conseguente riposizionamento dell'ordine dei candidati collocati successivamente allo stesso;
- dei pareri richiamati nell'ambito del decreto prot. n.9194066 del 30 settembre 2020, resi dall'Avvocatura Generale: nota prot. n. 277496 in data 24 settembre 2019 (data ingresso segreteria AGRET) in riscontro al quesito posto, in data 17 settembre 2019 prot.14048, dal MPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, Ippiche e della pesca e dell'Ippica –Direzione generale degli affari Generali delle Risorse Umane per i rapporti con le Regioni e gli Enti Territoriali; nonché nota dell'Avvocatura Generale prot.n. 464244 del 28.09.2020 (prot. Agret 9180922) in riscontro al successivo quesito del 24.09.2020 prot.9170273, posto sempre dal MPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, Ippiche e della pesca e dell'Ippica –Direzione generale degli affari Generali delle Risorse Umane per i rapporti con le Regioni e gli Enti Territoriali, quest'ultimo parere si impugna in parte qua e ove lesivo degli interessi del ricorrente;
- del decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 21 settembre 2011, con cui veniva indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 4 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla G.U.-IV serie speciale-concorsi ed esami- n.77 del 27 settembre 2011, in parte qua e ove lesivo;
- della nota prot. ingresso n. 9194002 del 30 settembre 2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica, ha comunicato l'autorizzazione allo scorrimento della graduatoria;
- della graduatoria definitiva approvata con d.m. n. 2144 del 30 ottobre 2012, come modificata ed, in particolare, nella parte in cui non contempla il ricorrente al suo interno;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, tra i quali ulteriori pareri dell'Avvocatura Generale e/ o altro atto istruttorio, ove lesivi, con riserva di presentare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’annullamento del decreto prot. n.-OMISSIS-del 30 settembre 2020 mediante il quale è stata disposta la sua esclusione dalla graduatoria di un concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (d’ora in poi MASAF per brevità) e finalizzato alla copertura di quattro posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale dell'agricoltura, in uno con gli atti in epigrafe indicati.
1.2. In punto di fatto si rappresenta che:
- L’articolo 2, comma 1, lettera a) del bando di concorso ha indicato tra i requisiti di partecipazione l’essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio prestato in posizioni funzionali per le quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea, oppure aver prestato almeno tre anni di servizio in tali posizioni, purché in possesso di dottorato di ricerca o altri titoli post-universitari di II livello specificamente finalizzati alla carriera dirigenziale.
- Il ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del bando (ovvero aver prestato tre anni di servizio ed essere in possesso di un diploma post-universitario), ha partecipato al concorso.
- In particolare, la sua anzianità di servizio sarebbe ascrivibile al formale inquadramento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'Area Seconda, Fascia retributiva F3, del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale non dirigenziale della Protezione Civile ed al successivo inquadramento nella Terza Area Funzionale del medesimo ruolo speciale Fascia retributiva F1.
- Successivamente, con decreto ministeriale 2144 del 30 ottobre 2012, è stata approvata la graduatoria definitiva; in tale graduatoria, il Dott. RO è risultato classificato al 14° posto, ma con una "riserva" esplicita.
- Tale riserva è stata subordinata all'esito di un contenzioso che il medesimo ha proposto dinanzi al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro al fine di accertare il requisito dell’anzianità di servizio e che, in caso di esito favorevole, gli avrebbe, in ogni caso, consentito di soddisfare il requisito di cui all'articolo 2, lettera a) del bando per la partecipazione al concorso.
- Sul punto, con apposito parere reso in data 28 settembre 2020, l’Avvocatura Generale dello Stato ha considerato le circostanze evidenziate dal ricorrente e, in particolare, il rinvio alla certificazione rilasciata dal Dipartimento della protezione Civile in data 27 settembre 2018, “ degne di essere apprezzate e valutate da CO FI ”; nell’ambito di tale certificazione si legge, infatti, che il ricorrente “ in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della Protezione Civile dall’8 marzo 2004 ed immesso nel ruolo speciale del personale non dirigenziale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 con decorrenza dal 1 luglio 2005 ha presentato in data 11 maggio 2006 domanda mod. B per l’inquadramento verticale nel predetto ruolo speciale cosi come previsto dalla nota DPC/ORG/21940 del 27 aprile 2006 ” e che “ nel predetto periodo ha svolto, con le modalità ivi indicate, mansioni afferenti alla Terza Area funzionale, fascia retributiva F2 ”.
- Sennonché con il decreto prot. n.-OMISSIS-del 30 settembre 2020, il Direttore Generale della Direzione Affari Generali delle Risorse Umane del MASAF ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria definitiva, motivando tale decisione sulla scorta della presunta mancanza del requisito di anzianità di servizio, a seguito dell’esito sfavorevole del giudizio ordinario incardinato dallo stesso.
1.3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive integr e mod.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Bando di concorso – Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
Si deduce che il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale sia affetto da illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà del provvedimento, della carenza di motivazione e di istruttoria.
Il ricorrente sostiene che il decreto di esclusione si limiti a un mero rinvio ai pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato, in particolare a quello del 28 settembre 2020 (prot. n. 464244), il quale, invece, presenterebbe al suo interno considerazioni volte a una valutazione favorevole degli elementi e dei documenti prodotti dal ricorrente. Egli evidenzia che, in assenza di una benché minima esplicazione delle argomentazioni sottese a tale negativa valutazione, non è possibile comprendere perché le attività svolte non siano state ritenute idonee a integrare il requisito in esame. A ciò si aggiunga che l’obbligo di motivazione non potrebbe essere legittimamente assolto neppure " per relationem", poiché il richiamo al parere dell'Avvocatura, per come operato, risulterebbe affetto da illogicità.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive integr e mod.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Bando di concorso – Violazione e falsa applicazione dell’art 28 del d.lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato – Violazione parere DFP 0011963 del 21.03.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della funzione Pubblica – Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
Si deduce che l’esclusione sarebbe illegittima anche per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e contraddittorietà manifesta, in quanto il ricorrente risultava in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 co.1 lett. a) del bando, precisamente i tre anni di servizio e un diploma post universitario.
In proposito, anche il servizio svolto in posizione di comando presso il Dipartimento della Protezione Civile, dall’8 marzo 2004 all’11 maggio 2006, le cui mansioni erano afferenti alla Terza Area Funzionale, fascia retributiva F2 (come risulta dal successivo certificato del 27 settembre 2018, rilasciato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri) è idoneo a integrare il requisito di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del bando di concorso in esame.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge 7.8.1990 n. 241 – Violazione art. 2, punto 7, del bando di concorso – Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione – Eccesso di Potere per travisamento, difetto di presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento.
Il decreto di esclusione dalla graduatoria del ricorrente risulterebbe illegittimo, oltre che per i vizi illustrati nei motivi che precedono, anche per violazione di canoni fondamentali che regolano l’interpretazione e l’applicazione delle clausole escludenti nelle gare e concorsi ad evidenza pubblica; primi fra tutti, i principi di tassatività delle clausole di esclusione e quello di massima partecipazione, posto che la disposizione del bando è stata illegittimamente interpretata restringendo il requisito di ammissione relativo ai servizi svolti.
1.4. Nel frattempo, a seguito della richiesta di autotutela avanzata dal ricorrente, con la nota prot. n. 124178 del 14 marzo 2024, il Consigliere ministeriale del MASAF con compiti di alta consulenza, anche in aderenza al parere redatto dall’Avvocatura Generale di Stato, CS 33093/20 Sez. II, ha appurato che “ nel caso in esame e in virtù della speciale disciplina che stabilisce espressamente l’equiparazione tra servizio effettivo e servizio di ruolo, la apposita certificazione di servizio rilasciata dal Dipartimento della Protezione Civile attesti incontrovertibilmente il requisito in argomento, sotto riserva, e costituisce prova scritta, certa e idonea ad accertare che dal 2004 il Dott. -OMISSIS- ha effettivamente svolto mansioni e compiti superiori, e precisamente quale Terza Fascia, tali da legittimarne nel maggio 2006 la partecipazione alla procedura di cui alla nota DPC/ORG721940 del 27/04/2016 attuativa di quanto previsto all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 90/2005 e decreto legge 245/200 ” illustrando, quindi, come - in virtù di una "speciale disciplina" applicabile al servizio presso la Protezione Civile - vi sia una "equiparazione tra servizio effettivo e servizio di ruolo" che attesta in modo incontrovertibile il requisito di anzianità.
1.5. Sulla base del citato approfondimento effettuato dal Consigliere ministeriale con compiti di alta consulenza, il Ministero resistente, con la nota prot. n. 134385 del 20 marzo 2024, nel rappresentare all’Avvocatura Generale di Stato l’assenza di motivi ostativi a procedere al favorevole scioglimento della riserva assunta all’epoca in merito all’utile collocazione del ricorrente in graduatoria e, per l’effetto, a consentire lo scorrimento della graduatoria con conseguente assunzione del dipendente-ricorrente, ha richiesto ulteriore parere in merito alla suddetta questione, che allo stato, non risulta utilmente pervenuto.
1.6. Si è costituita in giudizio la difesa erariale con apposita memoria con la quale ha istato per il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.
1.7. All’udienza del 21 maggio 2025, previo deposito di memorie nei termini dell’art. 73 c.p.a., il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. La questione controversa verte sul riconoscimento dell’anzianità di servizio riconducibile all’esperienza lavorativa pregressa del ricorrente, con particolare riferimento al servizio prestato in posizione di comando, idoneo a determinare il possesso di un requisito di partecipazione per l’accesso ad un concorso.
Sul punto, occorre chiarire che il giudizio dinanzi al giudice ordinario svolto dal ricorrente non costituisce un giudicato preclusivo diretto sulla questione dell'anzianità di servizio per l'ammissione al concorso MASAF, soprattutto alla luce della normativa specifica che valorizza diversamente il servizio prestato nella Protezione Civile.
2.2. Orbene, passando all’esame del primo motivo di ricorso, ove si lamenta l’illegittimità del provvedimento oggetto di gravame per carenza di motivazione, deve osservarsi quanto segue.
L'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo, inclusi quelli concernenti i concorsi pubblici e il personale, debba essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Questo obbligo costituisce un elemento essenziale dell'azione amministrativa, garantendo la tracciabilità della decisione pubblica nell’ottica della trasparenza e il diritto di difesa del cittadino. La motivazione è considerata il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e un presidio di legalità sostanziale.
2.3. Nella vicenda posta al centro del presente gravame l’obbligo di motivazione non risulta essere legittimamente assolto neppure " per relationem", in quanto quest’ultima è ammessa dall'articolo 3, comma 3, della legge citata n. 241/90, a condizione che le ragioni della decisione risultino da un altro atto dell'amministrazione espressamente richiamato e reso disponibile, il quale risulti idoneo a fondare le ragioni della decisione adottata.
Il parere reso dall’Avvocatura nel lontano 2020 invitava esplicitamente il Ministero a “ valutare” le evidenze documentali del dott. RO, implicando la possibilità di un esito positivo alla luce di un’istruttoria che, però, non risulta essere stata successivamente avviata.
2.4. In tale esatto contesto, un elemento di particolare rilievo è costituito dal sopravvenuto parere interno ministeriale del 14 marzo 2024, successivamente sottoposto all'esame dell’Avvocatura in data 20 marzo 2024; questo parere, frutto di un'approfondita valutazione interna, è giunto a una conclusione favorevole riguardo al possesso del requisito di anzianità, citando la "speciale disciplina" applicabile al servizio presso la Protezione Civile.
2.5. Tale discrasia, tra le indicazioni fornite in sede consultiva nel 2020 e le scelte ministeriali oggetto del presente gravame, comporta un’evidente incongruenza di queste ultime, suscettibile di determinare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per illogicità e contraddittorietà, stante anche la conseguente carenza di istruttoria.
Sul punto, del resto, in una analoga circostanza, e con specifico riferimento alla valutazione del servizio svolto, questo Tribunale ha rimarcato l’obbligo rafforzato della motivazione, invece eluso, avuto riguardo alla circostanza della partecipazione della ricorrente alle prove concorsuali e al superamento delle stesse (TAR Lazio, Sez. I quater, 27 ottobre 2021, n. 11002).
