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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 7033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7033 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25167 /2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione infetta
TRA
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cf: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf: , tutti eredi legittimi del fu Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Alfano n. 6 sino alla data del decesso avvenuto in Napoli il 22.02.2015, tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in calce all' atto di citazione dall'Avv. Gaetano
Pilato (cf: , presso il cui studio sito in Napoli al Corso C.F._5
Umberto I n. 228, elett.te domiciliano e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
ATTORI
E
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore generale p.t. Avv. Anna Iervolino, con sede legale in
Napoli alla Via Sergio Pansini n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata su foglio separato e
1 in virtù di delibera del D.G. 102 dell'11 febbraio 2021, dall'Avv. Arturo Testa
(cf unitamente al quale elettivamente domicilia in C.F._6
Napoli alla Via Santa Lucia n. 15 e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
CONVENUTA nonché
(cf: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli cf: ADS80030620639, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_3
CONVENUTO
Conclusioni: come da comparse conclusionali e verbale d'udienza del
25.03.2025: “Il Giudice riserva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.”.
* * * * * * * * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 novembre 2020, gli odierni attori: , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi del fu , Parte_4 Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
2 sino alla data del decesso avvenuto in Napoli il 22.02.2015, hanno convenuto in giudizio l' Controparte_1
e il innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la responsabilità, solidale e/o concorsuale e/o alternativa e singolarmente secondo i rispettivi gradi di colpa, dei convenuti nella causazione del decesso del Sig. ; - conseguentemente Persona_1 condannare gli stessi, in via solidale e/o concorsuale e/o alternativa all'integrale rifusione in favore degli attori di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, dagli stessi subiti, iure ereditario e iure proprio, per la morte del Sig. , in misura non inferiore ad € Persona_1
400.000,00 per la coniuge , ed € 300.000,00 per ciascuno Parte_1 dei tre figli, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ovvero nella misura, anche maggiore, da quantificarsi, anche a seguito di c.t.u., nella espletanda fase istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia o di equità - Comunque rivalutate tutte le somme liquidate e sulle stesse far decorrere gli interessi legali al saldo;
- Vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio dati attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
2) A sostegno delle proprie ragioni, gli odierni attori deducevano che:
- in data 17.10.1984 il sig. veniva ricoverato Persona_1
presso l' di Napoli, Controparte_1
reparto Chirurgia d'Urgenza, con diagnosi d'ingresso di ulcera gastroduodenale;
- il successivo 29.10.1984 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di gastrectomia sub totale con trasfusioni, tramite due sacche ematiche classificate con n.ri 5419 e 5532, con diagnosi definitiva
3 di “ulcera gastrica, in attesa di esame istologico”, che effettuato, evidenziava “linfoma centroblastico centrocistico diffuso…la lesione interessa solo la sottomucosa, senza interessare la tonaca muscolare, milza negativa” (cfr. Cartella Clinica Matr. 386 del 1984
Università degli Studi di Napoli Federico II = all.1);
- in data 01.04.1985 il sig. veniva nuovamente ricoverato Per_1
presso l'Università di Napoli – II Facoltà di Medicina e Chirurgia, reparto Clinica Medica Generale e Terapia Medica, con diagnosi di ingresso: “linfoma gastrico varietà istologica del tipo centroblastico centrocistico diffuso sec. con associato Pseudo CP_3
linfoma gastrico in stadiazione clinico-patologico… in trattamento polichemioterapico” (cfr. Cartella Clinica Matr. 716 del 1985
Università di Napoli II – Facoltà di Medicina e Chirurgia = all.2);
- Successivamente all'intervento del 29.10.1984, il sig. Per_1
accusava costanti disturbi a carico dell'apparato gastro-intestinale, fino al 1994, quando, in seguito ad accertamenti diagnostici, veniva riscontrata “epatite cronica attiva HCV correlata in terapia interferonica” causata da emotrasfusioni effettuate nel 1984 (cfr.
Cartella Clinica n. 115 e 341 del 1994 Università degli Studi di
Napoli Federico II, dalla cui anamnesi si evince la riferibilità eziologica alle emotrasfusioni del 1984 = all.3);
- in conseguenza del riferito quadro patologico, il sig. Per_1
inoltrava in data 03.11.1994 al Ministero della Sanità (oggi domanda datata 13.10.1994 di Controparte_2
riconoscimento del beneficio indennitario di cui alla Legge n. 210 del 25.02.1992;
4 - il Ministero della Sanità, all'esito dell'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti medico legali, attribuiva il richiesto beneficio indennitario con Decreto dirigenziale Posizione n. 7276/94 del
10.04.1997 (all.4), riconoscendo il nesso causale tra lesione all'integrità psico fisica e l' evento lesivo (trasfusioni), verificatosi in occasione del ricovero ospedaliero dell'ottobre del 1984, ovvero in occasione dell'uso a fini emotrasfusionali delle due sacche ematiche n. 5419 e 5532;
- nel corso del tempo ed in seguito all'aggravarsi del quadro patologico, il sig. veniva dapprima ricoverato nel Persona_1
2008 presso l' con Controparte_1
diagnosi di ingresso: “epatocarcinoma multifocale su cirrosi Hcv correlata” (cfr. Cartella Clinica n. 2008050424 del 2008 dell' = all.6) e poi Controparte_1 in data 22.02.2015 decedeva, come risulta dal certificato di morte versato in atti (all.7);
- in ragione di quanto accaduto, i successori mortis causa, come sopra epigrafati, inoltravano domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno in favore degli eredi previsto dall'art. 2, Co.
3 della Legge 210 del 25.02.1992;
- Il Ministero della Difesa, nella seduta del 28.01.2016, confermava la sussistenza del nesso eziologico tra l'avvenuto decesso e le patologie contratte dal sig. per le trasfusioni Persona_1 effettuate durante il ricovero ospedaliero dell'ottobre 1984, ovvero in occasione dell'uso, a fini emotrasfusionali, delle due sacche ematiche n. 5419 e 5532;
5 - il sig. risulta, dunque, vittima del reato di Persona_1
omicidio colposo a causa della condotta imprudente, imperita e negligente del per non aver adottato, Controparte_2
all'epoca dei fatti, in relazione alle sue competenze istituzionali secondo la legislazione del tempo, gli accorgimenti utili a scongiurare l'alto rischio di contagio, effettuando le possibili ed opportune analisi del sangue acquisito;
- gli attori sono rispettivamente moglie e figli del sig. Per_1
ed agiscono in proprio e quali eredi universali di
[...] quest'ultimo, per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti iure proprio e iure hereditario (all.9 = certificato di famiglia storico);
- in data 10.07.2019 essi hanno incardinato il procedimento di mediazione presso l'organismo di mediazione InMedialex S.r.l. di
Napoli, concluso con verbale negativo (all.10);
3) Si costituiva in giudizio, in data 01.02.2021, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il
, il quale contestava le pretese attoree, in quanto Controparte_2
prescritte quantomeno rispetto ai danni richiesti iure hereditatis e, comunque, infondate;
in via gradata concludeva per accoglierle, con espressa deduzione delle somme corrisposte e da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege
210/1992, con compensazione delle spese di lite.
4) Si costituiva in giudizio, in data 22.02.2021, a mezzo comparsa di costituzione e risposta, l la Controparte_1
quale contestava la domanda proposta dalle parti attrici, in quanto inammissibile, infondata nonché non provata.
6 In particolare, la convenuta eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_1 atteso che le trasfusioni per cui è causa furono praticate nel 1984 presso l'Università reparto Chirurgia d'Urgenza, ovvero presso soggetto CP_1
diverso dalla convenuta e considerato che a quell'epoca la convenuta non era neanche stata costituita.
Nel merito, l' eccepiva l'insussistenza di nesso causale, Controparte_1 in quanto, ha evidenziato che il sistema normativo dell'epoca, in cui hanno avuto luogo le trasfusioni, poneva a carico del Ministero della Sanità, e non delle singole strutture, l'obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano.
5) Incardinata la lite, con R.G. n. 25167/2020, veniva disposta una consulenza medico-legale sugli atti relativa al de cuius , ad opera del Persona_1
Ctu Dott. . Persona_2
All'udienza del 28.05.2024, l'Avv. Pilato rilevava di aver rinunciato alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis e di aver delimitato la stessa al solo danno iure proprio, dava atto, infine, di aver rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell'azienda universitaria, rispetto alla quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione del fatto che l'università non si è avvalsa della difesa dell'Avvocatura dello Stato.
L'Avv. Bottiglieri prendeva atto della rinuncia nei confronti dell'università e chiedeva la condanna alle spese in forza del principio della soccombenza virtuale, rilevando che alla data di introduzione del processo non era obbligatoria la difesa tramite Avvocatura dello Stato.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza.
Successivamente con ordinanza del 19.07.24 il precedente G.I. rimetteva la
7 causa in istruttoria, considerato che gli attori, costituiti quali eredi, nonché familiari del deceduto hanno prodotto il “certificato di Persona_1 stato di famiglia integrale” del de cuius;
rilevato che tale certificato contiene unicamente i nomi dei membri della “famiglia anagrafica”, vale a dire di tutte quelle “persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4 DPR 223/1989), per modo che lo stesso, non indicando la relazione di parentela esistente tra i vari componenti, non è idoneo a documentare la loro qualità di familiari del de cuius, con l'eccezione del rapporto di coniugio tra ed desumibile Parte_1 Persona_1
dal certificato di morte di quest'ultimo prodotto in atti, concedendo termine per note difensive e rinviando all'udienza del 29.10.2024.
Infine, subentrato un nuovo GI, la causa, all'udienza del 25.03.2025, veniva riservata in decisione con i termini del 190 c.p.c.
6) Va, preliminarmente, dato atto che parte attrice, ha rinunciato alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis e ha delimitato la stessa al solo danno iure proprio;
ha rinunciato, inoltre, alla domanda proposta nei confronti dell'azienda universitaria, rispetto alla quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione del fatto che l'università non si è avvalsa della difesa dell'Avvocatura dello Stato.
La rinuncia è stata accettata, ma l'Avv. Bottiglieri ha chiesto la condanna alle spese in forza del principio della soccombenza virtuale, rilevando che alla data di introduzione del processo non era obbligatoria la difesa tramite
Avvocatura dello Stato.
7) Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell' Controparte_1
8 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. Le varie ipotesi individuate dalla giurisprudenza non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048).
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione (Cass. S.U.
28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07 Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268).
La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta, infatti, che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di
9 giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
La parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Occorre individuare tale soccombenza in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
8) Al fine di pervenire alla statuizione sulle spese conformemente al principio sopra enunciato devono essere sommariamente esaminate le posizioni delle parti in causa.
Al riguardo, l ha eccepito, in Controparte_1
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che le trasfusioni per cui è causa Controparte_1 furono praticate nel 1984 presso l'Università Federico II, reparto Chirurgia
d'Urgenza, ovvero presso soggetto diverso dalla convenuta e considerato che a quell'epoca la convenuta non era neanche stata costituita.
L'eccezione è fondata.
Infatti, le emotrasfusioni per cui è causa, somministrate nel 1984, sono antecedenti alla costituzione della convenuta (2003) e possono essere imputate esclusivamente all'Università degli Studi di Napoli Federico II, non evocata in giudizio, che gestiva all'epoca il policlinico universitario.
10 All'epoca dei fatti di causa e fino al 1994 l'attività assistenziale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II era svolta dalla stessa Università
a mezzo dei Nel 1994 furono costituite le Controparte_4 [...]
dotate di autonomia giuridica rispetto ai precedenti Controparte_5
Policlinici istituendo per i rapporti pendenti presso quest'ultimo delle apposite gestioni stralcio. Successivamente l' Controparte_6
è stata trasformata in (odierna
[...] Controparte_1 convenuta).
Nel caso in esame, l'Università Federico II degli Studi di Napoli, con decreti rettorali del 18.10.94, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31.10.94, e n. 2138 del
23.03.95, in sostituzione del precedente annesso alla Controparte_6
I Facoltà di medicina e chirurgia ha costituito l' Controparte_7
L' è soggetto avente
[...] Controparte_6
natura giuridica di azienda autonoma dell'Università, come previsto dall'art. 30 dello Statuto dell'Ateneo in forza del quale “Il è azienda CP_6
autonoma dell'università per lo svolgimento delle attività assistenziali sanitarie e socio-sanitarie in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia”. Con la costituzione della nuova Azienda, non si è verificata una successione a titolo Contr universale dell' nei rapporti giuridici di cui era titolare l'Università, atteso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, assunta nell'adunanza del 9 maggio 1995, veniva istituita un'apposita gestione stralcio per la gestione delle attività poste in essere dall'ex a tutto il 31 dicembre 1994. Controparte_6
Di conseguenza, con l'istituzione della gestione stralcio, si è distinta l'attività di accertamento delle obbligazioni del soppresso da Controparte_6 quella relativa all' di nuova istituzione, per cui l' CP_1 [...]
[...]
[...] è rimasta il soggetto giuridico obbligato in Controparte_8
relazione a tutti i rapporti passivi instaurati fino alla data del 31.12.94, tra i quali quello con il dante causa degli attori risalente al 1984.
Dunque, parte attrice va condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' come da Controparte_1 dispositivo.
9) Parte attrice ha, altresì, rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis.
Anche con riferimento a tale domanda va, quindi, dichiarata la cessata materia del contendere, per i principi sopra richiamati.
Quanto al giudizio di soccombenza virtuale, va rilevato che la domanda risulterebbe prescritta, atteso che la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel ravvisare la decorrenza del termine prescrizionale dalla richiesta di indennizzo presentata dall'interessato - considerata sufficiente ed adeguata percezione della malattia - piuttosto che dalla data successiva della risposta della commissione medica ospe-daliera ovvero dal momento (invero di complessa dimostrazione) in cui può con-siderarsi riconoscibile in capo agli eredi/familiari.
10) Pertanto, la domanda ad oggi residua solo per il danno iure proprio e nei confronti del , il quale, come evidenziato nel corso del giudizio CP_2
risulta l'unico responsabile, attesa l'omissione e l'insufficienza dei controlli del sangue utilizzato per le trasfusioni.
Entrambe le parti convenute hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno iure proprio.
Qualora parte attrice (erede dell'emotrasfuso danneggiato), ritenga di aver subito anche danni in proprio per effetto del decesso del proprio congiunto, poiché entrambi i danni (iure proprio e iure heredatis) derivano da un unico
12 fatto illecito già verificatosi nella sua completezza, non è possibile frazionare le due domande risarcitorie, facenti capo allo stesso titolare (Cass. S.U. n.
23726/2007; Cass. n.28286/2011).
Occorre evidenziare, in punto di diritto, che le Sezioni Unite della Suprema
Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c.,(cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008). D'altronde, come già chiarito dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , inquadrabile nell'alveo della Controparte_2 responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Qualificata la responsabilità del come extracontrattuale, per la CP_2
determinazione del termine prescrizionale occorre fare riferimento all'art.2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
A tal proposito, le S.U. della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito: - che qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell'amministrazione sanitaria, addebitandole l'omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime;
- che l'azione risarcitoria non
è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie
13 criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale, per le vittime di lesioni colpose, e la prescrizione decennale, in favore di chi abbia agito "iure proprio" per il risarcimento del danno derivante dall'omicidio colposo del proprio congiunto;
(vedi Cass. S.U. n.581/2008, conformi Cass.
n.28464/2013 e Cass. n. 6213/2016, relative a fattispecie, tuttavia, anteriori all'entrata in vigore della Legge Cirielli che ha poi riformato i termini di prescrizione dei reati, compreso l'omicidio colposo).
La Suprema Corte, nelle sentenze sopra richiamate, ha altresì osservato che la prescrizione decennale (ante legge Cirielli) nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera, ex art. 2947, c. 3, c.c., solo in favore di quegli attori
(congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio (iure proprio) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile all'emotrasfusione (o all'assunzione di emoderivati) con sangue infetto e non per gli stessi attori che, nello stesso giudizio, abbiano agito iure hereditatis per il danno da lesione colposa subito dal de cuius, per la quale ultima ipotesi opera la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c.1., c.c.
Per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, opera – come già detto - il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo e non la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947, comma 1, c.c..
In ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione, invero, si configura il reato di omicidio colposo e dunque occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20934/2015, n. 7553/2012, S.U. n.
576/2008 e S.U. n.581/2008).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n.251/2005. In particolare, la legge Cirielli ha riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato stabilendo, come
14 regola generale, che la durata della prescrizione non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma, invece, rimanda direttamente alla pena massima (per il reato di omicidio colposo cinque anni ex art.589, primo comma, c.p.), fermi restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Il delitto di omicidio colposo si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica la morte della persona offesa. Nella specie, il decesso di per emotrasfusione infetta è avvenuto il 15.2.2015, ossia dopo l'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., è di anni 6.
Tale termine, però, decorre dal decesso e non dalla data in cui il soggetto ha acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno, nonché della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (dies questo, invece, applicabile ai danni da lesioni colpose fatte valere dal contagiato o dai congiunti iure hereditatis).
Nella specie, dunque, alcuna prescrizione risulta maturata.
11) In ordine alla responsabilità del esso risponde, a Controparte_2 titolo di responsabilità aquiliana, per le somministrazioni di prodotti emoderivati, per non aver correttamente vigilato sull'assenza del virus HCV sia se il contagio sia avvenuto in data antecedente al 1990 sia che sia avvenuto in epoca successiva.
15 Nell'ambito delle suindicate attività nel corso degli anni vi sono stati diversi interventi, sia attraverso l'emanazione di circolari interne allo stesso ministero che norme di legge, e già a partire dal 1967, con l'articolo 1 della legge n. 592/67, sono state attribuite in capo al le Controparte_2
direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.
Pertanto, è configurabile in capo al una responsabilità per aver CP_2
omesso, o comunque ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV, che ancora non era stato esattamente identificato, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/1990, che ha disciplinato l'attività di trasfusione e di somministrazione di emoderivati, “deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della Sanità, tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
b) il D.P.R. n. 1256 del
1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all' compiti Controparte_9
attivi a tutela della salute pubblica;
d) la legge n. 833 del 1973 (art. 6, lett. b
e c) aveva conservato al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di
16 coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato
(art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale;
e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto , che poteva CP_2
stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio” (cfr Cass. civ., sent. n. 11609 del 31.05.2005).
La responsabilità del sussiste dunque per tutte le Controparte_2
infezioni (HBV, HCV, HIV) dalla scoperta del virus dell'epatite B (anno
1978), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo (lesione dell'integrità fisica dell'individuo), a nulla rilevando che i singoli virus responsabili delle infezioni HIV e HCV siano stati scoperti, rispettivamente, nel 1985 e nel
1989.
Ciò è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite “di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS)
e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del , sia pure col Controparte_2
limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (cfr Cass. civ., SS.UU. sent. n. 576 del
17 11.01.2008; conformi Cass. civ., SS.UU., sent. n. 581 del 11.01.2008; Cass. civ., sent. n. 15453 del 14.07.2011, Cass. civ., sent. n. 17685 del 29.08.2011).
Alla luce delle predette pronunce si è quindi ritenuto che anche in caso di infezioni contratte prima del 1990, essendo noto il contagio da epatite B in conseguenza di assunzione di sangue infetto, sussistesse in capo al CP_2
l'obbligo di vigilare durante i predetti trattamenti.
Sulla scorta di quanto appena dedotto, può affermarsi che, anche se il virus dell'epatite C fu isolato successivamente alle trasfusioni alle quali si sottopose il de cuius, il era comunque consapevole della CP_2 pericolosità del sangue e degli emoderivati utilizzati a scopo terapeutico ed avrebbe potuto scongiurare eventuali contagi operando, quantomeno, la ricerca dell'antigene Australia nelle sacche di sangue da utilizzare a scopo trasfusionale o per la produzione di emoderivati, la quale era raccomandata dalle indicazioni contenute nelle circolari la n. 95 del 09.06.1970 e la n. 118 del 30.06.1971 della , come da Controparte_10
eseguire in aggiunta a quella delle transaminasi.
12) Nel caso che ci occupa è stata provata la compatibilità tra l'infezione contratta dal de cuius, che l'ha poi portato al decesso, e le numerose emotrasfusioni effettuate.
Tale prova è nella copiosa documentazione clinica e sanitaria dalla quale si evince che la malattia ha avuto inizialmente un decorso silente per poi manifestarsi e da quel momento aggravarsi sempre di più. Lo certifica la CTU espletata dal dr. nel corso del giudizio alle cui conclusioni si fa Persona_2 espresso rinvio.
La sussistenza del nesso di causalità fra la trasfusione e la successiva malattia, del resto, era stata riconosciuta con la comunicazione del 16.06.1997, con la quale il citato così disponeva: “con riferimento alla domanda del CP_2
18 13 ottobre 1994, spedita il 03 novembre 1994, tendente ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 25.Febbraio 1992, n. 210, si comunica che con Decreto dirigenziale del 10.04.1997, è stato conferito alla S.V. l'indennizzo annuo di
Lire 12.866.655 previsto per la settima categoria di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. L'indennizzo sarà liquidato dalla a rate bimestrali Controparte_11
posticipate, con decorrenza dal I° dicembre 1994 e durata a vita” (cfr. comunicazione prot. n. 900.U.S./L.210/7276 del 16.6.1997 = CP_12
all.5).
Il nesso di causalità è, altresì, corroborato dal Verbale della VI Commissione
Medica ospedaliera del Min. della Difesa Dip. Medicina Legale n.
A61518607 del 28.01.2016 nel quale si legge quanto : “come da istanza segueagli atti dell'avente diritto in qualità di coniuge (20/10/15) si procede
a valutazione dei requisiti utili alla concessione dell'una tantum (L.210/92), in quanto il de cuius ebbe, quando ancora in vita, il riconoscimento della infermità “epatopatia cronica HCV correlata con rilevanti segni bioumorali di citolisi epatica” (come da allegato ML/VN789/96 del 28.05.96 della CMO di Napoli). DECEDUTO il 22.02.15” – GIUDIZIO DIAGNOSTICO “epatite cronica HCV – cirrosi epatica – epatocarcinoma - cachessia neoplastica in atto. Deceduto il 22/02/15” - CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI -
“Considerando che la causa del decesso del de cuius può essere ricondotta in modalità diretta alla precedente epatopatia HCV relata, già riconosciuta ed indennizzata quale post trasfusionale, risultano soddisfatti i requisiti utili alla concessione del beneficio dell'una tantum” = all.8);
Tale documento pur se non assurge a prova legale costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale tra le
19 trasfusioni effettuate e la patologia che poi portò al decesso “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del in relazione ai Controparte_2 danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 19129 del
06.07.2023).
Con la richiamata sentenza è vero che le SS.UU. hanno escluso che possa attribuirsi valore di prova legale al verbale emesso dalle Commissioni Militari
Ospedaliere (C.M.O.) nel procedimento amministrativo ex lege 210/1992, qualora tale verbale riconosca l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e il contagio, ma hanno anche evidenziato che tutto questo non implica che, nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_2
risarcimento del danno derivato dall'emotrasfusione, l'accertamento effettuato in sede amministrativa del nesso causale fra quest'ultima e l'insorgenza della patologia non possa essere utilizzato ai fini della prova del nesso medesimo, che deve essere offerta dalla parte che agisce in giudizio.
Secondo la Corte, infatti, il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 584), e l'azione di danno si
20 differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica.
Si è in presenza, quindi, di diritti e di azioni che presentano elementi costitutivi comuni. In sostanza, le Sezioni Unite hanno riconosciuto un valore di prova presuntiva al provvedimento amministrativo che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, riconosca il diritto all'indennizzo ex legge 210/92 e ne disponga la liquidazione in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento dei requisiti in sede amministrativa tra i quali rientra il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata. Pertanto, l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale.
Ne consegue che il , nel costituirsi in giudizio, non potrà Controparte_2
limitarsi alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione “forte” che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Sussiste perciò un comportamento colpevole del per aver omesso CP_2 di prevenire anche il possibile incremento delle probabilità del rischio di altre
21 infezioni virali epidemiologicamente coincidenti con il virus dell'HBV e che, pertanto, non era inverosimile potessero derivare, secondo il principio per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, in base al criterio della cosiddetta causalità adeguata per il quale, all'interno della serie causale, gli eventi che appaiono, ad una valutazione “ex ante”, più probabili che non, alla luce della ricerca scientifica e della scienza medica e diagnostica evolutasi in quel periodo.
Agli atti non vi è prova dei controlli effettuati sulle sacche di sangue che furono trasfuse all' ed, in particolare, dell'osservanza delle Per_1 indicazioni prescritte dalle circolari, nonché delle regole di comune esperienza che avrebbero consigliato di acquisire il sangue soltanto da donatori identificabili e costantemente controllati.
L'omessa vigilanza, quindi, determinando l'aumento della probabilità di contagio anche da HCV, deve essere considerata, dal punto di vista giuridico, causa della contrazione della malattia, imputabile a colpa dell'amministrazione convenuta, anche se all'epoca i marcatori per la rilevazione di queste infezioni non erano ancora disponibili.
13) Passando all'analisi del tipo di danno patito iure proprio dagli attori a seguito del decesso di , occorre premettere che la figura del Persona_1 danno da perdita parentale è frutto di elaborazione giurisprudenziale e si configura come un danno di natura non patrimoniale che l'attore subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo, ai danni di altra persona legata allo stesso da un rapporto di natura familiare e/o affettiva e questo pregiudizio che l'istante subisce si sostanzia nello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto con la persona deceduta concretandosi nel non
22 potere più godere della presenza di colui che è venuto a mancare e del rapporto che si aveva con lo stesso.
Tale diritto comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita”, protetto dal combinato disposto degli artt. 2,
29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 907/2018).
Il danno parentale viene ormai considerato acquisito in modo naturale per quel che attiene ai parenti stretti del de cuius cioè ai componenti della cd. famiglia nucleare in ordine al quale esso va inteso come largamente presunto, dovendosi concretamente solo provare elementi ulteriori volti a giustificare eventualmente una specifica personalizzazione del risarcimento del danno.
Va, altresì, puntualizzato che la giurisprudenza ha ritenuto non più necessaria la convivenza con la persona deceduta, poiché quel che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà. “L'assenza della convivenza non comporta l'aprioristica esclusione del risarcimento;
piuttosto, la convivenza costituisce elemento probatorio utile a dimostrare
l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti, oltre a determinare anche il quantum debeatur”. (cfr Cass. civ., ordinanza n.
2818/2021).
14. Ciò detto, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, si ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano
2022 aggiornate all'anno 2024 e ciò in adesione al più recente indirizzo della
Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve
23 essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.
Cass. civ., sent. n. 10335 del 18.04.2023).
Nelle indicate Tabelle si fa riferimento al valore punto pari a €. 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati e pari a €. 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri: a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti, e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ebbene, nel caso in esame e partendo dal danno parentale subito dalla moglie viene in rilievo un rapporto presumibilmente intenso, Parte_1
trattandosi di coppia convivente al momento della morte del con un consolidato legame affettivo durato diversi anni.
Alla luce di ciò, dell'età di e delle patologie dalle quali era Persona_1 affetto da anni, appare corretto attribuire i seguenti punti: 57 punti (valore medio), tenuto conto della costante condivisione del quotidiano e della sofferenza patita dalla vittima secondaria in ragione delle durata apprezzabile della penosa malattia del marito, vissuta giorno dopo giorno con continuo ed
24 inesorabile aggravamento pur se giunta ad una età di vita media, oltre che nella fase successiva dopo il decesso del marito.
Per tali ragioni, ai fini dei una effettiva personalizzazione del danno in questione, si ritiene che la somma da riconoscere debba essere determinato in euro 281.592,00.
Tale importo, devalutato al momento del decesso di e maggiorato degli interessi legali computati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT FOI. Passando all'esame del complessivo pregiudizio non patrimoniale patito dai figli e iure proprio in Pt_2 Pt_3 Pt_4 relazione alla perdita del loro padre, richiamato quanto sopra già detto in ordine alla natura, alla tipologia del pregiudizio in parola ( danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) ed ai nuovi criteri di liquidazione che si traggono dalle tabelle milanesi 2024, va evidenziato che da alcun elemento di prova e prima ancora di allegazione di parte si rinvengono dati idonei a differenziare la posizione dei figli del de cuius.
Il legame familiare si presume, anche in ragione della quotidiana frequentazione quale si evince dai certificati di residenza che attestano la residenza altrove e l'avvenuto matrimonio di tutti e tre.
Alla luce dei principi già sopra esposti è possibile riconoscere i seguenti importi per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai figli: per (anni 40) euro 183.817,00; per (anni 36) euro Pt_2 Pt_3
183.817,00; per (anni 39) euro 183.817,00, tenuto conto che gli Pt_4
stessi non risultano residenti col de cuius.
15) Dagli atti di causa emerge che i successori mortis causa, come sopra epigrafati, inoltravano domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno in favore degli eredi previsto dall'art. 2, Co. 3 della Legge 210 del 25.02.1992 e che, con verbale del 28.1.2016 della Sesta Commissione
25 Medica Ospedaliera di Roma, veniva accolta l'istanza di attribuzione di un assegno una tantum.
Tuttavia, l'importo di tale assegno percepito dagli eredi di Persona_1
non risulta specificato.
E' altrettanto pacifico che il de cuius abbia presentato la domanda di indennizzo ex L. 210/1992, per i danni subiti a seguito della contrazione dell'epatite C e che abbia percepito l'indennizzo annuo di Lire 12.866.655 per
21 anni, atteso il riconoscimento del beneficio con decorrenza dal 1° dicembre
1994 e con durata a vita, ovvero fino al 2015 (punto 7 dell'atto di citazione e doc. n. 5 Fascicolo attoreo).
Al riguardo, va richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui: "il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla
L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il
per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Controparte_2 eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al CP_2 medesimo fatto lesivo". (Cass. S.U. n. 584/2008; conformi, ex multis,
Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4309; Cass. n. 11302/2011; Cass. n.
6573/2013, Cass. n. 991/2014 e Cass. n. 20111/2014; Corte appello Napoli sez. VIII, 10/07/2020, n.2554; Corte appello Napoli sez. VIII, 17/09/2019,
n.4478).
26 Ed invero, nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_2
il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.
Pertanto, dalle somme sopra liquidate oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo a titolo di ristoro del danno non patrimoniale sofferto, andrà detratta sia l'importo già corrisposto sia quello che verrà percepito aliunde in virtù della Legge 210 del 25.02.1992.
16) Le spese di lite tra gli attori e il seguono la Controparte_2 soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, e riconoscendo gli onorari nella misura media liquidabile in relazione allo scaglione applicabile per l'importo complessivo di euro 833.043,00.
Le spese di lite tra gli attori e l' Controparte_1 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, e riconoscendo gli onorari nella misura minima liquidabile in relazione allo scaglione applicabile per l'importo complessivo di euro
833.043,00.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo della parte soccombente.
27
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore degli attori a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio per il decesso del proprio familiare della somma totale di Persona_1
€. 833.043,00, come di seguito ripartita tra tutti gli aventi diritto:
a) a la somma di €.281.592,00; Parte_1
b) a la somma di €.183.817,00; Parte_2
c) a la somma di €.183.817,00; Parte_3
d) a la somma di €. 183.817,00, Parte_4
tutti gli importi con la devalutazione e la rivalutazione indicate in motivazione, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo, con decurtazione da tali somme degli importi già percepiti e percipiendi in virtù della Legge 210 del 25.02.1992;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del CP_2
presente giudizio che si liquidano in misura pari ad €. 2.000,00 per esborsi, €. 29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
3. Dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e l'
[...]
e, per l'effetto, in virtù del Controparte_1 principio della soccombenza virtuale, condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento di euro 14.598,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge in favore dell' Controparte_1
28 4. Pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente, a carico esclusivo, nei rapporti interni, della parte soccombente . Controparte_2
Napoli, così deciso il 12/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25167 /2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione infetta
TRA
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cf: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf: , tutti eredi legittimi del fu Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Alfano n. 6 sino alla data del decesso avvenuto in Napoli il 22.02.2015, tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in calce all' atto di citazione dall'Avv. Gaetano
Pilato (cf: , presso il cui studio sito in Napoli al Corso C.F._5
Umberto I n. 228, elett.te domiciliano e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
ATTORI
E
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore generale p.t. Avv. Anna Iervolino, con sede legale in
Napoli alla Via Sergio Pansini n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata su foglio separato e
1 in virtù di delibera del D.G. 102 dell'11 febbraio 2021, dall'Avv. Arturo Testa
(cf unitamente al quale elettivamente domicilia in C.F._6
Napoli alla Via Santa Lucia n. 15 e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
CONVENUTA nonché
(cf: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli cf: ADS80030620639, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_3
CONVENUTO
Conclusioni: come da comparse conclusionali e verbale d'udienza del
25.03.2025: “Il Giudice riserva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.”.
* * * * * * * * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 novembre 2020, gli odierni attori: , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi del fu , Parte_4 Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
2 sino alla data del decesso avvenuto in Napoli il 22.02.2015, hanno convenuto in giudizio l' Controparte_1
e il innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la responsabilità, solidale e/o concorsuale e/o alternativa e singolarmente secondo i rispettivi gradi di colpa, dei convenuti nella causazione del decesso del Sig. ; - conseguentemente Persona_1 condannare gli stessi, in via solidale e/o concorsuale e/o alternativa all'integrale rifusione in favore degli attori di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, dagli stessi subiti, iure ereditario e iure proprio, per la morte del Sig. , in misura non inferiore ad € Persona_1
400.000,00 per la coniuge , ed € 300.000,00 per ciascuno Parte_1 dei tre figli, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ovvero nella misura, anche maggiore, da quantificarsi, anche a seguito di c.t.u., nella espletanda fase istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia o di equità - Comunque rivalutate tutte le somme liquidate e sulle stesse far decorrere gli interessi legali al saldo;
- Vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio dati attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
2) A sostegno delle proprie ragioni, gli odierni attori deducevano che:
- in data 17.10.1984 il sig. veniva ricoverato Persona_1
presso l' di Napoli, Controparte_1
reparto Chirurgia d'Urgenza, con diagnosi d'ingresso di ulcera gastroduodenale;
- il successivo 29.10.1984 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di gastrectomia sub totale con trasfusioni, tramite due sacche ematiche classificate con n.ri 5419 e 5532, con diagnosi definitiva
3 di “ulcera gastrica, in attesa di esame istologico”, che effettuato, evidenziava “linfoma centroblastico centrocistico diffuso…la lesione interessa solo la sottomucosa, senza interessare la tonaca muscolare, milza negativa” (cfr. Cartella Clinica Matr. 386 del 1984
Università degli Studi di Napoli Federico II = all.1);
- in data 01.04.1985 il sig. veniva nuovamente ricoverato Per_1
presso l'Università di Napoli – II Facoltà di Medicina e Chirurgia, reparto Clinica Medica Generale e Terapia Medica, con diagnosi di ingresso: “linfoma gastrico varietà istologica del tipo centroblastico centrocistico diffuso sec. con associato Pseudo CP_3
linfoma gastrico in stadiazione clinico-patologico… in trattamento polichemioterapico” (cfr. Cartella Clinica Matr. 716 del 1985
Università di Napoli II – Facoltà di Medicina e Chirurgia = all.2);
- Successivamente all'intervento del 29.10.1984, il sig. Per_1
accusava costanti disturbi a carico dell'apparato gastro-intestinale, fino al 1994, quando, in seguito ad accertamenti diagnostici, veniva riscontrata “epatite cronica attiva HCV correlata in terapia interferonica” causata da emotrasfusioni effettuate nel 1984 (cfr.
Cartella Clinica n. 115 e 341 del 1994 Università degli Studi di
Napoli Federico II, dalla cui anamnesi si evince la riferibilità eziologica alle emotrasfusioni del 1984 = all.3);
- in conseguenza del riferito quadro patologico, il sig. Per_1
inoltrava in data 03.11.1994 al Ministero della Sanità (oggi domanda datata 13.10.1994 di Controparte_2
riconoscimento del beneficio indennitario di cui alla Legge n. 210 del 25.02.1992;
4 - il Ministero della Sanità, all'esito dell'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti medico legali, attribuiva il richiesto beneficio indennitario con Decreto dirigenziale Posizione n. 7276/94 del
10.04.1997 (all.4), riconoscendo il nesso causale tra lesione all'integrità psico fisica e l' evento lesivo (trasfusioni), verificatosi in occasione del ricovero ospedaliero dell'ottobre del 1984, ovvero in occasione dell'uso a fini emotrasfusionali delle due sacche ematiche n. 5419 e 5532;
- nel corso del tempo ed in seguito all'aggravarsi del quadro patologico, il sig. veniva dapprima ricoverato nel Persona_1
2008 presso l' con Controparte_1
diagnosi di ingresso: “epatocarcinoma multifocale su cirrosi Hcv correlata” (cfr. Cartella Clinica n. 2008050424 del 2008 dell' = all.6) e poi Controparte_1 in data 22.02.2015 decedeva, come risulta dal certificato di morte versato in atti (all.7);
- in ragione di quanto accaduto, i successori mortis causa, come sopra epigrafati, inoltravano domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno in favore degli eredi previsto dall'art. 2, Co.
3 della Legge 210 del 25.02.1992;
- Il Ministero della Difesa, nella seduta del 28.01.2016, confermava la sussistenza del nesso eziologico tra l'avvenuto decesso e le patologie contratte dal sig. per le trasfusioni Persona_1 effettuate durante il ricovero ospedaliero dell'ottobre 1984, ovvero in occasione dell'uso, a fini emotrasfusionali, delle due sacche ematiche n. 5419 e 5532;
5 - il sig. risulta, dunque, vittima del reato di Persona_1
omicidio colposo a causa della condotta imprudente, imperita e negligente del per non aver adottato, Controparte_2
all'epoca dei fatti, in relazione alle sue competenze istituzionali secondo la legislazione del tempo, gli accorgimenti utili a scongiurare l'alto rischio di contagio, effettuando le possibili ed opportune analisi del sangue acquisito;
- gli attori sono rispettivamente moglie e figli del sig. Per_1
ed agiscono in proprio e quali eredi universali di
[...] quest'ultimo, per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti iure proprio e iure hereditario (all.9 = certificato di famiglia storico);
- in data 10.07.2019 essi hanno incardinato il procedimento di mediazione presso l'organismo di mediazione InMedialex S.r.l. di
Napoli, concluso con verbale negativo (all.10);
3) Si costituiva in giudizio, in data 01.02.2021, a mezzo comparsa di costituzione e risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il
, il quale contestava le pretese attoree, in quanto Controparte_2
prescritte quantomeno rispetto ai danni richiesti iure hereditatis e, comunque, infondate;
in via gradata concludeva per accoglierle, con espressa deduzione delle somme corrisposte e da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege
210/1992, con compensazione delle spese di lite.
4) Si costituiva in giudizio, in data 22.02.2021, a mezzo comparsa di costituzione e risposta, l la Controparte_1
quale contestava la domanda proposta dalle parti attrici, in quanto inammissibile, infondata nonché non provata.
6 In particolare, la convenuta eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_1 atteso che le trasfusioni per cui è causa furono praticate nel 1984 presso l'Università reparto Chirurgia d'Urgenza, ovvero presso soggetto CP_1
diverso dalla convenuta e considerato che a quell'epoca la convenuta non era neanche stata costituita.
Nel merito, l' eccepiva l'insussistenza di nesso causale, Controparte_1 in quanto, ha evidenziato che il sistema normativo dell'epoca, in cui hanno avuto luogo le trasfusioni, poneva a carico del Ministero della Sanità, e non delle singole strutture, l'obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano.
5) Incardinata la lite, con R.G. n. 25167/2020, veniva disposta una consulenza medico-legale sugli atti relativa al de cuius , ad opera del Persona_1
Ctu Dott. . Persona_2
All'udienza del 28.05.2024, l'Avv. Pilato rilevava di aver rinunciato alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis e di aver delimitato la stessa al solo danno iure proprio, dava atto, infine, di aver rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell'azienda universitaria, rispetto alla quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione del fatto che l'università non si è avvalsa della difesa dell'Avvocatura dello Stato.
L'Avv. Bottiglieri prendeva atto della rinuncia nei confronti dell'università e chiedeva la condanna alle spese in forza del principio della soccombenza virtuale, rilevando che alla data di introduzione del processo non era obbligatoria la difesa tramite Avvocatura dello Stato.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza.
Successivamente con ordinanza del 19.07.24 il precedente G.I. rimetteva la
7 causa in istruttoria, considerato che gli attori, costituiti quali eredi, nonché familiari del deceduto hanno prodotto il “certificato di Persona_1 stato di famiglia integrale” del de cuius;
rilevato che tale certificato contiene unicamente i nomi dei membri della “famiglia anagrafica”, vale a dire di tutte quelle “persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4 DPR 223/1989), per modo che lo stesso, non indicando la relazione di parentela esistente tra i vari componenti, non è idoneo a documentare la loro qualità di familiari del de cuius, con l'eccezione del rapporto di coniugio tra ed desumibile Parte_1 Persona_1
dal certificato di morte di quest'ultimo prodotto in atti, concedendo termine per note difensive e rinviando all'udienza del 29.10.2024.
Infine, subentrato un nuovo GI, la causa, all'udienza del 25.03.2025, veniva riservata in decisione con i termini del 190 c.p.c.
6) Va, preliminarmente, dato atto che parte attrice, ha rinunciato alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis e ha delimitato la stessa al solo danno iure proprio;
ha rinunciato, inoltre, alla domanda proposta nei confronti dell'azienda universitaria, rispetto alla quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione del fatto che l'università non si è avvalsa della difesa dell'Avvocatura dello Stato.
La rinuncia è stata accettata, ma l'Avv. Bottiglieri ha chiesto la condanna alle spese in forza del principio della soccombenza virtuale, rilevando che alla data di introduzione del processo non era obbligatoria la difesa tramite
Avvocatura dello Stato.
7) Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell' Controparte_1
8 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. Le varie ipotesi individuate dalla giurisprudenza non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048).
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione (Cass. S.U.
28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07 Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268).
La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta, infatti, che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di
9 giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
La parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Occorre individuare tale soccombenza in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
8) Al fine di pervenire alla statuizione sulle spese conformemente al principio sopra enunciato devono essere sommariamente esaminate le posizioni delle parti in causa.
Al riguardo, l ha eccepito, in Controparte_1
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che le trasfusioni per cui è causa Controparte_1 furono praticate nel 1984 presso l'Università Federico II, reparto Chirurgia
d'Urgenza, ovvero presso soggetto diverso dalla convenuta e considerato che a quell'epoca la convenuta non era neanche stata costituita.
L'eccezione è fondata.
Infatti, le emotrasfusioni per cui è causa, somministrate nel 1984, sono antecedenti alla costituzione della convenuta (2003) e possono essere imputate esclusivamente all'Università degli Studi di Napoli Federico II, non evocata in giudizio, che gestiva all'epoca il policlinico universitario.
10 All'epoca dei fatti di causa e fino al 1994 l'attività assistenziale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II era svolta dalla stessa Università
a mezzo dei Nel 1994 furono costituite le Controparte_4 [...]
dotate di autonomia giuridica rispetto ai precedenti Controparte_5
Policlinici istituendo per i rapporti pendenti presso quest'ultimo delle apposite gestioni stralcio. Successivamente l' Controparte_6
è stata trasformata in (odierna
[...] Controparte_1 convenuta).
Nel caso in esame, l'Università Federico II degli Studi di Napoli, con decreti rettorali del 18.10.94, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31.10.94, e n. 2138 del
23.03.95, in sostituzione del precedente annesso alla Controparte_6
I Facoltà di medicina e chirurgia ha costituito l' Controparte_7
L' è soggetto avente
[...] Controparte_6
natura giuridica di azienda autonoma dell'Università, come previsto dall'art. 30 dello Statuto dell'Ateneo in forza del quale “Il è azienda CP_6
autonoma dell'università per lo svolgimento delle attività assistenziali sanitarie e socio-sanitarie in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia”. Con la costituzione della nuova Azienda, non si è verificata una successione a titolo Contr universale dell' nei rapporti giuridici di cui era titolare l'Università, atteso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, assunta nell'adunanza del 9 maggio 1995, veniva istituita un'apposita gestione stralcio per la gestione delle attività poste in essere dall'ex a tutto il 31 dicembre 1994. Controparte_6
Di conseguenza, con l'istituzione della gestione stralcio, si è distinta l'attività di accertamento delle obbligazioni del soppresso da Controparte_6 quella relativa all' di nuova istituzione, per cui l' CP_1 [...]
[...]
[...] è rimasta il soggetto giuridico obbligato in Controparte_8
relazione a tutti i rapporti passivi instaurati fino alla data del 31.12.94, tra i quali quello con il dante causa degli attori risalente al 1984.
Dunque, parte attrice va condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' come da Controparte_1 dispositivo.
9) Parte attrice ha, altresì, rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis.
Anche con riferimento a tale domanda va, quindi, dichiarata la cessata materia del contendere, per i principi sopra richiamati.
Quanto al giudizio di soccombenza virtuale, va rilevato che la domanda risulterebbe prescritta, atteso che la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel ravvisare la decorrenza del termine prescrizionale dalla richiesta di indennizzo presentata dall'interessato - considerata sufficiente ed adeguata percezione della malattia - piuttosto che dalla data successiva della risposta della commissione medica ospe-daliera ovvero dal momento (invero di complessa dimostrazione) in cui può con-siderarsi riconoscibile in capo agli eredi/familiari.
10) Pertanto, la domanda ad oggi residua solo per il danno iure proprio e nei confronti del , il quale, come evidenziato nel corso del giudizio CP_2
risulta l'unico responsabile, attesa l'omissione e l'insufficienza dei controlli del sangue utilizzato per le trasfusioni.
Entrambe le parti convenute hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno iure proprio.
Qualora parte attrice (erede dell'emotrasfuso danneggiato), ritenga di aver subito anche danni in proprio per effetto del decesso del proprio congiunto, poiché entrambi i danni (iure proprio e iure heredatis) derivano da un unico
12 fatto illecito già verificatosi nella sua completezza, non è possibile frazionare le due domande risarcitorie, facenti capo allo stesso titolare (Cass. S.U. n.
23726/2007; Cass. n.28286/2011).
Occorre evidenziare, in punto di diritto, che le Sezioni Unite della Suprema
Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c.,(cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008). D'altronde, come già chiarito dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , inquadrabile nell'alveo della Controparte_2 responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Qualificata la responsabilità del come extracontrattuale, per la CP_2
determinazione del termine prescrizionale occorre fare riferimento all'art.2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
A tal proposito, le S.U. della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito: - che qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell'amministrazione sanitaria, addebitandole l'omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime;
- che l'azione risarcitoria non
è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie
13 criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale, per le vittime di lesioni colpose, e la prescrizione decennale, in favore di chi abbia agito "iure proprio" per il risarcimento del danno derivante dall'omicidio colposo del proprio congiunto;
(vedi Cass. S.U. n.581/2008, conformi Cass.
n.28464/2013 e Cass. n. 6213/2016, relative a fattispecie, tuttavia, anteriori all'entrata in vigore della Legge Cirielli che ha poi riformato i termini di prescrizione dei reati, compreso l'omicidio colposo).
La Suprema Corte, nelle sentenze sopra richiamate, ha altresì osservato che la prescrizione decennale (ante legge Cirielli) nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera, ex art. 2947, c. 3, c.c., solo in favore di quegli attori
(congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio (iure proprio) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile all'emotrasfusione (o all'assunzione di emoderivati) con sangue infetto e non per gli stessi attori che, nello stesso giudizio, abbiano agito iure hereditatis per il danno da lesione colposa subito dal de cuius, per la quale ultima ipotesi opera la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c.1., c.c.
Per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, opera – come già detto - il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo e non la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947, comma 1, c.c..
In ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione, invero, si configura il reato di omicidio colposo e dunque occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20934/2015, n. 7553/2012, S.U. n.
576/2008 e S.U. n.581/2008).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n.251/2005. In particolare, la legge Cirielli ha riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato stabilendo, come
14 regola generale, che la durata della prescrizione non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma, invece, rimanda direttamente alla pena massima (per il reato di omicidio colposo cinque anni ex art.589, primo comma, c.p.), fermi restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Il delitto di omicidio colposo si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica la morte della persona offesa. Nella specie, il decesso di per emotrasfusione infetta è avvenuto il 15.2.2015, ossia dopo l'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., è di anni 6.
Tale termine, però, decorre dal decesso e non dalla data in cui il soggetto ha acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno, nonché della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (dies questo, invece, applicabile ai danni da lesioni colpose fatte valere dal contagiato o dai congiunti iure hereditatis).
Nella specie, dunque, alcuna prescrizione risulta maturata.
11) In ordine alla responsabilità del esso risponde, a Controparte_2 titolo di responsabilità aquiliana, per le somministrazioni di prodotti emoderivati, per non aver correttamente vigilato sull'assenza del virus HCV sia se il contagio sia avvenuto in data antecedente al 1990 sia che sia avvenuto in epoca successiva.
15 Nell'ambito delle suindicate attività nel corso degli anni vi sono stati diversi interventi, sia attraverso l'emanazione di circolari interne allo stesso ministero che norme di legge, e già a partire dal 1967, con l'articolo 1 della legge n. 592/67, sono state attribuite in capo al le Controparte_2
direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.
Pertanto, è configurabile in capo al una responsabilità per aver CP_2
omesso, o comunque ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV, che ancora non era stato esattamente identificato, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/1990, che ha disciplinato l'attività di trasfusione e di somministrazione di emoderivati, “deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della Sanità, tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
b) il D.P.R. n. 1256 del
1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all' compiti Controparte_9
attivi a tutela della salute pubblica;
d) la legge n. 833 del 1973 (art. 6, lett. b
e c) aveva conservato al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di
16 coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato
(art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale;
e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto , che poteva CP_2
stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio” (cfr Cass. civ., sent. n. 11609 del 31.05.2005).
La responsabilità del sussiste dunque per tutte le Controparte_2
infezioni (HBV, HCV, HIV) dalla scoperta del virus dell'epatite B (anno
1978), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo (lesione dell'integrità fisica dell'individuo), a nulla rilevando che i singoli virus responsabili delle infezioni HIV e HCV siano stati scoperti, rispettivamente, nel 1985 e nel
1989.
Ciò è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite “di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS)
e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del , sia pure col Controparte_2
limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (cfr Cass. civ., SS.UU. sent. n. 576 del
17 11.01.2008; conformi Cass. civ., SS.UU., sent. n. 581 del 11.01.2008; Cass. civ., sent. n. 15453 del 14.07.2011, Cass. civ., sent. n. 17685 del 29.08.2011).
Alla luce delle predette pronunce si è quindi ritenuto che anche in caso di infezioni contratte prima del 1990, essendo noto il contagio da epatite B in conseguenza di assunzione di sangue infetto, sussistesse in capo al CP_2
l'obbligo di vigilare durante i predetti trattamenti.
Sulla scorta di quanto appena dedotto, può affermarsi che, anche se il virus dell'epatite C fu isolato successivamente alle trasfusioni alle quali si sottopose il de cuius, il era comunque consapevole della CP_2 pericolosità del sangue e degli emoderivati utilizzati a scopo terapeutico ed avrebbe potuto scongiurare eventuali contagi operando, quantomeno, la ricerca dell'antigene Australia nelle sacche di sangue da utilizzare a scopo trasfusionale o per la produzione di emoderivati, la quale era raccomandata dalle indicazioni contenute nelle circolari la n. 95 del 09.06.1970 e la n. 118 del 30.06.1971 della , come da Controparte_10
eseguire in aggiunta a quella delle transaminasi.
12) Nel caso che ci occupa è stata provata la compatibilità tra l'infezione contratta dal de cuius, che l'ha poi portato al decesso, e le numerose emotrasfusioni effettuate.
Tale prova è nella copiosa documentazione clinica e sanitaria dalla quale si evince che la malattia ha avuto inizialmente un decorso silente per poi manifestarsi e da quel momento aggravarsi sempre di più. Lo certifica la CTU espletata dal dr. nel corso del giudizio alle cui conclusioni si fa Persona_2 espresso rinvio.
La sussistenza del nesso di causalità fra la trasfusione e la successiva malattia, del resto, era stata riconosciuta con la comunicazione del 16.06.1997, con la quale il citato così disponeva: “con riferimento alla domanda del CP_2
18 13 ottobre 1994, spedita il 03 novembre 1994, tendente ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 25.Febbraio 1992, n. 210, si comunica che con Decreto dirigenziale del 10.04.1997, è stato conferito alla S.V. l'indennizzo annuo di
Lire 12.866.655 previsto per la settima categoria di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. L'indennizzo sarà liquidato dalla a rate bimestrali Controparte_11
posticipate, con decorrenza dal I° dicembre 1994 e durata a vita” (cfr. comunicazione prot. n. 900.U.S./L.210/7276 del 16.6.1997 = CP_12
all.5).
Il nesso di causalità è, altresì, corroborato dal Verbale della VI Commissione
Medica ospedaliera del Min. della Difesa Dip. Medicina Legale n.
A61518607 del 28.01.2016 nel quale si legge quanto : “come da istanza segueagli atti dell'avente diritto in qualità di coniuge (20/10/15) si procede
a valutazione dei requisiti utili alla concessione dell'una tantum (L.210/92), in quanto il de cuius ebbe, quando ancora in vita, il riconoscimento della infermità “epatopatia cronica HCV correlata con rilevanti segni bioumorali di citolisi epatica” (come da allegato ML/VN789/96 del 28.05.96 della CMO di Napoli). DECEDUTO il 22.02.15” – GIUDIZIO DIAGNOSTICO “epatite cronica HCV – cirrosi epatica – epatocarcinoma - cachessia neoplastica in atto. Deceduto il 22/02/15” - CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI -
“Considerando che la causa del decesso del de cuius può essere ricondotta in modalità diretta alla precedente epatopatia HCV relata, già riconosciuta ed indennizzata quale post trasfusionale, risultano soddisfatti i requisiti utili alla concessione del beneficio dell'una tantum” = all.8);
Tale documento pur se non assurge a prova legale costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale tra le
19 trasfusioni effettuate e la patologia che poi portò al decesso “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del in relazione ai Controparte_2 danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 19129 del
06.07.2023).
Con la richiamata sentenza è vero che le SS.UU. hanno escluso che possa attribuirsi valore di prova legale al verbale emesso dalle Commissioni Militari
Ospedaliere (C.M.O.) nel procedimento amministrativo ex lege 210/1992, qualora tale verbale riconosca l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e il contagio, ma hanno anche evidenziato che tutto questo non implica che, nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_2
risarcimento del danno derivato dall'emotrasfusione, l'accertamento effettuato in sede amministrativa del nesso causale fra quest'ultima e l'insorgenza della patologia non possa essere utilizzato ai fini della prova del nesso medesimo, che deve essere offerta dalla parte che agisce in giudizio.
Secondo la Corte, infatti, il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 584), e l'azione di danno si
20 differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica.
Si è in presenza, quindi, di diritti e di azioni che presentano elementi costitutivi comuni. In sostanza, le Sezioni Unite hanno riconosciuto un valore di prova presuntiva al provvedimento amministrativo che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, riconosca il diritto all'indennizzo ex legge 210/92 e ne disponga la liquidazione in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento dei requisiti in sede amministrativa tra i quali rientra il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata. Pertanto, l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale.
Ne consegue che il , nel costituirsi in giudizio, non potrà Controparte_2
limitarsi alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., poiché la presunzione “forte” che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Sussiste perciò un comportamento colpevole del per aver omesso CP_2 di prevenire anche il possibile incremento delle probabilità del rischio di altre
21 infezioni virali epidemiologicamente coincidenti con il virus dell'HBV e che, pertanto, non era inverosimile potessero derivare, secondo il principio per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, in base al criterio della cosiddetta causalità adeguata per il quale, all'interno della serie causale, gli eventi che appaiono, ad una valutazione “ex ante”, più probabili che non, alla luce della ricerca scientifica e della scienza medica e diagnostica evolutasi in quel periodo.
Agli atti non vi è prova dei controlli effettuati sulle sacche di sangue che furono trasfuse all' ed, in particolare, dell'osservanza delle Per_1 indicazioni prescritte dalle circolari, nonché delle regole di comune esperienza che avrebbero consigliato di acquisire il sangue soltanto da donatori identificabili e costantemente controllati.
L'omessa vigilanza, quindi, determinando l'aumento della probabilità di contagio anche da HCV, deve essere considerata, dal punto di vista giuridico, causa della contrazione della malattia, imputabile a colpa dell'amministrazione convenuta, anche se all'epoca i marcatori per la rilevazione di queste infezioni non erano ancora disponibili.
13) Passando all'analisi del tipo di danno patito iure proprio dagli attori a seguito del decesso di , occorre premettere che la figura del Persona_1 danno da perdita parentale è frutto di elaborazione giurisprudenziale e si configura come un danno di natura non patrimoniale che l'attore subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo, ai danni di altra persona legata allo stesso da un rapporto di natura familiare e/o affettiva e questo pregiudizio che l'istante subisce si sostanzia nello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto con la persona deceduta concretandosi nel non
22 potere più godere della presenza di colui che è venuto a mancare e del rapporto che si aveva con lo stesso.
Tale diritto comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita”, protetto dal combinato disposto degli artt. 2,
29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 907/2018).
Il danno parentale viene ormai considerato acquisito in modo naturale per quel che attiene ai parenti stretti del de cuius cioè ai componenti della cd. famiglia nucleare in ordine al quale esso va inteso come largamente presunto, dovendosi concretamente solo provare elementi ulteriori volti a giustificare eventualmente una specifica personalizzazione del risarcimento del danno.
Va, altresì, puntualizzato che la giurisprudenza ha ritenuto non più necessaria la convivenza con la persona deceduta, poiché quel che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà. “L'assenza della convivenza non comporta l'aprioristica esclusione del risarcimento;
piuttosto, la convivenza costituisce elemento probatorio utile a dimostrare
l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti, oltre a determinare anche il quantum debeatur”. (cfr Cass. civ., ordinanza n.
2818/2021).
14. Ciò detto, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, si ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano
2022 aggiornate all'anno 2024 e ciò in adesione al più recente indirizzo della
Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve
23 essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.
Cass. civ., sent. n. 10335 del 18.04.2023).
Nelle indicate Tabelle si fa riferimento al valore punto pari a €. 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati e pari a €. 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri: a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti, e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ebbene, nel caso in esame e partendo dal danno parentale subito dalla moglie viene in rilievo un rapporto presumibilmente intenso, Parte_1
trattandosi di coppia convivente al momento della morte del con un consolidato legame affettivo durato diversi anni.
Alla luce di ciò, dell'età di e delle patologie dalle quali era Persona_1 affetto da anni, appare corretto attribuire i seguenti punti: 57 punti (valore medio), tenuto conto della costante condivisione del quotidiano e della sofferenza patita dalla vittima secondaria in ragione delle durata apprezzabile della penosa malattia del marito, vissuta giorno dopo giorno con continuo ed
24 inesorabile aggravamento pur se giunta ad una età di vita media, oltre che nella fase successiva dopo il decesso del marito.
Per tali ragioni, ai fini dei una effettiva personalizzazione del danno in questione, si ritiene che la somma da riconoscere debba essere determinato in euro 281.592,00.
Tale importo, devalutato al momento del decesso di e maggiorato degli interessi legali computati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT FOI. Passando all'esame del complessivo pregiudizio non patrimoniale patito dai figli e iure proprio in Pt_2 Pt_3 Pt_4 relazione alla perdita del loro padre, richiamato quanto sopra già detto in ordine alla natura, alla tipologia del pregiudizio in parola ( danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) ed ai nuovi criteri di liquidazione che si traggono dalle tabelle milanesi 2024, va evidenziato che da alcun elemento di prova e prima ancora di allegazione di parte si rinvengono dati idonei a differenziare la posizione dei figli del de cuius.
Il legame familiare si presume, anche in ragione della quotidiana frequentazione quale si evince dai certificati di residenza che attestano la residenza altrove e l'avvenuto matrimonio di tutti e tre.
Alla luce dei principi già sopra esposti è possibile riconoscere i seguenti importi per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai figli: per (anni 40) euro 183.817,00; per (anni 36) euro Pt_2 Pt_3
183.817,00; per (anni 39) euro 183.817,00, tenuto conto che gli Pt_4
stessi non risultano residenti col de cuius.
15) Dagli atti di causa emerge che i successori mortis causa, come sopra epigrafati, inoltravano domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno in favore degli eredi previsto dall'art. 2, Co. 3 della Legge 210 del 25.02.1992 e che, con verbale del 28.1.2016 della Sesta Commissione
25 Medica Ospedaliera di Roma, veniva accolta l'istanza di attribuzione di un assegno una tantum.
Tuttavia, l'importo di tale assegno percepito dagli eredi di Persona_1
non risulta specificato.
E' altrettanto pacifico che il de cuius abbia presentato la domanda di indennizzo ex L. 210/1992, per i danni subiti a seguito della contrazione dell'epatite C e che abbia percepito l'indennizzo annuo di Lire 12.866.655 per
21 anni, atteso il riconoscimento del beneficio con decorrenza dal 1° dicembre
1994 e con durata a vita, ovvero fino al 2015 (punto 7 dell'atto di citazione e doc. n. 5 Fascicolo attoreo).
Al riguardo, va richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui: "il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla
L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il
per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Controparte_2 eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al CP_2 medesimo fatto lesivo". (Cass. S.U. n. 584/2008; conformi, ex multis,
Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4309; Cass. n. 11302/2011; Cass. n.
6573/2013, Cass. n. 991/2014 e Cass. n. 20111/2014; Corte appello Napoli sez. VIII, 10/07/2020, n.2554; Corte appello Napoli sez. VIII, 17/09/2019,
n.4478).
26 Ed invero, nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_2
il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.
Pertanto, dalle somme sopra liquidate oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo a titolo di ristoro del danno non patrimoniale sofferto, andrà detratta sia l'importo già corrisposto sia quello che verrà percepito aliunde in virtù della Legge 210 del 25.02.1992.
16) Le spese di lite tra gli attori e il seguono la Controparte_2 soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, e riconoscendo gli onorari nella misura media liquidabile in relazione allo scaglione applicabile per l'importo complessivo di euro 833.043,00.
Le spese di lite tra gli attori e l' Controparte_1 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, e riconoscendo gli onorari nella misura minima liquidabile in relazione allo scaglione applicabile per l'importo complessivo di euro
833.043,00.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo della parte soccombente.
27
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore degli attori a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio per il decesso del proprio familiare della somma totale di Persona_1
€. 833.043,00, come di seguito ripartita tra tutti gli aventi diritto:
a) a la somma di €.281.592,00; Parte_1
b) a la somma di €.183.817,00; Parte_2
c) a la somma di €.183.817,00; Parte_3
d) a la somma di €. 183.817,00, Parte_4
tutti gli importi con la devalutazione e la rivalutazione indicate in motivazione, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo, con decurtazione da tali somme degli importi già percepiti e percipiendi in virtù della Legge 210 del 25.02.1992;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del CP_2
presente giudizio che si liquidano in misura pari ad €. 2.000,00 per esborsi, €. 29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
3. Dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e l'
[...]
e, per l'effetto, in virtù del Controparte_1 principio della soccombenza virtuale, condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento di euro 14.598,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge in favore dell' Controparte_1
28 4. Pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente, a carico esclusivo, nei rapporti interni, della parte soccombente . Controparte_2
Napoli, così deciso il 12/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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