Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 360/2023 del Tribunale di Savona, pubblicata il
19/05/2023, non notificata, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.ti Parte_1 C.F._1
Alberto Bonifacino e Vittorio Savona, in forza di procura in calce all'atto di citazione che ha introdotto il primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Savona, Via Dei Vegerio n. 6/5
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] il 30 Controparte_1 C.F._2 ottobre 1940, impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio del defunto, in
Laigueglia (SV) alla Via Fratelli Musso n. 6/10,
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- in via principale, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 360/2023 resa inter partes dal Tribunale di Savona –
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Alberto Princiotta nella causa iscritta al
R.G. 567/2022, pubblicata il 19.05.2023, reiectis adversis, accogliere nei confronti degli eredi del Sig. tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si Controparte_1
riportano:
'Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
1
causa.
II) Accertare e dichiarare che il Sig. detiene in suo possesso in modo Controparte_1
illegittimo i beni de quo.
III) Per l'effetto, ai sensi dell'art. 948 c.c., condannare il Sig. alla restituzione, a CP_1 favore del Sig. , di n. 2 interi motori originali NO I”, ovvero Parte_1
alternativamente condannare il predetto convenuto al risarcimento per equivalente della somma di € 30.000,00 oltre al risarcimento del danno.
IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.'
- in via istruttoria, ordinare l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del processo di primo grado
e, se ritenuto necessario ai fini dell'accoglimento della domanda dispiegata in via principale, disporre l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente appello e, nello specifico, ammettere le prove di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., datata 5.12.2022, versata in atti da questa difesa.
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27/12/2021, citava davanti al Tribunale di Savona Parte_1
Dal Lago Franco per sentir accertare e dichiarare di essere proprietario di due motori originali tipo NO I”; per sentir dichiarare che il convenuto ne era in possesso in modo illegittimo, e quindi per sentirlo condannare alla restituzione degli stessi, o in via alternativa sentirlo condannare al risarcimento per equivalente della somma pari a € 30.000,00.
Affermava che egli condivideva con il convenuto la passione per le auto d'epoca, aveva acconsentito, stante l'amicizia e il rapporto di fiducia che intercorreva tra gli stessi, al trasporto presso il domicilio di quest'ultimo dei suddetti beni, affinché potesse visionarli.
Decorsi alcuni mesi dal fatto, però, l'odierno appellante, che intendeva rientrare in possesso di quanto di sua proprietà, inopinatamente, non otteneva dal alcun riscontro a CP_1
fronte della richiesta di restituzione formulata, a più riprese, prima per le vie brevi e successivamente per il tramite dei propri legali. Pertanto, l'attore si risolveva a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Con comparsa di risposta datata 07/06/2022 si costituiva in giudizio , che Controparte_1 contestava la domanda, chiedendo il rigetto di ogni domanda dispiegata dall'attore.
2 Deduceva che i fatti di causa si erano svolti nel 2007, vale a dire 15 anni prima, e che i blocchi motori consegnatigli in via amichevole dall'attore, con la promessa di una futura cena fra amici, fossero in disuso e che una volta verificata la loro inutilizzabilità erano stati smaltiti, di tal chè egli non ne era più in possesso da più di dieci anni. Eccepiva la nullità della citazione, la mancata prova della proprietà dei motori, prova necessaria per agire in rivendica ex art. 948 c.c., e la pretestuosità della richiesta in punto quantum.
Istruita la causa documentalmente e mediante l'audizione di testi, con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto. Affermava il Tribunale che la domanda non era fondata in quanto l'attore non aveva provato di essere il proprietario dei motori che sosteneva di avere consegnato al convenuto. Ininfluente era la produzione della carta di circolazione che riportava esclusivamente il numero di telaio di un auto IN FI. Affermava che detta prova non poteva dirsi raggiunta neppure all'esito dell'istruttoria, risultando confermata la versione dei fatti indicata dal convenuto secondo cui in epoca ben precedente
(nel 2007 anziché nel 2019) erano stati consegnati due blocchi di motore privi di accessori, in luogo di due motori, che erano stati smaltiti in quanto rivelatisi malfunzionanti. Del pari, veniva respinta la domanda di risarcimento, in mancanza di qualsiasi allegazione, di un danno subito dall'attore. Il Tribunale, infine, condannava l'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 7.600,00, per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la Parte_1
riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando quanto di seguito precisato.
Per parte appellata nessuno si costituiva.
