Articolo 14 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 dicembre 1960
Art. 14.
Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facolta' di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma e' ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960