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Sentenza 13 luglio 2024
Sentenza 13 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/07/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2906/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VALENTINA ANTONELLA PINNA
APPELLANTE contro
, col patrocinio dell'avv. FABIO MARIA FOIS CP_1
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 183 del 6 marzo 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6 novembre 2023 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale proponendo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 6 marzo CP_1
2023 e non notificatale, che aveva disatteso la sua domanda, azionata in monitorio, di pagamento del corrispettivo dovutole per lavori eseguiti presso l'abitazione dell'odierna appellata, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima.
Lamentava l'appellante come il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le univoche risultanze istruttorie del processo, valorizzando solamente un elemento di dubbio e negando ingiustamente il credito legittimamente vantato.
Assumeva in particolare che il giudice di pace, non interpretando correttamente le risultanze istruttorie, ne avesse distorto la valenza probatoria, ritenendo che la parte opposta, gravata dal relativo onere, non avesse fornito adeguata dimostrazione del fatto che la tettoia “Longway”, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, odierna appellata, costituiva una nuova e diversa fornitura, autonoma rispetto a quella precedente già interamente saldata dalla e relativa alla pergola “Armonia CP_1
Dirello”. Ribadendo come i documenti prodotti e le deposizioni testimoniali avessero ampiamente supportato le ragioni della società creditrice, escludendo che la nuova fornitura costituisse mero adempimento dell'obbligo di garanzia sorto a carico della venditrice a seguito dei vizi riscontrati nella pagina 1 di 4 precedente, chiedeva la riforma della sentenza, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 484/2019, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si costituiva e, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità del gravame perché tardivo, ne contestava anche la fondatezza, domandandone il rigetto e sostenendo la correttezza delle argomentazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno della decisione. Ribadiva che la struttura installata nel 2017 dalla stessa società appellante, dotata di garanzia per cinque anni, aveva manifestato difetti di tenuta e infiltrazioni d'acqua, come prontamente denunciato dal coniuge dell'acquirente, rendendo quindi doverosa per l'obbligata la sostituzione della pensilina con altra, in adempimento di detta garanzia, con la conseguenza che nessun ulteriore corrispettivo era dovuto dall'acquirente.
Sottolineava che i testimoni escussi, peraltro tutti legati al da comuni Parte_1 interessi, avevano solo confermato l'esecuzione dei lavori ma non certo la natura dell'intervento. Concludeva per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per la conferma della decisione impugnata, vinte le spese.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c.
***
Deve premettersi, in rito, che l'appello è ammissibile, non potendo rilevarsene la tardività per intervenuta decadenza dall'impugnazione, proposta con citazione notificata ben oltre il termine “lungo” di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza che reca il timbro di deposito del 6 marzo
2023. Trovano infatti applicazione nella specie i principi affermati dalle S.U. con la sentenza n. 18659 del 22 settembre 2016 (si veda anche l'ordinanza Cass. civ. n. 3536/2020) secondo cui ove si verifichi, come nella specie, un anomalo sfasamento fra la data di deposito in senso stretto e quella di pubblicazione, ossia d'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, momento che ne consente l'effettiva conoscibilità, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per ritenere la sentenza venuta ad esistenza e quindi definitivamente pubblicata, avendo parte appellante offerto idonea documentazione attestante l'impropria ed anomala scissione fra detti momenti che di regola devono coincidere.
Posto dunque che, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 327, c.p.c., ai fini della decorrenza del termine “lungo” per impugnare, la pubblicazione della sentenza si identifica col deposito (che è appunto l'adempimento attraverso cui essa viene resa pubblica, quindi conoscibile), ove la sua annotazione nel registro cronologico avvenga, come nella specie, a notevole distanza di tempo (fatto inammissibile ed anomalo e tuttavia verificatosi nella specie), il dies a quo non può che essere posticipato e collegato, nel solco dell'interpretazione costituzionalmente orientata in cui si muovono le richiamate sezioni unite, al conseguente inserimento di questa nell'elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria, accompagnato dall'assegnazione alla pronuncia di un numero identificativo.