Dopo alcuni rinvii necessari per la verifica della regolarità della notifica effettuata a mezzo posta presso l'ultimo indirizzo di residenza dell'appellato deceduto, verificata la regolarità della notifica, con ordinanza del Consigliere Istruttore del 5/6/2024 veniva dichiarata la contumacia degli eredi di e concessi i termini ex art. 352 c.p.c.. All'esito, Controparte_1
con ordinanza del 17/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva del
Consigliere Istruttore di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante sostiene come non sussistano dubbi, alla luce dell'istruttoria compiuta in primo grado, sulla circostanza che l'appellato si sia appropriato di due motori originali NO I” al dichiarato fine di estrarne - senza alcuna autorizzazione - pezzi di
3 ricambio per la propria autovettura d'epoca e poi abbia omesso di restituirli al proprietario, il quale glieli aveva consegnati per permettergli di visionarne alcune parti e poi farle eventualmente riprodurre come ricambi. Ciò è sufficiente per motivare la condanna dell'appellato al risarcimento del danno. Tutti i testimoni ascoltati – afferma - hanno confermato sia l'avvenuto asporto da parte dell'appellato dei motori oggetto di causa dal magazzino dell'azienda di sua proprietà sia la mancata restituzione degli stessi. L'appellante contesta, altresì, l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, Testimone_1
e poste a fondamento della sentenza impugnata, in contrasto con Testimone_2
quelle rese dal teste da lui indicato, , soprattutto in merito alla collocazione Tes_3 temporale dell'evento relativo allo scambio dei motori tra le parti. L'appellante osserva come lo stesso convenuto, oggi appellato, che fino al deposito della prima memoria ex art. 183
c.p.c. eccepiva di non aver mai ricevuto i motori di cui è causa, a partire dalla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ammetteva di averli ricevuti entrambi, di averli ritirati presso il magazzino dell'azienda di proprietà dell'odierno appellante e quindi di conoscere precisamente chi ne fosse il possessore in quel momento. Dall'istruttoria era emerso che egli avesse consegnato i suddetti motori al . Deduce l'illogicità della sentenza CP_1 emessa dal Tribunale laddove afferma che “anche dimostrata la consegna dei due motori, gli stessi risultano privi di valore in ragione della loro inutilizzabilità” poiché è notorio che il motore di un'auto d'epoca non più funzionante, in ogni caso, costituisce una fonte preziosa di pezzi di ricambio introvabili, i quali, se venduti separatamente, hanno un valore persino superiore al motore stesso ancora funzionante. Ciò posto, comunque, l'allora convenuto non avrebbe avuto alcun diritto di smaltire i motori oggetto di causa anche se gli stessi fossero risultati effettivamente non idonei all'uso, in quanto non di sua proprietà.
L'appello è inammissibile.
Il Tribunale ha respinto la domanda affermando che l'originario attore non ha provato di essere proprietario dei motori che assume di aver consegnato al convenuto. Poi ha affermato che detta prova non è stata raggiunta neppure all'esito dell'istruttoria. Infine dopo l'esame della deposizione dei testi ha affermato che, anche dimostrata la consegna dei due motori, essi risultavano privi di valore in ragione della loro inutilizzabilità.
La motivazione del Tribunale è fondata quindi su più statuizioni, la prima delle quali è quella per cui difetta la prova della proprietà dei due motori originati NO I” (“La domanda non è fondata in quanto l' attore non ha provato di essere il proprietario dei motori che assume di avere consegnato al convenuto.
4 Ininfluente al riguardo risulta la produzione della carta di circolazione che riportava esclusivamente il numero di telaio di un auto IN FI (cfr. documentazione allegata sub.
1-4).
Ai fini di causa, tale prova non è stata raggiunta neppure all' esito dell'audizione dei testi…”, pag. 3 della sentenza), statuizione pronunciata in relazione alla specifica domanda proposta dall'originario attore (“ Accertare e dichiarare che il Sig. è proprietario dei Parte_1 due motori oggetto di causa”).
Tale statuizione non è stata in alcun modo censurata nell'appello. La sentenza ha motivato il convincimento in merito al rigetto della domanda anche sulla base della mancata prova della proprietà da parte dell'originario attori dei due motori di cui ha chiesto la restituzione o il risarcimento del danno. Tale argomentazione, che si aggiunge alle considerazioni in ordine alla mancata prova della consegna e/o alla mancata prova del valore dei due motori per la loro inutilizzabilità, contenuta nella sentenza di primo grado, non è stata censurata ex art. 342 c.p.c. .
Secondo la giurisprudenza, le motivazioni poste a fondamento dell'appello devono essere idonee a rimuovere la soccombenza subita dalla sentenza di primo grado, ragion per cui, se la decisione impugnata si fonda, come nella specie, su una pluralità di rationes decidendi indipendenti l'una dall'altra, ma parimenti idonee a reggere il dispositivo, l'impugnazione avente ad oggetto una sola di tali ragioni deve ritenersi inammissibile, in quanto non idonea a caducare il dictum del giudice. La parte soccombente ha l'onere di censurare ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, discutere della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla rilevando la richiesta di integrale riforma della sentenza, perché la non contestata autonoma ragione della decisione resta ferma, non potendo il giudice di appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini del gravame.
“Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Nella specie, relativa ad una controversia tra fratelli relativa alla divisione del patrimonio confluito in una comunione tacita familiare, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando sia
l'infondatezza delle singole pretese, sia, in ogni caso, che i ricorrenti erano stati equamente compensati per l'attività prestata nell'ambito dell'impresa familiare, e la corte d'appello aveva
5 dichiarato inammissibile il gravame attesa l'omessa impugnazione di quest'ultima "ratio decidendi"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Cass. 3386/11; principio pacifico in giurisprudenza;
ex plurimis,
Cass. 22753/11; Cass. 2108/12; Cass. 9752/17; Cass. 11493/18; Cass. 18119/20).
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia della parte appellata.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 360/2023 del
Tribunale di Savona, pubblicata il 19/05/2023, non notificata, la Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 19/12/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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