3.1. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, deve evidenziarsi che – secondo il parere DFP 0011963 del 21 marzo 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – anche il servizio svolto in posizione di "comando" presso il Dipartimento della Protezione Civile dall'8 marzo 2004 all'11 maggio 2006, periodo durante il quale le mansioni del ricorrente rientravano nella Terza Area Funzionale, Fascia retributiva F2 (come risulta dallo stato matricolare e da successivo certificato del 27 settembre 2018, rilasciato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, con cui si segnala l’attestazione alla data dell’11 maggio 2006 del servizio prestato), dovrebbe essere computato ai fini dell'anzianità.
A riguardo, il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, chiariva che : “le dette circostanze possono essere, ad avviso della Scrivente, opportunamente approfondite da CO FI in quanto ove CO Ministero valutasse che l’attività certificata dal Dipartimento della Protezione civile abbia assunto quella consistenza qualitativa richiesta dal bando di concorso e per la durata ivi prescritta, nella ricorrenza dell’interesse pubblico potrebbe codesto stesso Ministero procedere allo scorrimento della graduatoria”.
3.2. Ciò posto, con particolare riferimento al servizio prestato dal ricorrente presso il Dipartimento della Protezione Civile, ogni valutazione circa la consistenza e la durata dello stesso non può prescindere dalla disamina della specifica normativa che disciplina tale fattispecie.
Si evidenzia, infatti, che il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, al terzo comma dell’art. 3 prevede, proprio per il solo personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, l’immissione nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 “ anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento”. In altri termini, la norma stabilisce che nel caso di servizio prestato presso il Dipartimento della Protezione civile, svolgendo mansioni superiori, al soggetto che le ha svolte sia legittimamente riconosciuto l’inquadramento verticale nella corrispondente area superiore; ciò in linea con la già citata dichiarazione di servizio rilasciata dal Capo del Dipartimento della protezione in data 27 settembre 2018.
Nell’ambito della nota prot. n. RUS/0054762 del 27/09/2018 del Dipartimento della protezione civile si legge, infatti, che il ricorrente “ in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della Protezione Civile dall’8 marzo 2004 ed immesso nel ruolo speciale del personale non dirigenziale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 con decorrenza dal 1 luglio 2005 ha presentato in data 11 maggio 2006 domanda mod. B per l’inquadramento verticale nel predetto ruolo speciale cosi come previsto dalla nota DPC/ORG/21940 del 27 aprile 2006” e che “nel predetto periodo ha svolto, con le modalità ivi indicate, mansioni afferenti alla Terza Area funzionale, fascia retributiva F2”.
Lo svolgimento delle dette mansioni, in quanto formalmente attestate dal soggetto presso il quale il comando è stato ordinato, conferma il possesso dei requisiti previsti dal bando.
3.3. Il Ministero, nelle sue deduzioni difensive, adotta un'interpretazione strettamente letterale dell’art. 2, comma 1, lettera a) del bando, che richiama l'articolo 28, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, nella parte in cui indica i "dipendenti di ruolo" ed il "servizio svolto in posizioni funzionali", al fine di dedurre che solo il servizio "di ruolo" debba essere computato ed escludendo esplicitamente il servizio "fuori ruolo".
Nella memora difensiva si sostiene che il "comando" sia un istituto eccezionale e temporaneo, in cui la "titolarità del rapporto d'ufficio" rimane in capo all'amministrazione di origine. Di conseguenza, l'esercizio di "mansioni superiori" in posizione di comando non comporterebbe – secondo tale prospettazione – automaticamente il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso l'ente di provenienza né la valorizzazione ai fini dell'anzianità per l'accesso concorsuale.
3.4. Il Collegio ritiene di non condividere tale ricostruzione posto che la lex specialis ha richiesto quali requisiti, ai fini dell’ammissione alla procedura, la condizione di aver prestato tre anni di servizio in posizioni funzionali per le quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea ed essere in possesso di un diploma post-universitario.
Pertanto, per espressa previsione della lex specialis , costituisce requisito di partecipazione alla procedura l’aver prestato servizio in posizioni funzionali, consentendo quindi l’accesso anche a coloro che abbiano svolto attività a favore della pubblica amministrazione in una posizione sostanzialmente equivalente al servizio di ruolo delle pubbliche amministrazioni, come emerge nel caso di specie ove il provvedimento di comando può essere valorizzato ai fini dell'anzianità per l'accesso concorsuale, secondo la speciale disciplina di settore operante per il servizio prestato nella Protezione civile.
Ed infatti con l’espressione “ servizio di ruolo ”, nel significato e scopo da riconoscere, devono intendersi secondo l’interpretazione letterale e logica le attività che corrispondono alle formali posizioni funzionali disciplinate ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001, in quanto presentano gli stessi caratteri sostanziali e funzioni di queste ultime, come definiti dalla normativa sul pubblico impiego, con riferimento ai compiti, ai poteri, alle responsabilità e al livello retributivo.
3.5. In proposito, in tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.
3.6. Il sopravvenuto parere interno ministeriale del 14 marzo 2024, del resto, riconosce una "speciale disciplina" per il servizio prestato presso il Dipartimento della Protezione Civile, stabilendo espressamente l'equiparazione tra servizio effettivo e servizio di ruolo.
Sul punto, occorre citare le specifiche disposizioni legislative che riguardano lo speciale settore del pubblico impiego (art. 3, comma 3, d.l. n. 90/2005; art. 9-ter, d.lgs. n. 303/1999; art. 38, comma 4, l. 400/1988), che consentono di valorizzare le mansioni superiori svolte per l'inquadramento nella corrispondente categoria professionale e la conseguente integrazione del requisito dell'anzianità di servizio nella medesima area superiore.
3.7. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del terzo comma dell’art. 3 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e del quarto comma, dell’art. 38 della legge n. 400 del 1988, infatti, “limitatamente alle ipotesi di servizio prestato presso il Dipartimento della Protezione Civile, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento ne legittima in via straordinaria la valorizzazione per l’inquadramento nella corrispondente categoria professionale con conseguente integrazione del requisito dell’anzianità di servizio nella medesima area superiore ” a quella di appartenenza.
3.8. Ne consegue che, per effetto del combinato disposto delle indicate disposizioni di legge applicabili al servizio prestato presso il Dipartimento della Protezione Civile, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento ne legittima la valorizzazione per l’inquadramento nella corrispondente categoria professionale con conseguente integrazione del requisito dell’anzianità di servizio nella medesima area superiore, assumendo rilievo dirimente la certificazione rilasciata in data 27 settembre 2018 dall’amministrazione destinataria del comando, che attesta come l’attività svolta dal ricorrente presenti effettivamente la consistenza qualitativa e la durata prescritte dal bando di concorso (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. I quater, 27 ottobre 2021, n. 11002).
In definitiva, il possesso del requisito di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 2 del d.m. 16485 del 21 settembre 2011 (ovvero tre anni di anzianità di servizio nella posizione funzionale della terza fascia) appare integrato in capo al ricorrente dal servizio prestato presso l’ente Protezione civile in mansioni superiori a quelle di inquadramento iniziale ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 90 del 2005.
4.1. In conclusione, alla luce delle circostanze sopra rappresentante e anche sulla base del citato approfondimento effettuato dal Consigliere ministeriale con compiti di alta consulenza, a sua volta in aderenza al parere erariale CS 33093/20 Sez. II, non sembrano emergere motivi ostativi a procedere, nella logica del buon andamento dell’azione amministrativa, al favorevole scioglimento della riserva assunta all’epoca in merito all’utile collocazione del ricorrente in graduatoria e, per l’effetto, a consentire lo scorrimento della graduatoria.
4.2. Alla luce di quanto precede, le deduzioni relative alla violazione dell’art. 2 del bando di concorso, al difetto di istruttoria e di motivazione, nonché al difetto di presupposti e alla illogicità sono fondate, derivandone l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato in quanto ritenuto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione; conseguentemente, vanno annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
5. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in virtù della complessità e della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.