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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1851 / 2018 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa NA GR,
premesso che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa NA GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta, in primo grado, al n. 1851/2018 r.g.a.c. pendente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Viscuso
ATTORE
E
1 di 7
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. Parte_2 C.F._3
(C.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) CP_3 C.F._5
(c.f. ) CP_4 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio i fratelli , Parte_1 CP_1 Pt_2
e i nipoti , e figli della
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
LA , deceduta, deducendo: Parte_3
di essere comproprietario iure successionis a seguito della morte dei genitori (deceduto in data 16.10.1983) e Persona_1 Persona_2
(deceduta in data 31.01.2010), assieme ai fratelli e e alla CP_1 Pt_2 LA (per la quota di ¼ ciascuno) dell'immobile sito nel Comune di Pt_3
LO (Cs), al C.so Giannettasio n. 171, censito al catasto al fl.32, part. 10, sub 3 cat A/5, classe 2, vani 1, 5, rendita 45, 71;
che in data 19.05.2014 la LA era deceduta e pertanto erano Pt_3 subentrati nei diritti di quest'ultima i suoi eredi , Controparte_2 CP_3
e
[...] CP_4
di aver esercitato da oltre venti anni e più precisamente dalla morte del padre il possesso uti dominus del bene sopra indicato, impedendo ai convenuti (nonché ai loro aventi causa) il godimento del diritto di proprietà;
che, in particolare, alla presenza di aveva comunicato ai Parte_4 fratelli e alla madre l'intenzione di “detenere l'intera proprietà dell'immobile”, al fine di rispettare la volontà del padre;
che nella predetta occasione i fratelli e la madre avevano preso atto della decisione loro comunicata e da quel momento si erano disinteressati da
“ogni atto di godimento e/o gestione e/o disposizione dell'abitazione”, senza mai contestare il possesso dell'odierno attore;
di aver provveduto al cambio delle serrature delle porte di accesso all'immobile, senza consegnare le chiavi ad alcuno, provvedendo in via esclusiva alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
2 di 7
- che, quindi, per oltre trent'anni aveva goduto del possesso continuo, non interrotto, pacifico e pubblico del bene, accompagnato “dall'animo di tenere le quote dei propri parenti (o aventi causa) come propria”;
- che presso i registri immobiliari non erano state trascritte domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà sull'immobile in questione se non “domanda di voltura effettuata dall'odierno attore a favore anche degli altri coeredi che non implica il riconoscimento del diritto ai fini interruttivi dell'usucapione, in quanto tale operazione, pacificamente rileva solo ai fini fiscali (Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135)” (così in citazione);
- che era suo interesse rivendicare l'acquisto per usucapione “sulle quote dell'immobile dei propri fratelli” e far accertare di essere “divenuto il legittimo proprietario della parte indivisa dei comproprietà pari a ¾ del fabbricato urbano de quo appartenente ai Sigg.ri , e CP_1 Parte_2
(e successivamente ai suoi eredi – si veda doc. 6-), per Parte_3 intervenuta usucapione”.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Tribunale di: “In via principale 1) accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato per usucapione dai Sigg.ri Parte_1
, e dalla Sig.ra (ovvero dai suoi CP_1 Parte_2 Parte_3 eredi) la quota di proprietà indivisa, pari a ¾ dell'intera superficie dell'immobile sito in LO (CS), C.so Giannettasio n. 171, NCEU Fg. 32, Part. 10, sub. 3, cat. A/5,
Classe 2, vani 1, 5, rendita 45,71, ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi professionali in caso di opposizione”.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio, i convenuti non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia;
esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e l'escussione del teste . Parte_4
Nel merito il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova a tal proposito richiamare il principio, espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della
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signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus" (Cass. civ. Sez. II Sent.,
20/05/2008, n. 12775).
Poiché tale volontà non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comproprietari) il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass. Sez. II n. 5226 del 12/04/2002).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato di aver esercitato dalla morte del padre il possesso uti dominus del bene oggetto di causa, avendo comunicato ai fratelli e alla madre l'intenzione di “detenere l'intera proprietà dell'immobile” e che da quel momento questi ultimi si erano disinteressati dell'abitazione, senza mai contestare il suo possesso e di aver provveduto al cambio delle serrature delle porte di accesso all'immobile, senza consegnare le chiavi ad alcuno, provvedendo in via esclusiva alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
Deve evidenziarsi, in primo luogo, che la circostanza che l'attore abbia manifestato alla presenza dei convenuti la volontà di godere in modo esclusivo dell'immobile e che abbia cambiato la serratura degli accessi non è stata provata;
invero il testimone , l'unico di cui parte attrice ha chiesto Parte_4
l'escussione, si è limitato a confermare i capitoli di prova formulati in citazione, senza nulla specificare in ordine alle modalità con cui aveva appreso i fatti di cui ha confermato il verificarsi, ai tempi e ai luoghi in cui si erano verificati e senza chiarire né chi dei convenuti fosse presente quando l'attore avrebbe dichiarato la propria volontà, né cosa i presenti avessero detto, né quando sia avvenuto il cambio della serratura degli accessi, di quali accessi si trattasse e del perché egli fosse presente.
In assenza della prova dei fatti dedotti dall'attore, il fatto che egli, risiedendo nell'immobile sia stato il solo ad averne la disponibilità non indica di per sé, il
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possesso esclusivo dell'immobile, nel senso di esclusione dal compossesso dei comproprietari sulla res comune, prova il cui onere gravava sull'usucapiente (v.
Cass. 13921/2002); non può, infatti, ritenersi sufficiente che questi abbia goduto degli immobili e che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario in usucapione deduca e dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, prova non fornita nel caso di specie.
Non vi è, nella specie, infatti, alcuna prova del fatto che l'attore abbia esteso il proprio possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass.
10734/2018, Cass. 7221/2009, Cass. 13921/2002) non essendo a tal fine sufficiente la deduzione di aver goduto degli immobili in via esclusiva, nell'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
In linea di principio non avrebbe potuto ad ogni modo assumere rilevanza in senso favorevole alla tesi attorea la circostanza che il godimento esclusivo dei beni oggetto del giudizio sarebbe stato frutto di una sorta di accordo intercorso tra gli eredi, avendo l'attore comunicato ai convenuti di voler detenere l'immobile in via esclusiva e avendo questi, in base alla prospettazione attorea, desistito dal godere dell'immobile.
Sul punto deve, in primo luogo, rilevarsi che il predetto accordo, in quanto avente ad oggetto la divisione di beni immobili, richiede la forma scritta ad substantiam
(ex art. 1350, n. 11) cod. civ., così che non ne è ammessa la prova per testimoni, salvo l'ipotesi, non sussistente nella specie, di perdita incolpevole del documento
(artt. 2725 e 2724 n.3) cod. civ.).
Deve, in secondo luogo, evidenziarsi che ad ogni modo l'accordo tra gli eredi avente a oggetto il godimento frazionato dei beni ereditari, lungi dall' esprimere un'inequivoca volontà delle parti di possedere i beni “uti domini” e non più “uti condomini”, deve essere considerato, al contrario, di per sé espressivo del riconoscimento dell'altrui comproprietà e volto a regolare le modalità di esercizio del compossesso, ed è quindi irrilevante ai fini dell'usucapione quando lo stesso non sia seguito, come nella specie, da comportamenti il cui compimento da parte dell'attore abbia determinato l'impossibilità per gli altri partecipanti di proseguire un
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rapporto materiale con il bene, inequivocabilmente espressivi dell'intenzione di possedere in via esclusiva.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che anche laddove fosse stato provato che i convenuti si fossero astenuti dall'uso della cosa non sarebbe stata ravvisabile nella loro condotta una forma di rinuncia abdicativa della comproprietà per facta concludentia; la rinuncia al possesso da parte del proprietario di un bene, in quanto limitativa dello ius domini, non può presumersi ma deve risultare da una univoca manifestazione di volontà abdicativa, sicché la semplice astensione dall'esercizio del possesso non è sufficiente a determinarne la perdita, potendosi ritenere che permanga l'animus possidendi quando sia sempre possibile al possessore ripristinarne l'esercizio potendo il possesso essere conservato solo animo (Cassazione civile sez. II, 07/01/1992, n.39; Cassazione civile sez. II,
21/12/1999, n.14370).
Nell'ordinamento i casi in cui il proprietario di un bene si spoglia del possesso di questo in maniera tale da dimettere definitivamente l'animus ed il corpus possessionis e, con questo, anche la possibilità di recuperarlo, invero, costituiscono ipotesi eccezionali, limitative dello ius dominii e, come tali, o sono specificatamente regolate dalla legge o debbono, in ogni caso, risultare da univoco factum contrarium del proprietario. (Cass. Civ. 3979/2025).
Non avrebbe, infine, potuto aver rilievo in senso favorevole alla tesi di parte attrice, laddove provata, la circostanza che l'attore avesse cambiato le serrature di accesso dell'immobile senza consegnare le chiavi ad alcuno dei convenuti atteso che non è allegato in modo specifico quando sia avvenuto il predetto cambio né è dedotto che gli altri comproprietari ne siano venuti a conoscenza, abbiano chiesto la consegna delle chiavi e questa gli sia stata negata.
La mera chiusura con una nuova serratura degli accessi all'immobile, nella specie, non avrebbe potuto integrare, laddove provata, un possesso connotato da esclusività, occorrendo considerare che esisteva uno stretto rapporto di parentela con gli altri condividenti e che non possono essere reputati sufficienti a dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo
"uti dominus” atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri. (cfr. sul punto Cass. n. 9100/2018).
Risulta, infine, ex actiis che l'attore in data 11.02.2010 abbia presentato dichiarazione di successione avente ad oggetto il bene per cui è causa,
6 di 7
riconoscendo la proprietà di ¼ in capo agli altri coeredi, espressamente menzionandoli.
Sebbene la dichiarazione di successione abbia prettamente natura fiscale, il riconoscimento nella stessa dell'altrui comproprietà non può che deporre in senso contrario all'accertamento dell'usucapione in favore dell'attore.
In definitiva, nella specie, l'onere di allegazione e prova a carico dell'attore, vertendosi in una situazione di compossesso, non era limitato a dimostrare una semplice relazione di fatto con la cosa, ma si estendeva anche alla prova, non fornita, che il suo possesso esclusivo non era dipeso da mera tolleranza degli altri compossessori, ma si era attuato con modalità tali da essere del tutto incompatibile o inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli altri.
Né, infine, infine l'avvenuta usucapione può essere affermata in base al fatto che i resistenti non si siano costituiti in giudizio: la contumacia, infatti, non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti
(arg. ex art. 115, co. 1 c.p.c.), né esime chi agisce in giudizio dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto.
A tutto quanto premesso consegue che la domanda deve essere rigettata.
La mancata costituzione in giudizio delle convenute esime dalla pronuncia sulle spese relative al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1851/2018 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 26/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA GR
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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa NA GR,
premesso che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa NA GR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta, in primo grado, al n. 1851/2018 r.g.a.c. pendente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Viscuso
ATTORE
E
1 di 7
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. Parte_2 C.F._3
(C.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) CP_3 C.F._5
(c.f. ) CP_4 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio i fratelli , Parte_1 CP_1 Pt_2
e i nipoti , e figli della
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
LA , deceduta, deducendo: Parte_3
di essere comproprietario iure successionis a seguito della morte dei genitori (deceduto in data 16.10.1983) e Persona_1 Persona_2
(deceduta in data 31.01.2010), assieme ai fratelli e e alla CP_1 Pt_2 LA (per la quota di ¼ ciascuno) dell'immobile sito nel Comune di Pt_3
LO (Cs), al C.so Giannettasio n. 171, censito al catasto al fl.32, part. 10, sub 3 cat A/5, classe 2, vani 1, 5, rendita 45, 71;
che in data 19.05.2014 la LA era deceduta e pertanto erano Pt_3 subentrati nei diritti di quest'ultima i suoi eredi , Controparte_2 CP_3
e
[...] CP_4
di aver esercitato da oltre venti anni e più precisamente dalla morte del padre il possesso uti dominus del bene sopra indicato, impedendo ai convenuti (nonché ai loro aventi causa) il godimento del diritto di proprietà;
che, in particolare, alla presenza di aveva comunicato ai Parte_4 fratelli e alla madre l'intenzione di “detenere l'intera proprietà dell'immobile”, al fine di rispettare la volontà del padre;
che nella predetta occasione i fratelli e la madre avevano preso atto della decisione loro comunicata e da quel momento si erano disinteressati da
“ogni atto di godimento e/o gestione e/o disposizione dell'abitazione”, senza mai contestare il possesso dell'odierno attore;
di aver provveduto al cambio delle serrature delle porte di accesso all'immobile, senza consegnare le chiavi ad alcuno, provvedendo in via esclusiva alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
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- che, quindi, per oltre trent'anni aveva goduto del possesso continuo, non interrotto, pacifico e pubblico del bene, accompagnato “dall'animo di tenere le quote dei propri parenti (o aventi causa) come propria”;
- che presso i registri immobiliari non erano state trascritte domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà sull'immobile in questione se non “domanda di voltura effettuata dall'odierno attore a favore anche degli altri coeredi che non implica il riconoscimento del diritto ai fini interruttivi dell'usucapione, in quanto tale operazione, pacificamente rileva solo ai fini fiscali (Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135)” (così in citazione);
- che era suo interesse rivendicare l'acquisto per usucapione “sulle quote dell'immobile dei propri fratelli” e far accertare di essere “divenuto il legittimo proprietario della parte indivisa dei comproprietà pari a ¾ del fabbricato urbano de quo appartenente ai Sigg.ri , e CP_1 Parte_2
(e successivamente ai suoi eredi – si veda doc. 6-), per Parte_3 intervenuta usucapione”.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Tribunale di: “In via principale 1) accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato per usucapione dai Sigg.ri Parte_1
, e dalla Sig.ra (ovvero dai suoi CP_1 Parte_2 Parte_3 eredi) la quota di proprietà indivisa, pari a ¾ dell'intera superficie dell'immobile sito in LO (CS), C.so Giannettasio n. 171, NCEU Fg. 32, Part. 10, sub. 3, cat. A/5,
Classe 2, vani 1, 5, rendita 45,71, ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi professionali in caso di opposizione”.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio, i convenuti non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia;
esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e l'escussione del teste . Parte_4
Nel merito il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova a tal proposito richiamare il principio, espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della
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signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus" (Cass. civ. Sez. II Sent.,
20/05/2008, n. 12775).
Poiché tale volontà non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comproprietari) il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass. Sez. II n. 5226 del 12/04/2002).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato di aver esercitato dalla morte del padre il possesso uti dominus del bene oggetto di causa, avendo comunicato ai fratelli e alla madre l'intenzione di “detenere l'intera proprietà dell'immobile” e che da quel momento questi ultimi si erano disinteressati dell'abitazione, senza mai contestare il suo possesso e di aver provveduto al cambio delle serrature delle porte di accesso all'immobile, senza consegnare le chiavi ad alcuno, provvedendo in via esclusiva alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
Deve evidenziarsi, in primo luogo, che la circostanza che l'attore abbia manifestato alla presenza dei convenuti la volontà di godere in modo esclusivo dell'immobile e che abbia cambiato la serratura degli accessi non è stata provata;
invero il testimone , l'unico di cui parte attrice ha chiesto Parte_4
l'escussione, si è limitato a confermare i capitoli di prova formulati in citazione, senza nulla specificare in ordine alle modalità con cui aveva appreso i fatti di cui ha confermato il verificarsi, ai tempi e ai luoghi in cui si erano verificati e senza chiarire né chi dei convenuti fosse presente quando l'attore avrebbe dichiarato la propria volontà, né cosa i presenti avessero detto, né quando sia avvenuto il cambio della serratura degli accessi, di quali accessi si trattasse e del perché egli fosse presente.
In assenza della prova dei fatti dedotti dall'attore, il fatto che egli, risiedendo nell'immobile sia stato il solo ad averne la disponibilità non indica di per sé, il
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possesso esclusivo dell'immobile, nel senso di esclusione dal compossesso dei comproprietari sulla res comune, prova il cui onere gravava sull'usucapiente (v.
Cass. 13921/2002); non può, infatti, ritenersi sufficiente che questi abbia goduto degli immobili e che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario in usucapione deduca e dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, prova non fornita nel caso di specie.
Non vi è, nella specie, infatti, alcuna prova del fatto che l'attore abbia esteso il proprio possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass.
10734/2018, Cass. 7221/2009, Cass. 13921/2002) non essendo a tal fine sufficiente la deduzione di aver goduto degli immobili in via esclusiva, nell'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
In linea di principio non avrebbe potuto ad ogni modo assumere rilevanza in senso favorevole alla tesi attorea la circostanza che il godimento esclusivo dei beni oggetto del giudizio sarebbe stato frutto di una sorta di accordo intercorso tra gli eredi, avendo l'attore comunicato ai convenuti di voler detenere l'immobile in via esclusiva e avendo questi, in base alla prospettazione attorea, desistito dal godere dell'immobile.
Sul punto deve, in primo luogo, rilevarsi che il predetto accordo, in quanto avente ad oggetto la divisione di beni immobili, richiede la forma scritta ad substantiam
(ex art. 1350, n. 11) cod. civ., così che non ne è ammessa la prova per testimoni, salvo l'ipotesi, non sussistente nella specie, di perdita incolpevole del documento
(artt. 2725 e 2724 n.3) cod. civ.).
Deve, in secondo luogo, evidenziarsi che ad ogni modo l'accordo tra gli eredi avente a oggetto il godimento frazionato dei beni ereditari, lungi dall' esprimere un'inequivoca volontà delle parti di possedere i beni “uti domini” e non più “uti condomini”, deve essere considerato, al contrario, di per sé espressivo del riconoscimento dell'altrui comproprietà e volto a regolare le modalità di esercizio del compossesso, ed è quindi irrilevante ai fini dell'usucapione quando lo stesso non sia seguito, come nella specie, da comportamenti il cui compimento da parte dell'attore abbia determinato l'impossibilità per gli altri partecipanti di proseguire un
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rapporto materiale con il bene, inequivocabilmente espressivi dell'intenzione di possedere in via esclusiva.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che anche laddove fosse stato provato che i convenuti si fossero astenuti dall'uso della cosa non sarebbe stata ravvisabile nella loro condotta una forma di rinuncia abdicativa della comproprietà per facta concludentia; la rinuncia al possesso da parte del proprietario di un bene, in quanto limitativa dello ius domini, non può presumersi ma deve risultare da una univoca manifestazione di volontà abdicativa, sicché la semplice astensione dall'esercizio del possesso non è sufficiente a determinarne la perdita, potendosi ritenere che permanga l'animus possidendi quando sia sempre possibile al possessore ripristinarne l'esercizio potendo il possesso essere conservato solo animo (Cassazione civile sez. II, 07/01/1992, n.39; Cassazione civile sez. II,
21/12/1999, n.14370).
Nell'ordinamento i casi in cui il proprietario di un bene si spoglia del possesso di questo in maniera tale da dimettere definitivamente l'animus ed il corpus possessionis e, con questo, anche la possibilità di recuperarlo, invero, costituiscono ipotesi eccezionali, limitative dello ius dominii e, come tali, o sono specificatamente regolate dalla legge o debbono, in ogni caso, risultare da univoco factum contrarium del proprietario. (Cass. Civ. 3979/2025).
Non avrebbe, infine, potuto aver rilievo in senso favorevole alla tesi di parte attrice, laddove provata, la circostanza che l'attore avesse cambiato le serrature di accesso dell'immobile senza consegnare le chiavi ad alcuno dei convenuti atteso che non è allegato in modo specifico quando sia avvenuto il predetto cambio né è dedotto che gli altri comproprietari ne siano venuti a conoscenza, abbiano chiesto la consegna delle chiavi e questa gli sia stata negata.
La mera chiusura con una nuova serratura degli accessi all'immobile, nella specie, non avrebbe potuto integrare, laddove provata, un possesso connotato da esclusività, occorrendo considerare che esisteva uno stretto rapporto di parentela con gli altri condividenti e che non possono essere reputati sufficienti a dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo
"uti dominus” atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri. (cfr. sul punto Cass. n. 9100/2018).
Risulta, infine, ex actiis che l'attore in data 11.02.2010 abbia presentato dichiarazione di successione avente ad oggetto il bene per cui è causa,
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riconoscendo la proprietà di ¼ in capo agli altri coeredi, espressamente menzionandoli.
Sebbene la dichiarazione di successione abbia prettamente natura fiscale, il riconoscimento nella stessa dell'altrui comproprietà non può che deporre in senso contrario all'accertamento dell'usucapione in favore dell'attore.
In definitiva, nella specie, l'onere di allegazione e prova a carico dell'attore, vertendosi in una situazione di compossesso, non era limitato a dimostrare una semplice relazione di fatto con la cosa, ma si estendeva anche alla prova, non fornita, che il suo possesso esclusivo non era dipeso da mera tolleranza degli altri compossessori, ma si era attuato con modalità tali da essere del tutto incompatibile o inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli altri.
Né, infine, infine l'avvenuta usucapione può essere affermata in base al fatto che i resistenti non si siano costituiti in giudizio: la contumacia, infatti, non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti
(arg. ex art. 115, co. 1 c.p.c.), né esime chi agisce in giudizio dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto.
A tutto quanto premesso consegue che la domanda deve essere rigettata.
La mancata costituzione in giudizio delle convenute esime dalla pronuncia sulle spese relative al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1851/2018 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 26/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA GR
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