Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 marzo 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Pinci;
APPELLANTE
E
(numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita Controparte_1 IVA , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Bruno Biscotto dall'Avv. P.IVA_1 Lucia Scognamiglio e dall'Avv. Maurizio Marino;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1 Controparte_1 per sentir “accertare e dichiarare che il mutuo dei quo sia usurario in quanto contrario alla legge e, comunque, in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al valore del tasso corrispettivo e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento, si è determinato un travalicamento del c.d. tasso soglia di riferimento (6,24%), nonché accertare e dichiarare, anche alla luce delle condizioni di cui al contratto di mutuo e relativi allegati, incluso il capitolato allegato al mutuo, che la abbia pattuito che il tasso di mora non CP_1
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ovvero inefficacia ed inapplicabilità di ogni pattuizione relativa all'applicazione di interessi sul rapporto di mutuo per cui
è causa nonché ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma e, comunque, ai sensi di legge non sono dovuti interessi dalla sig.ra alla convenuta BNL in relazione al rapporto di Pt_1 mutuo per cui è causa, nonché accertare e dichiarare che parte attrice non è debitrice della somma prevista quale tasso di interesse residuo ovvero di ogni somma prevista contrattualmente (ovvero comunque richiesta dalla convenuta) a titolo di interesse, comunque computato ovvero denominato, bensì unicamente della somma imputabile alla quota capitale rimanente secondo le determinazioni dell'allegata perizia, ovvero della minore o maggiore somma risultante a seguito di espletando CTU, nonché dichiarare indebitamente corrisposta e pertanto non dovuta, ai sensi di legge e comunque della disposizione normativa di cui all'art. 1815 c.c., la somma di euro 228.852,81, nonché gli eventuali ulteriori interessi corrisposti successivamente alla data indicata in narrativa così come determinati da espletanda CTU o comunque quantificati all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione a favore dell'odierna attrice della suddetta somma;
in via subordinata, … accertare e dichiarare l'applicabilità del piano di ammortamento degli interessi secondo il metodo all'italiana al posto di quella alla francese, ovvero l'applicabilità degli interessi al tasso legale in luogo di quello di cui al contratto per cui è causa e, per l'effetto, condannare la banca convenuta a rimborsare all'attrice la somma di euro 102.267,22 in luogo di euro 126.585,59 (in quanto ha preteso, fino al 31 agosto 2013 interessi complessivi per euro 228.852,81 in luogo di euro
126.585,59) ovvero della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio in conseguenza della sostituzione degli interessi indeterminati con quelli legali pro tempore applicabili per legge, con declaratoria che l'attrice sarebbe tenuta a corrispondere a titolo residuale interessi per soli euro
58.861,47 (ovvero la diversa somma che risulterà all'esito del giudizio) in luogo di quelli maggiori pretesi dalla mutuante in base al contratto pari ad euro 384.793,83; in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza della responsabilità della banca ad ogni ragione e/o titolo contrattuale ed extracontrattuale, inclusi quelli ex art. 2043 c.c. e 185 c.p., nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa ovvero da quantificarsi anche in via equitativa;
in ogni caso, con condanna di spese…” .
Premetteva l'attrice di avere stipulato, in data 30 maggio 2006, contratto di mutuo con la convenuta, in forza del quale l'Istituto di credito erogava nei suoi confronti la somma di euro 950.000, da restituirsi in venticinque anni, mediante il pagamento di trecento rate mensili ed iscriveva ipoteca per la somma di euro 1.900.000 su immobile di sua proprietà.
Nel contratto erano stati convenuto un tasso di interesse annuo del 4,43% a titolo corrispettivo e del
6,24 a titolo moratorio e il pagamento di ulteriori spese;
l'indice sintetico di costo indicato in contratto era pari al 4,630%.
Ad integrazione di quanto convenuto del 30 maggio 2006, le parti convenivano poi che la mutuataria rimborsasse alla la somma mutuata al tasso di interesse variabile mensilmente, da computarsi CP_1 mediante la somma di una quota pari all'1,80% punti per anno e una quota variabile, costituita dal tasso interbancario Euribor a un mese;
il tasso di mora era invece stabilito in misura corrispondente al tasso soglia stabilito trimestralmente per le operazioni corrispondenti.
L'attrice deduceva di avere adempiuto al pagamento delle rate del mutuo fino al dicembre 2013 e di avere ricevuto, in data 8 agosto 2014, notificazione di atto di precetto da parte della con il CP_1 quale era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine e le era stato intimato il pagamento della somma residua dovuta pari ad euro 808.459,16.
Sosteneva di avere quindi incaricato una società di consulenza di esaminare il contratto da lei sottoscritto e di avere appreso, all'esito del lavoro svolto da quest'ultima, che esso fosse viziato, per essere stati convenuti interessi usurari.
Conseguentemente chiedeva al Tribunale di accertare la nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto la misura degli interessi da corrispondere ed anche che ella fosse tenuta, quindi, a corrispondere soltanto il capitale, nonché il suo diritto alla restituzione degli interessi già corrisposti indebitamente.
Si costituiva la parte convenuta, contestando la fondatezza delle avverse pretese e concludendo nei seguenti termini: “A. In via preliminare… dichiarare la nullità della domanda di risarcimento dei danni patiti e patendi derivanti da presunte ed indimostrate “responsabilità della BNL ad ogni ragione e/o titolo contrattuale e/o extracontrattuale, inclusi gli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.” in quanto nulla sul piano processuale per assoluta indeterminatezza e genericità nonché per l'omessa indicazione di Co qualsivoglia prova di sorta sia circa l'an che il quantum debeatur;
B. Nel merito: in via principale, dato atto del mancato superamento del tasso soglia di riferimento a nessuna delle clausole del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione e quietanza per cui è causa, rigettare tutte e ciascuna delle domande dell'attrice, svolte sia in via principale che in via subordinata, ivi comprese espressamente
(i) quelle volte alla declaratoria della nullità e/o inefficacia e/o inapplicabilità delle pattuizioni relative agli interessi, nonché (ii) le conseguenti domande di rideterminazione delle poste dare/avere e (iii) quelle di restituzione e/o compensazione, perché tutte infondate in fatto e in diritto e non provate;
Bb in ogni caso, dato atto dell'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, della nella gestione del rapporto di cui è causa, rigettare anche nel merito la CP_1 domanda di condanna al risarcimento del danno, perché infondata in fatto e in diritto…. Con vittoria di spese…”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande attrici, condannando la alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…L'assunto dell'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di mutuo è stato fondato dall'attrice sul presupposto che dovesse procedersi, ai fini della individuazione del tasso effettivamente applicato in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo convenuto in contratto;
ciò in ragione della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo delle spese e degli interessi corrispettivi.
Invero, ritiene il giudicante che debba condividersi l'orientamento che si sta affermando come prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr. tra tutte Cass. 350/2013) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, i quali sono riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, tra le numerose altre (cfr. tra le altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 10662, del 25 maggio 2016,
Tribunale di Milano, sentenza n. 2363, dell'8 marzo 2016).
Né può ritenersi, di per sé, illegittima la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori dovessero computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Del resto anche il testo dell'art. 120 TUB, nella versione attualmente vigente, prevede l'applicabilità degli interessi di mora non solo sulla sorte capitale ma anche sugli interessi maturati divenuti esigibili.
Quanto all'ulteriore motivo di doglianza, avente ad oggetto il presunto effetto anatocistico che sarebbe derivato nel computo degli interessi nel contratto di mutuo dalla previsione di un piano di ammortamento del finanziamento secondo il metodo cd. “alla francese”, si ritiene lo stesso infondato, dato che l'anatocismo si configura quando siano computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si verifica nell'ipotesi in questione.
In conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, si ritiene, infatti, che debba escludersi che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.
Né la previsione di tale tipologia di piano di ammortamento rende indeterminata la pattuizione della misura degli interessi dovuti, rinvenendosi nel contratto l'indicazione di ogni elemento necessario alla compiuta quantificazione di essi.
Infine, del pari infondato si ritiene l'assunto secondo il quale dovrebbe ritenersi illegittima la previsione di un tasso di interesse con variabilità ancorata al valore dell'Euribor: sotto un primo profilo, il tasso così convenuto è compiutamente determinabile, dato che l'indice è agevolmente rilevabile periodicamente;
sotto altro profilo la circostanza che il valore di riferimento potesse essere frutto di intese anticoncorrenziali tra istituti di credito nel caso di specie è stata allegata come mera ipotesi, comunque del tutto sfornita di prova]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili Parte_1
e chiedendo, previa riforma integrale dell'impugnata sentenza, “ accertare e dichiarare che il mutuo de quo sia usurario in quanto contrario alla legge e, comunque, in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al valore del tasso corrispettivo e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento, si è determinato un travalicamento del
c.d. tasso soglia di riferimento (6,24% e/o di quello diverso applicabile pro tempore) nonché accertare e dichiarare, anche alla luce delle condizioni di cui al contratto di mutuo e relativi allegati, incluso il capitolato allegato al mutuo, che la abbia pattuito che il tasso di mora non si CP_1 sostituisce a quello corrispettivo, ma decorrere su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ovvero inefficacia ed inapplicabilità di ogni pattuizione relativa all'applicazione di interessi sul rapporto di mutuo per cui è causa nonché che ai sensi del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma
e comunque ai sensi di legge non sono dovuti interessi dalla sig.ra alla convenuta/appellata Pt_1
BNL in relazione al rapporto di mutuo per cui è causa;
nonché accertare e dichiarare che parte appellante non è debitrice della somma prevista quale tasso di interesse residua ovvero di ogni somma prevista contrattualmente (ovvero comunque richiesta dalla convenuta) a titolo di interesse, comunque computato ovvero denominato, bensì unicamente della somma imputabile alla quota capitale rimanente secondo le determinazioni della perizia allegata alla citazione introduttiva di primo grado, ovvero della minore o maggiore somma risultante a seguito di espletanda CTU;
nonché dichiarare indebitamente corrisposta e pertanto non dovuta , ai sensi di legge e comunque della disposizione normativa di cui all'art. 1815 c.c., la somma di Euro 228.852,81 nonché gli eventuali ulteriori interessi corrisposti successivamente alla data indicata in narrativa così come determinati da espletanda CTU o comunque quantificati all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare parte convenuta/appellata alla restituzione a favore dell'odierna appellante della suddetta somma;
in via subordinata, e con espressa riserva di gravame, accertare e dichiarare la applicabilità del piano di ammortamento degli interessi secondo il metodo “all'italiana” al posto di quella “alla francese” ovvero la applicabilità degli interessi al tasso legale in luogo di quello di cui al contratto per cui è causa, e per l'effetto condannare la banca convenuta a rimborsare all'appellante la somma di E 102.267,22 (in quanto ha preteso , fino al 31.08.2013 interessi complessivi per E 228.852,81 in luogo di E 126.585,59) ovvero della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio in conseguenza della sostituzione degli interessi indeterminati con quelli legali pro tempore applicabili per legge, con declaratoria che l'appellante sarebbe tenuta a corrispondere
a titolo residuale interessi per soli E 58.861,47 (ovvero la diversa somma che risulterà all'esito del giudizio) in luogo di quelli maggiori pretesi dalla mutuante in base al contratto pari ad E 384.793,83; in ogni caso, condannare la convenuta/appellata al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza della responsabilità della banca ad ogni ragione e/o titolo contrattuale e/o extracontrattuale, inclusi quelli ex art. 20443 c.c. ed art. 185 c.p.c., nella misura indicata in atti ovvero di quella diversa che sarà accertata e quantificata in corso di causa ovvero da quantificarsi anche in via equitativa”, con spese vinte per il doppio grado.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
All'udienza del 18 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti non sono comparse e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale nessuna delle parti è comparsa mediante il deposito delle note cartolari.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n.
112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie.
P.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, così provvede: dichiara l'estinzione del processo e nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente