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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 377/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 377/2020 R.G., promossa da da
( ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Mannelli (CZ), in Loc. Bivio Bonacci n. 25, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via G. Schipani n.
168/E, presso lo studio dell'Avv. Fabio Iritano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Giacinto
Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n.5, come da CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto:
Disconoscimento rapporto di lavoro subordinato Verbale Ispettivo N.2018005533/DDL del 22.6.2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 10.3.2020, premetteva di aver svolto attività di lavoro Parte_1 subordinato per la società Building Enterprise s.r.l. nel periodo dal 8/3/2018 al 30/6/2018, con mansioni di operaio generico, autista ed escavatorista presso il Villaggio LL di Falerna collaborando alla costruzione di alcune villette, nonché, nel cantiere sito presso il ristorante “I Platani” per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria.
Produceva al riguardo, comunicazione di assunzione, dischi tachigrafo, estratto contributivo, fotografie dei cantieri. CP_
Aggiungeva poi che, con comunicazione del 16/10/2018, l gli comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della società Building Enterprise, avverso il quale presentava ricorso amministrativo, senza esito alcuno.
2.Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, all'esito CP_1 di una verifica ispettiva, erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro della Building Enterprise S.r.l. e che il disconoscimento del rapporto di lavoro comportava per il ricorrente anche la decadenza ab origine di tutti i benefici previdenziali eventualmente maturati in dipendenza del rapporto di lavoro.
4.Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ed escussi i testi citati, la causa veniva rinviata per la discussione e, a seguito della udienza del 13.3.2025, tenutasi con trattazione scritta, decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al ricorrente Parte_1
Ed infatti, dal verbale ispettivo in atti emerge che i funzionari di vigilanza dell' , a seguito di accertamenti CP_1 ispettivi conclusi in data 22.06.2018, procedevano all'annullamento di n. 32 rapporti di lavoro denunciati dalla predetta società “Building Enterprise S.r.l.” esercente attività di costruzioni edili (cfr. pag. n. 11 e n. 12 comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., in atti) con conseguente decadenza, dalle indennità economiche erogate dall'Istituto in forza dei rapporti di lavoro annullati.
In sede di primo accesso ispettivo, effettuato in data 22.05.2018 presso la sede legale della Building
Enterprise S.r.l., non veniva trovato alcun dipendente;
poco dopo sopraggiungeva la consulente del lavoro della società, dott.ssa , coniuge del socio unico della s.r.l. dal 16.03.2018, sig. , Persona_1 Persona_2 che rilasciava agli ispettori specifiche dichiarazioni in ordine alla effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro.
Nella stessa giornata del primo accesso e nel giorno successivo, la dott.ssa comunicava di aver Per_1 apportato variazioni ad alcuni modelli UNIEMENS, precedentemente trasmessi all' dalla medesima, CP_1 annullando, di fatto, alcuni rapporti di lavoro in precedenza denunciati (cfr. pag. n. 11 e 12 comunicazione notizia di reato in atti).
In data 29.05.2018, gli ispettori procedevano all'audizione del sig. , amministratore unico e Persona_3 socio unico della Building Enterprise S.r.l., per il periodo dal 27.05.2014 al 16.03.2018, alla presenza e con l'ausilio della dott.ssa che scriveva, di suo pugno e per conto del , la dichiarazione. Persona_1 Per_3
Gli ispettori, nel corso dell'audizione del sig. , constatavano che egli non era a conoscenza delle Per_3 attività svolte dalla s.r.l. che, sostanzialmente, gli venivano suggerite dalla consulente come gran parte dei nominativi dei presunti lavoratori.
In data 22.06.2018 il consulente del lavoro comunicava agli ispettori che la s.r.l. aveva sospeso l'attività lavorativa a far data dal 30.04.2018.
Gli ispettori precisavano, quindi, nel verbale ispettivo che tra i rapporti di lavoro annullati vi era anche quello dell'odierno ricorrente (cfr. tabella). Tale annullamento discendeva dalle dichiarazioni del sig. , testualmente riprodotte nella Persona_3 CP_ comunicazione di notizia di reato (v. all. fascicolo che non lo citava tra i dipendenti della società. CP_
6. Le circostanze dedotte nel verbale ispettivo venivano poi confermate dai testi dell' durante l'espletata istruttoria.
Ed infatti, il teste , sentito all'udienza del 28.10.2022 ha dichiarato “ confermo il cap. 1, precisando Tes_1 che il primo accesso è stato il 22.5.2018. Preciso che la dott.ssa non ha esitato a dirci che non c'era Per_1 personale perché si trattava di finti assunti e che a breve avrebbe provveduto a comunicare le rettifiche” .
Precisava, inoltre, che il ricorrente “era stato assicurato” sempre nel corso del 2018 anche da altra società denominata Edil Cantieri.
7. A fronte di tali risultanze istruttorie, del tutto generiche sono state le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, ovvero di , e sentiti rispettivamente alle udienze del Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
31.3.2023, 16.6.2023 e 14.3.2024.
In particolare, il teste , dipendente della Building Enterprise, ha dichiarato di non ricordare esattamente Tes_2 il periodo in cui aveva lavorato presso tale società e di non aver lavorato presso il cantiere Villaggio LL, ove avrebbe prestato attività lavorativa il ricorrente, riferendo solo di “sapere” che il svolgeva Pt_1 mansioni di autista.
Il teste ha dichiarato di non aver lavorato per la Building Enterprise ma per la diversa ditta Edil Tes_3
Cantieri; ha genericamente riferito di essere a conoscenza che il ricorrente svolgeva mansioni di autista ma nulla è stato in grado di dichiarare circa l'orario di lavoro del (cap. c), la sua eventuale sottoposizione Pt_1
a direttive da parte del datore di lavoro (cap. d); se i mezzi utilizzati dal ricorrente fossero di proprietà del datore di lavoro (cap. e).
Infine, il teste ha dichiarato: Tes_4
“ADR Sono collega di lavoro del ricorrente, abbiamo lavorato insieme a Taranto, a Gallico (RC), in loc.
LL a Gizzeria e a Platania sul cantiere del ristorante I Platani. Siamo stati entrambi dipendenti della
Building Enterprise dal 2016 al 2018. Io svolgo attività di muratore. svolgeva mansioni di CP_2 autista di escavatore e di camion e in loc. LL ha svolto anche mansioni di manovale. ADR Preciso che CP_ anche il mio rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall nello stesso periodo del ricorrente. Non ho CP_ fatto causa contro l perché l'azienda mi aveva assicurato che avrebbero risolto il problema, cosa poi non avvenuta. ADR Il lavorava dalle ore 7.00 alle ore 16.00. Quando abbiamo lavorato presso il cantiere Pt_1 della di Gallico sia io che il ricorrente abbiamo fatto qualche volta turni di notte. ADR Venivamo pagati Pt_2 con bonifico. Se non ricorso male il contratto era a tempo indeterminato. ADR Gli ordini relativi alla esecuzione dei lavori venivano dati dal geometra . Gli ordini sulle mansioni da espletare venivano CP_3 impartiti da e collaboratori di proprietario della ditta. ADR Persona_2 Parte_3 Persona_3
Abbiamo lavorato insieme al ricorrente complessivamente un anno. I mezzi utilizzati dal ricorrente ovvero
l'escavatore e il camion con la gru erano di proprietà della ditta. ADR Ho lavorato per la ditta circa due anni.
Le ferie venivano richieste al titolare e dallo stesso concesse. Persona_3 Orbene, le dichiarazioni rese dai testi, valutate nel loro complesso, appaiono lacunose e non circostanziate
(solo il teste è stato in grado di fornire, seppur genericamente, qualche elemento). Tes_4
Sul punto la Corte di Cassazione in materia di onere della prova della subordinazione ha affermato che “a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente è gravata del relativo onere e deve, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione ovvero eterodirezione, controllo e potestà disciplinare, che si sostanziano in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore, laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza del rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante” (cfr. ex multis Cass.Civ. Sez.
Lav. n. 21028/2006 e 3858/2006).
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha più volte precisato la necessità che venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto, tutti elementi rimasti sforniti di prova nel caso di specie (non vengono prodotte né le buste paga né la prova del pagamento tracciabile della retribuzione).
Sul punto si rileva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non hanno fornito prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che gli stessi hanno prestato sporadica attività lavorativa con il ricorrente e per un breve periodo e nulla hanno riferito circa l'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e controllo.
8. Va, infine, rilevato che i documenti depositati dal ricorrente (quali la comunicazione obbligatoria di assunzione e l'estratto contributivo) dimostrano soltanto l'avvenuta assunzione alle dipendenze dell'azienda
Building Enterprise, ma nulla offrono in termini di prova all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato.
Quanto poi alla esibizione dei cronotachigrafi, gli stessi di per sé nulla provano in ordine alla natura subordinata del rapporto e, in ogni caso, il loro esiguo numero depone per una attività saltuaria e non continuativa.
Si ritiene, pertanto, applicabile nel caso di specie la regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, ovvero quella per cui il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
9. Tenuto conto di quanto precede, la domanda deve essere respinta.
10. Attesa la controvertibilità della questione trattata e della natura giuridica delle parti, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 12.4.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 377/2020 R.G., promossa da da
( ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Mannelli (CZ), in Loc. Bivio Bonacci n. 25, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via G. Schipani n.
168/E, presso lo studio dell'Avv. Fabio Iritano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Giacinto
Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n.5, come da CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto:
Disconoscimento rapporto di lavoro subordinato Verbale Ispettivo N.2018005533/DDL del 22.6.2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 10.3.2020, premetteva di aver svolto attività di lavoro Parte_1 subordinato per la società Building Enterprise s.r.l. nel periodo dal 8/3/2018 al 30/6/2018, con mansioni di operaio generico, autista ed escavatorista presso il Villaggio LL di Falerna collaborando alla costruzione di alcune villette, nonché, nel cantiere sito presso il ristorante “I Platani” per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria.
Produceva al riguardo, comunicazione di assunzione, dischi tachigrafo, estratto contributivo, fotografie dei cantieri. CP_
Aggiungeva poi che, con comunicazione del 16/10/2018, l gli comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della società Building Enterprise, avverso il quale presentava ricorso amministrativo, senza esito alcuno.
2.Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, all'esito CP_1 di una verifica ispettiva, erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro della Building Enterprise S.r.l. e che il disconoscimento del rapporto di lavoro comportava per il ricorrente anche la decadenza ab origine di tutti i benefici previdenziali eventualmente maturati in dipendenza del rapporto di lavoro.
4.Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ed escussi i testi citati, la causa veniva rinviata per la discussione e, a seguito della udienza del 13.3.2025, tenutasi con trattazione scritta, decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al ricorrente Parte_1
Ed infatti, dal verbale ispettivo in atti emerge che i funzionari di vigilanza dell' , a seguito di accertamenti CP_1 ispettivi conclusi in data 22.06.2018, procedevano all'annullamento di n. 32 rapporti di lavoro denunciati dalla predetta società “Building Enterprise S.r.l.” esercente attività di costruzioni edili (cfr. pag. n. 11 e n. 12 comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., in atti) con conseguente decadenza, dalle indennità economiche erogate dall'Istituto in forza dei rapporti di lavoro annullati.
In sede di primo accesso ispettivo, effettuato in data 22.05.2018 presso la sede legale della Building
Enterprise S.r.l., non veniva trovato alcun dipendente;
poco dopo sopraggiungeva la consulente del lavoro della società, dott.ssa , coniuge del socio unico della s.r.l. dal 16.03.2018, sig. , Persona_1 Persona_2 che rilasciava agli ispettori specifiche dichiarazioni in ordine alla effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro.
Nella stessa giornata del primo accesso e nel giorno successivo, la dott.ssa comunicava di aver Per_1 apportato variazioni ad alcuni modelli UNIEMENS, precedentemente trasmessi all' dalla medesima, CP_1 annullando, di fatto, alcuni rapporti di lavoro in precedenza denunciati (cfr. pag. n. 11 e 12 comunicazione notizia di reato in atti).
In data 29.05.2018, gli ispettori procedevano all'audizione del sig. , amministratore unico e Persona_3 socio unico della Building Enterprise S.r.l., per il periodo dal 27.05.2014 al 16.03.2018, alla presenza e con l'ausilio della dott.ssa che scriveva, di suo pugno e per conto del , la dichiarazione. Persona_1 Per_3
Gli ispettori, nel corso dell'audizione del sig. , constatavano che egli non era a conoscenza delle Per_3 attività svolte dalla s.r.l. che, sostanzialmente, gli venivano suggerite dalla consulente come gran parte dei nominativi dei presunti lavoratori.
In data 22.06.2018 il consulente del lavoro comunicava agli ispettori che la s.r.l. aveva sospeso l'attività lavorativa a far data dal 30.04.2018.
Gli ispettori precisavano, quindi, nel verbale ispettivo che tra i rapporti di lavoro annullati vi era anche quello dell'odierno ricorrente (cfr. tabella). Tale annullamento discendeva dalle dichiarazioni del sig. , testualmente riprodotte nella Persona_3 CP_ comunicazione di notizia di reato (v. all. fascicolo che non lo citava tra i dipendenti della società. CP_
6. Le circostanze dedotte nel verbale ispettivo venivano poi confermate dai testi dell' durante l'espletata istruttoria.
Ed infatti, il teste , sentito all'udienza del 28.10.2022 ha dichiarato “ confermo il cap. 1, precisando Tes_1 che il primo accesso è stato il 22.5.2018. Preciso che la dott.ssa non ha esitato a dirci che non c'era Per_1 personale perché si trattava di finti assunti e che a breve avrebbe provveduto a comunicare le rettifiche” .
Precisava, inoltre, che il ricorrente “era stato assicurato” sempre nel corso del 2018 anche da altra società denominata Edil Cantieri.
7. A fronte di tali risultanze istruttorie, del tutto generiche sono state le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, ovvero di , e sentiti rispettivamente alle udienze del Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
31.3.2023, 16.6.2023 e 14.3.2024.
In particolare, il teste , dipendente della Building Enterprise, ha dichiarato di non ricordare esattamente Tes_2 il periodo in cui aveva lavorato presso tale società e di non aver lavorato presso il cantiere Villaggio LL, ove avrebbe prestato attività lavorativa il ricorrente, riferendo solo di “sapere” che il svolgeva Pt_1 mansioni di autista.
Il teste ha dichiarato di non aver lavorato per la Building Enterprise ma per la diversa ditta Edil Tes_3
Cantieri; ha genericamente riferito di essere a conoscenza che il ricorrente svolgeva mansioni di autista ma nulla è stato in grado di dichiarare circa l'orario di lavoro del (cap. c), la sua eventuale sottoposizione Pt_1
a direttive da parte del datore di lavoro (cap. d); se i mezzi utilizzati dal ricorrente fossero di proprietà del datore di lavoro (cap. e).
Infine, il teste ha dichiarato: Tes_4
“ADR Sono collega di lavoro del ricorrente, abbiamo lavorato insieme a Taranto, a Gallico (RC), in loc.
LL a Gizzeria e a Platania sul cantiere del ristorante I Platani. Siamo stati entrambi dipendenti della
Building Enterprise dal 2016 al 2018. Io svolgo attività di muratore. svolgeva mansioni di CP_2 autista di escavatore e di camion e in loc. LL ha svolto anche mansioni di manovale. ADR Preciso che CP_ anche il mio rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall nello stesso periodo del ricorrente. Non ho CP_ fatto causa contro l perché l'azienda mi aveva assicurato che avrebbero risolto il problema, cosa poi non avvenuta. ADR Il lavorava dalle ore 7.00 alle ore 16.00. Quando abbiamo lavorato presso il cantiere Pt_1 della di Gallico sia io che il ricorrente abbiamo fatto qualche volta turni di notte. ADR Venivamo pagati Pt_2 con bonifico. Se non ricorso male il contratto era a tempo indeterminato. ADR Gli ordini relativi alla esecuzione dei lavori venivano dati dal geometra . Gli ordini sulle mansioni da espletare venivano CP_3 impartiti da e collaboratori di proprietario della ditta. ADR Persona_2 Parte_3 Persona_3
Abbiamo lavorato insieme al ricorrente complessivamente un anno. I mezzi utilizzati dal ricorrente ovvero
l'escavatore e il camion con la gru erano di proprietà della ditta. ADR Ho lavorato per la ditta circa due anni.
Le ferie venivano richieste al titolare e dallo stesso concesse. Persona_3 Orbene, le dichiarazioni rese dai testi, valutate nel loro complesso, appaiono lacunose e non circostanziate
(solo il teste è stato in grado di fornire, seppur genericamente, qualche elemento). Tes_4
Sul punto la Corte di Cassazione in materia di onere della prova della subordinazione ha affermato che “a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente è gravata del relativo onere e deve, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione ovvero eterodirezione, controllo e potestà disciplinare, che si sostanziano in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore, laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza del rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante” (cfr. ex multis Cass.Civ. Sez.
Lav. n. 21028/2006 e 3858/2006).
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha più volte precisato la necessità che venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto, tutti elementi rimasti sforniti di prova nel caso di specie (non vengono prodotte né le buste paga né la prova del pagamento tracciabile della retribuzione).
Sul punto si rileva che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non hanno fornito prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che gli stessi hanno prestato sporadica attività lavorativa con il ricorrente e per un breve periodo e nulla hanno riferito circa l'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e controllo.
8. Va, infine, rilevato che i documenti depositati dal ricorrente (quali la comunicazione obbligatoria di assunzione e l'estratto contributivo) dimostrano soltanto l'avvenuta assunzione alle dipendenze dell'azienda
Building Enterprise, ma nulla offrono in termini di prova all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato.
Quanto poi alla esibizione dei cronotachigrafi, gli stessi di per sé nulla provano in ordine alla natura subordinata del rapporto e, in ogni caso, il loro esiguo numero depone per una attività saltuaria e non continuativa.
Si ritiene, pertanto, applicabile nel caso di specie la regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, ovvero quella per cui il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
9. Tenuto conto di quanto precede, la domanda deve essere respinta.
10. Attesa la controvertibilità della questione trattata e della natura giuridica delle parti, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 12.4.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara