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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. NA CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3010/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
Parte_1
Avv. RICCARDO BOLOGNESI appellante – appellata incidentale
E
Controparte_1
Avv.ti MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO appellata – appellante incidentale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
3105/2022 pubblicata in data 29/06/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“…riformare in parte qua la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nella memoria difensiva depositata dall'originaria ricorrente in replica alla domanda riconvenzionale proposte dalla originaria resistente.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'appellata alla restituzione in favore della sig.ra degli importi trattenuti sulla retribuzione Parte_2 dell'appellante in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“…rigettare il ricorso in appello proposto dalla signora , Parte_1 in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
3105/2022, anche con diversa motivazione, nella parte ex adverso impugnata;
accogliere il motivo di appello incidentale formulato da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma in parte qua della sentenza n.
[...]
3105/2022, rigettare le domande tutte proposte dalla signora Pt_1 nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio;
in ogni caso, condannare la signora al pagamento delle spese Pt_1 del doppio grado di giudizio”.
2 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in dat18.11.2019, ha adito il Parte_1 giudice del lavoro per sentir accertare l'illegittimità del provvedimento disciplinare datoriale della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1 giorno irrogato dalla società datrice con nota del 20.6.2018, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo trattenuto sulla retribuzione di ottobre 2018, pari a €
108.71, oltre accessori, nonché per sentir dichiarare l'insussistenza di ogni indebita erogazione in favore della ricorrente, per l'importo di €
47.950, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile di € 350,00 a titolo di indennità di trasferta attuata dall'azienda sulla retribuzione di giugno 2018 in poi, con condanna della società alla restituzione degli importi trattenuti, oltre accessori.
1.1. In subordine, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti a titolo di indennità di trasferta per il periodo anteriore al quinquennio precedente alla data di richiesta del pagamento.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto
[...]
e proponendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento del diritto della convenuta alla ripetizione dell'importo di € 47.950,00 indebitamente corrisposto alla dipendente tra il mese di dicembre 2006
e il mese di maggio 2018 e, per l'effetto, dichiarare legittima la sospensione dell'erogazione alla della somma di € 350,00 Pt_1 mensili a decorrerne da giugno 2018, con condanna della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 47.950,00. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, ha chiesto condannarsi la medesima al pagamento della minor somma di €
42.000,00 indebitamente percepita tra maggio 2008 e maggio 2018.
3. Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta, sul presupposto che l'azienda avesse fornito prova che la ragione
3 dell'erogazione di € 350,00 tra il 2003 e il dicembre 2006 (a titolo di indennità di trasferta per il periodo di impiego della ricorrente presso la sede di Milano) era venuta meno con l'assegnazione alla sede di
Roma, ha accolto la richiesta di restituzione avanzata dalla società, nei limiti della prescrizione decennale, mentre ha ritenuto fondata la domanda principale della in ordine all'accertamento Pt_1 dell'illegittimità della sanzione disciplinare (irrogata per non aver segnalato la lavoratrice di percepire indebitamente nella busta paga l'indennità di trasferta), in quanto la corresponsione delle somme era dovuta a un errore nella gestione del rapporto che la società non aveva corretto per oltre un decennio, in assenza di ogni obbligo in capo alla lavoratrice, disciplinarmente sanzionabile, di avvisare il datore di lavoro dell'errore.
4. Con ricorso depositato in data 21.11.2022, la ha interposto Pt_1 appello per la parziale riforma della sentenza, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto e Controparte_1 svolgendo appello incidentale per sentir respingere integralmente le domande proposte dalla lavoratrice.
6. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la somma di € 350,00 era stata corrisposta dal 2003 al dicembre 2006, essendo stata invece erogata dal dicembre 2006, in concomitanza con il trasferimento della lavoratrice da Milano a Roma e per aver ritenuto cessate le ragioni dell'erogazione, alla quale erroneamente ha attribuito titolo di una tantum in conseguenza del trasferimento, mentre si trattava di importi facenti parte della retribuzione, corrisposti per oltre 10 anni con cadenza mensile e in misura fissa, in virtù delle nuove mansioni assegnate alla ricorrente a seguito del trasferimento presso la sede di
4 Roma, spettando al datore di lavoro l'onere di provare la natura non retributiva dell'emolumento.
7.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla dedotta inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla società, in quanto non amplia il thema decidendum, ma si limita esclusivamente a proporre le stese argomentazioni a sostegno della legittimità della condotta datoriale.
8. Con l'appello incidentale impugna il capo della sentenza che CP_1 dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare lamentando la violazione delle norme contrattuali e del c.c. in relazione ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede del lavoratore che avrebbe dovuto segnalare l'erroneo versamento dell'indennità di trasferimento.
9. E' pacifico tra le parti (a prescindere dall'imprecisione riportata in sentenza sulle date), per come riferito da entrambe nella narrazione in fatto dei rispettivi atti, che l'importo di € 350,00 sia stato corrisposto dal dicembre 2006, in concomitanza con il trasferimento presso la sede di Roma, e per oltre 10 anni, essendo invece differenti le prospettazioni quanto al titolo dell'erogazione, individuato dalla lavoratrice in un elemento retributivo, corrispondente alle diverse mansioni richieste e, da parte datoriale, in un indebito derivante dalla corresponsione dell'indennità di trasferimento da corrispondersi una tantum erroneamente versata anche per il periodo successivo.
10. L'appello principale è fondato. Ritiene la Corte di non doversi discostare dai consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi dal Collegio, in base ai quali nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al datore che abbia dedotto la cessazione della "causa debendi" dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersi che gravi sul lavoratore - a seguito di tale
5 deduzione - l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito (v. sent. Cass. n. 22387/20218; 1734/2011; 22872/2010; 7154/2003).
11. Precisa la Suprema Corte, ribadendo il proprio orientamento, che spetta al solvens che pretenda la ripetizione del dedotto indebito dimostrare l'assenza di causa debendi, stante la presunzione di legittimità che assiste l'avvenuto pagamento. Il fatto che la causa ricondotta al contingente evento del trasferimento fosse cessata - peraltro ragione contestata, come s'è detto – non determina l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'accipiens nel senso di dimostrare una diversa imputazione delle somme percepite.
12. Deve osservarsi, in tal senso, che assume rilevo significativo il fatto che l'importo in questione sia stato corrisposto per oltre 10 anni, computato mensilmente nelle buste paga, circostanza che porta ragionevolmente, da un lato, ad escludere la riconducibilità dell'erogazione ad un mero errore di compilazione dei prospetti e, dall'altro, ad ingenerare nella lavoratrice un legittimo affidamento nella natura retributiva dell'emolumento, corrisposto in maniera fissa e continuativa.
12.1. Ne consegue l'insussistenza dell'indebita erogazione e l'obbligo della società alla restituzione di quanto trattenuto in esecuzione dellaa sentenza di primo grado.
13. Per gli stessi motivi deve essere respinto l'appello incidentale volto alla declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare comminata, non potendosi addebitare alla dipendente l'obbligo di segnalare un errore nelle buste baga che non è neppure percepito come tale dalla lavoratrice per quanto sopra già esposto.
14. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello principale e del rigetto di quello incidentale, perde ogni interesse il secondo motivo di appello principale in ordine all'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla eccepita inammissibilità della domanda
6 riconvenzionale avanzata dalla società, questione che rimane assorbita dalla decisione.
15. le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe vigenti, sono regolate secondo soccombenza.
16. Si dà atto che sussistono, quanto alla posizione dell'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- dichiara l'insussistenza dell'indebita erogazione in favore della ricorrente di € 42.000,00 e condanna la società appellata alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione a titolo di Co
“indennità di trasferta/indennità prima sist. esente”, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti;
- respinge l'appello incidentale;
- condanna al rimborso delle spese del doppio grado, Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.809,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 3.473,00, quanto al grado d'appello;
- dà atto che sussistono, quanto alla posizione dell'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 24.6.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. NA CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3010/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
Parte_1
Avv. RICCARDO BOLOGNESI appellante – appellata incidentale
E
Controparte_1
Avv.ti MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO appellata – appellante incidentale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
3105/2022 pubblicata in data 29/06/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“…riformare in parte qua la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nella memoria difensiva depositata dall'originaria ricorrente in replica alla domanda riconvenzionale proposte dalla originaria resistente.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'appellata alla restituzione in favore della sig.ra degli importi trattenuti sulla retribuzione Parte_2 dell'appellante in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“…rigettare il ricorso in appello proposto dalla signora , Parte_1 in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
3105/2022, anche con diversa motivazione, nella parte ex adverso impugnata;
accogliere il motivo di appello incidentale formulato da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma in parte qua della sentenza n.
[...]
3105/2022, rigettare le domande tutte proposte dalla signora Pt_1 nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio;
in ogni caso, condannare la signora al pagamento delle spese Pt_1 del doppio grado di giudizio”.
2 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in dat18.11.2019, ha adito il Parte_1 giudice del lavoro per sentir accertare l'illegittimità del provvedimento disciplinare datoriale della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1 giorno irrogato dalla società datrice con nota del 20.6.2018, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo trattenuto sulla retribuzione di ottobre 2018, pari a €
108.71, oltre accessori, nonché per sentir dichiarare l'insussistenza di ogni indebita erogazione in favore della ricorrente, per l'importo di €
47.950, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile di € 350,00 a titolo di indennità di trasferta attuata dall'azienda sulla retribuzione di giugno 2018 in poi, con condanna della società alla restituzione degli importi trattenuti, oltre accessori.
1.1. In subordine, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti a titolo di indennità di trasferta per il periodo anteriore al quinquennio precedente alla data di richiesta del pagamento.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto
[...]
e proponendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento del diritto della convenuta alla ripetizione dell'importo di € 47.950,00 indebitamente corrisposto alla dipendente tra il mese di dicembre 2006
e il mese di maggio 2018 e, per l'effetto, dichiarare legittima la sospensione dell'erogazione alla della somma di € 350,00 Pt_1 mensili a decorrerne da giugno 2018, con condanna della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 47.950,00. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, ha chiesto condannarsi la medesima al pagamento della minor somma di €
42.000,00 indebitamente percepita tra maggio 2008 e maggio 2018.
3. Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta, sul presupposto che l'azienda avesse fornito prova che la ragione
3 dell'erogazione di € 350,00 tra il 2003 e il dicembre 2006 (a titolo di indennità di trasferta per il periodo di impiego della ricorrente presso la sede di Milano) era venuta meno con l'assegnazione alla sede di
Roma, ha accolto la richiesta di restituzione avanzata dalla società, nei limiti della prescrizione decennale, mentre ha ritenuto fondata la domanda principale della in ordine all'accertamento Pt_1 dell'illegittimità della sanzione disciplinare (irrogata per non aver segnalato la lavoratrice di percepire indebitamente nella busta paga l'indennità di trasferta), in quanto la corresponsione delle somme era dovuta a un errore nella gestione del rapporto che la società non aveva corretto per oltre un decennio, in assenza di ogni obbligo in capo alla lavoratrice, disciplinarmente sanzionabile, di avvisare il datore di lavoro dell'errore.
4. Con ricorso depositato in data 21.11.2022, la ha interposto Pt_1 appello per la parziale riforma della sentenza, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto e Controparte_1 svolgendo appello incidentale per sentir respingere integralmente le domande proposte dalla lavoratrice.
6. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la somma di € 350,00 era stata corrisposta dal 2003 al dicembre 2006, essendo stata invece erogata dal dicembre 2006, in concomitanza con il trasferimento della lavoratrice da Milano a Roma e per aver ritenuto cessate le ragioni dell'erogazione, alla quale erroneamente ha attribuito titolo di una tantum in conseguenza del trasferimento, mentre si trattava di importi facenti parte della retribuzione, corrisposti per oltre 10 anni con cadenza mensile e in misura fissa, in virtù delle nuove mansioni assegnate alla ricorrente a seguito del trasferimento presso la sede di
4 Roma, spettando al datore di lavoro l'onere di provare la natura non retributiva dell'emolumento.
7.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla dedotta inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla società, in quanto non amplia il thema decidendum, ma si limita esclusivamente a proporre le stese argomentazioni a sostegno della legittimità della condotta datoriale.
8. Con l'appello incidentale impugna il capo della sentenza che CP_1 dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare lamentando la violazione delle norme contrattuali e del c.c. in relazione ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede del lavoratore che avrebbe dovuto segnalare l'erroneo versamento dell'indennità di trasferimento.
9. E' pacifico tra le parti (a prescindere dall'imprecisione riportata in sentenza sulle date), per come riferito da entrambe nella narrazione in fatto dei rispettivi atti, che l'importo di € 350,00 sia stato corrisposto dal dicembre 2006, in concomitanza con il trasferimento presso la sede di Roma, e per oltre 10 anni, essendo invece differenti le prospettazioni quanto al titolo dell'erogazione, individuato dalla lavoratrice in un elemento retributivo, corrispondente alle diverse mansioni richieste e, da parte datoriale, in un indebito derivante dalla corresponsione dell'indennità di trasferimento da corrispondersi una tantum erroneamente versata anche per il periodo successivo.
10. L'appello principale è fondato. Ritiene la Corte di non doversi discostare dai consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi dal Collegio, in base ai quali nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al datore che abbia dedotto la cessazione della "causa debendi" dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersi che gravi sul lavoratore - a seguito di tale
5 deduzione - l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito (v. sent. Cass. n. 22387/20218; 1734/2011; 22872/2010; 7154/2003).
11. Precisa la Suprema Corte, ribadendo il proprio orientamento, che spetta al solvens che pretenda la ripetizione del dedotto indebito dimostrare l'assenza di causa debendi, stante la presunzione di legittimità che assiste l'avvenuto pagamento. Il fatto che la causa ricondotta al contingente evento del trasferimento fosse cessata - peraltro ragione contestata, come s'è detto – non determina l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'accipiens nel senso di dimostrare una diversa imputazione delle somme percepite.
12. Deve osservarsi, in tal senso, che assume rilevo significativo il fatto che l'importo in questione sia stato corrisposto per oltre 10 anni, computato mensilmente nelle buste paga, circostanza che porta ragionevolmente, da un lato, ad escludere la riconducibilità dell'erogazione ad un mero errore di compilazione dei prospetti e, dall'altro, ad ingenerare nella lavoratrice un legittimo affidamento nella natura retributiva dell'emolumento, corrisposto in maniera fissa e continuativa.
12.1. Ne consegue l'insussistenza dell'indebita erogazione e l'obbligo della società alla restituzione di quanto trattenuto in esecuzione dellaa sentenza di primo grado.
13. Per gli stessi motivi deve essere respinto l'appello incidentale volto alla declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare comminata, non potendosi addebitare alla dipendente l'obbligo di segnalare un errore nelle buste baga che non è neppure percepito come tale dalla lavoratrice per quanto sopra già esposto.
14. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello principale e del rigetto di quello incidentale, perde ogni interesse il secondo motivo di appello principale in ordine all'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla eccepita inammissibilità della domanda
6 riconvenzionale avanzata dalla società, questione che rimane assorbita dalla decisione.
15. le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe vigenti, sono regolate secondo soccombenza.
16. Si dà atto che sussistono, quanto alla posizione dell'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- dichiara l'insussistenza dell'indebita erogazione in favore della ricorrente di € 42.000,00 e condanna la società appellata alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione a titolo di Co
“indennità di trasferta/indennità prima sist. esente”, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti;
- respinge l'appello incidentale;
- condanna al rimborso delle spese del doppio grado, Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.809,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 3.473,00, quanto al grado d'appello;
- dà atto che sussistono, quanto alla posizione dell'appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 24.6.2025
Il Presidente Estensore
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