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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 7863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7863 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25819 del Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: querela di falso e vertente tra:
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti, dall'avv. Mariano Orabona, presso il cui studio in Aversa (CE) alla via Vito di Jasi n. 59 ha eletto domicilio;
ATTORE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Francesco Otranto, P.IVA_1 presso il cui studio in Napoli alla Via E. Scaglione n. 217 ha eletto domicilio;
CONVENUTA
NONCHÉ
P.M. – SEDE;
INTERVENTORE ex lege assegnata in decisione all'udienza del 15 luglio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte convenuta: “si riporta alle difese ed alle conclusioni rassegnate in atti, chiedendo che la causa sia decisa ed evidenziando che, stante la mancata ammissione delle richieste di prova testimoniale di parte attrice, la quale non è comparsa all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni reiterando le proprie richieste istruttorie, detta parte deve intendersi decaduta dalla facoltà di provare i propri assunti con prova testimoniale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha presentato querela incidentale di falso nel giudizio di appello n. Parte_1
2350/2023 R.G.A.C. pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1352/2023 pubblicata in data 06.02.2023 dal
Tribunale di Napoli, XII sezione civile, a lui notificata unitamente all'atto di precetto in data
07.04.2023.
Con l'atto di appello ha assunto di essere rimasto involontariamente contumace nel giudizio di primo grado, nel quale aveva rivestito la qualità di parte convenuta, e di essere venuto a conoscenza della pendenza del giudizio solo in seguito alla notifica della sentenza pronunciata a conclusione dello stesso.
Ha dedotto che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto valida la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a lui effettuata sulla scorta della dichiarazione dell'Ufficiale
Giudiziario, contenuta nella relata di notifica del 30.01.2021, nella quale aveva dato atto di non aver potuto notificare la citazione all'indirizzo di residenza in quanto il destinatario risultava trasferito e poiché il suo nominativo non era inserito nei citofoni dello stabile.
Unitamente all'atto di appello ha pertanto proposto querela incidentale di falso avverso l'attestazione contenuta nella predetta relata di notifica, assumendo che nell'edificio sito in
Napoli, alla Via Posillipo n. 308, dove all'epoca risiedeva, vi era sempre stato servizio di portierato, ragione per cui non era possibile che, in data 30.01.2021, l'Ufficiale Giudiziario avesse eseguito una notifica attestando che gli fosse stato riferito che si era trasferito altrove.
2 Ha articolato, a supporto della spiegata querela incidentale di falso, i seguenti capitoli di prova testimoniale: “1) vero che il Sig. in occasione della vendita Parte_1 dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo 308 scala B Piano 3, interno 21, avvenuta in data
8.10.2020, lasciò l'appartamento oggetto di vendita;
2) vero che il sig. svolge il Controparte_3 servizio di portierato presso lo stabile sito in Napoli, alla Via Posillipo n. 308 sia negli anni antecedenti, sia negli anni successivi all'anno 2021; 3) vero che il sig. , una volta Parte_1 Parte_1 lasciato l'immobile per averlo venduto, conferì incarico ad esso portiere di continuare a ricevere posta
e atti giudiziari che dovessero pervenire ad esso;
4) vero che effettivamente il Parte_1 portiere ha ricevuto corrispondenza indirizzata al sig. anche Controparte_3 Parte_1 Pt_1 successivamente al 8.10.2022, come da copia del registro condominiale che si rammostra al teste”.
Sospeso il giudizio di appello con ordinanza del 11/10/2023 della Corte di Appello di
Napoli, IX sezione civile, a lui comunicata in pari data, assegnando il termine di due mesi per riassumere la querela di falso dinnanzi al Tribunale e tempestivamente notificato l'atto di citazione per querela di falso in data 08/12/2023 alla controparte ed al P.M. sede, nel corso dell'udienza del 27/09/2024 vi è stato processo verbale di deposito del documento impugnato per querela di falso. Ritenuta la causa matura per la decisione senza ammissione di mezzi istruttori, è stato disposto lo scambio di note conclusionali ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e, dopo un rinvio d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 15/07/2025, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies (rectius quinquies) ultimo comma c.p.c.
Va premesso che, essendo il giudizio di querela di falso stato introdotto con atto di citazione in riassunzione notificato nel mese di dicembre del 2023, la relativa decisione è monocratica, trattandosi di atto introduttivo di un nuovo giudizio al quale si applica l'art. 225, I comma,
c.p.c. nella sua nuova formulazione.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale, che deve a propria volta svolgersi nel rispetto del principio della ragionevole durata, la cui violazione, nel concorso degli ulteriori presupposti, può comportare il riconoscimento di uno specifico indennizzo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 16328 del 30.07.2020).
3 Ne consegue che, stante l'autonomia del giudizio di querela di falso, seppur proposto in via incidentale in seno ad un processo sospeso, allo stesso si applicano le regole procedurali esistenti al momento della incardinazione del giudizio e, quindi, nella fattispecie l'art. 225,
I comma, c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d. lgs. 149/22.
La spiegata querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
Con la prova testimoniale richiesta, infatti, non si è contrastato il contenuto a querela di falso della relata di notifica, relativo alla circostanza che, recatosi sul posto in data
30.01.2021, l'ufficiale giudiziario non avesse trovato in via Posillipo n. 308 il destinatario, non risultando il suo nome sui citofoni ed essendogli stato riferito che si fosse trasferito.
Invero, il medesimo querelante ha dichiarato di aver venduto la sua unità immobiliare, sita in via Posillipo n. 308, in data 08.10.2020, lasciando il suo appartamento, pur conservando formalmente la propria residenza in Napoli alla via Posillipo n. 308, assumendo, peraltro, di aver dato incarico al portiere dello stabile, anche dopo la compravendita, di ritirare la corrispondenza a lui indirizzata.
Tali deduzioni non sono idonee a far venire meno il carattere fidefacente della relata di notifica, nella quale si attesta, in via esclusiva, che il destinatario non risultava indicato sui citofoni dello stabile di via Posillipo n. 308 e che era risultato, da informazioni assunte, trasferito.
Premesso, infatti, che “nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale” (cfr. Cass. civ., ord. n.
14454 del 09.07.2020), nel caso di specie dal contenuto della relata di notifica non si evince alcuna interlocuzione con il portiere dello stabile, né tantomeno che la notifica sia stata effettuata in un orario in cui il servizio di portierato era attivo, mentre la circostanza che l'attore si fosse trasferito altrove al momento del recapito della notifica non è invero contestata ed è, infatti, anch'essa stata oggetto di prova testimoniale. In alcun modo si è contrastata l'affermazione contenuta nella relata di notifica, relativa al contenuto estrinseco
4 delle informazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario, secondo cui il destinatario della notifica si fosse trasferito altrove, né quella inerente la mancanza del suo nominativo sui citofoni del palazzo. Non è, infine, contenuta nella relata alcuna attestazione circa il fatto che il portiere dello stabile non potesse ricevere l'atto.
Ne consegue l'inammissibilità della spiegata querela di falso, non essendosi con le prove richieste efficacemente contrastato il contenuto fidefacente della relata di notifica.
Va, ad ogni modo, osservato che la difesa di parte istante non è comparsa all'udienza di rimessione della causa in decisione, né ha depositato memorie conclusionali, nonostante l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza del 10.10.2024 e del successivo provvedimento di differimento della trattazione del 14.02.2025.
In tal modo, anche se le prove richieste fossero state dichiarate idonee a far venire meno il contenuto fidefacente dell'atto impugnato per querela di falso, comunque, non avendo reiterato le proprie richieste istruttorie, parte attrice è decaduta dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi (cfr. Cass. civ., sent. n. 25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent. n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent. n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352 del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il
'thema' sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri vigenti, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, quest'ultimo determinato facendo applicazione del seguente principio di diritto: “in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15642 del 23.06.2017).
5 I compensi professionali sono liquidati con applicazione di una riduzione rispetto ai parametri medi che tiene conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del difensore costituito, il quale ne ha fatto richiesta nella comparsa di costituzione e risposta.
Si aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale le statuizioni, di cui all'art. 226, I comma, c.p.c., non debbano essere adottate in caso di pronunce di inammissibilità, prevedendo testualmente la norma che le stesse conseguano solo alla decisione di rigetto della querela.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VI sezione civile – pronunciando sulla querela incidentale di falso proposta da contro e con la partecipazione del P.M. sede Parte_1 Controparte_1 nel procedimento iscritto al n. 28519/2023 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela;
2) condanna a rimborsare alla le spese del giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in misura pari ad € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Otranto ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 10 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Roberta De Luca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25819 del Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: querela di falso e vertente tra:
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti, dall'avv. Mariano Orabona, presso il cui studio in Aversa (CE) alla via Vito di Jasi n. 59 ha eletto domicilio;
ATTORE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Francesco Otranto, P.IVA_1 presso il cui studio in Napoli alla Via E. Scaglione n. 217 ha eletto domicilio;
CONVENUTA
NONCHÉ
P.M. – SEDE;
INTERVENTORE ex lege assegnata in decisione all'udienza del 15 luglio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte convenuta: “si riporta alle difese ed alle conclusioni rassegnate in atti, chiedendo che la causa sia decisa ed evidenziando che, stante la mancata ammissione delle richieste di prova testimoniale di parte attrice, la quale non è comparsa all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni reiterando le proprie richieste istruttorie, detta parte deve intendersi decaduta dalla facoltà di provare i propri assunti con prova testimoniale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha presentato querela incidentale di falso nel giudizio di appello n. Parte_1
2350/2023 R.G.A.C. pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1352/2023 pubblicata in data 06.02.2023 dal
Tribunale di Napoli, XII sezione civile, a lui notificata unitamente all'atto di precetto in data
07.04.2023.
Con l'atto di appello ha assunto di essere rimasto involontariamente contumace nel giudizio di primo grado, nel quale aveva rivestito la qualità di parte convenuta, e di essere venuto a conoscenza della pendenza del giudizio solo in seguito alla notifica della sentenza pronunciata a conclusione dello stesso.
Ha dedotto che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto valida la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a lui effettuata sulla scorta della dichiarazione dell'Ufficiale
Giudiziario, contenuta nella relata di notifica del 30.01.2021, nella quale aveva dato atto di non aver potuto notificare la citazione all'indirizzo di residenza in quanto il destinatario risultava trasferito e poiché il suo nominativo non era inserito nei citofoni dello stabile.
Unitamente all'atto di appello ha pertanto proposto querela incidentale di falso avverso l'attestazione contenuta nella predetta relata di notifica, assumendo che nell'edificio sito in
Napoli, alla Via Posillipo n. 308, dove all'epoca risiedeva, vi era sempre stato servizio di portierato, ragione per cui non era possibile che, in data 30.01.2021, l'Ufficiale Giudiziario avesse eseguito una notifica attestando che gli fosse stato riferito che si era trasferito altrove.
2 Ha articolato, a supporto della spiegata querela incidentale di falso, i seguenti capitoli di prova testimoniale: “1) vero che il Sig. in occasione della vendita Parte_1 dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo 308 scala B Piano 3, interno 21, avvenuta in data
8.10.2020, lasciò l'appartamento oggetto di vendita;
2) vero che il sig. svolge il Controparte_3 servizio di portierato presso lo stabile sito in Napoli, alla Via Posillipo n. 308 sia negli anni antecedenti, sia negli anni successivi all'anno 2021; 3) vero che il sig. , una volta Parte_1 Parte_1 lasciato l'immobile per averlo venduto, conferì incarico ad esso portiere di continuare a ricevere posta
e atti giudiziari che dovessero pervenire ad esso;
4) vero che effettivamente il Parte_1 portiere ha ricevuto corrispondenza indirizzata al sig. anche Controparte_3 Parte_1 Pt_1 successivamente al 8.10.2022, come da copia del registro condominiale che si rammostra al teste”.
Sospeso il giudizio di appello con ordinanza del 11/10/2023 della Corte di Appello di
Napoli, IX sezione civile, a lui comunicata in pari data, assegnando il termine di due mesi per riassumere la querela di falso dinnanzi al Tribunale e tempestivamente notificato l'atto di citazione per querela di falso in data 08/12/2023 alla controparte ed al P.M. sede, nel corso dell'udienza del 27/09/2024 vi è stato processo verbale di deposito del documento impugnato per querela di falso. Ritenuta la causa matura per la decisione senza ammissione di mezzi istruttori, è stato disposto lo scambio di note conclusionali ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e, dopo un rinvio d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 15/07/2025, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies (rectius quinquies) ultimo comma c.p.c.
Va premesso che, essendo il giudizio di querela di falso stato introdotto con atto di citazione in riassunzione notificato nel mese di dicembre del 2023, la relativa decisione è monocratica, trattandosi di atto introduttivo di un nuovo giudizio al quale si applica l'art. 225, I comma,
c.p.c. nella sua nuova formulazione.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale, che deve a propria volta svolgersi nel rispetto del principio della ragionevole durata, la cui violazione, nel concorso degli ulteriori presupposti, può comportare il riconoscimento di uno specifico indennizzo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 16328 del 30.07.2020).
3 Ne consegue che, stante l'autonomia del giudizio di querela di falso, seppur proposto in via incidentale in seno ad un processo sospeso, allo stesso si applicano le regole procedurali esistenti al momento della incardinazione del giudizio e, quindi, nella fattispecie l'art. 225,
I comma, c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d. lgs. 149/22.
La spiegata querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
Con la prova testimoniale richiesta, infatti, non si è contrastato il contenuto a querela di falso della relata di notifica, relativo alla circostanza che, recatosi sul posto in data
30.01.2021, l'ufficiale giudiziario non avesse trovato in via Posillipo n. 308 il destinatario, non risultando il suo nome sui citofoni ed essendogli stato riferito che si fosse trasferito.
Invero, il medesimo querelante ha dichiarato di aver venduto la sua unità immobiliare, sita in via Posillipo n. 308, in data 08.10.2020, lasciando il suo appartamento, pur conservando formalmente la propria residenza in Napoli alla via Posillipo n. 308, assumendo, peraltro, di aver dato incarico al portiere dello stabile, anche dopo la compravendita, di ritirare la corrispondenza a lui indirizzata.
Tali deduzioni non sono idonee a far venire meno il carattere fidefacente della relata di notifica, nella quale si attesta, in via esclusiva, che il destinatario non risultava indicato sui citofoni dello stabile di via Posillipo n. 308 e che era risultato, da informazioni assunte, trasferito.
Premesso, infatti, che “nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale” (cfr. Cass. civ., ord. n.
14454 del 09.07.2020), nel caso di specie dal contenuto della relata di notifica non si evince alcuna interlocuzione con il portiere dello stabile, né tantomeno che la notifica sia stata effettuata in un orario in cui il servizio di portierato era attivo, mentre la circostanza che l'attore si fosse trasferito altrove al momento del recapito della notifica non è invero contestata ed è, infatti, anch'essa stata oggetto di prova testimoniale. In alcun modo si è contrastata l'affermazione contenuta nella relata di notifica, relativa al contenuto estrinseco
4 delle informazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario, secondo cui il destinatario della notifica si fosse trasferito altrove, né quella inerente la mancanza del suo nominativo sui citofoni del palazzo. Non è, infine, contenuta nella relata alcuna attestazione circa il fatto che il portiere dello stabile non potesse ricevere l'atto.
Ne consegue l'inammissibilità della spiegata querela di falso, non essendosi con le prove richieste efficacemente contrastato il contenuto fidefacente della relata di notifica.
Va, ad ogni modo, osservato che la difesa di parte istante non è comparsa all'udienza di rimessione della causa in decisione, né ha depositato memorie conclusionali, nonostante l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza del 10.10.2024 e del successivo provvedimento di differimento della trattazione del 14.02.2025.
In tal modo, anche se le prove richieste fossero state dichiarate idonee a far venire meno il contenuto fidefacente dell'atto impugnato per querela di falso, comunque, non avendo reiterato le proprie richieste istruttorie, parte attrice è decaduta dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi (cfr. Cass. civ., sent. n. 25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent. n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent. n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352 del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il
'thema' sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri vigenti, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, quest'ultimo determinato facendo applicazione del seguente principio di diritto: “in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15642 del 23.06.2017).
5 I compensi professionali sono liquidati con applicazione di una riduzione rispetto ai parametri medi che tiene conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del difensore costituito, il quale ne ha fatto richiesta nella comparsa di costituzione e risposta.
Si aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale le statuizioni, di cui all'art. 226, I comma, c.p.c., non debbano essere adottate in caso di pronunce di inammissibilità, prevedendo testualmente la norma che le stesse conseguano solo alla decisione di rigetto della querela.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VI sezione civile – pronunciando sulla querela incidentale di falso proposta da contro e con la partecipazione del P.M. sede Parte_1 Controparte_1 nel procedimento iscritto al n. 28519/2023 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela;
2) condanna a rimborsare alla le spese del giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in misura pari ad € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Otranto ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 10 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Roberta De Luca
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