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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/09/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 481/2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso il Parte_1 domicilio digitale degli avv.ti Luciano Menga ed Enzo Petricca, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede in Cassino, via Polledrera snc, e rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli in virtù di delega in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad CP_1 ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi, a seguito dell'involontaria perdita del lavoro intervenuta a causa del licenziamento disciplinare irrogato dall'azienda presso cui prestava servizio – in seguito all'implicita
1 revoca delle dimissioni comunque rassegnate per giusta causa - considerando che l'istituto non ha accolto la domanda proposta in via amministrativa con provvedimento del 4.10.2024 recante la seguente motivazione “la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non da diritto alla concessione del trattamento in oggetto”.
Allo stesso modo, anche il Comitato provinciale ha respinto il ricorso amministrativo sulla base della medesima circostanze del difetto di involontarietà dello stato di disoccupazione.
Evidenziando la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità e rilevando in particolare la sussistenza del requisito dell'involontarietà della disoccupazione, sottolineando la giusta causa delle dimissioni rassegnate e comunque il licenziamento irrogato dal datore di lavoro, contrariamente a quanto affermato dall' che ha CP_1 considerato erroneamente come volontarie le dimissioni valorizzando esclusivamente quando dedotto dal datore di lavoro in sede di rettifica della comunicazione , ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “A) CP_2 accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dalla ricorrente sig.ra nata a [...]_1
(FR) il 24 gennaio 1964 e ivi residente alla Via A. Roccatani, snc (c.f.
) e, conseguentemente, accertare e dichiarare per le C.F._1 causali di cui al presente atto il conseguente diritto della stessa ricorrente al beneficio richiesto a far data dalla presentazione della domanda del 17 settembre 2024 con rivalutazione ed interessi condannando all'uopo l'Ente convenuto, in persona del legale rapp.te p.t, alla detta erogazione in favore della sig.ra . Parte_1
B) conseguentemente condannare l' convenuto, in persona del legale CP_3 rapp.te p.t., a riconoscere e corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo indicato nella domanda stessa ovvero dalla maturazione del diritto al dì dell'effettivo soddisfo oltre interessi e rivalutazione sempre dalla maturazione al giorno dell'effettivo pagamento al saldo effettivo;
2 C) vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi nella misura di cui al D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. n. 37/2018. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.2”.
Si è costituito in giudizio l' evidenziando in particolare che le CP_1 dimissioni risultano come volontarie nella comunicazione ufficiale del datore di lavoro e pertanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'erogazione della NASpI.
L' ha poi sottolineato che il diritto alla prestazione spetta solo in CP_3 caso di disoccupazione involontaria, e che la giusta causa delle dimissioni deve essere provata dal lavoratore, richiamando la normativa e la giurisprudenza in materia ed evidenziando l'onere probatorio a carico della parte ricorrente.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato e inammissibile.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata senza ulteriori atti istruttori all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., e, lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La controversia attiene all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento, in capo alla ricorrente, dell'indennità di disoccupazione
Naspi.
Va premesso, con riferimento alla prestazione oggetto della domanda, che a decorrere dal 1.5.2015 è stata istituita, con il d.lgs. 22/2015, l'indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego” (NASpI) e avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, in sostituzione delle previgenti prestazioni denominate “ASpI”
3 e “mini-ASpI” e introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Tale prestazione, dovuta in presenza di un evento di disoccupazione successivo al 1.5.2015, trova come primo presupposto, comune con la disciplina delle prestazioni previgenti, l'involontarietà dello stato di disoccupazione, e spetta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma
40, della legge n. 92 del 2012, come previsto dallo stesso art. 3 d.lgs.
22/2015.
In via generale, dunque, la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale non costituiscono presupposti per beneficiare dell'indennità, essendo ordinariamente riconducibili ad una scelta del lavoratore, a meno che le stesse non risultino fondate su una giusta causa di recesso (cfr. ex multis Cass. 24.8.2016 n.
17303) e dunque da intendersi indotte dal comportamento datoriale (cfr.
Corte cost. n. 269/2002 per cui “in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorchè proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario.”).
Nella fattispecie è tuttavia onere della parte ricorrente, che agisce per il riconoscimento della prestazione, provare i fatti costitutivi della stessa, in ossequio alla regola generale di riparto dell'onere della prova, onere che dunque si estende anche al requisito dell'involontarietà della disoccupazione.
***
Ciò chiarito in via generale, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha proposto domanda di disoccupazione NASPI in data 17.9.2024, respinta dall' con provvedimento del 4.10.2024 per CP_1
4 difetto del requisito di involontarietà, mentre non risulta in contestazione tra le parti la sussistenza degli altri requisiti (contributivo e lavorativo).
Con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro, risultano dagli atti una comunicazione obbligatoria unilav di dimissioni motivate da giusta causa (all.to 3 al ricorso introduttivo, depositato tardivamente ma comunque ammissibile ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) inoltrata il 23.8.2024, la comunicazione del datore di lavoro alla ricorrente dell'intenzione di contestare la giusta causa dichiarata nelle dimissioni, e la schermata prodotta dall' resistente in cui le dimissioni risultano come semplici CP_1 dimissioni volontarie.
A fronte dunque di tali dimissioni, l' ha ritenuto non integrato il CP_1 requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, a fronte della mancata prova della giusta causa di dimissioni.
Deve tuttavia escludersi la rilevanza di tale circostanza ai fini della prestazione richiesta, poiché nel caso di specie il rapporto deve intendersi già cessato alla data del 16.8.2024, e dunque in data antecedente alle dimissioni rassegnate, a fronte del licenziamento disciplinare irrogato con provvedimento del 10.9.2024, i cui effetti devono però farsi retroagire al
16.8.2024 – data di ricezione della contestazione e avvio del procedimento disciplinare – anche in virtù del disposto dell'art. 1 comma 41 l. 92/2012
(per cui il “licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”).
Pertanto, le dimissioni rassegnate non possono intendersi efficaci come atto di recesso dal rapporto di lavoro, essendo intervenute su un rapporto da qualificarsi come già cessato, e non rilevano ai fini della determinazione della natura volontaria o meno dello stato di disoccupazione.
In conclusione, la causa di cessazione del rapporto può correttamente individuarsi nel licenziamento che, per quanto intimato per giusta causa –
e comunque impugnato stragiudizialmente – costituisce chiaramente
5 un'ipotesi di perdita involontaria del posto di lavoro, tale da integrare il presupposto per l'erogazione della prestazione richiesta.
Deve dunque ritenersi che la parte ricorrente abbia pienamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, mediante la produzione del provvedimento di licenziamento per giusta causa con effetti dal
16.8.2024 (all.to 6 fasc. ric.), da individuarsi quale effettiva causa dell'interruzione involontaria del rapporto di lavoro (in merito alla natura involontaria della disoccupazione conseguente a un licenziamento disciplinare, si veda quanto sostenuto dallo stesso nella circolare n. CP_1
142 del 29.07.2015).
Di conseguenza, posto che sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità, e non dovendosi accertare l'importo della stessa avendo la ricorrente formulato la richiesta di condanna in forma generica, la domanda dev'essere accolta e va accertata la spettanza del beneficio per tutto il periodo dovuto, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e per l'effetto l'istituto va condannato a liquidare l'indennità richiesta secondo la misura di legge oltre interessi legali dal
120esimo giorno successivo alla data di proposizione della stessa.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 per cause di valore indeterminato e di bassa complessità (scaglione da € 5.201 ad € 26.000), applicate le massime riduzioni tenuto conto della limitata complessità della controversia, sono poste a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che ha diritto di ottenere Parte_1
l'indennità di “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego” (NASpI) con riferimento alla domanda proposta il
17.9.2024 e condanna l' ad erogare alla stessa detta CP_1
6 prestazione, in misura e decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' a rimborsare in favore di parte ricorrente i CP_1 compensi legali che si liquidano in € 2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Cassino il 18/09/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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