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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura ROMEO,
in esito all'udienza del 14 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1869/2024 R.G. vertente
TRA
c.f. , nato a [...] S. RG (ME) il Parte_1 C.F._1
7/12/1972, residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Sergio PICCIONE e dall'avv. Nunzio FERRANTE giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore. CONVENUTO CP_1
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26/1/2024 premettendo di essere Parte_1
titolare di pensione categoria IO n. 15049998 con decorrenza 1/3/2016 e di aver svolto attività lavorativa sino alla fine del 2018, riferiva di aver percepito il trattamento di famiglia erogato dal proprio datore di lavoro e che, a decorrere dall'1/1/2019, non svolgendo attività lavorativa detto trattamento previdenziale non era stato più percepito. Esponeva che, per tale ragione, in
22/3/2023 aveva presentato domanda (2091957700132) volta ad ottenere la liquidazione del trattamento di famiglia sul trattamento previdenziale in godimento, in quanto la figlia minore (nata l'[...]) faceva parte del proprio nucleo familiare. Precisava di aver Persona_1
indicato, in detta domanda, i redditi conseguiti nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda. Lamentava che con comunicazione del 14/7/2023 l'Agenzia
di Milazzo gli aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda per la seguente CP_1
motivazione: “Titolare di assegno unico da marzo 2022. Non è stata fatta richiesta, del prodotto in esame per il figlio e non sono stati prodotti i relativi redditi”.
Riferendo che il ricorso amministrativo proposto era rimasto privo di riscontro, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, nell'anno 2019, nell'anno 2020, nell'anno
2021 e nell'anno 2022 sino al febbraio, il trattamento di famiglia sul trattamento previdenziale in godimento dovuto e, conseguentemente, condannare l' a corrispondergli quanto dovuto CP_1
a titolo di trattamenti di famiglia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole rate al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- L' , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
3.- L'udienza del 14/2/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
La documentazione in atti dimostra la rituale prestazione della domanda amministrativa e il possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti normativamente previsti per il conseguimento del trattamento di famiglia invocato, avendo egli comprovato di essere genitore della figlia facente parte del medesimo nucleo familiare e priva di reddito ed avendo Persona_1
altresì dichiarato i redditi conseguiti nel quinquennio antecedente.
Inconducente si appalesa, poi, la circostanza che l'odierno ricorrente sia titolare di assegno unico a partire dal marzo 2022 atteso che il trattamento di famiglia è stato chiesto dal predetto per il periodo antecedente (1/1/2019 – 28/2/2022).
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato il diritto di Pt_1
a percepire, nell'anno 2019, nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 sino
[...]
al febbraio, il trattamento di famiglia sul trattamento pensionistico in godimento. Va conseguentemente disposta la condanna dell' a corrispondergli le somme dovute a tal CP_1
titolo.
2 Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n. 196 del
19/4/1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30/12/1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (v. Corte Cost. n. 394 del 7/10/1992).
5.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerando la semplicità delle questioni affrontate e la limitata attività processuale. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Sergio Piccione e Nunzio Ferrante, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 5/4/2024 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di a percepire, Parte_1 nell'anno 2019, nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 sino al febbraio, il trattamento di famiglia sul trattamento previdenziale in godimento e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente le somme a tal titolo dovute, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 della legge n. 412/1991 fino al soddisfo;
- condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Sergio
PICCIONE e Nunzio FERRANTE.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 15 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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