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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N° R.G. 348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza, originariamente fissata per il 12.6.2025, è stata anticipata al 11.6.2025 e sostituita dal deposito di note scritte in forza di provvedimento del 19.5.2025), ha pronunciato e pubblicato, il 16.6.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 29.3.2021 e distinta al n. 348/2021 R.G., promossa da:
titolare del Centro Studi “Holden”, con domicilio eletto a Sassari, Controparte_1 nello studio del difensore, avv. Antonella Piras, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
parte ricorrente/opponente contro
in persona del legale rapp.te Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato a – Via Peppino Catte 106, presso gli uffici territoriali CP_2 dell'Ente, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015, dal funzionario, avv. Fabiana Gennari;
convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.3.2021, ha evocato in giudizio, Controparte_1 davanti al Tribunale di Nuoro, il locale , impugnando nelle forme Controparte_2 di legge (art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D. Lgs. n. 150/2011) l'ordinanza ingiunzione n. 18/21 (prot. 2036 CONT/MN) emessa dall'Ente il 19.2.2021 e notificata il 26.2.2021. 1.1. L' si è costituito con memoria difensiva depositata il 15.6.2021 e ha Controparte_2 invocato la reiezione dell'opposizione.
1.2. All'esito dell'istruttoria, il Giudice ha formulato una proposta transattiva (cfr. ordinanza del 15.1.2025) e, anche sulla base di ciò, le parti hanno intrapreso un percorso conciliativo.
1.3. All'udienza del 1.4.2025, i difensori hanno dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: <<
1. a soli fini transattivi e di definizione del giudizio, Controparte_1 senza alcun riconoscimento delle pretese di controparte, accetta la proposta omnicomprensiva così come formulata da codesto Giudice nel provvedimento n. 230/2025 del 15.01.2025 che prevede il " pagamento, da parte della ricorrente, della somma di euro 4.500,00 (di cui € 500,00 a titolo di contributo spese legali) da pagarsi secondo un piano di dilazione almeno biennale da concordare con l' ";
2. l' di CP_2 Controparte_2 accetta la proposta di cui al punto 2 e, per quanto attiene al pagamento delle sanzioni amministrative, CP_2 accorda un piano di rateazione suddiviso in 30 mesi, corrispondente a € 133,33 mensili, per un totale di € 4.000,00 a titolo di sanzioni, da corrispondersi con decorrenza dal mese successivo al perfezionamento della presente transazione ed entro la fine di ogni mese, da pagarsi mediante mod. F24. Per quanto riguarda le spese legali, quantificate dal Giudice in euro 500,00, si precisa che le stesse debbono essere corrisposte in un'unica soluzione mediante bonifico bancario entro il 15.04.2025, sulle coordinate bancarie che verranno entro tale date comunicate. Tutto ciò premesso:
3. Le parti dichiarano di conciliare la controversia alle condizioni proposte dal Giudice ed espressamente richiamate al precedente punto 2, secondo le modalità indicate nel punto 3 che precede, che forma parte integrante dell'accordo. Si precisa altresì che eventuali spese di registrazione del presente verbale di conciliazione e/o di qualsiasi ulteriore atto attinente il presente procedimento saranno a carico esclusivo di parte ricorrente”.
1.4. Poiché le parti hanno subordinato la definizione del procedimento al previo integrale pagamento delle spese legali e della prima rata del piano di dilazione, la causa è stata quindi differita al 12.6.2025, onde per l'appunto consentire all'opponente di adempiervi e, all'esito, poter verificare e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
1.5. Con separato provvedimento l'udienza è stata infine anticipata al 11.6.2025 e convertita in c.d.
“trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
1.6. La causa, perciò, in data odierna (16.6.2025) è stata decisa, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: entrambe le parti, dato atto dell'esecuzione dell'accordo (ovvero, per meglio dire, del pagamento delle spese legali e della prima rata), hanno concluso per la cessazione della materia del contendere, l'opponente precisando, soltanto, che “il pagamento è stato eseguito con modello F23, come successivamente indicato da controparte, e non con modello F24, come risultante dal verbale d'udienza del 01.04.2025. ha comunque eseguito il pagamento con il modulo F23 secondo le indicazioni di CP_1 controparte, ciò, nonostante l'impiego di tale modulo comporti che non possano essere utilizzati eventuali crediti in compensazione”, e chiedendo quindi al Giudice di voler dare “atto che i pagamenti successivi siano eseguiti con modello F23 e non con il modello F24 originariamente previsto o, alternativamente, sia con modello F23, sia con modello F24”.
2. In forza di quanto sopra, al Tribunale non resta che deliberare nel senso prospettato dalle parti, prendendo e dando atto che la materia del contendere è cessata in forza dell'accordo raggiunto e del suo concreto inizio di esecuzione.
2.1. Nulla di ulteriore sulle spese processuali, essendo le stesse state ricomprese nel complessivo accordo, e nulla anche in ordine alla richiesta, formulata dall'opponente con le note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, avente ad oggetto formalità e modulistica dei futuri pagamenti: quest'ultima è invero questione che, in parte, esula dai poteri del Tribunale esaminare in questa sede e, in parte, attiene alla corretta esecuzione dell'accordo (sopra citato per esteso: cfr. punto 1.3. del presente provvedimento) più che all'esistenza e/o all'efficacia definitoria del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitamente pronunciando in lite, respinta e/o assorbita ogni altra e diversa domanda o eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese processuali.
Nuoro, 16.6.2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau