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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2220/2017 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.to Nicola Sante Parte_1 Caputo;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Antonio Controparte_1 Zanframundo;
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito. CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 21.05.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10.02.2017 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni Controparte_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con addebito a suo carico per aver violato i principali obblighi matrimoniali ex art. 143 c.c. ed aver assunto condotte aggressive e violente nei suoi confronti. La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Bari il CP_1 16.08.1979 e che dalla loro unione erano nati i figli (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2 23.07.1983) e (nata il [...], maggiorenne ma affetta da disabilità). Per_3 Riferiva che negli ultimi anni il marito aveva assunto un atteggiamento scontroso e di avversione nei suoi confronti nonché comportamenti violenti e aggressivi nei confronti dei due figli maggiorenni. Precisava che tali episodi l'avevano indotta a promuovere un giudizio di separazione dal marito (iscritto al N. 8544/2015 R.G. presso il Tribunale di Bari), che poi aveva abbandonato a seguito di una riconciliazione dei coniugi avvenuta dopo l'udienza di comparizione dei coniugi del 21.12.2015. Deduceva che dopo qualche mese il marito aveva assunto i medesimi comportamenti, anche alla presenza della IA , arrecando grave nocumento alla famiglia e causando la cessazione Per_3 dell'affectio coniugalis. Affermava di aver sollecitato il coniuge ad intraprendere un percorso di mediazione e che quest'ultimo non solo aveva rifiutato ogni aiuto esterno ma aveva acuito i comportamenti di distacco e di ostilità nei confronti della moglie, tanto da allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale in data 13.11.2016. Esponeva che dopo l'abbandono del tetto coniugale, il marito aveva messo in atto atteggiamenti persecutori nei confronti della moglie, pedinandola, aggredendola e minacciandola nonchè rendendosi responsabile di atti vandalici contro la casa coniugale. Riferiva che in data 08.02.2017 aveva sporto denuncia querela contro lo a causa delle CP_1 azioni perpetrate dal marito, reo di essersi allontanato dalla casa familiare e di non aver provveduto al sostentamento del proprio nucleo familiare. Deduceva che il marito percepiva un emolumento pensionistico mensile di € 2.000,00, oltre tredicesima, quattordicesima ed assegni familiari per la IA disabile, il figlio era disoccupato Per_1 e conviveva con i genitori nella casa familiare mentre la IA percepiva una pensione Per_3 d'invalidità ed un'indennità di accompagnamento pari a complessivi € 800,00 mensili, (importo interamente eroso dalle necessità della IA). Chiariva che i coniugi erano comproprietari sia della casa familiare sita in Bari alla Via De Laurentis n. 15/I sia dell'autovettura IA UN (acquistata in costanza di matrimonio ma formalmente intestata al marito) nonché erano cointestatari di un libretto di deposito postale detenuto dallo . CP_1 Chiedeva che venisse disposto l'affido esclusivo della IA , che venisse regolamentato “con Per_3 ogni cautela” il diritto di visita paterno nei confronti di quest'ultima, che le venissero assegnata la casa coniugale e l'auto IA UN nonchè che venisse posto a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 700,00 mensili, il contributo paterno al mantenimento della IA
di € 500,00 mensili, oltre all'assegno familiare percepito dal coniuge per la IA disabile. Per_3 Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 19.06.2017, contestando l'avversa prospettazione dei fatti e respingendo ogni accusa di addebito. Riferiva che la crisi del rapporto coniugale era da ascriversi al comportamento della , Parte_1 divenuta insofferente a qualsivoglia incombenza familiare. Precisava che sin dal 2013 era affetto da disfunzione erettile a causa delle sofferte patologie cardiovascolari, motivo per cui in data 07.02.2017 si era sottoposto ad un intervento di rivascolarizzazione con PTA. Deduceva che in data 13.11.2016 era stato allontanato dalla casa coniugale dalla ricorrente e costretto a dormire nell'autovettura perché si era rifiutato di avere rapporti sessuali con la moglie a causa delle sue patologie. Precisava che già in data 06.02.2015 i coniugi avevano fissato un appuntamento presso uno psicologo al fine di risolvere i problemi legati al calo di libido dello nei confronti della moglie e CP_1 che costei, fissato il successivo appuntamento, lo aveva disertato, dimostrando disinteresse per le condizioni di salute del marito. Esponeva che il figlio era un dipendente della Ecologia Barese Scarl e che a seguito del Per_1 raggiungimento della maggiore età da parte della IA non aveva più percepito gli assegni Per_4 familiari. Deduceva di percepire la pensione mensile di € 1.932,00 e di essere gravato sia di un rateo mensile di € 183,30 relativo al finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto fino al 15.02.2019 sia dell'importo semestrale di € 190,00 per il rimessaggio del camper sia dell'importo di € 560,00 mensile relativo alla sua permanenza presso l'hotel “Residence Moderno”, in cui aveva scelto di vivere per abbattere i costi delle utenze domestiche. Adduceva di aver versato sul conto corrente cointestato con la moglie presso l'istituto bancario Intesa San Paolo l'intero il T.F.R. percepito e di aver reinvestito in titoli la somma incamerata. Chiedeva che venisse dichiarata la loro separazione personale, disponendo l'affido condiviso della IA e ponendosi a suo carico un assegno complessivo non superiore ad € 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre e contributo paterno al mantenimento della IA . Per_3 All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 28.06.2017, il Presidente disponeva l'affido esclusivo della IA maggiorenne affetta da disabilità con suo collocamento presso la MA (in ragione dell'ordine di protezione emesso in sede penale nei confronti del padre), assegnava la casa coniugale alla , regolamentava il diritto di visita paterno in forma Parte_1 tendenzialmente libera “e comunque secondo un calendario che, fino alla durata dell'ordine di protezione, dovrà essere stabilito dai servizi sociali competenti per territorio, cui il padre stesso dovrà rivolgersi” e poneva a carico del resistente a decorrere da giugno 2017 l'assegno di mantenimento muliebre di € 600,00 mensili nonché un contributo al mantenimento della IA
di € 150,00 mensili (in tale somma già inclusi gli assegni familiari), da pagarsi entro il giorno Per_3 15 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie afferenti alla IA “ivi comprese quelle necessarie ai trattamenti riabilitativi cui la ragazza debba essere Per_3 sottoposta”; infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, con ordinanza del 24.07.2019 venivano ammessi l'interrogatorio formale delle parti e la prova per testi. In data 15.01.2019 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 248/2019, con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Con ricorso ai sensi dell'art. 156 comma VI c.c. depositato il 27.09.2019 la Parte_1 formulava un'istanza affinché il G.I. ordinasse all'ente pensionistico dello di pagare CP_1 direttamente in suo favore la somma complessiva mensile di € 762,80 (somma già rivalutata secondo gli indici Istat sino a giugno 2019), di cui era destinataria a titolo di assegno di mantenimento (€ 600,00) ed a titolo di contributo paterno al mantenimento della IA disabile (€ 150,00), Per_4 oltre agli aggiornamenti Istat, distraendola dalla pensione corrisposta al marito. Con ordinanza del 27.02.2020 veniva così definito il sub-procedimento N. 2220-1/2017 R.G. promosso dalla : “dichiara la contumacia del resistente nel Parte_1 Controparte_1 presente subprocedimento;
accoglie l'istanza ex articolo 156, comma VI c.c. proposta da Parte_1
nei confronti di e, per l'effetto, ordina all'
[...] Controparte_1 Controparte_2 di Bari, in persona del suo legale rappresentante, se tenuto nei confronti di , nato Controparte_1 a Bari il 04.05.1954 (C.F. , a corrispondere somme di denaro, anche C.F._1 periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a , nata a [...] il Parte_1
14.07.1960 ed ivi residente a[...]I (C.F. ), entro il giorno C.F._2
15 di ogni mese ed a decorrere da ottobre 2019, la somma mensile di € 762,80 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat a decorrere da giugno 2020), distraendola dalla pensione mensile che il citato ente pensionistico è tenuto ad erogare a , se e nella misura in cui sarà Controparte_1 dovuta;
dichiara chiuso il presente sub-procedimento, ponendo a carico di le Controparte_1 relative spese processuali nella misura che sarà liquidata all'esito del giudizio principale ancora in corso.”. In data 06.04.2021 interponeva ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. per la modifica Controparte_1 dei provvedimenti presidenziali, chiedendo sia la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento muliebre a decorrere da ottobre 2019 per insussistenza dello stato di bisogno della Parte_1 sia la revoca dell'ordinanza ex art. 156 comma VI c.c. resa il 27.02.2020 con cui era stato ordinato all' il versamento diretto in favore della dell'assegno di mantenimento CP_2 Parte_1 muliebre e del contributo al mantenimento della IA . Per_3 Instava, altresì, per la revoca dell'affido esclusivo, del regime di incontri padre-IA e dell'assegnazione della casa coniugale nonché per la revoca della sua partecipazione al concorso alle spese straordinarie della IA ovvero, in via l'alternativa, per la fissazione di un limite di spesa per detta sua partecipazione, in ragione della sua scarsa capacità reddituale. Si costituiva nel sub-procedimento N. 2220-2/2017 R.G. la con memoria difensiva Parte_1 del 14.09.2021, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso ed, in via riconvenzionale, sia la modifica del regime di incontri padre-IA, essendo ormai stato revocato l'ordine di protezione esistente all'epoca dell'udienza presidenziale, sia l'aumento dell'assegno di mantenimento muliebre o, in via subordinata, la conferma nel suo attuale ammontare ma, in ogni caso, con conferma dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 c.c. Con ordinanza del 05.01.2022 veniva così definito il sub-procedimento iscritto al N. 2220-2/2017 R.G.: “
1. visto l'art. 709 u.c. c.p.c. rigetta il ricorso proposto da con riferimento Controparte_1 alle domande di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento muliebre, di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di revoca della statuizione presidenziale che aveva previsto la sua contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla IA Per_3 ovvero, in via l'alternativa, di quella volta alla fissazione di un limite di spesa per detta sua partecipazione e di revoca dell'ordinanza ex art. 156 comma VI c.c. resa il 27.02.2020; 2. revoca l'affido esclusivo della IA , così come richiesto dallo;
3. dispone d'ufficio che Per_3 CP_1 le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura del 50% tra le parti, debbano essere individuate, a decorrere dal corrente mese di gennaio 2022, in forza del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019; 4. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 28.06.2017, dispone che a decorrere dal corrente mese di gennaio 2022 il padre dovrà e potrà incontrare e tenere con sè la IA : a) il lunedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; b) a fine settimana alterni Per_3 dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 10,00 del 23/12 alle h. 20,00 del 30/12 e l'anno successivo dalle h. 10,00 del 30/12 alle h. 20,00 del 06/01 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del sabato prima di Pasqua alle h. 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi – o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
5. rigetta la domanda della volta ad ottenerne un aumento dell'assegno di Parte_1 mantenimento muliebre;
6. spese al definitivo.”. Espletate le prove orali, all'udienza del 01.02.2023, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 21.05.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 15.01.2019 ed essendo stato già instaurato il giudizio divorzile iscritto al N. 7474/2022 R.G., innanzi al Tribunale di Bari con emissione della relativa ordinanza presidenziale in data 26.11.2022, a questo Collegio non resta che delibare sull'istanza di addebito proposta dalla ricorrente, in quanto le domande afferenti alle questioni personali ed economiche sono state già delibate nell'ambito del giudizio divorzile. Invero, il giudice della causa di divorzio, nell'adottare i provvedimenti ex artt. 5 e 6 L. n. 898/70, deve esaminare ex novo la situazione delle parti alla luce dei criteri legislativamente fissati per decidere i provvedimenti da adottare sia di natura economica che personale. La natura provvisoria rebus sic stantibus dei provvedimenti adottati nella causa di separazione, mentre ne impone il pronto adeguamento alla nuova e mutata condizione delle parti, esclude però la loro ultrattività nella successiva fase di divorzio, allorquando essi siano sostituiti dai provvedimenti emessi in sede divorzile, come nel caso di specie. Com'è stato autorevolmente sostenuto in dottrina (che non si cita in ossequio all'art. 118 co 3° Disp. Att. c.p.c.), l'art. 4 co 8° L. n. 898/70 “…nel momento in cui attribuisce al Presidente del giudizio di divorzio il potere di dare i provvedimenti opportuni ed urgenti, nell'interesse della prole, se in diritto gli conferisce il potere di anticipare gli effetti della futura sentenza di divorzio, di fatto gli attribuisce il potere di incidere sui provvedimenti di separazione…”. Muovendo dall'affermazione che i giudizi di separazione e di divorzio non hanno in comune né il petitum né la causa petendi, e sono pertanto autonomi l'uno dall'altro (cfr. Cassaz. Civ., Sez. III, 11/6/93 n. 6536), i giudici sia di merito che di legittimità hanno ripetutamente rimarcato il carattere sostitutivo dei provvedimenti adottati in sede di divorzio rispetto a quelli regolanti il giudizio di separazione, anche in sede revisionale (cfr. App. Roma, decreto 6/10/95, e Cassaz. Civ., Sez. I, 24/8/94 n. 7488). Ne consegue che, regolato il contenuto dei rapporti economici e personali tra le parti nel giudizio di divorzio, non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di modifica dei provvedimenti separativi, sulle quali pure il Collegio in sede divorzile si è già espresso. Orbene, come risulta per tabulas, il giudizio di merito per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa (promosso dallo , a seguito dell'emissione della CP_1 sentenza parziale di separazione giudiziale) è stato instaurato e risulta essere stata già emessa la relativa ordinanza presidenziale in data 26.11.2022. Ne consegue che ogni istanza tesa ad ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici dettati con la citata sentenza non è più attivabile nella presente sede separativa. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pronuncia di divorzio che intervenga in pendenza del giudizio di separazione non determina la cessazione della materia del contendere di quest'ultimo solo ove residui un interesse delle parti alla sua prosecuzione, sia in relazione alla definitiva regolamentazione dell'assegno per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio, sia in relazione alla pronuncia dell'addebitabilità della separazione (in quanto influente sull'obbligo di somministrazione periodica e sulla determinazione della sua misura e suscettibile di essere valutata sia nel successivo sviluppo del giudizio in caso di sentenza non definitiva ex art. 4, comma 9, l. n. 818, cit., sia in sede di revisione). Difetta pertanto l'interesse alla prosecuzione del giudizio di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla spettanza della casa familiare, atteso che l'eventuale pronuncia — ovviamente rivolta al futuro — non sarebbe suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né il relativo accertamento potrebbe esercitare influenza alcuna ai sensi all'art. 6, comma 6, l. n. 898, cit. nell'ipotesi di sentenza non definitiva e di prosecuzione del processo anche in ordine alla spettanza della casa familiare (Cass. Civ. 02.09.1997 n. 8381). Anche autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale Milano sez. IX, 26/02/2016) ha ribadito che:
“….dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 legge divorzile), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro), avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 legge sul divorzio), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile…”. Ebbene, nella fattispecie de qua, da un lato, lo stesso nella comparsa conclusionale CP_1 depositata in data 20.07.2025 ha expressis verbis precisato che l'accertamento del Collegio va limitato esclusivamente alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, attesa la pendenza del giudizio divorzile, dall'altro, la non ha inteso neppure depositare gli scritti finali ex art. 190 Parte_1 c.p.c. In ragione di ciò, non può asserirsi che nel caso concreto residui un interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio in relazione alle questioni personali ed economiche (affidamento, diritto di visita, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento della IA ed assegno di mantenimento muliebre) atteso che l'eventuale pronuncia non sarebbe suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permanendo l'interesse delle parti esclusivamente in relazione alla domanda di addebito proposta dalla , non proponibile Parte_1 in sede divorzile. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le questioni personali ed economiche afferenti al presente giudizio separativo, stante l'incontestata pendenza del giudizio divorzile. 2.- Nel caso concreto, va rigettata la domanda di addebito proposta dalla , non essendo Parte_1 stato assolto il relativo onere probatorio. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Nel caso in esame la , sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a Parte_1 configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non ha assolto al relativo onere, omettendo di fornire non solo la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costei allegati sulla rottura del vincolo coniugale ma soprattutto la prova della fondatezza dei citati fatti, ovvero che il marito avesse assunto in costanza di matrimonio atteggiamenti violenti nei suoi confronti ovvero che avesse disatteso l'obbligo di coabitazione allontanandosi volontariamente dalla casa coniugale. Invero, in merito agli episodi di violenza fisica e verbale ed al disatteso obbligo di coabitazione, lo nella comparsa di risposta depositata il 19.06.2017 ha negato le accuse contestategli in CP_1 ricorso (v. pagg. 1-2-3) e ne ha chiesto il rigetto, atteso che le circostanze poste a fondamento della separazione a suo carico sarebbero frutto di una strumentale ricostruzione, indimostrate e prive di qualsiasi nesso di causalità con la cessazione del sodalizio coniugale (“appare il caso di porre il rilievo il vero motivo che ha portato alla paventata crisi coniugale;
più precisamente, contrariamente a quanto capziosamente dedotto nel ricorso introduttivo di lite, il sig. nella nottata del 13 CP_1 novembre 2016, è stato bruscamente allontanato dalla casa coniugale a seguito della richiesta, da parte dell'odierna ricorrente, di avere rapporti sessuali;
richiesta alla quale lo non ha potuto CP_1 far fronte dati i suoi noti problemi di salute”). Ciò posto, la nella memoria integrativa deposita il 08.09.2017 ha dedotto che la Parte_1 personalità aggressiva, violenta e scontrosa del marito avrebbe generato la frattura del vincolo coniugale, motivo per cui costui sarebbe stato raggiunto da un provvedimento che ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari (cfr. ordinanza del 17.03.2017 emessa nell'ambito nel procedimento iscritto presso il Tribunale Penale di Bari al N. 2092/2017 R.G.N.R. – N. 3853/2017 R.G. GIP.) ed attinto dal divieto di avvicinamento alla casa familiare ed ad altri luoghi frequentati dal coniuge. Tuttavia, le deduzioni di parte ricorrente non hanno trovato alcun riscontro, posto che costei non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione comprovante i riferiti episodi di violenza (ad esempio, relazione di pronto soccorso), relativi alla fattispecie in esame ed in particolare al periodo antecedente all'allontanamento del marito dalla casa coniugale bensì ha ampiamente dedotto circa gli atti persecutori successivi all'allontanamento da parte dello dalla casa coniugale (avvenuto CP_1 il 13.11.2016), tant'è che la citata ordinanza del Gip del 17.03.2017 fa riferimento esclusivamente a fatti accaduti successivamente alla data del 13.11.2016 (cfr. relativo capo di imputazione). Invero, in relazione alle circostanze poste a fondamento del fallimento del matrimonio da parte della controparte (comportamenti violenti e violazione dell'obbligo di coabitazione), all'udienza del 19.02.2020 lo , in sede di interrogatorio formale ha negato le circostanze contestategli CP_1 riferendo che: “Non è vera la circostanza num. 5) di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2 (“È vero che il giorno 13/11/2016 alle ore 22,00 circa il sig. aggrediva verbalmente la moglie e si CP_1 allontanava dalla casa familiare?” - cfr. memoria istruttoria ex. art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte ricorrente depositata il 04.04.2018), perché la sera del 13.11.2016 trascorsi una piacevole serata con mia moglie e mia IA, tant'è vero che cenai con loro, dopodiché, avendo dei problemi circolatori, presi dei farmaci che mi procurarono sonnolenza e andai a dormire. Alle 23.30 mia moglie si affacciò in camera e mi svegliò perché pretendeva un rapporto sessuale. Io le dissi che non era il momento opportuno e lei, dopo questo rifiuto, si mise a gridare svegliando mia IA. Io mi vestii e scesi giù nel giardino a prendere una boccata d'aria. Dopo un'oretta tornai a casa senza chiavi, provai a citofonare ma mia moglie non mi aprì. Dormii quindi in macchina. I giorni seguenti continuò ad impedirmi di entrare in casa”. Del pari, all'udienza dell'11.11.2020 la teste (sorella del resistente) ha raccontato che Tes_1 i coniugi erano in crisi già da tre-quattro anni, che tale crisi si era aggravata con Controparte_3 il sopraggiungere del matrimonio del figlio della coppia di non sapere se la separazione Per_2 fosse stata causata da un calo del desiderio sessuale e che lo le aveva riferito che i coniugi CP_1 in passato si erano rivolti ad un centro di ascolto per famiglie. Trattasi, tuttavia, con riferimento alle circostanze apprese dallo , di una mera CP_1 testimonianza de relato actoris, per cui priva di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori (ex multis, Cass. Civ., Sez. I n. 8358 del 03.04.2007 e Sez. II n. 43 del 05.01.1998 secondo cui: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato" actoris e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”). Ancora, all'udienza del 17.11.2021 la teste (nipote del resistente) ha reso Testimone_2 dichiarazioni de relato (“nel mese di novembre 2015 la sorella di mia MA (zia ) Tes_1 chiamò mia MA ( ) per dirle che i coniugi avevano litigato Parte_2 Controparte_4 e la lo aveva cacciato di casa con addosso il pigiama. Mia MA (ore deceduta) mi riferì Parte_1 subito quanto sopra”) e dichiarazioni de relato actoris (“chiamai mio zio e mi disse che CP_1 avrebbe dormito in macchina. Dopo circa tre giorni venne ad abitare a casa nostra per tre mesi;
in questa occasione ci riferì di aver frequentato con la moglie in un'occasione, il centro per l'ascolto delle famiglie di , ma che sua moglie non aveva inteso proseguire il percorso Controparte_5 perché gli operatori sociali le rivolgevano domande troppo intime e lei non voleva far sapere i fatti suoi”). Inoltre, la citata teste, ha negato la circostanza sub 4 (“È vero che nello stesso periodo CP_1 apostrofava la moglie con parole offensive e dichiarò di volersi allontanare da lei?” – cfr. cit. memoria istruttoria ex art 183 comma Vi n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), precisando di aver sentito dire alla che il marito non sarebbe mai dovuto tornare nella casa coniugale. Parte_1 Di contro, poco credibili s'appalesano le dichiarazioni rese all'udienza del 19.10.2022 dal figlio della coppia , il quale ha negato sia che i genitori fossero in crisi prima del 2015 e sia che Parte_3 la MA avesse deciso di separarsi dal padre prima del 2015, atteso che la stessa , sin Parte_1 dal ricorso introduttivo ha ammesso che in passato il loro matrimonio era entrato in crisi ed aveva finanche domandato la separazione giudiziale dal marito (giudizio iscritto presso il Tribunale di Bari al N. 8544/2015 R.G.) a causa del comportamento di quest'ultimo (asseritamente avverso nei suoi confronti, nonché violento e aggressivo contro i figli maggiorenni) e che ciò nonostante, aveva sopportato il tutto. A ciò deve aggiungersi che la ha anche ammesso di aver abbandonato il giudizio di Parte_1 separazione introdotto nel 2015 e di essersi riconciliata con lo , nonostante l'asserito CP_1 temperamento dello stesso ed i riferiti atteggiamenti violenti nei confronti della famiglia, così lasciando trasparire una pregressa “tolleranza” dell'attrice nei confronti delle riferite circostanze, il che esclude la sussistenza del relativo nesso causale ed anche preclude che gli atteggiamenti assunti dal marito possano assumere qualsivoglia rilevanza ai fini dell'addebito, stante la pregressa crisi coniugale sussistente tra i coniugi, come da loro accuratamente descritta nei rispettivi scritti processuali e parzialmente confermata dai testi escussi. Tra l'altro, anche il Tribunale Penale di Bari, con sentenza depositata in udienza il 20.05.2025, nell'ambito del procedimento N. 807/2020 R.G. Trib. (allegata dal resistente alla comparsa conclusionale, trattandosi di elemento sopravvenuto, a cui la ricorrente non ha inteso controdedurre astenendosi dal depositare sia la propria comparsa conclusionale sia la propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c.), pur assolvendo la (imputata in ordine al reato di cui all'art. 610 c.p. Parte_1 per averlo mandato via dalla casa coniugale ed avergli impedito di far rientro nell'abitazione – fatti commessi in Bari dal 08.11.2016 al 31.01.2017), ha confermato che la coppia era già in crisi da tempo. Difatti, dalla motivazione della prefata sentenza penale è dato leggersi, in relazione all'episodio del 13.11.2016 che: “Le dichiarazioni rese dalle parti consentono di ritenere acclarato che quella sera, lo andava via di casa all'esito di una discussione con la moglie, una delle tante verificatesi CP_1 negli ultimi tempi, e tanto il predetto faceva spontaneamente perché la situazione, in particolar modo quella sera, si era fatta insostenibile, anzi, per dirla con le parole della stessa persona offesa, “la situazione si era accesa”. Infatti, non solo la moglie aveva iniziato ad inveire nei suoi confronti (di tale circostanza, peraltro, vi è traccia nella conversazione in atti in cui la testualmente Parte_1 afferma “e perché non hai visto che ero impazzita? No? Non l'hai visto? Non hai visto con gli occhi che facevo”), ma anche la IA disabile con loro convivente, avendo ascoltato il litigio tra i genitori, aveva cominciato ad essere aggressiva, come accadeva di solito in quelle circostanze. La circostanza che la avesse invitato il marito ad andare via di casa non è da negare, anzi è provata sia Parte_1 dal racconto dell'imputata che non smentisce di aver chiesto al marito di non tornare più a casa, anzi conferma che da quando lui era andato via, il clima familiare e, soprattutto, l'umore della IA, erano diventati più distesi, sì da determinarla definitivamente a chiedere la separazione dal marito. Altresì è provato, dalla lettura della conversazione del gennaio 2017, in cui le parti a lungo si soffermano sulle vicende di quella sera, che l'imputata avesse mandato via di casa il coniuge, e tanto accadeva al culmine di una lite familiare scaturita, nell'occasione dalla mancata consumazione di un rapporto sessuale (emblematica in tal senso la frase della “tu non vuoi fare più niente. Parte_1 Tu non sei più uomo”), ma alimentata dall'acredine sedimentatasi, nel corso del tempo, tra loro a causa sia dei problemi di gestione della IA affetta da disabilità, sia dell'assenza di attenzioni dello
nei confronti della moglie. Per cui l'imputata è vero che diceva al marito di andarsene di CP_1 casa, ma tale affermazione non era nient'altro che una provocazione indotta dal fatto che la era esasperata dall'atteggiamento disinteressato del marito nei suoi confronti, che quella Parte_1 sera in particolare si estrinsecava nel rifiuto di andare a letto insieme”. Quanto emerso nel processo penale è un'ulteriore conferma del fatto che neppure possa essere accolta la domanda attorea di addebito per abbandono del tetto coniugale da parte dello poiché CP_1 dalle relative risultanze processuali è emerso che fu la ad invitare il marito ad andare Parte_1 via di casa a causa del clima insostenibile creatosi all'interno delle mura domestiche. Peraltro, alcuna rilevanza, nell'ambito del presente giudizio, possono assumere gli atti persecutori perpetrati dallo nei confronti della controparte (attinto anche dalla misura del divieto di CP_1 avvicinamento alla ), atteso che tali accadimenti risultano essersi verificati in epoca Parte_1 successiva a quella dell'allontanamento da parte del resistente dalla casa coniugale (13.11.2016). In definitiva, la non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, omettendo di Parte_1 fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costei allegati sulla rottura del vincolo coniugale.
3.- Quanto all'istanza di rimessione in termini formulata all'udienza del 26.06.2024 dal resistente afferente al deposito della documentazione pervenuta nella disponibilità dello in epoca CP_1 successiva alla scadenza dei termini istruttori ex art. 183 c.p.c. e finalizzata a dimostrare, in tesi, l'infondatezza della domanda di addebito proposta dalla controparte, la stessa deve intendersi assorbita, atteso il rigetto della relativa domanda.
4.- La soccombenza della in ordine alla domanda di addebito della separazione e Parte_1 quella dello nel sub-procedimento N. 2220-1/2017 R.G. nonché la declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere su tutte le restanti domande in considerazione dell'instaurazione del giudizio divorzile e la reciproca soccombenza delle parti nel sub-procedimento n. 2220-2/2017 R.G., inducono a compensare tra le parti integralmente le spese processuali del giudizio di merito e dei due sub-procedimenti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.02.2017 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni personali ed economiche oggetto del presente giudizio separativo;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla;
Parte_1
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2220/2017 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.to Nicola Sante Parte_1 Caputo;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Antonio Controparte_1 Zanframundo;
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito. CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 21.05.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10.02.2017 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni Controparte_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con addebito a suo carico per aver violato i principali obblighi matrimoniali ex art. 143 c.c. ed aver assunto condotte aggressive e violente nei suoi confronti. La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Bari il CP_1 16.08.1979 e che dalla loro unione erano nati i figli (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2 23.07.1983) e (nata il [...], maggiorenne ma affetta da disabilità). Per_3 Riferiva che negli ultimi anni il marito aveva assunto un atteggiamento scontroso e di avversione nei suoi confronti nonché comportamenti violenti e aggressivi nei confronti dei due figli maggiorenni. Precisava che tali episodi l'avevano indotta a promuovere un giudizio di separazione dal marito (iscritto al N. 8544/2015 R.G. presso il Tribunale di Bari), che poi aveva abbandonato a seguito di una riconciliazione dei coniugi avvenuta dopo l'udienza di comparizione dei coniugi del 21.12.2015. Deduceva che dopo qualche mese il marito aveva assunto i medesimi comportamenti, anche alla presenza della IA , arrecando grave nocumento alla famiglia e causando la cessazione Per_3 dell'affectio coniugalis. Affermava di aver sollecitato il coniuge ad intraprendere un percorso di mediazione e che quest'ultimo non solo aveva rifiutato ogni aiuto esterno ma aveva acuito i comportamenti di distacco e di ostilità nei confronti della moglie, tanto da allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale in data 13.11.2016. Esponeva che dopo l'abbandono del tetto coniugale, il marito aveva messo in atto atteggiamenti persecutori nei confronti della moglie, pedinandola, aggredendola e minacciandola nonchè rendendosi responsabile di atti vandalici contro la casa coniugale. Riferiva che in data 08.02.2017 aveva sporto denuncia querela contro lo a causa delle CP_1 azioni perpetrate dal marito, reo di essersi allontanato dalla casa familiare e di non aver provveduto al sostentamento del proprio nucleo familiare. Deduceva che il marito percepiva un emolumento pensionistico mensile di € 2.000,00, oltre tredicesima, quattordicesima ed assegni familiari per la IA disabile, il figlio era disoccupato Per_1 e conviveva con i genitori nella casa familiare mentre la IA percepiva una pensione Per_3 d'invalidità ed un'indennità di accompagnamento pari a complessivi € 800,00 mensili, (importo interamente eroso dalle necessità della IA). Chiariva che i coniugi erano comproprietari sia della casa familiare sita in Bari alla Via De Laurentis n. 15/I sia dell'autovettura IA UN (acquistata in costanza di matrimonio ma formalmente intestata al marito) nonché erano cointestatari di un libretto di deposito postale detenuto dallo . CP_1 Chiedeva che venisse disposto l'affido esclusivo della IA , che venisse regolamentato “con Per_3 ogni cautela” il diritto di visita paterno nei confronti di quest'ultima, che le venissero assegnata la casa coniugale e l'auto IA UN nonchè che venisse posto a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 700,00 mensili, il contributo paterno al mantenimento della IA
di € 500,00 mensili, oltre all'assegno familiare percepito dal coniuge per la IA disabile. Per_3 Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 19.06.2017, contestando l'avversa prospettazione dei fatti e respingendo ogni accusa di addebito. Riferiva che la crisi del rapporto coniugale era da ascriversi al comportamento della , Parte_1 divenuta insofferente a qualsivoglia incombenza familiare. Precisava che sin dal 2013 era affetto da disfunzione erettile a causa delle sofferte patologie cardiovascolari, motivo per cui in data 07.02.2017 si era sottoposto ad un intervento di rivascolarizzazione con PTA. Deduceva che in data 13.11.2016 era stato allontanato dalla casa coniugale dalla ricorrente e costretto a dormire nell'autovettura perché si era rifiutato di avere rapporti sessuali con la moglie a causa delle sue patologie. Precisava che già in data 06.02.2015 i coniugi avevano fissato un appuntamento presso uno psicologo al fine di risolvere i problemi legati al calo di libido dello nei confronti della moglie e CP_1 che costei, fissato il successivo appuntamento, lo aveva disertato, dimostrando disinteresse per le condizioni di salute del marito. Esponeva che il figlio era un dipendente della Ecologia Barese Scarl e che a seguito del Per_1 raggiungimento della maggiore età da parte della IA non aveva più percepito gli assegni Per_4 familiari. Deduceva di percepire la pensione mensile di € 1.932,00 e di essere gravato sia di un rateo mensile di € 183,30 relativo al finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto fino al 15.02.2019 sia dell'importo semestrale di € 190,00 per il rimessaggio del camper sia dell'importo di € 560,00 mensile relativo alla sua permanenza presso l'hotel “Residence Moderno”, in cui aveva scelto di vivere per abbattere i costi delle utenze domestiche. Adduceva di aver versato sul conto corrente cointestato con la moglie presso l'istituto bancario Intesa San Paolo l'intero il T.F.R. percepito e di aver reinvestito in titoli la somma incamerata. Chiedeva che venisse dichiarata la loro separazione personale, disponendo l'affido condiviso della IA e ponendosi a suo carico un assegno complessivo non superiore ad € 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre e contributo paterno al mantenimento della IA . Per_3 All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 28.06.2017, il Presidente disponeva l'affido esclusivo della IA maggiorenne affetta da disabilità con suo collocamento presso la MA (in ragione dell'ordine di protezione emesso in sede penale nei confronti del padre), assegnava la casa coniugale alla , regolamentava il diritto di visita paterno in forma Parte_1 tendenzialmente libera “e comunque secondo un calendario che, fino alla durata dell'ordine di protezione, dovrà essere stabilito dai servizi sociali competenti per territorio, cui il padre stesso dovrà rivolgersi” e poneva a carico del resistente a decorrere da giugno 2017 l'assegno di mantenimento muliebre di € 600,00 mensili nonché un contributo al mantenimento della IA
di € 150,00 mensili (in tale somma già inclusi gli assegni familiari), da pagarsi entro il giorno Per_3 15 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie afferenti alla IA “ivi comprese quelle necessarie ai trattamenti riabilitativi cui la ragazza debba essere Per_3 sottoposta”; infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, con ordinanza del 24.07.2019 venivano ammessi l'interrogatorio formale delle parti e la prova per testi. In data 15.01.2019 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 248/2019, con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Con ricorso ai sensi dell'art. 156 comma VI c.c. depositato il 27.09.2019 la Parte_1 formulava un'istanza affinché il G.I. ordinasse all'ente pensionistico dello di pagare CP_1 direttamente in suo favore la somma complessiva mensile di € 762,80 (somma già rivalutata secondo gli indici Istat sino a giugno 2019), di cui era destinataria a titolo di assegno di mantenimento (€ 600,00) ed a titolo di contributo paterno al mantenimento della IA disabile (€ 150,00), Per_4 oltre agli aggiornamenti Istat, distraendola dalla pensione corrisposta al marito. Con ordinanza del 27.02.2020 veniva così definito il sub-procedimento N. 2220-1/2017 R.G. promosso dalla : “dichiara la contumacia del resistente nel Parte_1 Controparte_1 presente subprocedimento;
accoglie l'istanza ex articolo 156, comma VI c.c. proposta da Parte_1
nei confronti di e, per l'effetto, ordina all'
[...] Controparte_1 Controparte_2 di Bari, in persona del suo legale rappresentante, se tenuto nei confronti di , nato Controparte_1 a Bari il 04.05.1954 (C.F. , a corrispondere somme di denaro, anche C.F._1 periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a , nata a [...] il Parte_1
14.07.1960 ed ivi residente a[...]I (C.F. ), entro il giorno C.F._2
15 di ogni mese ed a decorrere da ottobre 2019, la somma mensile di € 762,80 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat a decorrere da giugno 2020), distraendola dalla pensione mensile che il citato ente pensionistico è tenuto ad erogare a , se e nella misura in cui sarà Controparte_1 dovuta;
dichiara chiuso il presente sub-procedimento, ponendo a carico di le Controparte_1 relative spese processuali nella misura che sarà liquidata all'esito del giudizio principale ancora in corso.”. In data 06.04.2021 interponeva ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. per la modifica Controparte_1 dei provvedimenti presidenziali, chiedendo sia la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento muliebre a decorrere da ottobre 2019 per insussistenza dello stato di bisogno della Parte_1 sia la revoca dell'ordinanza ex art. 156 comma VI c.c. resa il 27.02.2020 con cui era stato ordinato all' il versamento diretto in favore della dell'assegno di mantenimento CP_2 Parte_1 muliebre e del contributo al mantenimento della IA . Per_3 Instava, altresì, per la revoca dell'affido esclusivo, del regime di incontri padre-IA e dell'assegnazione della casa coniugale nonché per la revoca della sua partecipazione al concorso alle spese straordinarie della IA ovvero, in via l'alternativa, per la fissazione di un limite di spesa per detta sua partecipazione, in ragione della sua scarsa capacità reddituale. Si costituiva nel sub-procedimento N. 2220-2/2017 R.G. la con memoria difensiva Parte_1 del 14.09.2021, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso ed, in via riconvenzionale, sia la modifica del regime di incontri padre-IA, essendo ormai stato revocato l'ordine di protezione esistente all'epoca dell'udienza presidenziale, sia l'aumento dell'assegno di mantenimento muliebre o, in via subordinata, la conferma nel suo attuale ammontare ma, in ogni caso, con conferma dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 c.c. Con ordinanza del 05.01.2022 veniva così definito il sub-procedimento iscritto al N. 2220-2/2017 R.G.: “
1. visto l'art. 709 u.c. c.p.c. rigetta il ricorso proposto da con riferimento Controparte_1 alle domande di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento muliebre, di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di revoca della statuizione presidenziale che aveva previsto la sua contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla IA Per_3 ovvero, in via l'alternativa, di quella volta alla fissazione di un limite di spesa per detta sua partecipazione e di revoca dell'ordinanza ex art. 156 comma VI c.c. resa il 27.02.2020; 2. revoca l'affido esclusivo della IA , così come richiesto dallo;
3. dispone d'ufficio che Per_3 CP_1 le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura del 50% tra le parti, debbano essere individuate, a decorrere dal corrente mese di gennaio 2022, in forza del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019; 4. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 28.06.2017, dispone che a decorrere dal corrente mese di gennaio 2022 il padre dovrà e potrà incontrare e tenere con sè la IA : a) il lunedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; b) a fine settimana alterni Per_3 dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h. 10,00 del 23/12 alle h. 20,00 del 30/12 e l'anno successivo dalle h. 10,00 del 30/12 alle h. 20,00 del 06/01 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del sabato prima di Pasqua alle h. 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi – o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
5. rigetta la domanda della volta ad ottenerne un aumento dell'assegno di Parte_1 mantenimento muliebre;
6. spese al definitivo.”. Espletate le prove orali, all'udienza del 01.02.2023, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 21.05.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 15.01.2019 ed essendo stato già instaurato il giudizio divorzile iscritto al N. 7474/2022 R.G., innanzi al Tribunale di Bari con emissione della relativa ordinanza presidenziale in data 26.11.2022, a questo Collegio non resta che delibare sull'istanza di addebito proposta dalla ricorrente, in quanto le domande afferenti alle questioni personali ed economiche sono state già delibate nell'ambito del giudizio divorzile. Invero, il giudice della causa di divorzio, nell'adottare i provvedimenti ex artt. 5 e 6 L. n. 898/70, deve esaminare ex novo la situazione delle parti alla luce dei criteri legislativamente fissati per decidere i provvedimenti da adottare sia di natura economica che personale. La natura provvisoria rebus sic stantibus dei provvedimenti adottati nella causa di separazione, mentre ne impone il pronto adeguamento alla nuova e mutata condizione delle parti, esclude però la loro ultrattività nella successiva fase di divorzio, allorquando essi siano sostituiti dai provvedimenti emessi in sede divorzile, come nel caso di specie. Com'è stato autorevolmente sostenuto in dottrina (che non si cita in ossequio all'art. 118 co 3° Disp. Att. c.p.c.), l'art. 4 co 8° L. n. 898/70 “…nel momento in cui attribuisce al Presidente del giudizio di divorzio il potere di dare i provvedimenti opportuni ed urgenti, nell'interesse della prole, se in diritto gli conferisce il potere di anticipare gli effetti della futura sentenza di divorzio, di fatto gli attribuisce il potere di incidere sui provvedimenti di separazione…”. Muovendo dall'affermazione che i giudizi di separazione e di divorzio non hanno in comune né il petitum né la causa petendi, e sono pertanto autonomi l'uno dall'altro (cfr. Cassaz. Civ., Sez. III, 11/6/93 n. 6536), i giudici sia di merito che di legittimità hanno ripetutamente rimarcato il carattere sostitutivo dei provvedimenti adottati in sede di divorzio rispetto a quelli regolanti il giudizio di separazione, anche in sede revisionale (cfr. App. Roma, decreto 6/10/95, e Cassaz. Civ., Sez. I, 24/8/94 n. 7488). Ne consegue che, regolato il contenuto dei rapporti economici e personali tra le parti nel giudizio di divorzio, non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di modifica dei provvedimenti separativi, sulle quali pure il Collegio in sede divorzile si è già espresso. Orbene, come risulta per tabulas, il giudizio di merito per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa (promosso dallo , a seguito dell'emissione della CP_1 sentenza parziale di separazione giudiziale) è stato instaurato e risulta essere stata già emessa la relativa ordinanza presidenziale in data 26.11.2022. Ne consegue che ogni istanza tesa ad ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici dettati con la citata sentenza non è più attivabile nella presente sede separativa. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pronuncia di divorzio che intervenga in pendenza del giudizio di separazione non determina la cessazione della materia del contendere di quest'ultimo solo ove residui un interesse delle parti alla sua prosecuzione, sia in relazione alla definitiva regolamentazione dell'assegno per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio, sia in relazione alla pronuncia dell'addebitabilità della separazione (in quanto influente sull'obbligo di somministrazione periodica e sulla determinazione della sua misura e suscettibile di essere valutata sia nel successivo sviluppo del giudizio in caso di sentenza non definitiva ex art. 4, comma 9, l. n. 818, cit., sia in sede di revisione). Difetta pertanto l'interesse alla prosecuzione del giudizio di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla spettanza della casa familiare, atteso che l'eventuale pronuncia — ovviamente rivolta al futuro — non sarebbe suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né il relativo accertamento potrebbe esercitare influenza alcuna ai sensi all'art. 6, comma 6, l. n. 898, cit. nell'ipotesi di sentenza non definitiva e di prosecuzione del processo anche in ordine alla spettanza della casa familiare (Cass. Civ. 02.09.1997 n. 8381). Anche autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale Milano sez. IX, 26/02/2016) ha ribadito che:
“….dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 legge divorzile), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro), avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 legge sul divorzio), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile…”. Ebbene, nella fattispecie de qua, da un lato, lo stesso nella comparsa conclusionale CP_1 depositata in data 20.07.2025 ha expressis verbis precisato che l'accertamento del Collegio va limitato esclusivamente alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, attesa la pendenza del giudizio divorzile, dall'altro, la non ha inteso neppure depositare gli scritti finali ex art. 190 Parte_1 c.p.c. In ragione di ciò, non può asserirsi che nel caso concreto residui un interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio in relazione alle questioni personali ed economiche (affidamento, diritto di visita, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento della IA ed assegno di mantenimento muliebre) atteso che l'eventuale pronuncia non sarebbe suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permanendo l'interesse delle parti esclusivamente in relazione alla domanda di addebito proposta dalla , non proponibile Parte_1 in sede divorzile. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le questioni personali ed economiche afferenti al presente giudizio separativo, stante l'incontestata pendenza del giudizio divorzile. 2.- Nel caso concreto, va rigettata la domanda di addebito proposta dalla , non essendo Parte_1 stato assolto il relativo onere probatorio. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Nel caso in esame la , sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a Parte_1 configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non ha assolto al relativo onere, omettendo di fornire non solo la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costei allegati sulla rottura del vincolo coniugale ma soprattutto la prova della fondatezza dei citati fatti, ovvero che il marito avesse assunto in costanza di matrimonio atteggiamenti violenti nei suoi confronti ovvero che avesse disatteso l'obbligo di coabitazione allontanandosi volontariamente dalla casa coniugale. Invero, in merito agli episodi di violenza fisica e verbale ed al disatteso obbligo di coabitazione, lo nella comparsa di risposta depositata il 19.06.2017 ha negato le accuse contestategli in CP_1 ricorso (v. pagg. 1-2-3) e ne ha chiesto il rigetto, atteso che le circostanze poste a fondamento della separazione a suo carico sarebbero frutto di una strumentale ricostruzione, indimostrate e prive di qualsiasi nesso di causalità con la cessazione del sodalizio coniugale (“appare il caso di porre il rilievo il vero motivo che ha portato alla paventata crisi coniugale;
più precisamente, contrariamente a quanto capziosamente dedotto nel ricorso introduttivo di lite, il sig. nella nottata del 13 CP_1 novembre 2016, è stato bruscamente allontanato dalla casa coniugale a seguito della richiesta, da parte dell'odierna ricorrente, di avere rapporti sessuali;
richiesta alla quale lo non ha potuto CP_1 far fronte dati i suoi noti problemi di salute”). Ciò posto, la nella memoria integrativa deposita il 08.09.2017 ha dedotto che la Parte_1 personalità aggressiva, violenta e scontrosa del marito avrebbe generato la frattura del vincolo coniugale, motivo per cui costui sarebbe stato raggiunto da un provvedimento che ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari (cfr. ordinanza del 17.03.2017 emessa nell'ambito nel procedimento iscritto presso il Tribunale Penale di Bari al N. 2092/2017 R.G.N.R. – N. 3853/2017 R.G. GIP.) ed attinto dal divieto di avvicinamento alla casa familiare ed ad altri luoghi frequentati dal coniuge. Tuttavia, le deduzioni di parte ricorrente non hanno trovato alcun riscontro, posto che costei non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione comprovante i riferiti episodi di violenza (ad esempio, relazione di pronto soccorso), relativi alla fattispecie in esame ed in particolare al periodo antecedente all'allontanamento del marito dalla casa coniugale bensì ha ampiamente dedotto circa gli atti persecutori successivi all'allontanamento da parte dello dalla casa coniugale (avvenuto CP_1 il 13.11.2016), tant'è che la citata ordinanza del Gip del 17.03.2017 fa riferimento esclusivamente a fatti accaduti successivamente alla data del 13.11.2016 (cfr. relativo capo di imputazione). Invero, in relazione alle circostanze poste a fondamento del fallimento del matrimonio da parte della controparte (comportamenti violenti e violazione dell'obbligo di coabitazione), all'udienza del 19.02.2020 lo , in sede di interrogatorio formale ha negato le circostanze contestategli CP_1 riferendo che: “Non è vera la circostanza num. 5) di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2 (“È vero che il giorno 13/11/2016 alle ore 22,00 circa il sig. aggrediva verbalmente la moglie e si CP_1 allontanava dalla casa familiare?” - cfr. memoria istruttoria ex. art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte ricorrente depositata il 04.04.2018), perché la sera del 13.11.2016 trascorsi una piacevole serata con mia moglie e mia IA, tant'è vero che cenai con loro, dopodiché, avendo dei problemi circolatori, presi dei farmaci che mi procurarono sonnolenza e andai a dormire. Alle 23.30 mia moglie si affacciò in camera e mi svegliò perché pretendeva un rapporto sessuale. Io le dissi che non era il momento opportuno e lei, dopo questo rifiuto, si mise a gridare svegliando mia IA. Io mi vestii e scesi giù nel giardino a prendere una boccata d'aria. Dopo un'oretta tornai a casa senza chiavi, provai a citofonare ma mia moglie non mi aprì. Dormii quindi in macchina. I giorni seguenti continuò ad impedirmi di entrare in casa”. Del pari, all'udienza dell'11.11.2020 la teste (sorella del resistente) ha raccontato che Tes_1 i coniugi erano in crisi già da tre-quattro anni, che tale crisi si era aggravata con Controparte_3 il sopraggiungere del matrimonio del figlio della coppia di non sapere se la separazione Per_2 fosse stata causata da un calo del desiderio sessuale e che lo le aveva riferito che i coniugi CP_1 in passato si erano rivolti ad un centro di ascolto per famiglie. Trattasi, tuttavia, con riferimento alle circostanze apprese dallo , di una mera CP_1 testimonianza de relato actoris, per cui priva di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori (ex multis, Cass. Civ., Sez. I n. 8358 del 03.04.2007 e Sez. II n. 43 del 05.01.1998 secondo cui: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato" actoris e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”). Ancora, all'udienza del 17.11.2021 la teste (nipote del resistente) ha reso Testimone_2 dichiarazioni de relato (“nel mese di novembre 2015 la sorella di mia MA (zia ) Tes_1 chiamò mia MA ( ) per dirle che i coniugi avevano litigato Parte_2 Controparte_4 e la lo aveva cacciato di casa con addosso il pigiama. Mia MA (ore deceduta) mi riferì Parte_1 subito quanto sopra”) e dichiarazioni de relato actoris (“chiamai mio zio e mi disse che CP_1 avrebbe dormito in macchina. Dopo circa tre giorni venne ad abitare a casa nostra per tre mesi;
in questa occasione ci riferì di aver frequentato con la moglie in un'occasione, il centro per l'ascolto delle famiglie di , ma che sua moglie non aveva inteso proseguire il percorso Controparte_5 perché gli operatori sociali le rivolgevano domande troppo intime e lei non voleva far sapere i fatti suoi”). Inoltre, la citata teste, ha negato la circostanza sub 4 (“È vero che nello stesso periodo CP_1 apostrofava la moglie con parole offensive e dichiarò di volersi allontanare da lei?” – cfr. cit. memoria istruttoria ex art 183 comma Vi n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), precisando di aver sentito dire alla che il marito non sarebbe mai dovuto tornare nella casa coniugale. Parte_1 Di contro, poco credibili s'appalesano le dichiarazioni rese all'udienza del 19.10.2022 dal figlio della coppia , il quale ha negato sia che i genitori fossero in crisi prima del 2015 e sia che Parte_3 la MA avesse deciso di separarsi dal padre prima del 2015, atteso che la stessa , sin Parte_1 dal ricorso introduttivo ha ammesso che in passato il loro matrimonio era entrato in crisi ed aveva finanche domandato la separazione giudiziale dal marito (giudizio iscritto presso il Tribunale di Bari al N. 8544/2015 R.G.) a causa del comportamento di quest'ultimo (asseritamente avverso nei suoi confronti, nonché violento e aggressivo contro i figli maggiorenni) e che ciò nonostante, aveva sopportato il tutto. A ciò deve aggiungersi che la ha anche ammesso di aver abbandonato il giudizio di Parte_1 separazione introdotto nel 2015 e di essersi riconciliata con lo , nonostante l'asserito CP_1 temperamento dello stesso ed i riferiti atteggiamenti violenti nei confronti della famiglia, così lasciando trasparire una pregressa “tolleranza” dell'attrice nei confronti delle riferite circostanze, il che esclude la sussistenza del relativo nesso causale ed anche preclude che gli atteggiamenti assunti dal marito possano assumere qualsivoglia rilevanza ai fini dell'addebito, stante la pregressa crisi coniugale sussistente tra i coniugi, come da loro accuratamente descritta nei rispettivi scritti processuali e parzialmente confermata dai testi escussi. Tra l'altro, anche il Tribunale Penale di Bari, con sentenza depositata in udienza il 20.05.2025, nell'ambito del procedimento N. 807/2020 R.G. Trib. (allegata dal resistente alla comparsa conclusionale, trattandosi di elemento sopravvenuto, a cui la ricorrente non ha inteso controdedurre astenendosi dal depositare sia la propria comparsa conclusionale sia la propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c.), pur assolvendo la (imputata in ordine al reato di cui all'art. 610 c.p. Parte_1 per averlo mandato via dalla casa coniugale ed avergli impedito di far rientro nell'abitazione – fatti commessi in Bari dal 08.11.2016 al 31.01.2017), ha confermato che la coppia era già in crisi da tempo. Difatti, dalla motivazione della prefata sentenza penale è dato leggersi, in relazione all'episodio del 13.11.2016 che: “Le dichiarazioni rese dalle parti consentono di ritenere acclarato che quella sera, lo andava via di casa all'esito di una discussione con la moglie, una delle tante verificatesi CP_1 negli ultimi tempi, e tanto il predetto faceva spontaneamente perché la situazione, in particolar modo quella sera, si era fatta insostenibile, anzi, per dirla con le parole della stessa persona offesa, “la situazione si era accesa”. Infatti, non solo la moglie aveva iniziato ad inveire nei suoi confronti (di tale circostanza, peraltro, vi è traccia nella conversazione in atti in cui la testualmente Parte_1 afferma “e perché non hai visto che ero impazzita? No? Non l'hai visto? Non hai visto con gli occhi che facevo”), ma anche la IA disabile con loro convivente, avendo ascoltato il litigio tra i genitori, aveva cominciato ad essere aggressiva, come accadeva di solito in quelle circostanze. La circostanza che la avesse invitato il marito ad andare via di casa non è da negare, anzi è provata sia Parte_1 dal racconto dell'imputata che non smentisce di aver chiesto al marito di non tornare più a casa, anzi conferma che da quando lui era andato via, il clima familiare e, soprattutto, l'umore della IA, erano diventati più distesi, sì da determinarla definitivamente a chiedere la separazione dal marito. Altresì è provato, dalla lettura della conversazione del gennaio 2017, in cui le parti a lungo si soffermano sulle vicende di quella sera, che l'imputata avesse mandato via di casa il coniuge, e tanto accadeva al culmine di una lite familiare scaturita, nell'occasione dalla mancata consumazione di un rapporto sessuale (emblematica in tal senso la frase della “tu non vuoi fare più niente. Parte_1 Tu non sei più uomo”), ma alimentata dall'acredine sedimentatasi, nel corso del tempo, tra loro a causa sia dei problemi di gestione della IA affetta da disabilità, sia dell'assenza di attenzioni dello
nei confronti della moglie. Per cui l'imputata è vero che diceva al marito di andarsene di CP_1 casa, ma tale affermazione non era nient'altro che una provocazione indotta dal fatto che la era esasperata dall'atteggiamento disinteressato del marito nei suoi confronti, che quella Parte_1 sera in particolare si estrinsecava nel rifiuto di andare a letto insieme”. Quanto emerso nel processo penale è un'ulteriore conferma del fatto che neppure possa essere accolta la domanda attorea di addebito per abbandono del tetto coniugale da parte dello poiché CP_1 dalle relative risultanze processuali è emerso che fu la ad invitare il marito ad andare Parte_1 via di casa a causa del clima insostenibile creatosi all'interno delle mura domestiche. Peraltro, alcuna rilevanza, nell'ambito del presente giudizio, possono assumere gli atti persecutori perpetrati dallo nei confronti della controparte (attinto anche dalla misura del divieto di CP_1 avvicinamento alla ), atteso che tali accadimenti risultano essersi verificati in epoca Parte_1 successiva a quella dell'allontanamento da parte del resistente dalla casa coniugale (13.11.2016). In definitiva, la non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, omettendo di Parte_1 fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costei allegati sulla rottura del vincolo coniugale.
3.- Quanto all'istanza di rimessione in termini formulata all'udienza del 26.06.2024 dal resistente afferente al deposito della documentazione pervenuta nella disponibilità dello in epoca CP_1 successiva alla scadenza dei termini istruttori ex art. 183 c.p.c. e finalizzata a dimostrare, in tesi, l'infondatezza della domanda di addebito proposta dalla controparte, la stessa deve intendersi assorbita, atteso il rigetto della relativa domanda.
4.- La soccombenza della in ordine alla domanda di addebito della separazione e Parte_1 quella dello nel sub-procedimento N. 2220-1/2017 R.G. nonché la declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere su tutte le restanti domande in considerazione dell'instaurazione del giudizio divorzile e la reciproca soccombenza delle parti nel sub-procedimento n. 2220-2/2017 R.G., inducono a compensare tra le parti integralmente le spese processuali del giudizio di merito e dei due sub-procedimenti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.02.2017 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni personali ed economiche oggetto del presente giudizio separativo;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla;
Parte_1
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato