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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/01/2024, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia Di BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 65 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesco Maiorino, elettivamente Parte_1 domiciliato in Nocera Inferiore via Lorenzo Fava n. 45;
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. CP_1
Emilia Conrotto con domicilio eletto c/o Avvocatura in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 843/2022, pubblicata in data 7.7.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 843/2022 pubblicata in data 7.7.2022, come emerge dalla copia in atti con relativa stampigliatura elettronica nella parte iniziale e dalle risultanze dell'estratto storico del sicid del fascicolo di primo grado con inserimento alla predetta data della sentenza impugnata comprensiva di dispositivo e di motivazione, il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di G.L. rigettava l'opposizione proposta dal nei confronti dell' in relazione ad avviso di Pt_1 CP_1 addebito ricevuto dallo stesso con raccomandata n. 63031099445-9 per l'importo di euro 28.607,06 correlato ad ipotesi di errata determinazione di prestazione di invalidità riconosciuta all'istante, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello del 6.2.2023 il censurava sulla base di articolate argomentazioni la Pt_1 sentenza di primo grado ed insisteva per l'accoglimento delle istanze già proposte nella fase precedente, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l' appellato, il CP_2 quale chiedeva alla Corte di disattendere l'appello della controparte in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria delle spese di lite.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, in assenza di espresse richieste delle parti di trattazione in presenza della suddetta causa, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello proposto da è inammissibile per quanto si dirà. Parte_1
Risulta incontroverso che il processo di primo grado definito con la sentenza n. 843/2022 impugnata in questa sede sia stato celebrato nelle forme del rito del lavoro, applicabile alla causa in oggetto in virtù del richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 442 c.p.c.
In ordine a tale profilo va richiamato per mera completezza espositiva quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/08/2019, n. 21442), con riferimento, in particolare, al riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3" (Cass. n. 24649/2007; conformi, fra molte altre: Cass. n. 21363/2010;
n. 12524/2010; n. 9694/2010; n. 2342/2004)>>.
Tanto assodato, il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ai fini della proposizione dell'appello applicabile ratione temporis al giudizio in oggetto, quest'ultimo pacificamente introdotto successivamente al 4.7.2009 (cfr. art. 46 comma 17 l. n. 69/2009), non può che identificarsi nel termine semestrale di cui alla nuova formulazione del predetto art. 327 c.p.c. In considerazione di ciò, dunque, tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il
7.7.2022 (cfr. copia in atti e richiamate risultanze sicid), la proposizione del presente atto di appello risulta concretamente intervenuta a febbraio 2023 e si colloca senz'altro, in senso oggettivo e cronologico, oltre il termine emergente dalla previsione di cui all'art. 327 c.p.c. concretamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, atteso che il termine utile per l'impugnazione della sentenza di primo grado risulta spirato in epoca anteriore al deposito del presente atto di impugnazione.
Come precisato poi dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
10/07/2015, n. 14401), nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione si verifica allorquando l'atto risulta depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., e tale principio non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.
Come rimarcato da ultimo da Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09/03/2022, n. 7634, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. E' stato altresì recentemente rimarcato da Cass. civ.
Sez. V Sent., 04/11/2022, n. 32527, che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Come poi recentemente precisato da Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, n. 3372 proprio in tema di termini processuali, il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. La predetta pronuncia richiama al riguardo in motivazione il questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010) - secondo cui il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del 08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del
15/06/2010; per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020)>>, precisando anche che la stessa Corte costituzionale , con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. In sostanza, secondo la ricostruzione fatta propria dalla Suprema Corte, la decorrenza con le modalità di cui sopra del suddetto termine ex art. 327 c.p.c. assicura comunque un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 6.2.2023 e vertente tra (parte appellante) e in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 CP_1
(parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 843/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno 11 dicembre 2023
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia Di BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 65 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesco Maiorino, elettivamente Parte_1 domiciliato in Nocera Inferiore via Lorenzo Fava n. 45;
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. CP_1
Emilia Conrotto con domicilio eletto c/o Avvocatura in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 843/2022, pubblicata in data 7.7.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 843/2022 pubblicata in data 7.7.2022, come emerge dalla copia in atti con relativa stampigliatura elettronica nella parte iniziale e dalle risultanze dell'estratto storico del sicid del fascicolo di primo grado con inserimento alla predetta data della sentenza impugnata comprensiva di dispositivo e di motivazione, il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di G.L. rigettava l'opposizione proposta dal nei confronti dell' in relazione ad avviso di Pt_1 CP_1 addebito ricevuto dallo stesso con raccomandata n. 63031099445-9 per l'importo di euro 28.607,06 correlato ad ipotesi di errata determinazione di prestazione di invalidità riconosciuta all'istante, compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello del 6.2.2023 il censurava sulla base di articolate argomentazioni la Pt_1 sentenza di primo grado ed insisteva per l'accoglimento delle istanze già proposte nella fase precedente, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio l' appellato, il CP_2 quale chiedeva alla Corte di disattendere l'appello della controparte in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria delle spese di lite.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, in assenza di espresse richieste delle parti di trattazione in presenza della suddetta causa, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello proposto da è inammissibile per quanto si dirà. Parte_1
Risulta incontroverso che il processo di primo grado definito con la sentenza n. 843/2022 impugnata in questa sede sia stato celebrato nelle forme del rito del lavoro, applicabile alla causa in oggetto in virtù del richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 442 c.p.c.
In ordine a tale profilo va richiamato per mera completezza espositiva quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/08/2019, n. 21442), con riferimento, in particolare, al riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3" (Cass. n. 24649/2007; conformi, fra molte altre: Cass. n. 21363/2010;
n. 12524/2010; n. 9694/2010; n. 2342/2004)>>.
Tanto assodato, il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ai fini della proposizione dell'appello applicabile ratione temporis al giudizio in oggetto, quest'ultimo pacificamente introdotto successivamente al 4.7.2009 (cfr. art. 46 comma 17 l. n. 69/2009), non può che identificarsi nel termine semestrale di cui alla nuova formulazione del predetto art. 327 c.p.c. In considerazione di ciò, dunque, tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il
7.7.2022 (cfr. copia in atti e richiamate risultanze sicid), la proposizione del presente atto di appello risulta concretamente intervenuta a febbraio 2023 e si colloca senz'altro, in senso oggettivo e cronologico, oltre il termine emergente dalla previsione di cui all'art. 327 c.p.c. concretamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, atteso che il termine utile per l'impugnazione della sentenza di primo grado risulta spirato in epoca anteriore al deposito del presente atto di impugnazione.
Come precisato poi dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
10/07/2015, n. 14401), nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione si verifica allorquando l'atto risulta depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., e tale principio non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.
Come rimarcato da ultimo da Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09/03/2022, n. 7634, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. E' stato altresì recentemente rimarcato da Cass. civ.
Sez. V Sent., 04/11/2022, n. 32527, che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Come poi recentemente precisato da Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, n. 3372 proprio in tema di termini processuali, il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. La predetta pronuncia richiama al riguardo in motivazione il questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010) - secondo cui il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del 08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del
15/06/2010; per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020)>>, precisando anche che la stessa Corte costituzionale , con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. In sostanza, secondo la ricostruzione fatta propria dalla Suprema Corte, la decorrenza con le modalità di cui sopra del suddetto termine ex art. 327 c.p.c. assicura comunque un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 6.2.2023 e vertente tra (parte appellante) e in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 CP_1
(parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 843/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno 11 dicembre 2023
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)