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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 21/01/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore MADDALONI CIRO, Giudice AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7266/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari In Liquidazione Salerno Rappresentante_1 - 80014970638
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Eboli - Via Roma 84025 Eboli SA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1595/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13956 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno in Liquidazione con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 5/11/2024, depositato l'8/11/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 1595 sezione 9ª dell'8/04/2024, depositata il 10/04/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe riguardante l'IMU 2017.
Rilevato:
che nell'avviso di accertamento non è indicato l'indirizzo digitale per la notifica del ricorso introduttivo.
che il ricorso introduttivo risulta notificato con PEC all'indirizzo digitale Email_3.
che il Comune di Eboli non si costituiva nel giudizio di primo grado.
che l'appello risulta notificato con PEC all'indirizzo digitale protocollo.eboli@legalmail.it.
che il Comune di Eboli si costituiva nel giudizio di appello indicando quale pec, ai fini delle notifiche, l'indirizzo digitale PEC: Email_2
Pertanto, il ricorso introduttivo non è stato correttamente notificato, ovvero non è stato notificato all'indirizzo PEC istituzionale del Comune (Email_2); indirizzo che corrisponde a quello della notifica dell'appello.
Visto l'art. 59, 1° comma, lett. b) del d. lgs. n.546/1992, che dispone: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rimette la causa alla Commissione Provinciale:
…… “
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
“……
La Corte ritiene giusto di compensare le spese di giudizio poiché la causa è stata decisa su una questione procedurale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, ai sensi dell'art.59, primo comma, lett. b) del d. lgs. 546/1992, per la regolare costituzione del contraddittorio nei confronti del Comune di Eboli. Compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore MADDALONI CIRO, Giudice AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7266/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari In Liquidazione Salerno Rappresentante_1 - 80014970638
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Eboli - Via Roma 84025 Eboli SA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1595/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13956 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno in Liquidazione con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 5/11/2024, depositato l'8/11/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 1595 sezione 9ª dell'8/04/2024, depositata il 10/04/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe riguardante l'IMU 2017.
Rilevato:
che nell'avviso di accertamento non è indicato l'indirizzo digitale per la notifica del ricorso introduttivo.
che il ricorso introduttivo risulta notificato con PEC all'indirizzo digitale Email_3.
che il Comune di Eboli non si costituiva nel giudizio di primo grado.
che l'appello risulta notificato con PEC all'indirizzo digitale protocollo.eboli@legalmail.it.
che il Comune di Eboli si costituiva nel giudizio di appello indicando quale pec, ai fini delle notifiche, l'indirizzo digitale PEC: Email_2
Pertanto, il ricorso introduttivo non è stato correttamente notificato, ovvero non è stato notificato all'indirizzo PEC istituzionale del Comune (Email_2); indirizzo che corrisponde a quello della notifica dell'appello.
Visto l'art. 59, 1° comma, lett. b) del d. lgs. n.546/1992, che dispone: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rimette la causa alla Commissione Provinciale:
…… “
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
“……
La Corte ritiene giusto di compensare le spese di giudizio poiché la causa è stata decisa su una questione procedurale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, ai sensi dell'art.59, primo comma, lett. b) del d. lgs. 546/1992, per la regolare costituzione del contraddittorio nei confronti del Comune di Eboli. Compensa le spese.