A tale adempimento, nella specie avvenuto il 21 giugno 2023 a fronte dell'attestazione di avvenuto deposito in data 6 marzo 2023, va pertanto collegata la decorrenza del termine e l'impugnazione è tempestiva.
Tanto premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
Correttamente il gdp adito ha osservato come gravasse sull'attrice in senso sostanziale, ossia sulla società , l'onere di dare adeguata dimostrazione dell'esistenza, ammontare ed Parte_1 esigibilità del credito azionato in monitorio. Detto onere è stato solo in parte assolto, essendo del tutto pagina 2 di 4 pacifica la fornitura ed installazione della nuova pensilina in favore dell'acquirente non CP_1 essendovi discussione al riguardo, ma permanendo una significativa ed obiettiva incertezza sul titolo della fornitura, ossia sull'effettiva consistenza dell'accordo negoziale in esecuzione del quale essa era avvenuta. ha infatti eccepito, tempestivamente e specificamente sin dall'atto di opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo, di nulla dovere a titolo di corrispettivo di detta fornitura, trattandosi di un intervento eseguito dalla venditrice in adempimento della garanzia quinquennale dovutale e consistente nella sostituzione della pensilina di copertura della pergola, già installata dalla stessa impresa l'anno precedente e interamente saldata dall'acquirente che aveva, tuttavia, lamentato la presenza di difetti dovuti a infiltrazioni d'acqua dalla copertura della struttura.
Alla stregua di tali contestazioni, specificamente estese dall'opponente alla valenza probatoria dell'ordinativo, della fattura e del documento di trasporto prodotti a corredo del ricorso, documenti tutti di formazione unilaterale, privi della sottoscrizione dell'acquirente e comunque non dirimenti in ordine alla dimostrazione del contenuto dell'accordo, il relativo onere probatorio non risulta adempiuto.
Appare, inoltre, del tutto verosimile la ricostruzione proposta dall'opponente, ossia che il pagamento del corrispettivo per la consegna ed installazione della copertura non fosse dovuto per quanto osservato circa l'adempimento della garanzia.
Sulla base delle produzioni documentali acquisite al giudizio la valutazione operata dal giudice di prime cure appare in buona sostanza corretta, dovendo valorizzarsi a tal fine il fatto che già nella fattura relativa alla fornitura della pergola (la n. 35 del 7 agosto 2017) risultava espressamente indicata la consegna della “pensilina in policarbonato” ossia dello stesso elemento di copertura che l'odierna appellante sostiene sia stato ordinato e consegnato ex novo in quanto destinato ad altra copertura.
Inoltre, dalla mail inviata il 7 settembre 2017 dal coniuge della emerge come questi CP_1 avesse lamentato proprio l'esistenza di una “perdita del pannello in policarbonato”, il che conferma ulteriormente che detto pannello era stato già consegnato con la prima fornitura e che ne erano stati denunciati i difetti. Tali elementi di natura presuntiva, ma significativi e concordanti, oltre che non contraddetti da altri elementi probatori di segno contrario, confutano adeguatamente l'assunto dell'odierna appellante secondo cui la fattura n. 34 del 5 luglio 2018 concerneva una nuova ed autonoma fornitura, anziché la sostituzione di un elemento difettoso già installato con quella precedente. Né appaiono dirimenti in senso contrario le deposizioni rese dai testimoni escussi nel corso del processo di primo grado, nessuna delle quali sembra confermare appieno la ricostruzione della società attrice. Peraltro, trattandosi di testimoni tutti legati da rapporti lavorativi o parentali con la società o coi suoi rappresentanti legali, esse non sembrano più attendibili di quella resa dal S_
(all'epoca coniuge convivente della che ne ha confermato interamente le difese. CP_1
L'appello deve essere pertanto rigettato, con spese processuali liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
Segue per legge (ex art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17 della L 228 del 2012) l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'appello proposto dal e la condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge. CP_1 pagina 3 di 4 Dichiara la ricorrenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Sassari 13 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2906/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VALENTINA ANTONELLA PINNA
APPELLANTE contro
, col patrocinio dell'avv. FABIO MARIA FOIS CP_1
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 183 del 6 marzo 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6 novembre 2023 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale proponendo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 6 marzo CP_1
2023 e non notificatale, che aveva disatteso la sua domanda, azionata in monitorio, di pagamento del corrispettivo dovutole per lavori eseguiti presso l'abitazione dell'odierna appellata, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima.
Lamentava l'appellante come il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le univoche risultanze istruttorie del processo, valorizzando solamente un elemento di dubbio e negando ingiustamente il credito legittimamente vantato.
Assumeva in particolare che il giudice di pace, non interpretando correttamente le risultanze istruttorie, ne avesse distorto la valenza probatoria, ritenendo che la parte opposta, gravata dal relativo onere, non avesse fornito adeguata dimostrazione del fatto che la tettoia “Longway”, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, odierna appellata, costituiva una nuova e diversa fornitura, autonoma rispetto a quella precedente già interamente saldata dalla e relativa alla pergola “Armonia CP_1
Dirello”. Ribadendo come i documenti prodotti e le deposizioni testimoniali avessero ampiamente supportato le ragioni della società creditrice, escludendo che la nuova fornitura costituisse mero adempimento dell'obbligo di garanzia sorto a carico della venditrice a seguito dei vizi riscontrati nella pagina 1 di 4 precedente, chiedeva la riforma della sentenza, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 484/2019, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si costituiva e, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità del gravame perché tardivo, ne contestava anche la fondatezza, domandandone il rigetto e sostenendo la correttezza delle argomentazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno della decisione. Ribadiva che la struttura installata nel 2017 dalla stessa società appellante, dotata di garanzia per cinque anni, aveva manifestato difetti di tenuta e infiltrazioni d'acqua, come prontamente denunciato dal coniuge dell'acquirente, rendendo quindi doverosa per l'obbligata la sostituzione della pensilina con altra, in adempimento di detta garanzia, con la conseguenza che nessun ulteriore corrispettivo era dovuto dall'acquirente.
Sottolineava che i testimoni escussi, peraltro tutti legati al da comuni Parte_1 interessi, avevano solo confermato l'esecuzione dei lavori ma non certo la natura dell'intervento. Concludeva per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per la conferma della decisione impugnata, vinte le spese.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c.
***
Deve premettersi, in rito, che l'appello è ammissibile, non potendo rilevarsene la tardività per intervenuta decadenza dall'impugnazione, proposta con citazione notificata ben oltre il termine “lungo” di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza che reca il timbro di deposito del 6 marzo
2023. Trovano infatti applicazione nella specie i principi affermati dalle S.U. con la sentenza n. 18659 del 22 settembre 2016 (si veda anche l'ordinanza Cass. civ. n. 3536/2020) secondo cui ove si verifichi, come nella specie, un anomalo sfasamento fra la data di deposito in senso stretto e quella di pubblicazione, ossia d'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, momento che ne consente l'effettiva conoscibilità, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per ritenere la sentenza venuta ad esistenza e quindi definitivamente pubblicata, avendo parte appellante offerto idonea documentazione attestante l'impropria ed anomala scissione fra detti momenti che di regola devono coincidere.
Posto dunque che, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 327, c.p.c., ai fini della decorrenza del termine “lungo” per impugnare, la pubblicazione della sentenza si identifica col deposito (che è appunto l'adempimento attraverso cui essa viene resa pubblica, quindi conoscibile), ove la sua annotazione nel registro cronologico avvenga, come nella specie, a notevole distanza di tempo (fatto inammissibile ed anomalo e tuttavia verificatosi nella specie), il dies a quo non può che essere posticipato e collegato, nel solco dell'interpretazione costituzionalmente orientata in cui si muovono le richiamate sezioni unite, al conseguente inserimento di questa nell'elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria, accompagnato dall'assegnazione alla pronuncia di un numero identificativo.
A tale adempimento, nella specie avvenuto il 21 giugno 2023 a fronte dell'attestazione di avvenuto deposito in data 6 marzo 2023, va pertanto collegata la decorrenza del termine e l'impugnazione è tempestiva.
Tanto premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
Correttamente il gdp adito ha osservato come gravasse sull'attrice in senso sostanziale, ossia sulla società , l'onere di dare adeguata dimostrazione dell'esistenza, ammontare ed Parte_1 esigibilità del credito azionato in monitorio. Detto onere è stato solo in parte assolto, essendo del tutto pagina 2 di 4 pacifica la fornitura ed installazione della nuova pensilina in favore dell'acquirente non CP_1 essendovi discussione al riguardo, ma permanendo una significativa ed obiettiva incertezza sul titolo della fornitura, ossia sull'effettiva consistenza dell'accordo negoziale in esecuzione del quale essa era avvenuta. ha infatti eccepito, tempestivamente e specificamente sin dall'atto di opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo, di nulla dovere a titolo di corrispettivo di detta fornitura, trattandosi di un intervento eseguito dalla venditrice in adempimento della garanzia quinquennale dovutale e consistente nella sostituzione della pensilina di copertura della pergola, già installata dalla stessa impresa l'anno precedente e interamente saldata dall'acquirente che aveva, tuttavia, lamentato la presenza di difetti dovuti a infiltrazioni d'acqua dalla copertura della struttura.
Alla stregua di tali contestazioni, specificamente estese dall'opponente alla valenza probatoria dell'ordinativo, della fattura e del documento di trasporto prodotti a corredo del ricorso, documenti tutti di formazione unilaterale, privi della sottoscrizione dell'acquirente e comunque non dirimenti in ordine alla dimostrazione del contenuto dell'accordo, il relativo onere probatorio non risulta adempiuto.
Appare, inoltre, del tutto verosimile la ricostruzione proposta dall'opponente, ossia che il pagamento del corrispettivo per la consegna ed installazione della copertura non fosse dovuto per quanto osservato circa l'adempimento della garanzia.
Sulla base delle produzioni documentali acquisite al giudizio la valutazione operata dal giudice di prime cure appare in buona sostanza corretta, dovendo valorizzarsi a tal fine il fatto che già nella fattura relativa alla fornitura della pergola (la n. 35 del 7 agosto 2017) risultava espressamente indicata la consegna della “pensilina in policarbonato” ossia dello stesso elemento di copertura che l'odierna appellante sostiene sia stato ordinato e consegnato ex novo in quanto destinato ad altra copertura.
Inoltre, dalla mail inviata il 7 settembre 2017 dal coniuge della emerge come questi CP_1 avesse lamentato proprio l'esistenza di una “perdita del pannello in policarbonato”, il che conferma ulteriormente che detto pannello era stato già consegnato con la prima fornitura e che ne erano stati denunciati i difetti. Tali elementi di natura presuntiva, ma significativi e concordanti, oltre che non contraddetti da altri elementi probatori di segno contrario, confutano adeguatamente l'assunto dell'odierna appellante secondo cui la fattura n. 34 del 5 luglio 2018 concerneva una nuova ed autonoma fornitura, anziché la sostituzione di un elemento difettoso già installato con quella precedente. Né appaiono dirimenti in senso contrario le deposizioni rese dai testimoni escussi nel corso del processo di primo grado, nessuna delle quali sembra confermare appieno la ricostruzione della società attrice. Peraltro, trattandosi di testimoni tutti legati da rapporti lavorativi o parentali con la società o coi suoi rappresentanti legali, esse non sembrano più attendibili di quella resa dal S_
(all'epoca coniuge convivente della che ne ha confermato interamente le difese. CP_1
L'appello deve essere pertanto rigettato, con spese processuali liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
Segue per legge (ex art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17 della L 228 del 2012) l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'appello proposto dal e la condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge. CP_1 pagina 3 di 4 Dichiara la ricorrenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.
Sassari 13 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4