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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4636 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 37469 del 2023, depositata in data 05.10.2023 e vertente
TRA
SI IA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Cimmino,
(C.F. [...]) elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Arzano
(NA), alla Via Pecchia n. 90, e dall'Avv. Antonio Spiezia (C.F. [...]); appellante
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con sede in Roma alla Via
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Frattamaggiore (Na) alla Via Padre Mario Vergara presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Auletta (C.F.
[...]), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello;
appellata
Nonché
COMUNE DI NAPOLI, (C.F. 80014890638) in persona del Sindaco pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 1.
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., con ricorso depositato in data 08.06.2023, l'odierna appellante
SO IT dichiarava di aver avuto conoscenza, per mezzo di notifica effettuata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 12.05.23, della cartella di pagamento n. 071202300275948 relativa alla somma di euro 848, 58, per violazione del Codice della Strada commessa in data 02.10.2011. L'opponente, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, chiedeva al giudice di prime cure di dichiarare non dovuta la somma ingiunta, di annullare la relativa cartella di pagamento e di condannare le parti convenute al versamento delle spese di giudizio.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale, dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Napoli, benché ritualmente citato, rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 37469/2023 accoglieva l'opposizione, non avendo le parti opposte prodotto in giudizio alcun documento che attestasse la regolare notifica del verbale di contravvenzione e ordinava l'annullamento dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento. In ordine alle spese, il giudice, ravvisando le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., dichiarava la compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia, in data 01.03.2024, ha proposto appello SO IT, chiedendo la riforma della sentenza unicamente nella parte relativa alle spese. In particolare, l'appellante ha sostenuto la mancanza delle condizioni e dei motivi che consentano l'applicazione del disposto di cui all'articolo 92, comma 2,
c.p.p.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante memoria difensiva depositata in data 12.04.2024, contestando quanto dedotto nell'atto di appello, ne ha domandato il rigetto e ha richiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado o, in subordine, la liquidazione delle spese nella misura del minimo edittale, in considerazione della natura della controversia e delle fasi processuali svoltesi, nonché la condanna dell'appellante alle spese relative al giudizio di appello.
Il Comune di Napoli, benché ritualmente citato, è parte contumace.
Con decreto emesso in data 22.07.2024, l'udienza del 26.09.2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come disposto dall'articolo 127 ter c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre rilevare che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese, come deciso dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza. La motivazione, concernente la compensazione delle spese processuali, appare del tutto inconsistente e violativa dell'art. 92 c.p.c., nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Pertanto, tale motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo, giova premettere che l'articolo 92 comma II c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. Sent. n. 9186 del 13.04.2018). La compensazione delle spese può, quindi, essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, per effetto della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. Sent. n. 4303 del 20.02.2020; Cass. Sent. n.
3977 del 18.02.2020; Cass. Sent. 7782 del 10.04.2020; Cass. Sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni tipiche, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sent. n. 24824 del 04.10.2019). Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., può integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese
(Cass. Sent. n. 25798 del 14.10.2019).
La sentenza impugnata, in definitiva, presta il fianco alle censure formulate dall'appellante, non ravvisandosi ragioni atte a sorreggere, a fronte del totale accoglimento della domanda proposta in primo grado e delle sottese motivazioni, una statuizione legittimamente derogatoria del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. La motivazione estesa sul punto integra una giustificazione apparente e illogica. Non v'è ragione, in definitiva, di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto, che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass., Sez. 6, Sent. n. 2570 del 2017; Cass. Sent. 24678 del 2018;
Cass. Sent. n. 3105 del 2017; Cass. Sent. n. 15390 del 2018).
Applicando tali principi al caso qui in esame, deve accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente in ordine alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SO
IT, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Napoli e avverso la sentenza n. 37469/2023 emessa dal giudice di Pace di Napoli il 03.10.23 così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 37469/2023, conclusiva del giudizio avente R.G. 24848/23 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 03.10.2023 e depositata in data 05.10.2023, condanna Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Napoli in solido, alla rifusione in favore di SO IT delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 80,00 per spese ed euro 346,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge con attribuzione agli Avv. Armando Cimmino e Antonio Spiezia, dichiaratisi anticipatari;
b) condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore di IT SO, delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano in euro 120,00 per spese ed euro 662,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione agli Avv. Armando Cimmino e Antonio
Spiezia, dichiaratosi anticipatario.
Napoli il 18 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4636 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 37469 del 2023, depositata in data 05.10.2023 e vertente
TRA
SI IA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Cimmino,
(C.F. [...]) elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Arzano
(NA), alla Via Pecchia n. 90, e dall'Avv. Antonio Spiezia (C.F. [...]); appellante
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con sede in Roma alla Via
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Frattamaggiore (Na) alla Via Padre Mario Vergara presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Auletta (C.F.
[...]), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello;
appellata
Nonché
COMUNE DI NAPOLI, (C.F. 80014890638) in persona del Sindaco pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 1.
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., con ricorso depositato in data 08.06.2023, l'odierna appellante
SO IT dichiarava di aver avuto conoscenza, per mezzo di notifica effettuata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 12.05.23, della cartella di pagamento n. 071202300275948 relativa alla somma di euro 848, 58, per violazione del Codice della Strada commessa in data 02.10.2011. L'opponente, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, chiedeva al giudice di prime cure di dichiarare non dovuta la somma ingiunta, di annullare la relativa cartella di pagamento e di condannare le parti convenute al versamento delle spese di giudizio.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale, dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Napoli, benché ritualmente citato, rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 37469/2023 accoglieva l'opposizione, non avendo le parti opposte prodotto in giudizio alcun documento che attestasse la regolare notifica del verbale di contravvenzione e ordinava l'annullamento dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento. In ordine alle spese, il giudice, ravvisando le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., dichiarava la compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia, in data 01.03.2024, ha proposto appello SO IT, chiedendo la riforma della sentenza unicamente nella parte relativa alle spese. In particolare, l'appellante ha sostenuto la mancanza delle condizioni e dei motivi che consentano l'applicazione del disposto di cui all'articolo 92, comma 2,
c.p.p.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante memoria difensiva depositata in data 12.04.2024, contestando quanto dedotto nell'atto di appello, ne ha domandato il rigetto e ha richiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado o, in subordine, la liquidazione delle spese nella misura del minimo edittale, in considerazione della natura della controversia e delle fasi processuali svoltesi, nonché la condanna dell'appellante alle spese relative al giudizio di appello.
Il Comune di Napoli, benché ritualmente citato, è parte contumace.
Con decreto emesso in data 22.07.2024, l'udienza del 26.09.2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come disposto dall'articolo 127 ter c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre rilevare che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese, come deciso dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza. La motivazione, concernente la compensazione delle spese processuali, appare del tutto inconsistente e violativa dell'art. 92 c.p.c., nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Pertanto, tale motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo, giova premettere che l'articolo 92 comma II c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. Sent. n. 9186 del 13.04.2018). La compensazione delle spese può, quindi, essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, per effetto della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. Sent. n. 4303 del 20.02.2020; Cass. Sent. n.
3977 del 18.02.2020; Cass. Sent. 7782 del 10.04.2020; Cass. Sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni tipiche, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sent. n. 24824 del 04.10.2019). Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., può integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese
(Cass. Sent. n. 25798 del 14.10.2019).
La sentenza impugnata, in definitiva, presta il fianco alle censure formulate dall'appellante, non ravvisandosi ragioni atte a sorreggere, a fronte del totale accoglimento della domanda proposta in primo grado e delle sottese motivazioni, una statuizione legittimamente derogatoria del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. La motivazione estesa sul punto integra una giustificazione apparente e illogica. Non v'è ragione, in definitiva, di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto, che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass., Sez. 6, Sent. n. 2570 del 2017; Cass. Sent. 24678 del 2018;
Cass. Sent. n. 3105 del 2017; Cass. Sent. n. 15390 del 2018).
Applicando tali principi al caso qui in esame, deve accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente in ordine alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SO
IT, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Napoli e avverso la sentenza n. 37469/2023 emessa dal giudice di Pace di Napoli il 03.10.23 così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 37469/2023, conclusiva del giudizio avente R.G. 24848/23 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 03.10.2023 e depositata in data 05.10.2023, condanna Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Napoli in solido, alla rifusione in favore di SO IT delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 80,00 per spese ed euro 346,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge con attribuzione agli Avv. Armando Cimmino e Antonio Spiezia, dichiaratisi anticipatari;
b) condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore di IT SO, delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano in euro 120,00 per spese ed euro 662,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione agli Avv. Armando Cimmino e Antonio
Spiezia, dichiaratosi anticipatario.
Napoli il 18 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale