TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 460/2024 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Boldrini Valentina
e dall'avv. Palumbo Paolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P. IVA in persona del Presidente del C.d.a. e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, , con sede legale a Porto Sant'Elpidio (FM) in via Controparte_2
Fratte n. 41, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Grossi Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 , premettendo di esse stata assunta da Parte_1 CP_3 il 06.10.2000 ed assegnata, come addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita, al reparto TO del punto vendita di Porto Sant'Elpidio in via Fratte n. 4 con orario part-time di centoquattro ore mensili, aumentate dall'01.01.2001 a centoventuno e nuovamente riportate dal 01.07.2015, in considerazione delle sue esigenze familiari, a centoquattro secondo la seguente turnazione - turno 1 dalle 6,15 alle 10,15 (sino alle 10,20 il venerdì e sino alle ore 11,20 il sabato, domenica riposo); turno 2 dalle 15,30 alle 19,45 (dalle ore 15,45 il mercoledì, domenica riposo); turno 3 dalle 6,15 alle 10,05
(sino alle ore 11,20 il sabato, venerdì riposo); turno 4 dalle 15,30 alle ore 19,35 (dalle ore 15.45 il martedì e mercoledì, domenica riposo) -, esponeva di esser transitata alle dipendenze di CP_1 dal 7 giugno 2021, mantenendo le stesse mansioni, senza che le venisse accertata alcuna limitazione alle mansioni nelle visite aziendali effettuate nel 2021 e 2022.
Lamentava che, dal mese di maggio del 2022, il datore di lavoro immotivatamente l'aveva assegnata a fasce orarie diverse rispetto a quelle predefinite, assegnandole esclusivamente turni mattutini e, a fronte delle sue rimostranze, non le aveva fornito alcuna spiegazione, convocandola a settembre del
2022 per proporle la formale modifica nella turnazione oraria di lavoro, da lei non accettata per inconciliabilità con le esigenze familiari.
Aggiungeva che nella visita aziendale del 27/06/2023 era stata giudicata idonea alla mansione con limitazione a movimentazione di carichi superiori a 10 kg, ridotti a seguito di ricorso a 5 kg e che era seguito invito in forma scritta a variare la collocazione della prestazione di lavoro, invito nel quale si confermava l'orario di lavoro già pattuito.
Precisava che, nella visita aziendale del 29.03.2024, era stata confermata l'idoneità alla mansione di addetta al reparto TO con la precedente limitazione a carichi superiori a 5 kg e, pur a fronte di tale giudizio, il 9.04.2024 la datrice di lavoro l'aveva ritenuta non più in grado di svolgere proficuamente la propria prestazione, spostandola alla cassa.
Riteneva il provvedimento datoriale illegittimo, perché in contrasto con le determinazioni del medico competente, perché non preceduto da visita del medico competente e perché discriminatorio in ragione dell'età, essendo stata mantenuta al reparto TO una collega, avente le sue stesse limitazioni nella movimentazione dei carichi, solamente perché più giovane d'età anagrafica.
Si richiamava al principio di immodificabilità unilaterale dell'orario part-time ed alla dedotta illegittimità/nullità del mutamento di mansioni, modifica che in ottica conciliativa accettava purché
l'orario fosse ripristinato nei termini concordati ed evidenziava che alcune cassiere, tra cui Per_1
e svolgevano iniziavano l'attività lavorativa prima dell'apertura casse e
[...] Persona_2 si occupavano delle scaffalature degli yogurt.
Rivendicava il ripristino dell'orario di lavoro concordato e delle mansioni già assegnate ed il ristoro del danno per il periodo pregresso pari al 30% della retribuzione ed a complessivi € 5.760,00 ex art. 8, II comma, del d.lgs. n. 61/2000.
Con memoria difensiva depositata il 27 settembre 2024 si costituiva la società CP_1 confermano che la aveva un orario part time con quattro diverse articolazioni, due mattutine e Pt_1 due pomeridiane, dall'anno 2023 era stata giudicata idonea al lavoro con limitazione alla movimentazione dei carichi inizialmente sino a 10 kg poi ridotti a 5 kg, analogamente alla dipendente del reparto TO . Parte_2
Sottolineava che, nel rispetto della prescrizione, alla ricorrente ed alla era stata ricavata una Pt_2 specifica mansione di taglio di frutta e verdura e sistemazione del prodotto tagliato nelle vaschette, attività di natura accessoria che non poteva assorbire pienamente due unità lavorative.
Specificava che la scelta della lavoratrice per il mutamento di mansioni in cassa era ricaduta sulla in quanto più anziana e necessitante di maggiore protezione della salute, a partire dalla conferma Pt_1 del giudizio medico di idoneità di aprile del 2024, mentre in precedenza era stato assegnato l'orario in linea con le fasce pattuite ed accettato dalla ricorrente.
Segnalava che la scaffalatura presupponeva la movimentazione di carichi di rilievo e spesso superiori a 5 kg, dovendo esser portati gli scatoloni dal magazzino all'area di vendita per la c.d. semina e la sistemazione sugli scaffali.
Alla luce della legittimità del contegno datoriale, insisteva nel rigetto del ricorso e, in ogni caso, rilevava che ogni pretesa risarcitoria poteva riguardare solo il periodo successivo ad aprile del 2024.
La causa, istruita con le produzioni di parte e con le prove testimoniali sui capitoli ammessi,
è stata discussa in forma orale all'udienza del 20 marzo 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
, assunta da dal 6 ottobre 2000 presso il punto vendita di Porto S. Parte_1 CP_3
Elpidio in contrada Fratte, con qualifica di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita ed inquadramento al V livello del c.c.n.l. Terziario, Distribuzione e Servizi, ha concordato un orario lavorativo di centoquattro ore mensili, aumentate a centoventuno mensili dal I ottobre 2001 e ripristinate a ventiquattro ore settimanali e centoquattro mensili dal I luglio 2025.
L'orario era fissato su quattro turni – I turno dalle 6,15 alle 10,05 da lunedì a giovedì, dalle 6,15 alle
10,20 il venerdì e dalle 6,15 alle 11,20 il sabato;
II turno dalle 15,30 alle 19,35 il lunedì, dalle 15,45 alle 19,35 il martedì ed il mercoledì, dalle 15,30 alle 19,35 il giovedì ed il venerdì e dalle 15,00 alle
19,35 il sabato;
III turno dalle 6,15 alle 10,05 da lunedì a giovedì , dalle 6,15 alle 11,20 il sabato e dalle 6,15 alle 10,20 la domenica;
IV turno dalle 15,30 alle 19,35 il lunedì, dalle 15,45 alle 19,35 il martedì ed il mercoledì, dalle 15,30 alle 19,35 il giovedì ed il venerdì e dalle 15,00 alle 19,35 il sabato.
Alla giudicata idonea alla mansione dal medico competente nel novembre del 2021 e parimenti Pt_1 nel giugno del 2023 con limitazioni a carichi superiori a 10 kg, ridotti a 5 kg a settembre 2023 a seguito del ricorso presentato dalla stessa, il datore di lavoro ha proposto la modifica dell'orario di lavoro su due turni alternativi dalle 8,00 alle 12,00 escluso il giovedì o dalle 17,00 alle 21,00 esclusa la domenica, senza che sia stata formalizzata accettazione.
Riconosciuta idonea alla mansione con limitazione ai carichi superiori a 5 kg alla visita del 29 marzo 2024, il datore di lavoro ha disposto dal 15 aprile 2024 il mutamento delle mansioni alla cassa, non ritenendo possibile il mantenimento proficuo dell'assegnazione della ricorrente al corner della frutta ed ha fatto ricadere la scelta su di lei, a parità delle limitazioni dell'ulteriore unità lavorativa
(anch'essa con limitazioni a pesi superiori a 5 kg), in ragione della maggiore età anagrafica.
Il contratto di lavoro con orario a part time, che pur partecipando della causa del contratto di lavoro a tempo pieno dello scambio di lavoro-retribuzione se ne differenzia soltanto per la riduzione in termini quantitativi della prestazione lavorativa e dell'ammontare della correlata retribuzione, è connotato dal carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine alla riduzione oraria ed alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario, reputato dalle parti corrispondente ai propri interessi.
Sicché ogni modifica di detto orario non può esser attuata unilateralmente dal datore di lavoro, in forza del potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale l'orario della prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna specificazione della sua collocazione temporale
(cosiddette clausole elastiche), evenienza non configurabile nel caso di specie perché erano previste specifiche turnazioni con orari fissi.
Dunque, in assenza di clausole flessibili all'interno del contratto di lavoro, ogni variazione di collocazione oraria dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo parziale va sottoposta a preventivo accordo con il lavoratore, libero di manifestare il proprio consenso a tale modifica.
Anteriormente alla modifica oraria coincidente con il cambio di mansioni, non appare documentato il mancato rispetto dei turni alternati previsti in contratto, non risultando sufficiente a fini di prova una mera richiesta della società datoriale alla modifica dell'orario in assenza di effettiva imposizione unilaterale del mutamento dei turni concordati.
Successivamente al giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni ai carichi superiori a 5 kg, di cui al giudizio del medico competente espresso a marzo del 2024, che rientra nel concetto di disabilità, il datore di lavoro, onerato di accomodamenti ragionevoli al fine di individuare modalità di espletamento della prestazione lavorativa compatibile con la salvaguardia dell'integrità del lavoratore e del livello occupazionale, ritenendo nell'esercizio del legittimo potere organizzativo imprenditoriale che al corner andasse proficuamente assegnata una sola unità lavorativa, ha individuato la ricorrente quale destinataria del mutamento di mansioni, di pari livello, alle casse.
Invero il restante reparto di TO, come indicato dal teste , ivi assegnato, era Testimone_1 interessato dalla movimentazione abituale di carichi superiori a 5 kg e la ricorrente non poteva ivi svolgere attività lavorativa, mentre la parte del reparto adibita al taglio di frutta e verdura ed al successivo confezionamento, come confermato dallo stesso teste, è risultato correlato da un'attività limitata in cui due risorse apparivano superflue – tanto che la seconda unità lavorativa svolgeva poche ore settimanali - e non in linea con l'interesse del datore di lavoro alla proficua utilizzazione delle risorse.
Risulta, però, che la scelta ricaduta sulla ricorrente, meramente basata sull'età anagrafica e priva di ancoraggio su un effettiva comparazione di altri fattori ed esigenze familiari tra l'unità lavorativa rimasta e la ricorrente, non si ponga in linea con un giudizio rispettoso del canone di buona fede e risulti illegittima ed irragionevole, sicché va, conseguentemente, disposta la riassegnazione della Pt_1 al reparto TO nello svolgimento di mansioni compatibili con le limitazioni assegnate dal medico competente.
La ricorrente chiede il ristoro del danno, lamentando solo astratti pregiudizi di natura non patrimoniale che, avendo valenza di danno-conseguenza, vanno adeguatamente provati anche mediante presunzioni, mentre nel caso di specie alcun indice neppure presuntivo in concreto viene fornito se non in modo apodittico con riferimento al pregiudizio al contesto familiare. In assenza di specifici danni documentati va disattesa la domanda risarcitoria.
Va, infine, osservato che la proposta della ricorrente, riferibile al mantenimento delle mansioni presso la cassa e dell'orario concordato con il datore di lavoro, appare incompatibile con l'apertura al pubblico dell'esercizio commerciale e l'attivazione delle casse, se solo si osserva che eventuali mansioni collaterali aggiuntive di scaffalatura, compatibili con le limitazioni dei pesi, non vengono assegnate alle operatrici di cassa in modo tale da poter garantire il rispetto dell'originario orario di lavoro della ed una sua proficua utilizzazione e, comunque, la scaffalatura ad ampio raggio in Pt_1 generale non sarebbero pienamente compatibili con l'idoneità lavorativa con limitazioni riconosciuta alla ricorrente.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso e dunque della reciproca soccombenza, visto l'art. 92 c.p.c. si reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso accertata l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente al reparto cassa, ordina al datore di lavoro la riassegnazione della stessa nelle precedenti mansioni al reparto TO in modalità compatibili con le limitazioni assegnate dal medico competente secondo i turni contrattualmente concordati. Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro - dott. Alberto Pavan